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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/11/2025, n. 1898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1898 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. OR TT Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3438/2025 promossa da:
CP_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CALLEDDA MATTEO C.F._1
e
CP_2
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DANIELE RIVIECCIO C.F._2
Oggetto: Revoca assegnazione della casa familiare
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno proposto una domanda congiunta di revoca dell'assegnazione della casa familiare e,
conseguentemente, la cancellazione della trascrizione dell'assegnazione, nella quale hanno esposto:
“
PREMESSO CHE
1. Con atto di citazione notificato in data 16.07.2022 a ministero degli avv.ti Matteo CP_1
DD e CO AT ha convenuto incardinando il Proc. n. 4459 /2022 R.G. Trib. Parte_1
Cagliari concludendo come segue : In via principale accertare e dichiarare l'intervenuta autosufficienza economica della sig.ra e per l'effetto accertare e dichiarare accertare CP_3
dichiarare l'intervenuta autosufficienza economica della signora e per l'effetto CP_3
accertare dichiarare l'avvenuta insussistenza del diritto della signora a continuare CP_2
ad occupare l'ex casa familiare sita in Cia Mozart numero 2 in Quartu Sant'Elena e per l'effetto disporre il rilascio dell'immobile. Conseguentemente condannare la signora alla CP_2
corresponsione di un'indennità per l'illegittima occupazione dello stesso dal momento dell'accoglimento della domanda fino all'effettivo rilascio pari ad euro 700 mensili vittoria di spese e competenze del presente giudizio maggiorate del 30% ex articolo quattro comma 1 bis DM 55/2014;
2. Si costituiva in giudizio la signora a ministero dell'avv. Daniele Rivieccio CP_2
concludendo come segue: 1) in via pregiudiziale di rito dichiarare inammissibili le domande attrici per precedente rinuncia all'azione intervenuta nel proc. n. 10706/2016 R.G. Tribunale di Cagliari 2)
sempre in via pregiudiziale di rito disporre la riunione del presente giudizio con il proc. n.
10706/2016 R.G. Tribunale di Cagliari, per le ragioni descritte nella superiore narrativa;
3) nel merito rigettare, anche in accoglimento delle eccezioni riconvenzionali proposte, le domande attrici in quanto infondate per le ragioni descritte nella superiore in narrativa,. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio;
3. Con scrittura privata di transazione le parti si accordavano per definire le cause pendenti,
pertanto, la Signora in data 30 Giugno 2024 rilasciava l'immobile di via Mozart n. 2 CP_2
in Quartu Sant'Elena che tornava nella piena proprietà del Sig. CP_1
4. Le parti depositavano, quindi, rinuncia agli atti del procedimento in epigrafe ai sensi dell'art 306
c.p.c. con relativa reciproca accettazione, conseguentemente in data 12.03.2024 il procedimento veniva dichiarato estinto.
5. In data 25.05.2012 veniva trascritto ai nn. 13706/10814, il decreto del Tribunale per i minorenni di Cagliari di assegnazione della casa famigliare del 12.04.2012 n. 579.
6. La trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare può essere cancellata solo a seguito di pronuncia dal giudice.
7. Le parti hanno necessità di un provvedimento giudiziario che li autorizzi alla cancellazione della trascrizione.
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, le parti ut supra rappresentate, difese e domiciliate
CONGIUNTAMENTE ON
che l'Ill.mo Tribunale voglia fissare, ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. comma 2, con decreto l'udienza di comparizione delle parti, rassegando sin da ora congiuntamente le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill. mo Tribunale di Cagliari:
1) revocare l'assegnazione della casa famigliare Sita in Quartu S. Elena Via Mozart n. 2 identificata al NCUE di detto Comune al Foglio 0052 Particella 00323 sub 0029; per l'effetto revocare il decreto del Tribunale per i minorenni di Cagliari in data 12.04.2012 n. 579 e conseguentemente ordinare la cancellazione della trascrizione del decreto del Tribunale per i minorenni di Cagliari in data
12.04.2012 n. 579 trascritto in data 25 maggio 2012 ai nn. 13706/10814”. Con decreto del 23.06.2025 è stata fissata udienza di comparizione delle parti per il giorno
10.11.2025, durante la quale i procuratori delle parti hanno insistito sulle domande di cui al ricorso introduttivo.
Il ricorso congiunto deve essere accolto, in quanto conforme agli interessi delle parti.
In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, accoglie il ricorso congiunto e così dispone:
1) revoca l'assegnazione della casa famigliare Sita in Quartu S. Elena Via Mozart n.
2 identificata al NCUE di detto Comune al Foglio 0052 Particella 00323 sub 0029;
2) revoca il decreto del Tribunale per i Minorenni di Cagliari emesso in data
12.04.2012 n. 579, limitatamente alla parte in cui dispone l'assegnazione della casa familiare in favore di Parte_2
3) dispone la cancellazione della trascrizione del decreto del Tribunale per i minorenni di Cagliari in data 12.04.2012 n. 579 trascritto in data 25 maggio 2012 ai nn.
13706/10814;
4) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
Cagliari, 25.11.2025
Il Presidente
OR TT