Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 13/02/2026, n. 2259
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancato riconoscimento aliquota agevolata per abitazione principale

    La Corte ha ritenuto che la ricorrente Ricorrente_2, proprietaria dell'immobile nell'anno accertato (2022), non risultava residente presso l'immobile in questione, ma bensì in altro luogo, pertanto non poteva usufruire del riconoscimento di abitazione principale per tale unità immobiliare.

  • Accolto
    Eccezione sulla data di fine possesso

    Roma Capitale ha prestato acquiescenza limitatamente all'eccezione riguardante la data di fine possesso attribuita alla sig.ra Ricorrente_2, effettivamente risultante 24/06/2022, in luogo del 31/12/2022.

  • Rigettato
    Mancata attivazione del contraddittorio anticipato

    La Suprema Corte di Cassazione ha negato che, comunque, anche dopo l'entrata in vigore della Legge 27 luglio 2000, n. 212, nello stato attuale della legislazione, l'ordinamento tributario incorpori una garanzia generale del contraddittorio applicabile ad ogni procedimento di formazione della pretesa tributaria. L'assenza di una disposizione di carattere generale che imponga l'attivazione di un contraddittorio preventivo per ogni tipologia di controllo impedisce a questo istituto di diritto amministrativo di trovare sempre collocazione in ambito tributario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 13/02/2026, n. 2259
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2259
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

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