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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 30/06/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2061/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2061/2024 v.g. promossa da:
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ); CP_1 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale l'Avv. IMBERTI CLELIA (c.f.
), che li rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._3
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e , hanno Parte_1 CP_1
esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in BORGO SAN DALMAZZO (CN) il
30/09/2017, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n.
16, parte II, Serie A, dell'anno 2017;
- che dal matrimonio non sono nati figli.
1 Hanno richiesto pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso (“1. autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del rispetto reciproco;
/ 2. dichiarare la separazione dei coniugi;
/3. dare atto dell'indipendenza economica di ciascun coniuge, senza che alcuno di essi sia onerato di contribuire al mantenimento dell'altro, e viceversa;
/ 4. ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Borgo San Dalmazzo perché provveda alle annotazioni di rito nonché ad ogni altra ulteriore incombenza di legge”), istando contestualmente per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, al verificarsi delle condizioni di legge.
Il Giudice relatore ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto chiedendo che si accogliesse il ricorso.
La separazione è stata dichiarata con sentenza n. 299/2024, pubblicata il 08/11/2024 da questo Tribunale.
Con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo davanti al Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio, al verificarsi delle condizioni di legge.
Il Giudice relatore ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza sino al 18/06/2025 ore 9:30 e le parti hanno provveduto in conformità, attestando altresì
l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto le condizioni concordate sono essenzialmente limitate alla regolamentazione dello status.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
2 Alcuna statuizione dev'essere resa in ordine alle spese di lite, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata il Parte_1
12/08/1965 a BORGO SAN DALMAZZO (CN), e , nato il CP_1
05/05/1965 CUNEO (CN), celebrato in BORGO SAN DALMAZZO il 30/09/2017, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 16, parte II, Serie
A, dell'anno 2017 ;
2) Omologa le condizioni di divorzio di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BORGO SAN DALMAZZO (CN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 19/06/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Dott.ssa Roberta Bonaudi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2061/2024 v.g. promossa da:
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ); CP_1 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale l'Avv. IMBERTI CLELIA (c.f.
), che li rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._3
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e , hanno Parte_1 CP_1
esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in BORGO SAN DALMAZZO (CN) il
30/09/2017, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n.
16, parte II, Serie A, dell'anno 2017;
- che dal matrimonio non sono nati figli.
1 Hanno richiesto pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso (“1. autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del rispetto reciproco;
/ 2. dichiarare la separazione dei coniugi;
/3. dare atto dell'indipendenza economica di ciascun coniuge, senza che alcuno di essi sia onerato di contribuire al mantenimento dell'altro, e viceversa;
/ 4. ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Borgo San Dalmazzo perché provveda alle annotazioni di rito nonché ad ogni altra ulteriore incombenza di legge”), istando contestualmente per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, al verificarsi delle condizioni di legge.
Il Giudice relatore ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto chiedendo che si accogliesse il ricorso.
La separazione è stata dichiarata con sentenza n. 299/2024, pubblicata il 08/11/2024 da questo Tribunale.
Con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo davanti al Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio, al verificarsi delle condizioni di legge.
Il Giudice relatore ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza sino al 18/06/2025 ore 9:30 e le parti hanno provveduto in conformità, attestando altresì
l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto le condizioni concordate sono essenzialmente limitate alla regolamentazione dello status.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
2 Alcuna statuizione dev'essere resa in ordine alle spese di lite, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata il Parte_1
12/08/1965 a BORGO SAN DALMAZZO (CN), e , nato il CP_1
05/05/1965 CUNEO (CN), celebrato in BORGO SAN DALMAZZO il 30/09/2017, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 16, parte II, Serie
A, dell'anno 2017 ;
2) Omologa le condizioni di divorzio di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BORGO SAN DALMAZZO (CN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 19/06/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Dott.ssa Roberta Bonaudi
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