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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/01/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
così composta: dott.ssa Gisella Dedato Presidente. dott. Giuseppe Staglianò Consigliere
dott.ssa Caterina Garufi Consigliere all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 482 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Borromeo Carlo, come Parte_1
da procura in atti
APPELLANTE
E
, , CP_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4
, , , Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_8
, rappresentati e difesi dall'Avv. Nicoletti Antonio CP_9
Ferdinando, come da procura in atti
APPELLATI
E
e , quali eredi di Controparte_10 Controparte_11 Persona_1
, , , non costituiti
[...] CP_12 CP_13
APPELLATI
E
r.g. n. 1 rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquali Giorgio, CP_14
come da procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 10303/2021 pubblicata dal
Tribunale di Roma in data 14 luglio 2020
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha Parte_1 convenuto in giudizio , , , CP_1 Controparte_2 CP_3
, Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, , , ,
[...] CP_8 CP_9 Persona_1 CP_12
e , rassegnando le seguenti conclusioni: “-
[...] CP_13 disporre lo scioglimento della comunione del bene consistente nel terreno di mq 1169,26 con sovrastante fabbricato sito in località CP_14
Acilia, via Alessandro da Varazze n. 11, censito nel NCEU al foglio 110, particella 346; -ordinare, conseguentemente, la vendita giudiziale di beni predetti, ove non venga chiesta l'assegnazione da alcuno dei partecipanti, determinare la somma spettante ad ognuno e - provvedere alla relativa distribuzione ovvero rendere ogni necessario ed opportuno provvedimento idoneo alla divisione;
-porre ogni spesa divisionale a carico della massa;
-porre, comunque, ad esclusivo carico degli eredi, come spetta, le tasse ed i tributi inerenti le varie denunce di successione, ove già non assolti.”
non si è costituito. Persona_1
Gli altri convenuti hanno contestato le domande, chiedendone il rigetto ed hanno chiesto di essere autorizzati a chiamare in giudizio il
CP_14
A seguito dell'autorizzazione hanno proceduto alla chiamata in causa.
Il ha eccepito l'inammissibilità della chiamata in CP_14 causa. All'esito della disposta consulenza tecnica, il Tribunale di Roma, ha rigettato la domanda di scioglimento della comunione, compensando le spese di lite e ponendo le spese di C.T.U. a carico dell'attrice nella misura del 50% e a carico dei convenuti in solido per il restante 50%. Avverso tale sentenza ha proposto appello la società Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “disporre lo scioglimento della comunione del bene consistente nel terreno di mq 1169,26 con sovrastante fabbricato sito in località Acilia, via Alessandro da Varazze n. 11, CP_14 censito nel NCEU al foglio 110, particella 346; 2. ordinare, conseguentemente, la vendita giudiziale di beni predetti,
r.g. n. 2 ove non venga chiesta l'assegnazione da alcuno dei partecipanti, determinare la somma spettante ad ognuno e provvedere alla relativa distribuzione ovvero rendere ogni necessario ed opportuno provvedimento idoneo alla divisione
3. porre ogni spesa divisionale a carico della massa;
4. porre, comunque, ad esclusivo carico degli eredi, come spetta, le tasse ed i tributi inerenti le varie denunce di successione, ove già non assolti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da porre a carico dei comunisti opponenti, di entrambi i gradi di giudizio.”. Gli appellati costituiti hanno contestato le avverse doglianze, chiedendo il rigetto dell'appello. Con il primo motivo di appello, intitolato “violazione e falsa applicazione degli artt. 24 cost. e 101 c.p.c.”, l'appellante ha censurato la sentenza per aver il Tribunale posto a fondamento della decisione “una argomentazione” rilevata d'ufficio, senza previamente segnalarla alle parti attivando il contraddittorio su di essa, con conseguente nullità della sentenza. La censura è infondata. Il Tribunale nel motivare il rigetto della domanda di scioglimento della comunione, ha osservato: “Le palesi difformità urbanistiche riscontrate nell'immobile (mancata demolizione del manufatto originario, implementazioni volumetrica) comportano l'incommerciabilità e l'indivisibilità dello stesso immobile, stante il chiaro disposto del comma 1- bis dell'art. 29 della legge n. 52/1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del decreto legge n. 78/2010 (convertito con modificazioni in legge n. 122/2010) a norma del quale “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”. La disposizione menzionata è senza dubbio applicabile anche alle divisioni giudiziali sia perché i provvedimenti giudiziali rientrano nel genus degli atti pubblici sia perché, altrimenti, la prescrizione normativa si presterebbe ad una facile elusione, consentendo di pervenire, attraverso una simulata controversia da portare in giudizio, al risultato vietato dal legislatore. Non potrebbe pervenirsi a
r.g. n. 3 diversa conclusione neanche aderendo a quell'indirizzo ermeneutico secondo cui non sarebbero tali da incidere sulla validità dell'atto di trasferimento o di scioglimento della comunione le difformità di lieve entità, intendendosi per tali le modifiche di carattere meramente formale non influenti sulla corretta determinazione della rendita catastale (in tal senso, cfr. Agenzia del Territorio, cire. 9.7.2010, n. 2, prot. N. 36607). Non vi è dubbio, infatti, che la mutata volumetria costituisca una tipica modificazione edilizia idonea ad influire sulla rendita e che, dunque, non potrebbe certo considerarsi, ai fini che qui interessano, “di lieve entità”. A nulla rileva, peraltro, la possibile regolarizzazione urbanistica (con ripristino della situazione originaria) e quindi anche al conseguente adeguamento catastale. Da un lato, infatti, l'art. 29, comma 1 bis della legge 52/1985 prevede la nullità dell'atto di trasferimento del bene sulla base del mero presupposto formale dell'assenza di conformità dell'immobile rispetto ai dati contenuti nei registri catastali, non attribuendo alcuna rilevanza alla possibilità di regolarizzazioni urbanistiche e catastali successive. D'altro lato, non è consentito a questo giudice di attendere un'iniziativa di regolarizzazione delle parti, peraltro a tutt'oggi inesistente, nonostante il lungo tempo trascorso dall'introduzione del presente giudizio.”. Ha sostenuto l'appellante che l'incommerciabilità dei beni ricadenti in comunione, rilevata d'ufficio dal Tribunale, doveva essere sottoposta all'attenzione delle parti, con assegnazione di un termine per il deposito in cancelleria di memorie, come prescritto dall'art. 101 c.p.c., comma 2. Avendo, quindi, il giudice di primo grado fondato la decisione sull'incommerciabilità dei beni in comunione senza avere preventivamente provocato il contraddittorio in proposito, ad avviso dell'appellante, ne deriverebbe la nullità della sentenza. La censura non coglie nel segno. La S.C. ha affermato che «L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, rafforzato dall'aggiunta del secondo comma all'art. 101 c.p.c. ad opera della l. n. 69 del 2009, si estende solo alle questioni di fatto, che richiedono prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti, o alle eccezioni rilevabili d'ufficio, e non anche ad una diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito» (Cass. Sez. Lav., 19 maggio 2016, n. 10353). Non viene, pertanto, in rilievo la disciplina del secondo comma dell'art. 101 c.p.c. «quando la questione rilevata d'ufficio sia di mero diritto, e, quindi, di natura processuale, né tale obbligo assume rilievo se la parte non prospetti la specifica lesione del diritto di difesa che ne avrebbe patito, quantomeno allegando, quale verosimile sviluppo del processo svoltosi nel rigoroso rispetto della norma, l'insussistenza delle circostanze di fatto poste a base della decisione, potendosi vantare un diritto al rispetto delle regole del processo solo se, in dipendenza della loro
r.g. n. 4 violazione, ne derivi un concreto pregiudizio» (Cass. 22 febbraio 2016, n.
3432). Orbene, in applicazione degli enunciati principi, ritiene il Collegio che, sotto tal profilo, la decisione impugnata sia immune da censure, in quanto: a) le circostanze di fatto poste a fondamento della decisione - difformità urbanistiche riscontrate nell'immobile (mancata demolizione del manufatto originario, implementazioni volumetrica)- non sono state contestate dall'appellante nemmeno nel presente grado di giudizio;
b) le conseguenze derivanti dal carattere abusivo dei manufatti da dividere sono legate a considerazioni di mero diritto e non a questioni di fatto. Non essendo, pertanto, configurabile la dedotta violazione dell'art. 101 c.p.c., il primo motivo d'appello deve essere respinto.
Con il secondo motivo, intitolato “Violazione e falsa applicazione dell'art.
1-bis dell'art. 29 della legge 52/1985, artt. 784 e s.s. c.p.c., art. 1111 c.c.”, l'appellante ha censurato la sentenza per aver ritenuto applicabile la norma di cui all'art.
1-bis dell'art 29 della legge 52/1985 (e la doverosità della produzione della dichiarazione di conformità catastale) “al presente giudizio (recte, alla presente fase del giudizio di divisione)”.
Sul punto, ha premesso che il giudizio di divisione, a norma degli articoli 784 e s.s., è bifasico e si suddivide in una fase processuale accertativa del diritto a chiedere la divisione da parte dell'attore (ordine di scioglimento della comunione) ed una ulteriore fase esecutiva (eventuale – solo in caso di contestazioni) nella quale si attua il materiale trasferimento del bene, specificando che, a norma dell'art 785 c.p.c., una volta instaurato il contraddittorio, il Giudice, se non vi sono contestazioni, dispone la divisione con ordinanza (se del caso affidandola ad un professionista delegato ovvero predisponendo lui stesso il progetto di divisione), ove, al contrario, sorgano contestazioni tra i comunisti (come nel caso di specie), una volta decise le questioni preliminari, il Giudice emette sentenza definitiva, ove ritenga insussistente il diritto a sciogliere la comunione in capo al richiedente ovvero, laddove ritenga sussistente il detto diritto, emette una sentenza non definitiva con la quale accerta soltanto il diritto alla divisione in capo al comunista e dispone che alla stessa si proceda con separata ordinanza (con la quale si apre la cosiddetta fase esecutiva divisionale).
Ha proseguito l'appellante sostenendo che, nel caso in esame, la fase del giudizio che si è conclusa con la sentenza impugnata è la prima delle suddette, nella quale la sentenza (se di accoglimento) non ha alcun effetto reale e/o di trasferimento di diritti reali e/o modificativa nella titolarità di diritti reali dal punto di vista dominicale (in altre r.g. n. 5 parole, in esito alla sentenza, la situazione reale rimane invariata) ma semplicemente è (e avrebbe dovuto essere) accertativa del diritto alla divisione (diritto obbligatorio e non reale) in capo al comunista attore.
In sostanza, ad avviso dell'appellante, il Tribunale ha riconosciuto in astratto il diritto alla divisione della (rigettando le Parte_1 contestazioni delle controparti), tuttavia ha rigettato la domanda perché nell'ambito del giudizio non era stata prodotta la dichiarazione di conformità di cui all'art.
1-bis dell'art 29 della legge 52/1985 (come successivamente integrato e modificato), nonostante “la dichiarazione di cui all'art.
1-bis dell'art 29 della legge 52/1985 (e la sua eventuale produzione) non attiene (e non è assolutamente necessaria) alla fase di accertamento del diritto alla divisione (giudizio/sentenza a “domanda vincolata” - nel quale il Giudice deve valutare soltanto la legittimazione attiva/passiva e accertare l'assenza di cause ostative alla domanda di scioglimento della comunione) ma, ovviamente, a quella esecutiva nell'ambito della quale (soprattutto ai fini del decreto di trasferimento – unico atto che ha effetto reale ed al quale si applica quindi l'art.
1-bis dell'art 29 della legge 52/1985) il Giudice (ovvero il professionista delegato) dovrà richiederne (pretenderne) la sua produzione”.
L'appellante, in conclusione, ha sostenuto che il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda e riconoscere il diritto (obbligatorio e non reale) della allo scioglimento della comunione. Parte_1
La censura è infondata. La regolarità edilizia del fabbricato oggetto della domanda di scioglimento della comunione costituisce una condizione dell'azione, quindi rappresenta una condizione necessaria per lo scioglimento della comunione attraverso la divisione. Tanto detto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, perché sussista il diritto allo scioglimento della comunione non è sufficiente la legittimazione attiva dell'attore e la legittimazione passiva dei convenuti, come parrebbe sostenere l'appellante, essendo, altresì, necessario che non sussistano cause ostative allo scioglimento, tra le quali rientra la regolarità edilizia del fabbricato. Nel caso di specie, il Tribunale, rilevata la causa ostativa, non ha riconosciuto il diritto allo scioglimento della comunione. L'appellante ha evidenziato, infine, che in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma di cui all'art.
1-bis dell'art 29 della legge 52/1985, la quale impone la produzione di una dichiarazione di conformità della situazione reale ed effettiva dell'immobile alla situazione catastale, l'onere di produrre tale dichiarazione dovrebbe ricadere sulle parti che detengono il bene (nel caso di specie sui convenuti), i quali sono gli unici che conoscono la reale situazione dell'immobile dal punto di vista r.g. n. 6 delle opere eventualmente aggiunte e/o demolite (o comunque non presenti nel NCEU). Diversamente opinando si arriverebbe ad imporre la produzione di una dichiarazione ad una parte, nel caso di specie all'esponente, che non può materialmente conoscere la reale situazione dell'immobile (non avendone la detenzione), così comprimendo il suo diritto ad ottenere lo scioglimento della comunione. In sostanza, ad avviso dell'appellante, onerati alla produzione de qua erano i convenuti, quali detentori del fabbricato, ed in mancanza del relativo deposito il giudice avrebbe dovuto richiederla ad un professionista delegato, sia pure nella fase esecutiva, altrimenti il suo diritto allo scioglimento della comunione verrebbe ad essere “svuotato” di ogni suo contenuto (essendo “de facto” preclusa l'azione). Osserva la Corte che il c.t.u. non ha rilevato semplicemente che, per l' immobile oggetto di comunione, vi è divergenza tra lo stato di fatto e i dati catastali e le planimetrie, ma ha evidenziato l'abusività dell'immobile (mancata demolizione del manufatto originario, implementazioni volumetrica in assenza di concessione edilizia). Ciò, come ha evidenziato il Tribunale comporta l'incommerciabilità e l'indivisibilità dell'immobile de quo.
Si osserva, altresì, che l'art. 29 della legge n. 52 del 1985 ha la funzione non di ribadire l'incommerciabilità degli immobili abusivi (regolata dall'art. 40 della legge n. 47 del 1985), ma di sanzionare con la nullità gli atti di trasferimento nei quali le parti non abbiano dichiarato la conformità dello stato dei luoghi alle planimetrie depositate in catasto, e ciò al fine di assicurare la congruenza oggettiva e soggettiva delle risultanze catastali ai dati ricavabili dai registri immobiliari. In considerazione di quanto sopra, ad avviso della Corte, si pone non tanto e non solo una questione di conformità catastale oggettiva, rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52 del 1985, aggiunto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 122 del 2010, ma, bensì, la diversa questione concernente la possibilità di procedere allo scioglimento giudiziale della comunione nella quale siano compresi immobili abusivi.
Orbene, sull'argomento si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità, affermando a Sezioni Unite i seguenti principi: «Gli atti di scioglimento delle comunioni relative ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della detta legge, ove dagli atti non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in
r.g. n. 7 sanatoria, ovvero ad essi non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967»; II) «Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della “possibilità giuridica”, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio» (Cass., Sez. U., 7 ottobre 2019, n. 25021). Osserva a questo punto il Collegio che, nella specie, la condizione dell'azione richiesta dall'art. 40 della legge n. 47 del 1985, rappresentata dalla dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, non è in concreto sussistente, non essendo stato né allegato, né provato che vi sia siffatta dichiarazione, né è, allo stato, realizzabile, posto che, come emerso dalle indagini peritali svolte, per l'ampliamento non è stata rilasciata alcuna concessione edilizia, nemmeno in sanatoria. Pertanto, in assenza della prescritta dichiarazione e tenuto conto che, in ragione degli accertamenti del C.T.U., essa non potrebbe essere resa, è superfluo accertare la parte onerata del deposito o se sia possibile acquisirla attraverso il C.T.U. Per quanto fin qui detto, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza, sia pure sulla base di una diversa motivazione (incommerciabilità del bene perché abusivo e non sanato). Sulla questione concernente il potere del giudice di appello di confermare la sentenza gravata in forza di ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado: Cass. 10 ottobre 2003, n. 15185; Cass. 10 gennaio 2017, n. 352. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
r.g. n.
8 - rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- nulla sulle spese in relazione agli appellati non costituiti;
- condanna la società al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore di , , , CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, , che liquida in complessivi € 7830,00, CP_8 CP_9 oltre oneri accessori e spese forfettarie;
- condanna la società al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore del che liquida in complessivi € 7830,00, CP_14 oltre oneri accessori e spese forfettarie;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002,
n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione Così deciso in Roma il giorno 27 gennaio 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Gisella Dedato
r.g. n. 9