TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/12/2025, n. 6216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6216 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4163/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, riunita in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Innocenza Vono Presidente rel. ed est. dott. Lisa Torresan Giudice dott. Fabio Doro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4163 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del curatore con l'avv. OLIVIERI ANDREA
- attore contro
(C.F. ) , Controparte_1 C.F._1
- convenuto contumace
OGGETTO: Cause di responsabilità vs gli organi amministrativi e di controllo - Sez. Spec. Impresa
Conclusioni dell'attrice:
Il Fallimento attore, nel richiamarsi a tutto quanto dedotto, domandato e prodotto in sede di atti di causa, così precisa le Sue conclusioni.
NEL MERITO: accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto Sig. per gli atti di mala gestio di Controparte_1 cui in atti, e per l'effetto condannarlo a risarcire al Parte_2
, per le causali di cui sopra, la somma di Euro 194.163,00, o la diversa somma, anche
[...] maggiore, che fosse ritenuta di giustizia, oltre agli interessi di legge e alla rivalutazione monetaria.
IN OGNI CASO: 1 Con vittoria di compensi, spese generali e spese di lite.
Il Fallimento attore chiede la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e relative repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Svolgimento del processo.
1.1.Con atto di citazione notificato in data 7.6.2022 a mezzo del servizio postale, il
[...]
ha convenuto in giudizio l'ex amministratore e Parte_2 liquidatore chiedendo l'accertamento della responsabilità del convenuto per mala gestio Controparte_1
e la sua condanna al risarcimento dei danni cagionati alla società.
Ha premesso che ha ricoperto l'incarico di amministratore della società a far data dal Controparte_1
19.03.2013 e successivamente, dopo la delibera del 25.7.2016 di scioglimento della società con liquidazione, l'incarico di liquidatore dall'1.8.2016 fino al fallimento, dichiarato con sentenza n. 21/2021 del Tribunale di Padova.
Ha dedotto che dalle verifiche svolte dal curatore dopo il fallimento è emerso che il patrimonio della fallita era già negativo alla chiusura dell'esercizio al 31.12.2012 per € - 29.196,00 e che anche negli esercizi successivi si erano registrate ulteriori perdite senza che l'amministratore provvedesse all'adozione dei provvedimenti ex art. 2482 ter c.c.
Ha esposto, altresì, che la società era stata messa in liquidazione solamente in data 25.07.2016 e che il
, dopo il verificarsi della causa di scioglimento al 31.12.2012 non ha gestito la società in un'ottica CP_1 conservativa, ma ha acquistato ulteriore materiale da utilizzare per le lavorazioni, per un importo complessivo di € 241.698,26 senza poi provvedere al pagamento di quanto dovuto alla fornitrice la quale aveva presentato istanza di fallimento insinuandosi al passivo per la Controparte_2 somma di € 303.135,56.
Secondo il Fallimento, le condotte di mala gestio imputabili al avrebbero cagionato alla società CP_1 un danno di € 234.838,20, corrispondente alla “differenza tra i netti patrimoniali prendendo come riferimento il
21.08.2016 (data del bilancio iniziale di liquidazione) e il 31.12.2012 (esercizio al termine del quale si è verificata la perdita)”.
Ha concluso, pertanto per l'accertamento della responsabilità del convenuto e la sua condanna a pagare al la somma di € 234.838,20, oltre accessori e spese di lite. Parte_2
1.2. Il convenuto non si è costituito nonostante rituale notifica ed è stato dichiarato contumace all'udienza del 16.11.2022.
1.3. La causa è stata istruita documentalmente e tramite c.t.u. contabile affidata al c.t.u. dott.
[...]
. Per_1
2 1.4. All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione dal nuovo G.I. nelle more designato, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis.
2. Le condotte di mala gestio imputabili al convenuto.
2.1. Va premesso che per giurisprudenza costante l'azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146, comma 2, l. fall. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 c.c. e dall'art. 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali;
il curatore pertanto può, anche separatamente, formulare domande risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti dell'azione sociale, che ha natura contrattuale, quanto con riguardo ai presupposti della responsabilità verso i creditori, che ha natura extracontrattuale. Tali azioni, peraltro, non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto, sia nella disciplina applicabile, essendo differenti la distribuzione dell'onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili e il regime di decorrenza del termine di prescrizione (Cass. 24715/2015, conforme Cass. 10378/2012).
Nella specie, in assenza di contrari elementi, deve ritenersi che la curatela abbia proposto entrambe le azioni.
La natura contrattuale dell'azione sociale consente alla società che agisca per il risarcimento del danno
(o al curatore in caso di sopravvenuto fallimento) di limitarsi a provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti (Cass. Civ. sent. n. 22911/2010; n.
3409/2013; SS.UU. n. 9100/2015; ord. n. 2975/2020).
2.2. Dalla relazione del nominato c.t.u. dott. depositata in data 6.10.2023, qui da Persona_1 intendersi integralmente richiamata, si evince che già alla data del 31.12.2012 il capitale sociale di risultava perso, come emerge dal bilancio del relativo esercizio, da cui risulta un Parte_1 patrimonio netto negativo pari a € - 29.196,00.
In base all'art. 2482 ter c.c. l'amministratore avrebbe dovuto convocare l'assemblea della società “senza indugio” affinchè questa deliberasse la “ricapitalizzazione” della società o la sua trasformazione, verificandosi, in caso contrario, la causa di scioglimento della società di cui all'art. 2484, 1° comma, n. 4,
c.c.
Verificata la causa di scioglimento, gli obblighi a carico degli amministratori sono dettati dagli artt. 2485
c.c. e, soprattutto, dall'art. 2486 c.c., che prevede il potere di gestire la società solo in ottica conservativa, ossia al solo fine della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.
3 Risulta provata, pertanto, la violazione da parte del convenuto degli obblighi previsti dalla norma, poiché la società risulta essere stata posta in liquidazione solo in data 25.07.2016.
Dall'istanza di insinuazione al passivo di ( doc. 6 fascicolo attoreo) risulta, altresì, Controparte_2 che nonostante l'erosione del capitale sociale già alla fine dell'esercizio 2012, ha Parte_1 continuato ad acquistare materiale per le lavorazioni anche negli anni 2013, 2014 e 2015, così aggravando la situazione debitoria della società.
2.3.In presenza di una causa di scioglimento della società, gli amministratori sono esposti a una duplice e distinta responsabilità patrimoniale: da un lato, per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi, a seguito del ritardo o dell'omissione nell'accertamento della causa di scioglimento e nel deposito della relativa dichiarazione nel registro delle imprese, e, dall'altro lato, per i danni arrecati a tali soggetti dagli atti o dalle omissioni compiute in violazione del divieto di gestire la società se non a fini conservativi ( Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10413 del 17/04/2024, Rv. 671095 - 01).
Sotto il profilo dell'onere della prova, con riferimento alla violazione degli obblighi previsti dall'art. 2486 c.c., la Suprema Corte ha precisato che chi agisce in giudizio con azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c., ha solo l'onere di allegare e provare la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria;
spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa
(come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari (Cass. sentenza n. 198/2022, conforme Cass. Sentenza n. 8069/2024).
Nella specie, il ha assolto l'onere che gli incombeva, mentre il convenuto, nel rimanere Parte_2 contumace, non ha assolto l'onere a suo carico.
2.4.Quanto alla quantificazione del danno, va ricordato che l'art. 2486 c.c., come novellato con la riforma della crisi di impresa (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), al terzo comma prevede i criteri di liquidazione presuntiva del danno nelle azioni di responsabilità aventi ad oggetto la violazione da parte degli amministratori di eseguire, in caso di intervenuto scioglimento della società, ancorché non formalmente accertato, una gestione «conservativa» e non «imprenditoriale» della società, disponendo che quando è accertata la responsabilità degli amministratori, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore
è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale
4 procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484 c.c., detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino alla conclusione della liquidazione.
La nuova norma ha recepito l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale occorre correttamente individuare il danno che si ricollega alla particolare ipotesi di responsabilità costituita dall'avere l'amministratore protratto l'attività in presenza di una causa di scioglimento senza avvedersi della perdita del capitale sociale, individuandolo nel c.d. criterio della differenza dei patrimoni netti, sia pure contemperato dall'applicazione concorrente del criterio equitativo, al fine di rispettare il nesso di causalità tra il comportamento illegittimo e la produzione del danno;
il dato iniziale - costituito dal patrimonio netto alla data del verificarsi della causa di scioglimento – risulta, infatti, comprensivo anche delle perdite causate dalla gestione precedente al verificarsi della causa di scioglimento che, in tal modo, non vengono poste a carico della gestione dell'amministratore del quale viene valutato il comportamento.
La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che il meccanismo di liquidazione del "differenziale dei netti patrimoniali", di cui all'art. 2486, comma 3, c.c., come modificato dall'art. 378, comma 2, del d.lgs.
n. 14 del 2019, è applicabile, in quanto latamente processuale, anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di detta norma, atteso che essa stabilisce non già un nuovo criterio di riparto di oneri probatori, ma un criterio, rivolto al giudice, di valutazione del danno rispetto a fattispecie integrate dall'accertata responsabilità degli amministratori per atti gestori non conservativi dell'integrità
e del valore del capitale dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società, salva la deduzione e individuazione di elementi di fatto legittimanti l'uso di un diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto (Sez. 1 - , Ordinanza n. 5252 del 28/02/2024, Rv. 670275 - 01).
Nella specie, pur essendosi svolti i fatti di causa in data antecedente alla novella, pertanto, va fatta applicazione del criterio presuntivo previsto dalla norma nel testo attualmente in vigore, invocato dalla procedura attrice.
Il danno consiste nel depauperamento del patrimonio della società, quale conseguenza della accertata colpevole dispersione di elementi dell'attivo patrimoniale da parte degli amministratori, oltre che dal colpevole protrarsi di un'attività produttiva implicante l'assunzione di maggiori debiti della società ( in tal senso cfr. Cass. 21730/2020, che ha precisato che a nulla rileva che l'importo oggetto di liquidazione sulla base di tali criteri sia ridotto ad una minor somma, nella specie corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo fallimentare, in ragione del limite quantitativo della pretesa fatta valere).
2.5. Al riguardo, il c.t.u. ha chiarito che la parte attrice, anche nel corso delle operazioni peritali, ha ribadito di voler limitare il perimetro di indagine, per il calcolo della differenza dei netti patrimoniali, al
5 periodo compreso tra il 31.12.2012 e il 21.8.2016, come peraltro risulta chiaramente dall'atto di citazione.
Pur in presenza della documentazione relativa allo stato passivo, pertanto, correttamente il c.t.u. ha tenuto in considerazione il periodo indicato dalla curatela per la determinazione del danno secondo il criterio dei netti patrimoniali, tenuto conto dei limiti della domanda.
Il c.t.u. ha debitamente rettificato in ottica liquidatoria i valori contabili del bilancio al 31.12.2012 (All.4 alla c.t.u.), in particolare rettificando le immobilizzazioni immateriali, iscritte a bilancio per € 1.662,00 nonché i risconti attivi, iscritti a bilancio per € 209,00, provvedendone all'integrale stralcio in quanto attività dal valore di liquidazione nullo, trattandosi di attività non monetizzabili.
Ne consegue che, tenuto conto dell'applicazione dei criteri valutativi dell'OIC 5, il patrimonio netto al
31.12.2012 (PN1) è risultato negativo per € -31.067.
Anche per la determinazione del patrimonio netto di al momento della messa in Parte_1 liquidazione (nel caso di specie alla data di riferimento del bilancio iniziale di liquidazione, c.d. PN2), ossia al 21.8.2016, il c.t.u. ha riclassificato i bilanci in ottica liquidatoria, quantificando il valore negativo del patrimonio netto al 21.8.2016 in € -264.480.
La differenza dei netti patrimoniali rettificati ( tra il momento della perdita del capitale C.F._2 sociale e quello della messa in liquidazione è pari a € - 233.413.
Il c.t.u. ha, quindi, detratto da tale somma le disutilità e i costi ineliminabili, pari a € 39.250, quantificando il danno in € 194.163,00.
Non può, invece, essere tenuto in considerazione il maggior danno risultante dallo stato passivo presente in atti, tenuto conto dei limiti della domanda, come ribaditi anche nel corso delle operazioni peritali dal curatore fallimentare per conto del . Parte_2
2.6. In conclusione, il convenuto va condannato al risarcimento del danno nella misura di € 194.163, somma che va rivalutata alla data odierna, trattandosi di debito di valore, in € 237.655,51 (coefficiente di rivalutazione: 1,224)
Gli interessi sono dovuti sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, devalutata alla data dell'illecito (31.12.2012), e via via via rivalutata di anno in anno, sulla base del consolidato principio secondo il quale il danno da ritardo non può essere determinato sul valore attuale del bene, ma va invece computato sulla corrispondente somma di denaro di cui il debitore ha ritardato il pagamento dal momento del fatto, somma che può essere eventualmente rivalutata di anno in anno, al fine di una valutazione equitativa del danno, allorché il ritardo sia cospicuo (v. Cass., sez. un., 22 aprile 1994 / 17 febbraio 1995, n. 1712 e Cass., sez. un., 14 gennaio 2009, n. 557 e successive conformi).
6 Dovrà essere, quindi, corrisposto l'interesse in misura legale sulla somma di € 194.163, da rivalutare di anno in anno fino alla data di pubblicazione della presente decisione, dalla quale decorrono i soli interessi al saggio legale fino al saldo.
3. Regolamento delle spese.
4.1.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, facendo applicazione di valori inferiori ai valori medi, stante la non particolare complessità della controversia, l'assenza di costituzione del convenuto e il deposito della sola comparsa conclusionale.
Stante l'ammissione del al patrocinio a spese dello Stato, le spese vanno liquidate in favore Parte_2 dell'Erario, mentre alla liquidazione dei compensi in favore del difensore dovrà provvedersi con separato decreto, previo deposito di apposita istanza del difensore.
Malgrado la condanna sia disposta a beneficio dello Stato, non va applicata la riduzione al 50% nei confronti del soccombente;
come precisato dalla giurisprudenza, anche costituzionale, “secondo la giurisprudenza di legittimità che si è consolidata dopo il 2018, il giudice civile non deve quantificare in misura uguale le somme dovute, ai sensi dell'art. 133, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, dal soccombente allo Stato e quelle dovute, ai sensi degli artt. 82, comma 1, e 130, comma 1, del medesimo d.P.R., dallo Stato stesso al difensore del non abbiente. A tale interpretazione la Corte di cassazione civile è pervenuta, superando il precedente orientamento, per un triplice e convincente ordine di ragioni. Innanzitutto, in quanto «[n]on si vede […] perché nel processo civile la parte che risulti soccombente nei confronti della parte non abbiente debba essere avvantaggiata (con evidente violazione del principio di uguaglianza) rispetto alle altre parti soccombenti» (Cass., n. 22017 del 2018; nello stesso senso, Cass., n. 29688 del 2019). Inoltre, perché «il soccombente è tenuto per definizione a corrispondere l'importo liquidato dal giudice secondo tariffa, non l'importo che il vincitore deve al proprio difensore, che non costituisce, infatti, parametro per la liquidazione giudiziale» (Corte di cassazione, sezione sesta civile, sottosezione seconda, ordinanze 5 marzo 2020, n. 6120, e ancora n.
29688 del 2019). Infine, perché «la valutazione d'eventuale effetto d'arricchimento dell'Erario non va effettuata in modo atomistico con riguardo alla singola lite, bensì va considerato come la questione – alla luce del parametro costituzionale portato [dall']art. 81 Cost. – sia da esaminare avendo […] riguardo al pubblico servizio – difesa assicurata ai non abbienti – reso dallo Stato» (Corte di cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 19 agosto 2019, n. 21484)” (v. Corte Cost. 19.3.2024 n. 64).
Anche le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno addebitate a carico del convenuto soccombente, obbligato al pagamento nei confronti dello Stato.
7 A quest'ultimo proposito, la giurisprudenza ha precisato che, nel processo in cui una delle parti sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, gli onorari del c.t.u. sono direttamente anticipati dallo Stato, stante la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002 a seguito della pronuncia Corte Cost.
1.10.2019 n. 217 (in tal senso Cass. 10.09.2024, n.24331 che ha sottolineato “l'equiparazione - sotto tale profilo - della posizione di tutti coloro che abbiano prestato la propria attività professionale nel processo (avvocato, periti di parte o c.t.u.) non consente di differenziarne il trattamento, poiché attualmente anche gli onorari del c.t.u. sono direttamente anticipati dallo Stato, anziché prenotati a domanda.”).
Il c.t.u., ove non abbia già provveduto in tal senso, potrà richiedere il pagamento a carico dello Stato.
L'art. 134 d.P.R. n. 115 del 2002 prevede, poi, che qualora lo Stato non recuperi, ma la vittoria della causa o la composizione della lite abbia posto la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, lo Stato ha diritto di rivalsa nei confronti della medesima parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede:
1) Accertata la responsabilità del convenuto per i fatti in premessa, condanna a Controparte_1 pagare la somma di € 237.655,51 in favore del Parte_2
, in persona del curatore fallimentare, oltre interessi al saggio legale da calcolare
[...] sulla base dei criteri esposti in motivazione.
2) Condanna a versare in favore dello Stato le spese di lite, che si liquidano in Controparte_1 complessivi € 8.500 per compensi, oltre spese generali (15% ), cpa e iva come per legge, oltre spese anticipate e prenotate a debito.
3) Pone definitivamente le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa con separato decreto del
25.10.2023 (€ 4.000 oltre accessori di legge), a carico del convenuto e lo condanna a pagare dette spese in favore dell'Erario.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 23.11.2025
Il Presidente est.
dott. Innocenza Vono
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, riunita in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Innocenza Vono Presidente rel. ed est. dott. Lisa Torresan Giudice dott. Fabio Doro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4163 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del curatore con l'avv. OLIVIERI ANDREA
- attore contro
(C.F. ) , Controparte_1 C.F._1
- convenuto contumace
OGGETTO: Cause di responsabilità vs gli organi amministrativi e di controllo - Sez. Spec. Impresa
Conclusioni dell'attrice:
Il Fallimento attore, nel richiamarsi a tutto quanto dedotto, domandato e prodotto in sede di atti di causa, così precisa le Sue conclusioni.
NEL MERITO: accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto Sig. per gli atti di mala gestio di Controparte_1 cui in atti, e per l'effetto condannarlo a risarcire al Parte_2
, per le causali di cui sopra, la somma di Euro 194.163,00, o la diversa somma, anche
[...] maggiore, che fosse ritenuta di giustizia, oltre agli interessi di legge e alla rivalutazione monetaria.
IN OGNI CASO: 1 Con vittoria di compensi, spese generali e spese di lite.
Il Fallimento attore chiede la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e relative repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Svolgimento del processo.
1.1.Con atto di citazione notificato in data 7.6.2022 a mezzo del servizio postale, il
[...]
ha convenuto in giudizio l'ex amministratore e Parte_2 liquidatore chiedendo l'accertamento della responsabilità del convenuto per mala gestio Controparte_1
e la sua condanna al risarcimento dei danni cagionati alla società.
Ha premesso che ha ricoperto l'incarico di amministratore della società a far data dal Controparte_1
19.03.2013 e successivamente, dopo la delibera del 25.7.2016 di scioglimento della società con liquidazione, l'incarico di liquidatore dall'1.8.2016 fino al fallimento, dichiarato con sentenza n. 21/2021 del Tribunale di Padova.
Ha dedotto che dalle verifiche svolte dal curatore dopo il fallimento è emerso che il patrimonio della fallita era già negativo alla chiusura dell'esercizio al 31.12.2012 per € - 29.196,00 e che anche negli esercizi successivi si erano registrate ulteriori perdite senza che l'amministratore provvedesse all'adozione dei provvedimenti ex art. 2482 ter c.c.
Ha esposto, altresì, che la società era stata messa in liquidazione solamente in data 25.07.2016 e che il
, dopo il verificarsi della causa di scioglimento al 31.12.2012 non ha gestito la società in un'ottica CP_1 conservativa, ma ha acquistato ulteriore materiale da utilizzare per le lavorazioni, per un importo complessivo di € 241.698,26 senza poi provvedere al pagamento di quanto dovuto alla fornitrice la quale aveva presentato istanza di fallimento insinuandosi al passivo per la Controparte_2 somma di € 303.135,56.
Secondo il Fallimento, le condotte di mala gestio imputabili al avrebbero cagionato alla società CP_1 un danno di € 234.838,20, corrispondente alla “differenza tra i netti patrimoniali prendendo come riferimento il
21.08.2016 (data del bilancio iniziale di liquidazione) e il 31.12.2012 (esercizio al termine del quale si è verificata la perdita)”.
Ha concluso, pertanto per l'accertamento della responsabilità del convenuto e la sua condanna a pagare al la somma di € 234.838,20, oltre accessori e spese di lite. Parte_2
1.2. Il convenuto non si è costituito nonostante rituale notifica ed è stato dichiarato contumace all'udienza del 16.11.2022.
1.3. La causa è stata istruita documentalmente e tramite c.t.u. contabile affidata al c.t.u. dott.
[...]
. Per_1
2 1.4. All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione dal nuovo G.I. nelle more designato, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis.
2. Le condotte di mala gestio imputabili al convenuto.
2.1. Va premesso che per giurisprudenza costante l'azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146, comma 2, l. fall. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 c.c. e dall'art. 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali;
il curatore pertanto può, anche separatamente, formulare domande risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti dell'azione sociale, che ha natura contrattuale, quanto con riguardo ai presupposti della responsabilità verso i creditori, che ha natura extracontrattuale. Tali azioni, peraltro, non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto, sia nella disciplina applicabile, essendo differenti la distribuzione dell'onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili e il regime di decorrenza del termine di prescrizione (Cass. 24715/2015, conforme Cass. 10378/2012).
Nella specie, in assenza di contrari elementi, deve ritenersi che la curatela abbia proposto entrambe le azioni.
La natura contrattuale dell'azione sociale consente alla società che agisca per il risarcimento del danno
(o al curatore in caso di sopravvenuto fallimento) di limitarsi a provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti (Cass. Civ. sent. n. 22911/2010; n.
3409/2013; SS.UU. n. 9100/2015; ord. n. 2975/2020).
2.2. Dalla relazione del nominato c.t.u. dott. depositata in data 6.10.2023, qui da Persona_1 intendersi integralmente richiamata, si evince che già alla data del 31.12.2012 il capitale sociale di risultava perso, come emerge dal bilancio del relativo esercizio, da cui risulta un Parte_1 patrimonio netto negativo pari a € - 29.196,00.
In base all'art. 2482 ter c.c. l'amministratore avrebbe dovuto convocare l'assemblea della società “senza indugio” affinchè questa deliberasse la “ricapitalizzazione” della società o la sua trasformazione, verificandosi, in caso contrario, la causa di scioglimento della società di cui all'art. 2484, 1° comma, n. 4,
c.c.
Verificata la causa di scioglimento, gli obblighi a carico degli amministratori sono dettati dagli artt. 2485
c.c. e, soprattutto, dall'art. 2486 c.c., che prevede il potere di gestire la società solo in ottica conservativa, ossia al solo fine della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.
3 Risulta provata, pertanto, la violazione da parte del convenuto degli obblighi previsti dalla norma, poiché la società risulta essere stata posta in liquidazione solo in data 25.07.2016.
Dall'istanza di insinuazione al passivo di ( doc. 6 fascicolo attoreo) risulta, altresì, Controparte_2 che nonostante l'erosione del capitale sociale già alla fine dell'esercizio 2012, ha Parte_1 continuato ad acquistare materiale per le lavorazioni anche negli anni 2013, 2014 e 2015, così aggravando la situazione debitoria della società.
2.3.In presenza di una causa di scioglimento della società, gli amministratori sono esposti a una duplice e distinta responsabilità patrimoniale: da un lato, per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi, a seguito del ritardo o dell'omissione nell'accertamento della causa di scioglimento e nel deposito della relativa dichiarazione nel registro delle imprese, e, dall'altro lato, per i danni arrecati a tali soggetti dagli atti o dalle omissioni compiute in violazione del divieto di gestire la società se non a fini conservativi ( Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10413 del 17/04/2024, Rv. 671095 - 01).
Sotto il profilo dell'onere della prova, con riferimento alla violazione degli obblighi previsti dall'art. 2486 c.c., la Suprema Corte ha precisato che chi agisce in giudizio con azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c., ha solo l'onere di allegare e provare la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria;
spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa
(come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari (Cass. sentenza n. 198/2022, conforme Cass. Sentenza n. 8069/2024).
Nella specie, il ha assolto l'onere che gli incombeva, mentre il convenuto, nel rimanere Parte_2 contumace, non ha assolto l'onere a suo carico.
2.4.Quanto alla quantificazione del danno, va ricordato che l'art. 2486 c.c., come novellato con la riforma della crisi di impresa (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), al terzo comma prevede i criteri di liquidazione presuntiva del danno nelle azioni di responsabilità aventi ad oggetto la violazione da parte degli amministratori di eseguire, in caso di intervenuto scioglimento della società, ancorché non formalmente accertato, una gestione «conservativa» e non «imprenditoriale» della società, disponendo che quando è accertata la responsabilità degli amministratori, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore
è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale
4 procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484 c.c., detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino alla conclusione della liquidazione.
La nuova norma ha recepito l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale occorre correttamente individuare il danno che si ricollega alla particolare ipotesi di responsabilità costituita dall'avere l'amministratore protratto l'attività in presenza di una causa di scioglimento senza avvedersi della perdita del capitale sociale, individuandolo nel c.d. criterio della differenza dei patrimoni netti, sia pure contemperato dall'applicazione concorrente del criterio equitativo, al fine di rispettare il nesso di causalità tra il comportamento illegittimo e la produzione del danno;
il dato iniziale - costituito dal patrimonio netto alla data del verificarsi della causa di scioglimento – risulta, infatti, comprensivo anche delle perdite causate dalla gestione precedente al verificarsi della causa di scioglimento che, in tal modo, non vengono poste a carico della gestione dell'amministratore del quale viene valutato il comportamento.
La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che il meccanismo di liquidazione del "differenziale dei netti patrimoniali", di cui all'art. 2486, comma 3, c.c., come modificato dall'art. 378, comma 2, del d.lgs.
n. 14 del 2019, è applicabile, in quanto latamente processuale, anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di detta norma, atteso che essa stabilisce non già un nuovo criterio di riparto di oneri probatori, ma un criterio, rivolto al giudice, di valutazione del danno rispetto a fattispecie integrate dall'accertata responsabilità degli amministratori per atti gestori non conservativi dell'integrità
e del valore del capitale dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società, salva la deduzione e individuazione di elementi di fatto legittimanti l'uso di un diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto (Sez. 1 - , Ordinanza n. 5252 del 28/02/2024, Rv. 670275 - 01).
Nella specie, pur essendosi svolti i fatti di causa in data antecedente alla novella, pertanto, va fatta applicazione del criterio presuntivo previsto dalla norma nel testo attualmente in vigore, invocato dalla procedura attrice.
Il danno consiste nel depauperamento del patrimonio della società, quale conseguenza della accertata colpevole dispersione di elementi dell'attivo patrimoniale da parte degli amministratori, oltre che dal colpevole protrarsi di un'attività produttiva implicante l'assunzione di maggiori debiti della società ( in tal senso cfr. Cass. 21730/2020, che ha precisato che a nulla rileva che l'importo oggetto di liquidazione sulla base di tali criteri sia ridotto ad una minor somma, nella specie corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo fallimentare, in ragione del limite quantitativo della pretesa fatta valere).
2.5. Al riguardo, il c.t.u. ha chiarito che la parte attrice, anche nel corso delle operazioni peritali, ha ribadito di voler limitare il perimetro di indagine, per il calcolo della differenza dei netti patrimoniali, al
5 periodo compreso tra il 31.12.2012 e il 21.8.2016, come peraltro risulta chiaramente dall'atto di citazione.
Pur in presenza della documentazione relativa allo stato passivo, pertanto, correttamente il c.t.u. ha tenuto in considerazione il periodo indicato dalla curatela per la determinazione del danno secondo il criterio dei netti patrimoniali, tenuto conto dei limiti della domanda.
Il c.t.u. ha debitamente rettificato in ottica liquidatoria i valori contabili del bilancio al 31.12.2012 (All.4 alla c.t.u.), in particolare rettificando le immobilizzazioni immateriali, iscritte a bilancio per € 1.662,00 nonché i risconti attivi, iscritti a bilancio per € 209,00, provvedendone all'integrale stralcio in quanto attività dal valore di liquidazione nullo, trattandosi di attività non monetizzabili.
Ne consegue che, tenuto conto dell'applicazione dei criteri valutativi dell'OIC 5, il patrimonio netto al
31.12.2012 (PN1) è risultato negativo per € -31.067.
Anche per la determinazione del patrimonio netto di al momento della messa in Parte_1 liquidazione (nel caso di specie alla data di riferimento del bilancio iniziale di liquidazione, c.d. PN2), ossia al 21.8.2016, il c.t.u. ha riclassificato i bilanci in ottica liquidatoria, quantificando il valore negativo del patrimonio netto al 21.8.2016 in € -264.480.
La differenza dei netti patrimoniali rettificati ( tra il momento della perdita del capitale C.F._2 sociale e quello della messa in liquidazione è pari a € - 233.413.
Il c.t.u. ha, quindi, detratto da tale somma le disutilità e i costi ineliminabili, pari a € 39.250, quantificando il danno in € 194.163,00.
Non può, invece, essere tenuto in considerazione il maggior danno risultante dallo stato passivo presente in atti, tenuto conto dei limiti della domanda, come ribaditi anche nel corso delle operazioni peritali dal curatore fallimentare per conto del . Parte_2
2.6. In conclusione, il convenuto va condannato al risarcimento del danno nella misura di € 194.163, somma che va rivalutata alla data odierna, trattandosi di debito di valore, in € 237.655,51 (coefficiente di rivalutazione: 1,224)
Gli interessi sono dovuti sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, devalutata alla data dell'illecito (31.12.2012), e via via via rivalutata di anno in anno, sulla base del consolidato principio secondo il quale il danno da ritardo non può essere determinato sul valore attuale del bene, ma va invece computato sulla corrispondente somma di denaro di cui il debitore ha ritardato il pagamento dal momento del fatto, somma che può essere eventualmente rivalutata di anno in anno, al fine di una valutazione equitativa del danno, allorché il ritardo sia cospicuo (v. Cass., sez. un., 22 aprile 1994 / 17 febbraio 1995, n. 1712 e Cass., sez. un., 14 gennaio 2009, n. 557 e successive conformi).
6 Dovrà essere, quindi, corrisposto l'interesse in misura legale sulla somma di € 194.163, da rivalutare di anno in anno fino alla data di pubblicazione della presente decisione, dalla quale decorrono i soli interessi al saggio legale fino al saldo.
3. Regolamento delle spese.
4.1.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, facendo applicazione di valori inferiori ai valori medi, stante la non particolare complessità della controversia, l'assenza di costituzione del convenuto e il deposito della sola comparsa conclusionale.
Stante l'ammissione del al patrocinio a spese dello Stato, le spese vanno liquidate in favore Parte_2 dell'Erario, mentre alla liquidazione dei compensi in favore del difensore dovrà provvedersi con separato decreto, previo deposito di apposita istanza del difensore.
Malgrado la condanna sia disposta a beneficio dello Stato, non va applicata la riduzione al 50% nei confronti del soccombente;
come precisato dalla giurisprudenza, anche costituzionale, “secondo la giurisprudenza di legittimità che si è consolidata dopo il 2018, il giudice civile non deve quantificare in misura uguale le somme dovute, ai sensi dell'art. 133, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, dal soccombente allo Stato e quelle dovute, ai sensi degli artt. 82, comma 1, e 130, comma 1, del medesimo d.P.R., dallo Stato stesso al difensore del non abbiente. A tale interpretazione la Corte di cassazione civile è pervenuta, superando il precedente orientamento, per un triplice e convincente ordine di ragioni. Innanzitutto, in quanto «[n]on si vede […] perché nel processo civile la parte che risulti soccombente nei confronti della parte non abbiente debba essere avvantaggiata (con evidente violazione del principio di uguaglianza) rispetto alle altre parti soccombenti» (Cass., n. 22017 del 2018; nello stesso senso, Cass., n. 29688 del 2019). Inoltre, perché «il soccombente è tenuto per definizione a corrispondere l'importo liquidato dal giudice secondo tariffa, non l'importo che il vincitore deve al proprio difensore, che non costituisce, infatti, parametro per la liquidazione giudiziale» (Corte di cassazione, sezione sesta civile, sottosezione seconda, ordinanze 5 marzo 2020, n. 6120, e ancora n.
29688 del 2019). Infine, perché «la valutazione d'eventuale effetto d'arricchimento dell'Erario non va effettuata in modo atomistico con riguardo alla singola lite, bensì va considerato come la questione – alla luce del parametro costituzionale portato [dall']art. 81 Cost. – sia da esaminare avendo […] riguardo al pubblico servizio – difesa assicurata ai non abbienti – reso dallo Stato» (Corte di cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 19 agosto 2019, n. 21484)” (v. Corte Cost. 19.3.2024 n. 64).
Anche le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno addebitate a carico del convenuto soccombente, obbligato al pagamento nei confronti dello Stato.
7 A quest'ultimo proposito, la giurisprudenza ha precisato che, nel processo in cui una delle parti sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, gli onorari del c.t.u. sono direttamente anticipati dallo Stato, stante la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002 a seguito della pronuncia Corte Cost.
1.10.2019 n. 217 (in tal senso Cass. 10.09.2024, n.24331 che ha sottolineato “l'equiparazione - sotto tale profilo - della posizione di tutti coloro che abbiano prestato la propria attività professionale nel processo (avvocato, periti di parte o c.t.u.) non consente di differenziarne il trattamento, poiché attualmente anche gli onorari del c.t.u. sono direttamente anticipati dallo Stato, anziché prenotati a domanda.”).
Il c.t.u., ove non abbia già provveduto in tal senso, potrà richiedere il pagamento a carico dello Stato.
L'art. 134 d.P.R. n. 115 del 2002 prevede, poi, che qualora lo Stato non recuperi, ma la vittoria della causa o la composizione della lite abbia posto la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, lo Stato ha diritto di rivalsa nei confronti della medesima parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede:
1) Accertata la responsabilità del convenuto per i fatti in premessa, condanna a Controparte_1 pagare la somma di € 237.655,51 in favore del Parte_2
, in persona del curatore fallimentare, oltre interessi al saggio legale da calcolare
[...] sulla base dei criteri esposti in motivazione.
2) Condanna a versare in favore dello Stato le spese di lite, che si liquidano in Controparte_1 complessivi € 8.500 per compensi, oltre spese generali (15% ), cpa e iva come per legge, oltre spese anticipate e prenotate a debito.
3) Pone definitivamente le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa con separato decreto del
25.10.2023 (€ 4.000 oltre accessori di legge), a carico del convenuto e lo condanna a pagare dette spese in favore dell'Erario.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 23.11.2025
Il Presidente est.
dott. Innocenza Vono
8