Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 13/03/2026, n. 4727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4727 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04727/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05388/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5388 del 2025, proposto da
LE Di MA, EL NI, rappresentati e difesi dagli avvocati IA Carmela Mirarchi, LE Di MA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Per l’ottemperanza
in relazione alla Sentenza n. 6414/2024 pubbl. il 03/06/2024 del Tribunale di Roma – Sez. Lavoro, in punto di pagamento delle spese di giudizio distratte in favore dei difensori antistatari.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa IA AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza di cui in epigrafe;
che, con memoria dell’11 febbraio 2026, parte ricorrente ha dichiarato che l’Amministrazione resistente ha ottemperato chiedendo la cessazione della materia del contendere e insistendo sulle spese;
- che, preso atto di quanto sopra, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
- che le spese debbono essere poste a carico dell’Amministrazione resistente posto che l’avvenuta ottemperanza è stata effettuata solo a seguito dell’instaurazione del presente ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA CR IG, Presidente
IA AT, Consigliere, Estensore
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA AT | IA CR IG |
IL SEGRETARIO