TAR Roma, sez. 3T, sentenza 02/04/2026, n. 6128
TAR
Sentenza 2 aprile 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione normativa e principi generali

    Il Tribunale ha ritenuto che l'art. 9, comma 1-bis, della legge 240/2010 e il DM 1299/2023 si riferiscono specificamente alla componente forfettaria (overhead) dei finanziamenti e non ai compensi basati su rendicontazione analitica (time sheets). Pertanto, la nuova limitazione del 30% non è applicabile ai compensi della ricorrente.

  • Accolto
    Violazione del principio di irretroattività della legge

    Il Tribunale ha accolto questo motivo, ritenendo che i compensi maturati dalla ricorrente siano avvenuti sotto la vigenza del precedente regolamento d'ateneo. La nuova normativa, entrata in vigore successivamente alla stipula del progetto e all'inizio dell'attività, non può essere applicata retroattivamente in assenza di specifiche disposizioni in tal senso.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione normativa e principi generali

    Il Tribunale ha ritenuto che l'art. 9, comma 1-bis, della legge 240/2010 e il DM 1299/2023 si riferiscono specificamente alla componente forfettaria (overhead) dei finanziamenti e non ai compensi basati su rendicontazione analitica (time sheets). Pertanto, la nuova limitazione del 30% non è applicabile ai compensi della ricorrente.

  • Accolto
    Violazione del principio di irretroattività della legge

    Il Tribunale ha accolto questo motivo, ritenendo che i compensi maturati dalla ricorrente siano avvenuti sotto la vigenza del precedente regolamento d'ateneo. La nuova normativa, entrata in vigore successivamente alla stipula del progetto e all'inizio dell'attività, non può essere applicata retroattivamente in assenza di specifiche disposizioni in tal senso.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione normativa e principi generali

    Il Tribunale ha ritenuto che l'art. 9, comma 1-bis, della legge 240/2010 e il DM 1299/2023 si riferiscono specificamente alla componente forfettaria (overhead) dei finanziamenti e non ai compensi basati su rendicontazione analitica (time sheets). Pertanto, la nuova limitazione del 30% non è applicabile ai compensi della ricorrente.

  • Accolto
    Violazione del principio di irretroattività della legge

    Il Tribunale ha accolto questo motivo, ritenendo che i compensi maturati dalla ricorrente siano avvenuti sotto la vigenza del precedente regolamento d'ateneo. La nuova normativa, entrata in vigore successivamente alla stipula del progetto e all'inizio dell'attività, non può essere applicata retroattivamente in assenza di specifiche disposizioni in tal senso.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione normativa e principi generali

    Il Tribunale ha ritenuto che l'art. 9, comma 1-bis, della legge 240/2010 e il DM 1299/2023 si riferiscono specificamente alla componente forfettaria (overhead) dei finanziamenti e non ai compensi basati su rendicontazione analitica (time sheets). Pertanto, la nuova limitazione del 30% non è applicabile ai compensi della ricorrente.

  • Accolto
    Violazione del principio di irretroattività della legge

    Il Tribunale ha accolto questo motivo, ritenendo che i compensi maturati dalla ricorrente siano avvenuti sotto la vigenza del precedente regolamento d'ateneo. La nuova normativa, entrata in vigore successivamente alla stipula del progetto e all'inizio dell'attività, non può essere applicata retroattivamente in assenza di specifiche disposizioni in tal senso.

  • Accolto
    Mancanza di fondamento normativo per la sospensione del pagamento

    Il Tribunale ha ritenuto che l'Università abbia ricevuto i rimborsi dall'UE per i periodi di rendicontazione considerati, rendendo il credito della ricorrente certo, attuale ed esigibile. Le procedure di audit e le interlocuzioni non hanno costituito impedimenti validi al pagamento.

  • Accolto
    Mancanza di fondamento normativo per la sospensione del pagamento

    Il Tribunale ha ritenuto che l'Università abbia ricevuto i rimborsi dall'UE per i periodi di rendicontazione considerati, rendendo il credito della ricorrente certo, attuale ed esigibile. Le procedure di audit e le interlocuzioni non hanno costituito impedimenti validi al pagamento.

  • Accolto
    Mancanza di fondamento normativo per la sospensione del pagamento

    Il Tribunale ha ritenuto che l'Università abbia ricevuto i rimborsi dall'UE per i periodi di rendicontazione considerati, rendendo il credito della ricorrente certo, attuale ed esigibile. Le procedure di audit e le interlocuzioni non hanno costituito impedimenti validi al pagamento.

  • Accolto
    Mancanza di fondamento normativo per la sospensione del pagamento

    Il Tribunale ha ritenuto che l'Università abbia ricevuto i rimborsi dall'UE per i periodi di rendicontazione considerati, rendendo il credito della ricorrente certo, attuale ed esigibile. Le procedure di audit e le interlocuzioni non hanno costituito impedimenti validi al pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3T, sentenza 02/04/2026, n. 6128
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6128
    Data del deposito : 2 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo