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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 03/05/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Proc. n. 1520/2022 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Gaetano
Maria Ferdinando Bloise per parte opponente e dall'avv. Gianfranco Cotrone per parte opposta,
nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1520 del R.G.A.C. 2022, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Parte_1 C.F._1
Maria Bloise;
- opponente- contro
P. VA , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.VA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Cotrone;
- società opposta-
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 175/2022, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 13.4.2022, pubblicato il 14.4.2022 e notificato il 23.5.2022.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierno opponente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 175/2022, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 13.4.2022 e notificato il
23.5.2022, con cui - su istanza di - gli era stato intimato il pagamento della Controparte_1 somma di € 21.687,43, oltre interessi e spese della procedura, quale saldo debitorio maturato in relazione al contratto di finanziamento n. 152928301, erogato il 14.2.2017 da Controparte_1
A tal fine ha dedotto: 1) l'inammissibilità del decreto ingiuntivo per carenza di procura alle liti;
2) la nullità del decreto ingiuntivo per indeterminatezza del petitum;
3) l'“inammissibilità della proposta azione per carenza dei presupposti, dei requisiti e delle condizioni di legge per l'emissione del provvedimento monitorio” e l'inidoneità della documentazione prodotta a provare l'esistenza del diritto di credito;
4) l'erroneità dell'importo ingiunto;
così concludendo per la revoca del provvedimento monitorio de quo, con vittoria di spese e competenze di lite.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata per via telematica il 14.12.2023 si è costituita in giudizio la la quale, in via preliminare, ha chiesto la concessione Controparte_1 della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
nel merito, ha ribadito la totale fondatezza della pretesa creditoria e la piena legittimità e correttezza del proprio operato, contestando in fatto ed in diritto le avverse deduzioni e conclusioni, di cui ha invocato l'integrale rigetto, con conseguente conferma del decreto opposto e condanna dell'opponente al pagamento delle competenze di lite.
Esperita la mediazione, la causa veniva istruita a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Per quanto concerne l'eccezione di parte opponente relativa all'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di procura alle liti, la stessa risulta infondata dovendosi rilevare che la procura alle liti relativa alla domanda monitoria è stata rilasciata dal dott. in qualità di Controparte_2 procuratore della giusta procura conferita in data 09.1.2020 per Notar Controparte_1 Per_1 di Milano, rep. n. 173.064 racc. n. 32127 (v. doc. n. 1) allegato al fascicolo di parte opposta).
[...]
In particolare, il dott. è stato autorizzato a: “rilasciare mandati speciali a procuratori e CP_2 avvocati per la rappresentanza e la difesa della società nei giudizi di opposizione a decreti ingiuntivi emessi a richiesta della società stessa”.
2. Meritano di essere disattese le doglianze di parte opponente con cui è stata eccepita la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza dei presupposti per la sua emissione.
Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso” (Cass. n. 1184 del 19 gennaio 2007).
Di talché, in linea di principio, anche se il provvedimento monitorio fosse stato effettivamente emesso in carenza dei presupposti necessari per la sua emissione, questo non potrebbe comunque essere dichiarato nullo.
Restano, pertanto, irrilevanti ai fini dell'accertamento della fondatezza della domanda introdotta con il ricorso, eventuali vizi della procedura monitoria che non involgano l'inesistenza del diritto azionato con detta procedura (cfr. Cass., 5.9.1987, n. 7224; Cass. 12.1.2006, n. 419).
3. È noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria. Con particolare riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo per credito derivante da un contratto di finanziamento, secondo condivisibile giurisprudenza, in tema di distribuzione dell'onere della prova, spetta all'opposto, attore sostanziale, la dimostrazione della stipulazione del contratto e dell'effettiva consegna della somma mutuata;
compete, invece, all'opponente, convenuto sostanziale, la prova del corretto adempimento delle obbligazioni assunte ovvero che l'inadempimento origini da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
4. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”. D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
5. A tanto va aggiunto come il principio di non contestazione tragga fondamento dal nuovo testo dell'art. 115, comma 1 c.p.c., come modificato dalla legge n. 69/2009, secondo cui nei processi relativi a diritti disponibili se una parte non contesta specificamente i fatti specifici e precisi allegati dall'altra parte, il giudice deve porli a fondamento della decisione dovendoli ritenere provati.
Il principio di non contestazione comporta, in capo alle parti processuali, un onere di attivazione al fine di contestare i fatti posti a fondamento della domanda giudiziale. Laddove ciò non avvenga, la non contestazione assume la veste di comportamento processuale rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, trattandosi di principio che assume rilievo determinante anche al fine di non rendere impossibile o comunque eccessivamente difficile l'adempimento dell'onere probatorio incombente su ei qui dicit ed evitare così il compimento di attività inutili in un'ottica di semplificazione ed economia processuale.
Detto altrimenti, il principio di non contestazione comporta che nei processi relativi a diritti disponibili i fatti non contestati siano posti fuori dal thema probandum, per cui - non necessitando di essere provati - devono essere considerati come esistenti dal giudice.
Il deficit di contestazione rende inutile provare il fatto, poiché non controverso, vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza.
L'onere di contestazione, da intendersi quale “onere di contestazione specifica e tempestiva, col relativo corollario della non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati, e, a fortiori, non contestati tout court”, ha trovato autorevole consacrazione anche nella nota sentenza delle
Sezioni Unite della Cassazione del 23 gennaio 2002, n. 761.
Pertanto, incombe sulla parte il preciso onere di prendere posizione sui fatti posti da parte avversaria a base della propria pretesa, con la conseguenza che la non contestazione diventa comportamento processualmente valutabile. In particolare, il contegno processuale del convenuto sostanziale che non contesti i fatti costitutivi del diritto allegati dall'attore sostanziale comporta, in applicazione del principio dispositivo che caratterizza il processo civile, l'inutilità di inserire i fatti stessi all'interno del thema probandum, per la rinuncia della parte a ciò interessata ed onerata a renderli appunto fatti controversi.
6. Operato tale preliminare inquadramento e venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente procedimento, ritiene questo Tribunale che - sulla scorta della documentazione versata in atti - l'odierna opposizione risulti infondata e vada, pertanto, integralmente rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
Ritiene, infatti, questo Tribunale che parte opposta abbia fornito prova puntuale dell'esistenza e dell'ammontare della propria pretesa creditoria con documentazione analitica, dimostrando per tabulas che in data 13.02.2017 ebbe a stipulare con il contratto di Parte_1 Controparte_1 finanziamento n.152928301, così conseguendo l'erogazione dell'importo di € 31.350,00, da restituire a mezzo 84 rate mensili posticipate secondo le condizioni negoziali ivi pattiziamente convenute (doc. n.
1 allegato al fascicolo del monitorio).
Parte opponente, di contro, non ha mai inteso contestare sia l'avvenuta sottoscrizione del contratto per cui è causa, sia l'avvenuta effettiva erogazione della somma finanziata, sia - ancora - il proprio inadempimento rispetto all'obbligo di pagare le rate di rimborso. Infondata è, poi, l'eccezione di difetto di “titolarità della società richiedente all'azione di recupero” - sollevata da parte opponente nella memoria ex art. 183, comma VI c.p.c. n.
1 - avendo parte opposta prodotto, sin dalla fase monitoria, copia del contratto di finanziamento n. 152928301 stipulato dal con Pt_1 Controparte_1 Alla luce di tali risultanze può affermarsi che l'opposta abbia dato prova del credito certo, liquido ed esigibile vantato nei confronti della parte opponente e già azionato in sede monitoria.
7. Infondate, ancora, sono le contestazioni relative alla asserita omessa indicazione delle rate pagate e di quelle da pagare.
Dalla certificazione ex art. 50 D. Lgs. 385/93 e dal piano di ammortamento e pagamenti rate pre- sofferenza si evince chiaramente il numero di rate pagate ed il numero di rate da pagare (v. doc. 2 allegato al fascicolo del monitorio).
8. Quanto alle contestazioni sollevate in relazione all'entità del credito ingiunto, le stesse sono caratterizzate da manifesta genericità ed approssimazione.
Irrilevanti, sono, infine, le allegate condizioni personali del ed in particolare l'intervenuta Pt_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Pertanto, avendo la società creditrice fornito prova puntuale dell'esistenza e dell'ammontare della propria pretesa creditoria, e non avendo - di
contro
- l'odierno opponente fornito la prova di aver adempiuto alla propria obbligazione di pagamento, né allegato e provato la sussistenza di ulteriori fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa, limitandosi a sollevare doglianze prive di pregio per le ragioni illustrate ai punti che precedono, va da sé che l'opposizione dal medesimo proposta debba essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
9. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del complessivo livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 750,00 per la fase di studio;
€ 750,00 per la fase introduttiva;
€ 1.250,00 per la fase istruttoria ed € 1.250,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento rubricato al n. 1520/2022 R.G. - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo in esame dichiarandolo definitivamente esecutivo.
2. Condanna l'opponente a rifondere - in favore di parte creditrice, in persona del legale rappresentante pro tempore - le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi €
4.000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Castrovillari, il 3 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Antonella De
Marco.
Proc. n. 1520/2022 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Gaetano
Maria Ferdinando Bloise per parte opponente e dall'avv. Gianfranco Cotrone per parte opposta,
nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1520 del R.G.A.C. 2022, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Parte_1 C.F._1
Maria Bloise;
- opponente- contro
P. VA , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.VA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Cotrone;
- società opposta-
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 175/2022, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 13.4.2022, pubblicato il 14.4.2022 e notificato il 23.5.2022.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierno opponente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 175/2022, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 13.4.2022 e notificato il
23.5.2022, con cui - su istanza di - gli era stato intimato il pagamento della Controparte_1 somma di € 21.687,43, oltre interessi e spese della procedura, quale saldo debitorio maturato in relazione al contratto di finanziamento n. 152928301, erogato il 14.2.2017 da Controparte_1
A tal fine ha dedotto: 1) l'inammissibilità del decreto ingiuntivo per carenza di procura alle liti;
2) la nullità del decreto ingiuntivo per indeterminatezza del petitum;
3) l'“inammissibilità della proposta azione per carenza dei presupposti, dei requisiti e delle condizioni di legge per l'emissione del provvedimento monitorio” e l'inidoneità della documentazione prodotta a provare l'esistenza del diritto di credito;
4) l'erroneità dell'importo ingiunto;
così concludendo per la revoca del provvedimento monitorio de quo, con vittoria di spese e competenze di lite.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata per via telematica il 14.12.2023 si è costituita in giudizio la la quale, in via preliminare, ha chiesto la concessione Controparte_1 della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
nel merito, ha ribadito la totale fondatezza della pretesa creditoria e la piena legittimità e correttezza del proprio operato, contestando in fatto ed in diritto le avverse deduzioni e conclusioni, di cui ha invocato l'integrale rigetto, con conseguente conferma del decreto opposto e condanna dell'opponente al pagamento delle competenze di lite.
Esperita la mediazione, la causa veniva istruita a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Per quanto concerne l'eccezione di parte opponente relativa all'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di procura alle liti, la stessa risulta infondata dovendosi rilevare che la procura alle liti relativa alla domanda monitoria è stata rilasciata dal dott. in qualità di Controparte_2 procuratore della giusta procura conferita in data 09.1.2020 per Notar Controparte_1 Per_1 di Milano, rep. n. 173.064 racc. n. 32127 (v. doc. n. 1) allegato al fascicolo di parte opposta).
[...]
In particolare, il dott. è stato autorizzato a: “rilasciare mandati speciali a procuratori e CP_2 avvocati per la rappresentanza e la difesa della società nei giudizi di opposizione a decreti ingiuntivi emessi a richiesta della società stessa”.
2. Meritano di essere disattese le doglianze di parte opponente con cui è stata eccepita la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza dei presupposti per la sua emissione.
Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso” (Cass. n. 1184 del 19 gennaio 2007).
Di talché, in linea di principio, anche se il provvedimento monitorio fosse stato effettivamente emesso in carenza dei presupposti necessari per la sua emissione, questo non potrebbe comunque essere dichiarato nullo.
Restano, pertanto, irrilevanti ai fini dell'accertamento della fondatezza della domanda introdotta con il ricorso, eventuali vizi della procedura monitoria che non involgano l'inesistenza del diritto azionato con detta procedura (cfr. Cass., 5.9.1987, n. 7224; Cass. 12.1.2006, n. 419).
3. È noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria. Con particolare riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo per credito derivante da un contratto di finanziamento, secondo condivisibile giurisprudenza, in tema di distribuzione dell'onere della prova, spetta all'opposto, attore sostanziale, la dimostrazione della stipulazione del contratto e dell'effettiva consegna della somma mutuata;
compete, invece, all'opponente, convenuto sostanziale, la prova del corretto adempimento delle obbligazioni assunte ovvero che l'inadempimento origini da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
4. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”. D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
5. A tanto va aggiunto come il principio di non contestazione tragga fondamento dal nuovo testo dell'art. 115, comma 1 c.p.c., come modificato dalla legge n. 69/2009, secondo cui nei processi relativi a diritti disponibili se una parte non contesta specificamente i fatti specifici e precisi allegati dall'altra parte, il giudice deve porli a fondamento della decisione dovendoli ritenere provati.
Il principio di non contestazione comporta, in capo alle parti processuali, un onere di attivazione al fine di contestare i fatti posti a fondamento della domanda giudiziale. Laddove ciò non avvenga, la non contestazione assume la veste di comportamento processuale rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, trattandosi di principio che assume rilievo determinante anche al fine di non rendere impossibile o comunque eccessivamente difficile l'adempimento dell'onere probatorio incombente su ei qui dicit ed evitare così il compimento di attività inutili in un'ottica di semplificazione ed economia processuale.
Detto altrimenti, il principio di non contestazione comporta che nei processi relativi a diritti disponibili i fatti non contestati siano posti fuori dal thema probandum, per cui - non necessitando di essere provati - devono essere considerati come esistenti dal giudice.
Il deficit di contestazione rende inutile provare il fatto, poiché non controverso, vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza.
L'onere di contestazione, da intendersi quale “onere di contestazione specifica e tempestiva, col relativo corollario della non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati, e, a fortiori, non contestati tout court”, ha trovato autorevole consacrazione anche nella nota sentenza delle
Sezioni Unite della Cassazione del 23 gennaio 2002, n. 761.
Pertanto, incombe sulla parte il preciso onere di prendere posizione sui fatti posti da parte avversaria a base della propria pretesa, con la conseguenza che la non contestazione diventa comportamento processualmente valutabile. In particolare, il contegno processuale del convenuto sostanziale che non contesti i fatti costitutivi del diritto allegati dall'attore sostanziale comporta, in applicazione del principio dispositivo che caratterizza il processo civile, l'inutilità di inserire i fatti stessi all'interno del thema probandum, per la rinuncia della parte a ciò interessata ed onerata a renderli appunto fatti controversi.
6. Operato tale preliminare inquadramento e venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente procedimento, ritiene questo Tribunale che - sulla scorta della documentazione versata in atti - l'odierna opposizione risulti infondata e vada, pertanto, integralmente rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
Ritiene, infatti, questo Tribunale che parte opposta abbia fornito prova puntuale dell'esistenza e dell'ammontare della propria pretesa creditoria con documentazione analitica, dimostrando per tabulas che in data 13.02.2017 ebbe a stipulare con il contratto di Parte_1 Controparte_1 finanziamento n.152928301, così conseguendo l'erogazione dell'importo di € 31.350,00, da restituire a mezzo 84 rate mensili posticipate secondo le condizioni negoziali ivi pattiziamente convenute (doc. n.
1 allegato al fascicolo del monitorio).
Parte opponente, di contro, non ha mai inteso contestare sia l'avvenuta sottoscrizione del contratto per cui è causa, sia l'avvenuta effettiva erogazione della somma finanziata, sia - ancora - il proprio inadempimento rispetto all'obbligo di pagare le rate di rimborso. Infondata è, poi, l'eccezione di difetto di “titolarità della società richiedente all'azione di recupero” - sollevata da parte opponente nella memoria ex art. 183, comma VI c.p.c. n.
1 - avendo parte opposta prodotto, sin dalla fase monitoria, copia del contratto di finanziamento n. 152928301 stipulato dal con Pt_1 Controparte_1 Alla luce di tali risultanze può affermarsi che l'opposta abbia dato prova del credito certo, liquido ed esigibile vantato nei confronti della parte opponente e già azionato in sede monitoria.
7. Infondate, ancora, sono le contestazioni relative alla asserita omessa indicazione delle rate pagate e di quelle da pagare.
Dalla certificazione ex art. 50 D. Lgs. 385/93 e dal piano di ammortamento e pagamenti rate pre- sofferenza si evince chiaramente il numero di rate pagate ed il numero di rate da pagare (v. doc. 2 allegato al fascicolo del monitorio).
8. Quanto alle contestazioni sollevate in relazione all'entità del credito ingiunto, le stesse sono caratterizzate da manifesta genericità ed approssimazione.
Irrilevanti, sono, infine, le allegate condizioni personali del ed in particolare l'intervenuta Pt_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Pertanto, avendo la società creditrice fornito prova puntuale dell'esistenza e dell'ammontare della propria pretesa creditoria, e non avendo - di
contro
- l'odierno opponente fornito la prova di aver adempiuto alla propria obbligazione di pagamento, né allegato e provato la sussistenza di ulteriori fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa, limitandosi a sollevare doglianze prive di pregio per le ragioni illustrate ai punti che precedono, va da sé che l'opposizione dal medesimo proposta debba essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
9. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del complessivo livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 750,00 per la fase di studio;
€ 750,00 per la fase introduttiva;
€ 1.250,00 per la fase istruttoria ed € 1.250,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento rubricato al n. 1520/2022 R.G. - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo in esame dichiarandolo definitivamente esecutivo.
2. Condanna l'opponente a rifondere - in favore di parte creditrice, in persona del legale rappresentante pro tempore - le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi €
4.000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Castrovillari, il 3 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Antonella De
Marco.