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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 13/02/2026, n. 2259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2259 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2259/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
RO CRISTIANA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 466/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense N131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 227948 IMU 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1691/2026 depositato il 13/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo la sig.ra Ricorrente_1 c.f. CF_Ricorrente_1 nata a [...] il [...] e la sig.ra Ricorrente_2 c.f. CF_Ricorrente_2 nata a [...] il 01/12/!955, rappresentate e difese dall'avv. Difensore_1 hanno impugnato – contro il comune di ROMA, ora ROMA CAPITALE - in persona del Sindaco pro-tempore l'Avviso di accertamento IUC IMU n. 227948 per l'anno 2022.
Le ricorrenti contestano il mancato riconoscimento dell'aliquota agevolata per abitazione principale, a nome della ricorrente sig.ra Ricorrente_1 dalla data del 24/06/2022, relativamente all'immobile accertato e sito in circonvallazione Nomentana SC. B P. censito al fg. 581, n. 193 sub. 34.
L'atto impugnato n. 227948 è stato emesso e notificato nei confronti della sig.ra Ricorrente_2.
Roma Capitale ha verificato che l'immobile accertato è stato alienato dalla sig.ra Ricorrente_2 alla sig. ra Ricorrente_1 in data 24/06/2024, come risultante da visura effettuata presso l'agenzia del Territorio, e nelle controdeduzioni depositate in atti al fascicolo di causa ha fatto conoscere di prestare acquiescenza al ricorso limitatamente all'eccezione riguardante la data di fine possesso attribuita alla sig. ra Ricorrente_2, effettivamente risultante 24/06/2022, in luogo del 31/12/2022.
All'udienza del giorno 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta fondato limitatamente alla decorrenza del possesso del bene ed in tal senso va parzialmente accolto.
Come rilevato in fatto l'amministrazione Roma Capitale ha verificato che l'immobile accertato è stato alienato dalla sig.ra Ricorrente_2 alla sig.ra Ricorrente_1 in data 24/06/2024 come risultante da visura effettuata presso l'agenzia del Territorio e nelle controdeduzioni depositate in atti al fascicolo di causa ha fatto conoscere di prestare acquiescenza limitatamente all'eccezione della ricorrente riguardante la data di fine possesso attribuita alla sig.ra Ricorrente_2, effettivamente risultante 24/06/2022, in luogo del 31/12/2022.
Per quanto invece concerne il mancato riconoscimento dell'aliquota agevolata per abitazione principale relativamente all'immobile accertato e sito in circonvallazione Nomentana SC. B P. censito al fg. 581, n.
193 sub. 34, la richiesta delle ricorrenti, in applicazione della normativa risulta essere priva di fondamento.
Dal 2014 la Associazione_1 è stata integrata nella IUC insieme all'IMU (Imposta unica comunale) istituita dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147. A tal proposito bisogna considerare che, con riferimento al Tributo sui servizi indivisibili (Associazione_1), l'articolo 1, comma 669, della L. n. 147 del 2013, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lett. f), del D. L. n. 16 del 2014, convertito con legge 2 maggio 2014, n. 68, stabilisce quale presupposto impositivo della Associazione_1 il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli.
Ai sensi del comma 671 dell'articolo 1, L. n. 147 del 2013, la Associazione_1 è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le predette unità immobiliari, con vincolo di solidarietà nell'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, in caso di pluralità di possessori o di detentori, e fermo restando quanto disposto nei successivi commi 672, 673 e 674, in relazione a specifiche fattispecie;
- che la base imponibile della Associazione_1 è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), così come espressamente stabilito all'articolo 1, comma 675, della L. n. 147 del 2013;
- che l'articolo 1, comma 676, della L. n. 147 fissa l'aliquota di base della Associazione_1 nella misura dell'1 per mille, con possibilità per i comuni di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio
Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997;
- che, in virtù di quanto disposto dal successivo comma 677, il Comune nel determinare l'aliquota applicabile deve rispettare in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Associazione_1 e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, e che, comunque, per l'anno 2014 l'aliquota massima della Associazione_1 non può eccedere il 2,5 per mille.
Con riferimento al caso di cui è causa, per abitazione principale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L.
201/2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e da ultimo modificato con il
D.L. n. 16 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012 n. 44 “si intende per abitazione principale, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
La nuova disciplina, più restrittiva di quella precedente, identifica quale abitazione principale sia l'immobile iscritto nel catasto, sia quello potenzialmente ascrivibile come unica unità immobiliare, qualora si verifichino contestualmente le seguenti condizioni:
1)l'abitazione deve essere utilizzata quale dimora abituale del possessore e del proprio nucleo familiare;
2)il possessore ed i componenti del nucleo familiare abbiano eletto residenza anagrafica.
A tal fine viene richiamato l'art. 43, comma 2 del codice civile secondo il quale la residenza è nel luogo in cui la persona ha dimora abituale.
A tal riguardo giova rilevare che la perfetta corrispondenza della definizione di cui all'art. 43 comma 2 del c.c. e dell'indicazione contenuta nell'art. 13, comma 2 del citato decreto l'imposta municipale propria comporta che le disposizioni debbano essere interpretate congiuntamente, nel senso che la dimora abituale e residenza anagrafica non possono essere disgiunte.
In altri termini, la definizione di abitazione principale nella nuova disciplina IMU differisce da quella che caratterizzava l'ICI, in quanto condizione essenziale per il riconoscimento dell'applicazione dell'aliquota agevolata e delle detrazioni previste per l'abitazione principale, è la residenza anagrafica che deve necessariamente coincidere con la dimora abituale del soggetto passivo e del suo nucleo familiare.
La corretta interpretazione del concetto di abitazione principale ai fini IMU è contenuta nella circolare n. 3/
DF/2012. In primo luogo, nella circolare è precisato che per abitazione principale si deve intendere l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Dalle verifiche effettuate dall'Ufficio, risulta che la sig.ra Ricorrente_2, nell'anno accertato (2022), non risultava residente presso l'immobile sito in circonvallazione Nomentana SC. B P. censito al fg. 581, n. 193 sub. 34, ma bensì era residente in [...]. C IN. 1 come da visura effettuata presso l'anagrafe del Comune di Roma, pertanto, non poteva usufruire del riconoscimento di abitazione principale per tale unità immobiliare.
Le odierne ricorrenti eccepiscono, inoltre, l'illegittimità del provvedimento impugnato per la mancata attivazione del contraddittorio anticipato e di conseguenza per la violazione del diritto di difesa e il principio di collaborazione e buona fede tra Ente impositore e contribuente.
A tal proposito si rimanda all'intervento della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha negato che, comunque, anche dopo l'entrata in vigore della Legge 27 luglio 2000, n. 212, nello stato attuale della legislazione, l'ordinamento tributario incorpori una garanzia generale del contraddittorio applicabile ad ogni procedimento di formazione della pretesa tributaria (Cass. Sent. 29 dicembre 2010, n. 26316).
In termini più espliciti, l'assenza di una disposizione di carattere generale che imponga l'attivazione di un contraddittorio preventivo per ogni tipologia di controllo impedisce a questo istituto di diritto amministrativo di trovare sempre collocazione in ambito tributario.
Al contrario, il Fisco è obbligato al contraddittorio quando la pretesa impositiva nasce da incertezze fra i dati dichiarati e quelli in suo possesso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie in parte le doglianze delle ricorrenti, limitatamente alla data di fine possesso dell'unità immobiliare accertata, nel senso e per l'effetto di cui in motivazione.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026.
Il Relatore
(Cristiana Rondoni)
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
RO CRISTIANA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 466/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense N131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 227948 IMU 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1691/2026 depositato il 13/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo la sig.ra Ricorrente_1 c.f. CF_Ricorrente_1 nata a [...] il [...] e la sig.ra Ricorrente_2 c.f. CF_Ricorrente_2 nata a [...] il 01/12/!955, rappresentate e difese dall'avv. Difensore_1 hanno impugnato – contro il comune di ROMA, ora ROMA CAPITALE - in persona del Sindaco pro-tempore l'Avviso di accertamento IUC IMU n. 227948 per l'anno 2022.
Le ricorrenti contestano il mancato riconoscimento dell'aliquota agevolata per abitazione principale, a nome della ricorrente sig.ra Ricorrente_1 dalla data del 24/06/2022, relativamente all'immobile accertato e sito in circonvallazione Nomentana SC. B P. censito al fg. 581, n. 193 sub. 34.
L'atto impugnato n. 227948 è stato emesso e notificato nei confronti della sig.ra Ricorrente_2.
Roma Capitale ha verificato che l'immobile accertato è stato alienato dalla sig.ra Ricorrente_2 alla sig. ra Ricorrente_1 in data 24/06/2024, come risultante da visura effettuata presso l'agenzia del Territorio, e nelle controdeduzioni depositate in atti al fascicolo di causa ha fatto conoscere di prestare acquiescenza al ricorso limitatamente all'eccezione riguardante la data di fine possesso attribuita alla sig. ra Ricorrente_2, effettivamente risultante 24/06/2022, in luogo del 31/12/2022.
All'udienza del giorno 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta fondato limitatamente alla decorrenza del possesso del bene ed in tal senso va parzialmente accolto.
Come rilevato in fatto l'amministrazione Roma Capitale ha verificato che l'immobile accertato è stato alienato dalla sig.ra Ricorrente_2 alla sig.ra Ricorrente_1 in data 24/06/2024 come risultante da visura effettuata presso l'agenzia del Territorio e nelle controdeduzioni depositate in atti al fascicolo di causa ha fatto conoscere di prestare acquiescenza limitatamente all'eccezione della ricorrente riguardante la data di fine possesso attribuita alla sig.ra Ricorrente_2, effettivamente risultante 24/06/2022, in luogo del 31/12/2022.
Per quanto invece concerne il mancato riconoscimento dell'aliquota agevolata per abitazione principale relativamente all'immobile accertato e sito in circonvallazione Nomentana SC. B P. censito al fg. 581, n.
193 sub. 34, la richiesta delle ricorrenti, in applicazione della normativa risulta essere priva di fondamento.
Dal 2014 la Associazione_1 è stata integrata nella IUC insieme all'IMU (Imposta unica comunale) istituita dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147. A tal proposito bisogna considerare che, con riferimento al Tributo sui servizi indivisibili (Associazione_1), l'articolo 1, comma 669, della L. n. 147 del 2013, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lett. f), del D. L. n. 16 del 2014, convertito con legge 2 maggio 2014, n. 68, stabilisce quale presupposto impositivo della Associazione_1 il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli.
Ai sensi del comma 671 dell'articolo 1, L. n. 147 del 2013, la Associazione_1 è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le predette unità immobiliari, con vincolo di solidarietà nell'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, in caso di pluralità di possessori o di detentori, e fermo restando quanto disposto nei successivi commi 672, 673 e 674, in relazione a specifiche fattispecie;
- che la base imponibile della Associazione_1 è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), così come espressamente stabilito all'articolo 1, comma 675, della L. n. 147 del 2013;
- che l'articolo 1, comma 676, della L. n. 147 fissa l'aliquota di base della Associazione_1 nella misura dell'1 per mille, con possibilità per i comuni di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio
Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997;
- che, in virtù di quanto disposto dal successivo comma 677, il Comune nel determinare l'aliquota applicabile deve rispettare in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Associazione_1 e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, e che, comunque, per l'anno 2014 l'aliquota massima della Associazione_1 non può eccedere il 2,5 per mille.
Con riferimento al caso di cui è causa, per abitazione principale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L.
201/2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e da ultimo modificato con il
D.L. n. 16 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012 n. 44 “si intende per abitazione principale, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
La nuova disciplina, più restrittiva di quella precedente, identifica quale abitazione principale sia l'immobile iscritto nel catasto, sia quello potenzialmente ascrivibile come unica unità immobiliare, qualora si verifichino contestualmente le seguenti condizioni:
1)l'abitazione deve essere utilizzata quale dimora abituale del possessore e del proprio nucleo familiare;
2)il possessore ed i componenti del nucleo familiare abbiano eletto residenza anagrafica.
A tal fine viene richiamato l'art. 43, comma 2 del codice civile secondo il quale la residenza è nel luogo in cui la persona ha dimora abituale.
A tal riguardo giova rilevare che la perfetta corrispondenza della definizione di cui all'art. 43 comma 2 del c.c. e dell'indicazione contenuta nell'art. 13, comma 2 del citato decreto l'imposta municipale propria comporta che le disposizioni debbano essere interpretate congiuntamente, nel senso che la dimora abituale e residenza anagrafica non possono essere disgiunte.
In altri termini, la definizione di abitazione principale nella nuova disciplina IMU differisce da quella che caratterizzava l'ICI, in quanto condizione essenziale per il riconoscimento dell'applicazione dell'aliquota agevolata e delle detrazioni previste per l'abitazione principale, è la residenza anagrafica che deve necessariamente coincidere con la dimora abituale del soggetto passivo e del suo nucleo familiare.
La corretta interpretazione del concetto di abitazione principale ai fini IMU è contenuta nella circolare n. 3/
DF/2012. In primo luogo, nella circolare è precisato che per abitazione principale si deve intendere l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Dalle verifiche effettuate dall'Ufficio, risulta che la sig.ra Ricorrente_2, nell'anno accertato (2022), non risultava residente presso l'immobile sito in circonvallazione Nomentana SC. B P. censito al fg. 581, n. 193 sub. 34, ma bensì era residente in [...]. C IN. 1 come da visura effettuata presso l'anagrafe del Comune di Roma, pertanto, non poteva usufruire del riconoscimento di abitazione principale per tale unità immobiliare.
Le odierne ricorrenti eccepiscono, inoltre, l'illegittimità del provvedimento impugnato per la mancata attivazione del contraddittorio anticipato e di conseguenza per la violazione del diritto di difesa e il principio di collaborazione e buona fede tra Ente impositore e contribuente.
A tal proposito si rimanda all'intervento della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha negato che, comunque, anche dopo l'entrata in vigore della Legge 27 luglio 2000, n. 212, nello stato attuale della legislazione, l'ordinamento tributario incorpori una garanzia generale del contraddittorio applicabile ad ogni procedimento di formazione della pretesa tributaria (Cass. Sent. 29 dicembre 2010, n. 26316).
In termini più espliciti, l'assenza di una disposizione di carattere generale che imponga l'attivazione di un contraddittorio preventivo per ogni tipologia di controllo impedisce a questo istituto di diritto amministrativo di trovare sempre collocazione in ambito tributario.
Al contrario, il Fisco è obbligato al contraddittorio quando la pretesa impositiva nasce da incertezze fra i dati dichiarati e quelli in suo possesso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie in parte le doglianze delle ricorrenti, limitatamente alla data di fine possesso dell'unità immobiliare accertata, nel senso e per l'effetto di cui in motivazione.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026.
Il Relatore
(Cristiana Rondoni)