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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/07/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Dott. Giancarlo Piredda, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7935/2020 di R.G. promossa da:
, nato il [...] ad Parte_1 CodiceFiscale_1
SI (CI), ivi elettivamente domiciliato nella Via Gramsci al civico 3, presso lo studio dell'Avv. Simone Saiu, , che lo C.F._2 rappresenta e difende per procura speciale a margine dell'atto di citazione, ATTORE, CONTRO
p.i. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari nel Viale Diaz al civico 29, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Macciotta,
, che la rappresenta e difende per procura speciale in C.F._3 calce alla comparsa di costituzione e risposta, CONVENUTA.
§
CONCLUSIONI DELL'ATTORE Precisate a verbale d'udienza del 10.02.2025, come di seguito:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis accertare e dichiarare che il Signor , nato ad [...] il [...] (c.f. Parte_1
, mediante esercizio del potere di fatto diretto, CodiceFiscale_1 continuato ed inequivoco, ha acquisito per usucapione ventennale la proprietà dei terreni siti in Comune di SI, Foglio 118, particelle 1245 (ex 1109 ed ex 410) e 1249 (ex 598 ed ex 395); Con vittoria di spese ed onorari da porre a carico della convenuta.”;
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA Precisate a verbale d'udienza del 10.02.2025, come di seguito:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - rigettare la avversa domanda poiché infondata in fatto e diritto;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.”
1 FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA ex art. 118 disp. att. c.p.c. Con rituale atto introduttivo, l'attore ha citato in giudizio la società convenuta, per sentir dichiarare nei confronti della stessa l'intervenuto acquisto per usucapione dell'immobile indicato nelle conclusioni sopra trascritte. Dalla documentazione catastale (docc. 1 e 2 attorei), ipotecaria (docc. 3 e 4 attorei) e notarile (doc. 2 di parte convenuta) in atti, si evince l'integrità del contraddittorio. Sussiste altresì la condizione di procedibilità di cui al D. Lgs. 28/2010, giusto verbale negativo del 15.12.2020, versato in atti con deposito attoreo del 24.02.2021. Quanto al merito del giudizio, in citazione è allegato che “dal 1985 l'istante ha posseduto in maniera pacifica, ininterrotta e non contestata, i terreni distinti al NCT del Comune di SI, Foglio 118, particelle 1245 (ex 1109 ed ex 410) e 1249 (ex 598 ed ex 395) [docc. 1 e 2]. Detti immobili sono stati utilizzati in via esclusiva e senza che mai alcuno contestasse il diritto dell'istante, il quale ha curato i terreni, provvedendo alla loro manutenzione nonché alla manutenzione del fabbricato ove ha abitato e che continua a custodire ininterrottamente”. Ritualmente costituitasi, la società convenuta ha concluso per il rigetto della domanda attorea, eccependo l'insussistenza del ventennale possesso ad usucapionem reclamato dall'attore ed altresì che: “La ebbe inoltre a CP_1 ricevere in data 29 ottobre 2011 la richiesta di acquisto di , Persona_1 del bene individuato alla sez A, foglio 18, mapp. 70 b, 395 (ex 84 a) parte, che appare includere i terreni oggetto della domanda. La stessa CP_1 ebbe a ricevere in data 29 agosto 2001 la richiesta di acquisto avanzata da del bene individuato al mappale 18, sez 84 q, che del pari Persona_2 appare includere parte dei fondi dei quali si invoca l'usucapione.”. Con la memoria di cui all'art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c., l'attore ha eccepito che le predette proposte d'acquisto (docc. 4 e 5 di parte convenuta), in quanto formulate da terzi estranei alla lite, non possano costituire prova contro di sé, salvo comunque disconoscere detta documentazione. Con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c., l'attore ha capitolato la prova per testi relativa alle circostanze di ritenuta manifestazione, ex art. 1140 c.c., del dedotto possesso ultraventennale, comprendenti, per quanto rileva ai fini della decisione, la recinzione dei terreni oggetto di domanda e la manutenzione e coltivazione degli stessi nonché la manutenzione ed abitazione del fabbricato ivi edificato, il tutto in assenza di altrui contestazioni.
2 Detta prova è stata integralmente ammessa con ordinanza pronunciata dal giudice precedente assegnatario in data 12.01.2023, con la quale è stata altresì rigettata, in quanto superflua ed esplorativa, la richiesta di C.T.U. formulata da parte convenuta con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c., non recante ulteriori istanze istruttorie, al fine di “accertare o meno l'identità dei fondi oggetto di causa con quelli delle sopra indicate richieste” d'acquisto. Valutazioni confermate da questo giudice con ordinanza del 09.10.2023, recante rigetto di istanza di revoca, ex art. 177, comma II, c.p.c., proposta da parte convenuta. All'udienza del 08.06.2023, tenuta da giudice all'uopo delegato, sono stati sentiti i testi ed , a prova diretta di parte attrice. Testimone_1 Tes_2
Nella medesima udienza, il procuratore di parte attrice ha rinunciato al teste con l'accettazione del procuratore di parte convenuta e Testimone_3
l'implicito assenso del giudice. Dagli atti di causa non risulta che per detta udienza sia stato intimato il residuo teste attoreo , ciò che Tes_4 implica, a carico di parte attrice, la decadenza di cui all'art. 104 disp. att. c.p.c., atteso che parte convenuta non ha dichiarato di aver interesse all'audizione del teste in parola. In ogni caso, all'udienza del 10.02.2025 le parti hanno esclusivamente precisato le conclusioni e la causa è stata tenuta a riserva. Con ordinanza fuori udienza del 11.03.2025, a scioglimento di detta riserva, la causa è stata quindi tenuta a decisione, fatti salvi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Nelle rispettive comparse conclusionali e memorie di replica, le parti hanno rimarcato i propri assunti, con riferimento alle risultanze dell'istruttoria documentale ed orale che precede.
§ RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE Ai sensi dell'art. 1158 c.c. “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”.
Ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la res come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore. In materia sussistono consolidati principi, enunciati dalla Corte di Cassazione.
- Chi agisce in giudizio deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva, quindi non solo del corpus, ma anche dell'animus. Come evidenziato dalla Suprema Corte, l'elemento psicologico del possesso utile per l'usucapione ordinaria immobiliare consiste
3 nell'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 cod. civ., onde quel che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio (cfr. Cass. n. 5964/96, Cass. n. 6079/02 e Cass. n. 2857/06).
- Al fine della prova di intervenuta usucapione, necessaria ex art. 2697 c.c., l'esercizio del dominio esclusivo sulla res, attraverso lo svolgimento da parte dell'interessato di attività incompatibili con l'altrui possesso, che avvenga in modo pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto per i venti anni richiesti dall'art. 1158 cod. civ., concreta la sussistenza del corpus possessionis, mentre l'animus possidendi, anche alla luce della norma di cui all'art. 1141 c.c. I comma, è desumibile in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà. (cfr. Cass. Civ., Sez. II, sentenza 10.07.2007, n. 15446)
- La più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c. La recinzione materiale del fondo costituisce, infatti, la più importante espressione dello ius excludendi alios. Ciò non implica, naturalmente, che la prova del comportamento idoneo ad escludere i terzi dal godimento del bene possa essere conseguita aliunde; tuttavia, è certo che la recinzione materiale del terreno costituisca una manifestazione non equivoca della volontà del soggetto che si trovi in relazione materiale con il bene di escludere i terzi da qualsiasi relazione con esso. (Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 1796 del 20.01.2022).
§
In sintesi, ritiene questo giudice che ricorrano i sopra richiamati requisiti affinché nel caso di specie possa dichiararsi in capo all'attore l'avvenuto acquisto per usucapione degli immobili per cui è causa.
A tale conclusione si perviene in forza dei seguenti elementi.
Deposizioni testimoniali. I testi escussi hanno confermato gli assunti attorei, confermando le circostanze ut supra capitolate. Dal loro esame non è emerso alcun elemento che possa far dubitare della loro genuinità ed attendibilità. Per costante e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la prova dell'acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale su bene immobile, in quanto vertente su una situazione di fatto può essere fornita anche per testimoni (Cass. Civ. 26.07.1977, n. 3342 - Cass. Civ. 19.07.1999, n. 7692).
Documenti. Le due proposte d'acquisto versate in atti da parte convenuta sono irrilevanti ai fini della decisione, per l'assorbente rilievo che, pacificamente,
4 provengono da soggetti terzi [ (doc. 4 del 29.08.2001) e Persona_2
(doc. 5 del 24.10.2011)]. Persona_1
Per lo stesso motivo deve ritenersi l'irritualità, e comunque la superfluità, del disconoscimento attoreo di detti documenti, atteso che sono soggette all'onere di disconoscimento di cui all'art. 214 c.p.c. le sole scritture private che una parte produca in giudizio assumendo che siano state scritte o sottoscritte dalla controparte, circostanze pacificamente non ricorrenti nella specie. Ciò ha implicato il rigetto della richiesta di C.T.U. formulata ut supra da parte convenuta, per la superflua (e comunque esplorativa) verifica di riferibilità di dette proposte d'acquisto ai terreni oggetto della domanda attorea.
§
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che l'attore abbia fornito la prova di aver esercitato per oltre 20 anni un potere di fatto sugli immobili oggetto di domanda, in modo continuativo, pubblico e pacifico, con l'animo di disporne come proprietario. Sulla trascrizione della sentenza. L'obbligo di trascrizione della presente sentenza è specificamente sancito nell'art. 2651 del Codice Civile e non necessita di appositi pronunciamenti. Sulle spese del giudizio.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (e ss. mm. ii.), in rapporto al valore della causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della domanda dispiegata in citazione, DICHIARA
l'attore , proprietario, per Parte_1 CodiceFiscale_1 intervenuta usucapione ventennale, degli immobili siti in SI (CI) e censiti nel relativo catasto terreni al Foglio 118, Particelle 1245 e 1249. Condanna la convenuta p.i. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere al P.IVA_1 predetto attore, e per esso al procuratore antistatario Avv. Simone Saiu,
, le spese del presente giudizio, che liquida in Euro C.F._2
2.552,00, oltre spese generali, spese di iscrizione a ruolo ed accessori di legge. Così deciso in Cagliari, addì 6 luglio 2025
Il giudice
Giancarlo Piredda
5
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Dott. Giancarlo Piredda, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7935/2020 di R.G. promossa da:
, nato il [...] ad Parte_1 CodiceFiscale_1
SI (CI), ivi elettivamente domiciliato nella Via Gramsci al civico 3, presso lo studio dell'Avv. Simone Saiu, , che lo C.F._2 rappresenta e difende per procura speciale a margine dell'atto di citazione, ATTORE, CONTRO
p.i. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari nel Viale Diaz al civico 29, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Macciotta,
, che la rappresenta e difende per procura speciale in C.F._3 calce alla comparsa di costituzione e risposta, CONVENUTA.
§
CONCLUSIONI DELL'ATTORE Precisate a verbale d'udienza del 10.02.2025, come di seguito:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis accertare e dichiarare che il Signor , nato ad [...] il [...] (c.f. Parte_1
, mediante esercizio del potere di fatto diretto, CodiceFiscale_1 continuato ed inequivoco, ha acquisito per usucapione ventennale la proprietà dei terreni siti in Comune di SI, Foglio 118, particelle 1245 (ex 1109 ed ex 410) e 1249 (ex 598 ed ex 395); Con vittoria di spese ed onorari da porre a carico della convenuta.”;
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA Precisate a verbale d'udienza del 10.02.2025, come di seguito:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - rigettare la avversa domanda poiché infondata in fatto e diritto;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.”
1 FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA ex art. 118 disp. att. c.p.c. Con rituale atto introduttivo, l'attore ha citato in giudizio la società convenuta, per sentir dichiarare nei confronti della stessa l'intervenuto acquisto per usucapione dell'immobile indicato nelle conclusioni sopra trascritte. Dalla documentazione catastale (docc. 1 e 2 attorei), ipotecaria (docc. 3 e 4 attorei) e notarile (doc. 2 di parte convenuta) in atti, si evince l'integrità del contraddittorio. Sussiste altresì la condizione di procedibilità di cui al D. Lgs. 28/2010, giusto verbale negativo del 15.12.2020, versato in atti con deposito attoreo del 24.02.2021. Quanto al merito del giudizio, in citazione è allegato che “dal 1985 l'istante ha posseduto in maniera pacifica, ininterrotta e non contestata, i terreni distinti al NCT del Comune di SI, Foglio 118, particelle 1245 (ex 1109 ed ex 410) e 1249 (ex 598 ed ex 395) [docc. 1 e 2]. Detti immobili sono stati utilizzati in via esclusiva e senza che mai alcuno contestasse il diritto dell'istante, il quale ha curato i terreni, provvedendo alla loro manutenzione nonché alla manutenzione del fabbricato ove ha abitato e che continua a custodire ininterrottamente”. Ritualmente costituitasi, la società convenuta ha concluso per il rigetto della domanda attorea, eccependo l'insussistenza del ventennale possesso ad usucapionem reclamato dall'attore ed altresì che: “La ebbe inoltre a CP_1 ricevere in data 29 ottobre 2011 la richiesta di acquisto di , Persona_1 del bene individuato alla sez A, foglio 18, mapp. 70 b, 395 (ex 84 a) parte, che appare includere i terreni oggetto della domanda. La stessa CP_1 ebbe a ricevere in data 29 agosto 2001 la richiesta di acquisto avanzata da del bene individuato al mappale 18, sez 84 q, che del pari Persona_2 appare includere parte dei fondi dei quali si invoca l'usucapione.”. Con la memoria di cui all'art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c., l'attore ha eccepito che le predette proposte d'acquisto (docc. 4 e 5 di parte convenuta), in quanto formulate da terzi estranei alla lite, non possano costituire prova contro di sé, salvo comunque disconoscere detta documentazione. Con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c., l'attore ha capitolato la prova per testi relativa alle circostanze di ritenuta manifestazione, ex art. 1140 c.c., del dedotto possesso ultraventennale, comprendenti, per quanto rileva ai fini della decisione, la recinzione dei terreni oggetto di domanda e la manutenzione e coltivazione degli stessi nonché la manutenzione ed abitazione del fabbricato ivi edificato, il tutto in assenza di altrui contestazioni.
2 Detta prova è stata integralmente ammessa con ordinanza pronunciata dal giudice precedente assegnatario in data 12.01.2023, con la quale è stata altresì rigettata, in quanto superflua ed esplorativa, la richiesta di C.T.U. formulata da parte convenuta con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c., non recante ulteriori istanze istruttorie, al fine di “accertare o meno l'identità dei fondi oggetto di causa con quelli delle sopra indicate richieste” d'acquisto. Valutazioni confermate da questo giudice con ordinanza del 09.10.2023, recante rigetto di istanza di revoca, ex art. 177, comma II, c.p.c., proposta da parte convenuta. All'udienza del 08.06.2023, tenuta da giudice all'uopo delegato, sono stati sentiti i testi ed , a prova diretta di parte attrice. Testimone_1 Tes_2
Nella medesima udienza, il procuratore di parte attrice ha rinunciato al teste con l'accettazione del procuratore di parte convenuta e Testimone_3
l'implicito assenso del giudice. Dagli atti di causa non risulta che per detta udienza sia stato intimato il residuo teste attoreo , ciò che Tes_4 implica, a carico di parte attrice, la decadenza di cui all'art. 104 disp. att. c.p.c., atteso che parte convenuta non ha dichiarato di aver interesse all'audizione del teste in parola. In ogni caso, all'udienza del 10.02.2025 le parti hanno esclusivamente precisato le conclusioni e la causa è stata tenuta a riserva. Con ordinanza fuori udienza del 11.03.2025, a scioglimento di detta riserva, la causa è stata quindi tenuta a decisione, fatti salvi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Nelle rispettive comparse conclusionali e memorie di replica, le parti hanno rimarcato i propri assunti, con riferimento alle risultanze dell'istruttoria documentale ed orale che precede.
§ RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE Ai sensi dell'art. 1158 c.c. “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”.
Ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la res come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore. In materia sussistono consolidati principi, enunciati dalla Corte di Cassazione.
- Chi agisce in giudizio deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva, quindi non solo del corpus, ma anche dell'animus. Come evidenziato dalla Suprema Corte, l'elemento psicologico del possesso utile per l'usucapione ordinaria immobiliare consiste
3 nell'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 cod. civ., onde quel che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio (cfr. Cass. n. 5964/96, Cass. n. 6079/02 e Cass. n. 2857/06).
- Al fine della prova di intervenuta usucapione, necessaria ex art. 2697 c.c., l'esercizio del dominio esclusivo sulla res, attraverso lo svolgimento da parte dell'interessato di attività incompatibili con l'altrui possesso, che avvenga in modo pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto per i venti anni richiesti dall'art. 1158 cod. civ., concreta la sussistenza del corpus possessionis, mentre l'animus possidendi, anche alla luce della norma di cui all'art. 1141 c.c. I comma, è desumibile in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà. (cfr. Cass. Civ., Sez. II, sentenza 10.07.2007, n. 15446)
- La più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c. La recinzione materiale del fondo costituisce, infatti, la più importante espressione dello ius excludendi alios. Ciò non implica, naturalmente, che la prova del comportamento idoneo ad escludere i terzi dal godimento del bene possa essere conseguita aliunde; tuttavia, è certo che la recinzione materiale del terreno costituisca una manifestazione non equivoca della volontà del soggetto che si trovi in relazione materiale con il bene di escludere i terzi da qualsiasi relazione con esso. (Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 1796 del 20.01.2022).
§
In sintesi, ritiene questo giudice che ricorrano i sopra richiamati requisiti affinché nel caso di specie possa dichiararsi in capo all'attore l'avvenuto acquisto per usucapione degli immobili per cui è causa.
A tale conclusione si perviene in forza dei seguenti elementi.
Deposizioni testimoniali. I testi escussi hanno confermato gli assunti attorei, confermando le circostanze ut supra capitolate. Dal loro esame non è emerso alcun elemento che possa far dubitare della loro genuinità ed attendibilità. Per costante e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la prova dell'acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale su bene immobile, in quanto vertente su una situazione di fatto può essere fornita anche per testimoni (Cass. Civ. 26.07.1977, n. 3342 - Cass. Civ. 19.07.1999, n. 7692).
Documenti. Le due proposte d'acquisto versate in atti da parte convenuta sono irrilevanti ai fini della decisione, per l'assorbente rilievo che, pacificamente,
4 provengono da soggetti terzi [ (doc. 4 del 29.08.2001) e Persona_2
(doc. 5 del 24.10.2011)]. Persona_1
Per lo stesso motivo deve ritenersi l'irritualità, e comunque la superfluità, del disconoscimento attoreo di detti documenti, atteso che sono soggette all'onere di disconoscimento di cui all'art. 214 c.p.c. le sole scritture private che una parte produca in giudizio assumendo che siano state scritte o sottoscritte dalla controparte, circostanze pacificamente non ricorrenti nella specie. Ciò ha implicato il rigetto della richiesta di C.T.U. formulata ut supra da parte convenuta, per la superflua (e comunque esplorativa) verifica di riferibilità di dette proposte d'acquisto ai terreni oggetto della domanda attorea.
§
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che l'attore abbia fornito la prova di aver esercitato per oltre 20 anni un potere di fatto sugli immobili oggetto di domanda, in modo continuativo, pubblico e pacifico, con l'animo di disporne come proprietario. Sulla trascrizione della sentenza. L'obbligo di trascrizione della presente sentenza è specificamente sancito nell'art. 2651 del Codice Civile e non necessita di appositi pronunciamenti. Sulle spese del giudizio.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (e ss. mm. ii.), in rapporto al valore della causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della domanda dispiegata in citazione, DICHIARA
l'attore , proprietario, per Parte_1 CodiceFiscale_1 intervenuta usucapione ventennale, degli immobili siti in SI (CI) e censiti nel relativo catasto terreni al Foglio 118, Particelle 1245 e 1249. Condanna la convenuta p.i. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere al P.IVA_1 predetto attore, e per esso al procuratore antistatario Avv. Simone Saiu,
, le spese del presente giudizio, che liquida in Euro C.F._2
2.552,00, oltre spese generali, spese di iscrizione a ruolo ed accessori di legge. Così deciso in Cagliari, addì 6 luglio 2025
Il giudice
Giancarlo Piredda
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