CASS
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/04/2025, n. 14413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14413 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE - Presidente - LA EN AM NG AL NN R.G.N. 19727/2024 RE GR SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI CAGLIARI nel procedimento a carico di: IL TA nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/05/2024 del GIP TRIBUNALE di Cagliari RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica – nella veste di giudice dell’esecuzione – ha revocato il beneficio della sospensione condizionale, che era stato in precedenza più volte accordato a SA IL;
tale revoca è intervenuta con riferimento: - alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, del 17/02/2022 (passata in giudicato il 10/03/2022), a mezzo della quale era stata applicata all’imputata la pena di anni uno di reclusione ed euro ottocento di multa;
- al decreto penale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari del 08/02/2023 (passato in giudicato il 16/07/2023), a mezzo del quale la IL era stata condannata alla pena di euro 4.500,00 di multa. Contestualmente, il giudice dell’esecuzione ha disatteso analoga richiesta, per quanto concerne la sentenza - emessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 444 cod. proc. pen. - dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Cagliari il 16/06/2023 (pronuncia passata in giudicato il 14/07/2023), a mezzo della quale veniva applicata la pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione. Secondo il provvedimento reiettivo, tale ultimo beneficio, sebbene illegittimamente concesso - per esser stato accordato allorquando la condannata aveva già fruito, in due precedenti occasioni, della sospensione condizionale – non sarebbe stato revocabile in executivis, essendo in tal caso esperibile, quale rimedio esclusivo, l’impugnazione nella sede propria di cognizione. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, Penale Sent. Sez. 1 Num. 14413 Anno 2025 Presidente: NT EP Relatore: NN NG AL Data Udienza: 04/03/2025 deducendo violazione del combinato disposto degli artt. 164 quarto comma e 168 terzo comma cod. pen. 3. Il Procuratore generale, già mediante la requisitoria trasmessa in vista della scorsa udienza, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Come chiarito in parte espositiva, la IL ha fruito – in tre distinte occasioni – del beneficio della sospensione condizionale e la Procura ha promosso incidente di esecuzione, volto alla revoca di tali benefici. 2.1. È in primo luogo esatta la prospettazione contenuta nel ricorso, laddove si evidenzia come il giudice della cognizione - allorquando ha emesso la sentenza sub 5) del casellario - non potesse essere a conoscenza dell’avvenuta concessione del secondo beneficio;
ciò in ragione del fatto che la sentenza sub 5), ossia quella per la quale è stata disattesa la richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale, è stata emessa il 16/06/2023, mentre il decreto penale sub 3) del casellario è divenuto esecutivo il 16/07/2023. Tale rilievo assume una univoca significazione, già deponente per l’accoglimento dell’impugnazione. 2.2. Deve inoltre farsi richiamo - a tutto voler concedere - al dictum di Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, 2024, Rv. 287004 – 01, a mente della quale: ‹‹È legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado pur se nota a quello d'appello, non investito dell'impugnazione sul punto, essendo a quest'ultimo precluso il potere di revoca d'ufficio in ossequio al principio devolutivo e non avendo conseguentemente espresso alcuna valutazione in merito, neppure implicita››. L’impugnazione, in definitiva, è fondata sotto una duplicità di profili. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio – da svolgersi in conformità al sopra richiamato principio di diritto - al Tribunale di Cagliari.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cagliari - Ufficio Gip. Così deciso il 04/03/2025. Il Presidente EP NT
tale revoca è intervenuta con riferimento: - alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, del 17/02/2022 (passata in giudicato il 10/03/2022), a mezzo della quale era stata applicata all’imputata la pena di anni uno di reclusione ed euro ottocento di multa;
- al decreto penale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari del 08/02/2023 (passato in giudicato il 16/07/2023), a mezzo del quale la IL era stata condannata alla pena di euro 4.500,00 di multa. Contestualmente, il giudice dell’esecuzione ha disatteso analoga richiesta, per quanto concerne la sentenza - emessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 444 cod. proc. pen. - dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Cagliari il 16/06/2023 (pronuncia passata in giudicato il 14/07/2023), a mezzo della quale veniva applicata la pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione. Secondo il provvedimento reiettivo, tale ultimo beneficio, sebbene illegittimamente concesso - per esser stato accordato allorquando la condannata aveva già fruito, in due precedenti occasioni, della sospensione condizionale – non sarebbe stato revocabile in executivis, essendo in tal caso esperibile, quale rimedio esclusivo, l’impugnazione nella sede propria di cognizione. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, Penale Sent. Sez. 1 Num. 14413 Anno 2025 Presidente: NT EP Relatore: NN NG AL Data Udienza: 04/03/2025 deducendo violazione del combinato disposto degli artt. 164 quarto comma e 168 terzo comma cod. pen. 3. Il Procuratore generale, già mediante la requisitoria trasmessa in vista della scorsa udienza, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Come chiarito in parte espositiva, la IL ha fruito – in tre distinte occasioni – del beneficio della sospensione condizionale e la Procura ha promosso incidente di esecuzione, volto alla revoca di tali benefici. 2.1. È in primo luogo esatta la prospettazione contenuta nel ricorso, laddove si evidenzia come il giudice della cognizione - allorquando ha emesso la sentenza sub 5) del casellario - non potesse essere a conoscenza dell’avvenuta concessione del secondo beneficio;
ciò in ragione del fatto che la sentenza sub 5), ossia quella per la quale è stata disattesa la richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale, è stata emessa il 16/06/2023, mentre il decreto penale sub 3) del casellario è divenuto esecutivo il 16/07/2023. Tale rilievo assume una univoca significazione, già deponente per l’accoglimento dell’impugnazione. 2.2. Deve inoltre farsi richiamo - a tutto voler concedere - al dictum di Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, 2024, Rv. 287004 – 01, a mente della quale: ‹‹È legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado pur se nota a quello d'appello, non investito dell'impugnazione sul punto, essendo a quest'ultimo precluso il potere di revoca d'ufficio in ossequio al principio devolutivo e non avendo conseguentemente espresso alcuna valutazione in merito, neppure implicita››. L’impugnazione, in definitiva, è fondata sotto una duplicità di profili. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio – da svolgersi in conformità al sopra richiamato principio di diritto - al Tribunale di Cagliari.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cagliari - Ufficio Gip. Così deciso il 04/03/2025. Il Presidente EP NT