Decreto cautelare 3 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 19 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 20 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 2 aprile 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 27/11/2025, n. 21450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21450 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21450/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12916/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12916 del 2024, proposto da SA AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Ignazio Sposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
1. del decreto atto prot. 60918 del 07.10.2024 , relativamente alla procedura concorsuale, per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, con cui il Ministero dell’istruzione e del merito ha proceduto ad approvare la graduatoria finale di merito, relativa alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di venticinque docenti per la classe di concorso B018 “Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell'“abbigliamento e della moda” per la Regione Campania;
2. della graduatoria dei vincitori del concorso de quo , nonché di tutti gli ulteriori allegati oggetto di approvazione e che costituiscono parte integrante, nonché successive rettifiche intervenute, nella parte in cui non includono l’odierno ricorrente nell’elenco dei vincitori di concorso
3. di ogni altro atto e/o decreto e/o provvedimento, antecedente o successivo, presupposto o consequenziale, connesso e/o collegato, a qualsiasi titolo, a quello impugnato, anche non noto o conosciuto dai ricorrenti e di data ignota e per quanto occorra, ove e se lesivo degli interessi della ricorrente, il DM 205/2033 ed allegati A e B concernente disposizioni per il concorso per titoli ed esami docenti scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno;
nonché occorrendo
- dell'interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti, nella graduatoria finale rettificata del concorso de quo;
- per la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno, da disporsi in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito dal ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua ai fini del corretto inserimento nella graduatoria del concorso, ovvero, in subordine, da liquidare per equivalente.
e previa declaratoria in via cautelare, del diritto della sig.ra AN ad essere correttamente rivalutata ai fini della procedura di concorso di cui in oggetto, avendone requisiti e titoli e, per l’effetto, al relativo annullamento e/o modifica della Graduatoria definitiva
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. CI LE PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il presente gravame, la ricorrente deduce di aver partecipato al concorso ordinario bandito con il Decreto Dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023 per la classe di concorso B018 “Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda” per la Regione Campania e di aver superato le relative prove avendo conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti su 100 (nello specifico, punti 185,75 comprensivo della valutazione dei titoli).
Ciononostante, la ricorrente lamenta di non essere stata inserita in una graduatoria di merito comprensiva dei candidati idonei, anche a seguito delle integrazioni intervenute e, a sostengo del ricorso, formula i seguenti motivi in diritto:
I) Violazione art. 3 l. n. 241/1990 – Difetto di motivazione , in cui censura che l’atto di approvazione della graduatoria non reca con sé la motivazione né le ragioni e gli esiti dell’istruttoria compiuta in relazione alla esclusione della ricorrente;
II) Eccesso di potere rilevabile per travisamento, carenza dei presupposti di fatto e di diritto, disparità di trattamento, difetto di istruttoria e di motivazione,– contraddittorietà manifesta –violazione del principio di legalità e del giusto procedimento – violazione del principio di eguaglianza e non discriminazione e buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 3, 35 e 97 cost.). violazione delle disposizioni contenute nel decreto dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023 del m.i.u.r violazione delle disposizioni contenute nel dpr del 16 giugno 2023, n. 82 - violazione e/o falsa applicazione della lex specialis – difetto di istruttoria, violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi e del principio di affidamento. violazione e falsa applicazione dell’ art. 5 comma 1 del dpr 9 maggio 1994 n. 487 ”, in quanto l’amministrazione non ha reso noto il punteggio conseguito e ha omesso di includerla nella graduatoria di merito, così impendendole di verificare la correttezza del punteggio attribuito, che la classificherebbe al posto n. 16 della graduatoria; inoltre il Ministero avrebbe violato la percentuale destinata ai riservisti, come disciplinata dall’art. 5 d.P.R. n. 487/1994, indicando come vincitori 14 candidati con titolo di riserva, sul totale di 24 posti messi a concorso e quindi superiori in numero al 50%;
III) “ Eccesso di potere per presupposti erronei violazione dei principi dell'affidamento e per omessa predeterminazione dei criteri di valutazione – violazione del principio di imparzialità’ ”, con cui censura l’omessa predeterminazione dei criteri per quanto concerne la valutazione dei titoli, così come previsto al punto 4 dell’art. 8 del bando di concorso, il quale risulta essere assolutamente generico, e in alcun modo prevedere dei criteri oggettivi per un’equa valutazione dei titoli posseduti dai candidati.
1.2. Si costituiva il Ministero resistente, con memoria formale del 10.12.2024, per l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza del ricorso.
1.3. Alla camera di consiglio del 17.12.2024, la Sezione disponeva incombenti istruttori, ai fini della integrazione del contraddittorio e richiedeva una relazione sui fatti di causa all’amministrazione (richiesta reiterata con ordinanza n. 3792 ad esito della successiva camera di consiglio del 18.2.2025).
1.4. A detto incombente, l’amministrazione adempieva con relazione depositata il 17.3.2025.
1.5. Alla successiva camera di consiglio dell’1.4.2025, veniva respinta l’istanza cautelare della ricorrente.
2. – Alla pubblica udienza del 18.11.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
3. – Il ricorso è infondato, per le ragioni nel seguito esposte.
4. – In via preliminare occorre dare atto che si è in presenza di un ricorso soggetto al c.d. “rito PNRR”, notificato alle parti pubbliche parti necessarie ai sensi dell’art. 12 bis, d.l. n. 68/2022.
Va inoltre valutata in senso favorevole la richiesta di estromissione avanzata dal Ministero dell’economia e delle finanze, con memoria depositata il 27.2.2025, alla luce della circostanza – documentata dalla suddetta amministrazione – per cui l’amministrazione centrale titolare della misura è unicamente il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
5. – Nel merito, l’infondatezza dei motivi di ricorso, che si procedono ad esaminare unitariamente, discende dalle considerazioni che seguono.
5.1. Una parte delle doglianze del ricorso (contenute nel I e nel II motivo di ricorso) è diretta, come sopra riportato, a censurare un difetto di motivazione della graduatoria finale, in relazione alla posizione della ricorrente, nonché l’omessa pubblicazione di una graduatoria comprensiva anche dei candidati risultati idonei all’esito delle prove. Secondo la prospettazione di parte ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto “ stilare per intero la graduatoria, individuando tutte le posizioni dei candidati al concorso - idonei e vincitori - con indicazione espressa del punteggio attribuito a ciascun titolo ed alla prova d'esame ”.
Al riguardo il Collegio si riporta ai precedenti di questa Sezione con cui è stato già affermato come:
“ La disciplina del concorso de quo è prevista, come evidenziano gli stessi ricorrenti, in specifiche disposizioni di legge ordinaria (cfr. art. 59, comma 10 e 11, d.l. n. 73 del 2021), sicché non possono trovare favorevole considerazione le censure attinenti alla presunta violazione di norme pari ordinate quali quelle di cui al motivo in esame.
L’operato dell’Ufficio scolastico regionale risulta conforme alla disciplina concorsuale (art. 9 D.D. n. 2575/2023) a sua volta aderente alla disposizione di legge istitutiva del concorso (art. 59, co. 10, lett. d) D.L. n. 73/2021) che prevedeva che dovesse essere stilata e successivamente pubblicata la sola graduatoria dei vincitori del concorso e non quella degli idonei che, pur avendo raggiunto una posizione utile, non potevano aspirare all’assunzione (cfr. Cons. St., V, ord. n. 157/2025).
La disciplina infatti prevede la “formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso , fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l'integrazione della graduatoria, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali” (art. 59, co. 10, lett. d) D.L. n. 73/2021).
A fronte del chiaro disposto normativo, nessun rimprovero può essere mosso all’Ufficio scolastico di non aver provveduto a pubblicare una graduatoria di merito, essendo la stessa non prevista dalla lex specialis.
Peraltro, la previsione in questione appare ragionevole, in quanto coerente con la ratio della procedura in discorso, come detto rientrante tra le procedure del PNRR e caratterizzata da esigenze di celerità e speditezza.
Rileva nello specifico la cadenza annuale del concorso, impegno previsto dal PNRR e recepito nella norma di legge in questione, che giustifica – nella logica di accelerazione sopra evidenziata – la pubblicazione di una graduatoria dei soli vincitori, con efficacia temporalmente circoscritta.
Le modalità semplificate e derogatorie previste dall’art. 59 del citato decreto-legge trovano adeguata giustificazione nelle esigenze di buon andamento e efficienza dell’azione amministrativa, senza che sia evidenziata una lesione irragionevole a contrapposti interessi di analogo rango, rientrando nell’ambito delle prerogative dello Stato individuare le modalità di reclutamento dei propri impiegati più funzionali alle esigenze dell’amministrazione (cfr., in termini, TAR Lazio, III-bis, n. 5167/2025).
Sul punto è stato altresì chiarito che la previsione legislativa di non obbligatoria pubblicazione di una graduatoria degli idonei, o che comprenda vincitori ed idonei, risulta essere ragionevole, restando salva la possibilità di colmare eventuali vacanze a seguito di scorrimento dovuto alla rinuncia di candidati vincitori ovvero di altre sopravvenienze, senza che venga meno il principio enunciato dal Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, nella sentenza 28 luglio 2011, n. 14.
Va precisato però “che i partecipanti alla procedura, pur non potendo pretendere la pubblicazione di una graduatoria di idonei in contrasto con una previsione legislativa, possono esercitare il loro diritto di accesso per verificare il loro punteggio e gli avvenuti scorrimenti della graduatoria in seguito a rinunce. Comunque, in alternativa alla puntuale e tempestiva risposta alle richieste di accesso agli atti, l’Amministrazione è libera di mettere a disposizione degli interessati la graduatoria degli idonei” (TAR Lazio, III-bis, n. 8358/2025) ” (TAR Lazio, III-bis, n. 17858 del 16.10.2025).
Pertanto, nel caso di specie, l’operato dell’Ufficio scolastico regionale risulta conforme alla disciplina concorsuale (art. 9 D.D. n. 2575/2023) a sua volta aderente alla disposizione di legge istitutiva del concorso (art. 59, co. 10, lett. d), D.L. n. 73/2021) che prevedeva che dovesse essere stilata e successivamente pubblicata la sola graduatoria dei vincitori del concorso e non quella degli idonei che, pur avendo raggiunto una posizione utile, non potevano aspirare all’assunzione (cfr. Cons. St., V, ord. n. 157/2025).
Quanto al profilo di doglianza in merito alla incisione della censurata condotta sulla possibilità per la ricorrente di poter conoscere il dettaglio del punteggio conseguito, con riferimento ai titoli oggetto di valutazione, va rilevato che tale informazione è presente nella pagina web riservata a ciascun candidato partecipante alla procedura, né la ricorrente deduce specifiche difficoltà di accesso alla piattaforma o ostacoli.
Su tale specifico aspetto è inoltre intervenuto, in corso di giudizio, l’articolo 3, comma 5-quinques del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, ai sensi del quale: “ Le graduatorie per il reclutamento del personale educativo e scolastico danno evidenza, in un’area ad accesso riservato ai partecipanti, delle riserve, delle precedenze e delle preferenze applicate, assicurando comunque la minimizzazione dei dati personali ”. Conseguentemente, è stata fornita ai partecipanti la possibilità di accedere alle informazioni riguardanti i titoli di riserva e di preferenza tramite la propria area riservata della piattaforma concorsi.
Va infine rilevato che la mancata pubblicazione di una graduatoria di merito non impedisce la possibilità di uno scorrimento della graduatoria in favore della ricorrente. Infatti, se da un lato, la posizione di un soggetto idoneo ad una procedura concorsuale sia di mera aspettativa all’assunzione, non tutelabile in questa fase, in ragione dell’ampia discrezionalità che la Pubblica amministrazione conserva in merito alla decisione di procedere o meno allo scorrimento della graduatoria (Cons. St., III, n. 3139/2020), dall’altro la disciplina concorsuale riconosce inoltre la possibilità di una “integrazione della graduatoria” (art. 59, co. 10, d.l. n. 73/2021), a seguito di eventuali rinunce intervenute con i candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo.
Le menzionate facoltà non sono dunque impedite – né la ricorrente adduce prove in tal senso – dalla mancata pubblicazione di un elenco degli idonei, né risulta che alla ricorrente è stato impedito di conoscere, anche tramite apposita istanza di accesso agli atti, la propria posizione rispetto all’ultimo dei vincitori.
Del resto, la stessa integrazione delle graduatorie dei vincitori, nella misura del 30%, disposta in attuazione dell’art. 2, comma 1, D.L. n. 45 del 2025 conferma quanto appena evidenziato.
5.2. Neppure fondati sono i motivi di ricorso (nello specifico il II motivo), nella parte in cui censurano la violazione dell’art. 5 del d.P.R. n. 487/1994, in materia di computo dei posti riservati ai candidati che vantano specifici titoli di riserva.
Nella relazione depositata in giudizio, l’USR per la Campania ha rappresentato come la graduatoria “ è composta da 24 vincitori di cui 12 riservisti. Come si può evincere anche dal punteggio, i primi 12 candidati (anche laddove è indicato il possesso della riserva del 30% ) entrano in graduatoria per merito. ”
Si deve anzitutto rilevare come la ricorrente non dimostra che, anche a seguito dell’eventuale esclusione dei due candidati riservatari – che si prospetta essere stati dichiarati vincitori in eccesso rispetto al limite di legge – la stessa avrebbe raggiunto il punteggio necessario per entrare in graduatoria come vincitrice. Anzi, il punteggio di 203,25 attribuito all’ultimo dei candidati inseriti per merito appare significativamente superiore a quello conseguito dalla ricorrente di 185,75 (cfr. all. 2 di parte resistente).
In ogni caso, la condotta dell’USR risulta – ad avviso del Collegio – conforme al disposto dell’art. 5 del d.P.R. n. 487/1994.
Conformemente a quanto già statuito da questa Sezione (sent. n. 14824 del 28.7.2025 e ordd. nn. 5437, 5423, 3917, 2779, 1945/2025) e rilevato da una parte della giurisprudenza, cui il Collegio ritiene di aderire, “ [i]l concorrente, interno all’amministrazione, risultato vincitore per merito, non deve essere computato nella quota di riserva prevista dal bando di concorso a favore dei candidati interni (Consiglio di Stato, VI, 16.5.2001, n.2759). ” (Cons. St., VI, n. 3971/2005; v. anche TAR Lazio,, III, n. 1980/2010).
Ciò in quanto, in presenza di una riserva preferenziale a favore di soggetti appartenenti a determinate categorie di partecipanti per una certa percentuale, “ non è sufficiente che i ruoli siano ricoperti, in tale percentuale, da tali soggetti, ma che costoro possano diventare pubblici dipendenti avvalendosi effettivamente del trattamento di favore loro riservato. Pertanto, ai fini del calcolo dei posti da ricoprire in base alle dette riserve, non devono essere computati coloro che, pur appartenendo a dette categorie (nella specie, di cui alla L.482/1968), siano stati nominati pubblici dipendenti per solo merito ” (Cons. St., V, 10.3.1998, n.270 e Cons. St., VI, n. 3971/2005).
Tali principi si devono ritenere applicabili anche alla presente fattispecie, nella quale la riserva in favore del personale con tre anni di anzianità di servizio è stata espressamente prevista dal decreto-legge n. 73 del 2021, convertito nella legge 106/2021 all’articolo 59, comma 10-bis (e recepita dal D.M. n. 205/2023 di indizione della procedura concorsuale, all’articolo 13, commi 9 e 10, nell’ottica di offrire ai docenti precari una più agevole possibilità di stabilizzazione), concorrendo nell’ambito di posti ad essi specificamente destinati.
Nello stesso senso depongono:
- l’art. 15, comma 3, d.P.R. n. 487/1994, per cui le graduatorie sono redatte “ tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini ” (disposizione recepita nel bando di concorso dall’art. 9 D.D. n. 2575/2023 per cui “ La graduatoria è redatta tenendo conto delle quote di riserva di cui all’articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale ”);
- la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione pubblica, del 24 giugno 2019, n. 1 (in GURI n.213 dell’11.9.2019) che, con riferimento ad altra categoria di riservatari prevista dalla legge, indica che “ Non si computano nella riserva dei posti prevista nel concorso gli appartenenti alle categorie delle persone con disabilità vincitori del concorso ”.
Il diverso orientamento che ritiene invece che i candidati riservatari, anche se vincitori per merito, debbano essere computati ai fini della saturazione della quota di riserva (cfr. Cons. St., II, n. 11266/2023, richiamato da ultimo da TAR Campania, IV, n. 7354 e 7447/2025 e da TAR Calabria, II, n. 1464/2025) non appare trasponibile al caso de quo , riguardando una fattispecie relativa ad una riserva a favore dei candidati provenienti da alcune scuole militari, disciplinata dall’art. 649 cod ord mil e in cui la stessa lex specialis prevedeva espressamente il diverso criterio di computo (“[…] La riserva di posti è soddisfatta conteggiando tra i concorrenti eventualmente beneficiari della stessa anche coloro i quali si sono collocati in posizione utile nella graduatoria di merito ”; cfr. par. 7.1. sent. n. 11266/2023, cit.).
Neppure decisivi, in senso contrario, appaiono gli atri riferimenti giurisprudenziali ivi richiamati, considerando che:
- Cons. St., VI, n. 1775/2014, attiene ad un caso relativo ad un concorso interno per dirigenti dell’I.C.E., disciplinato specificatamente dal d.P.R. 24 settembre 2004, n. 272 che introduceva in sede di prima applicazione previsioni ad hoc e derogatorie in tema di riserva per il personale apicale dell’amministrazione che indiceva il concorso;
- le decisioni della Corte costituzionale (Corte Cost. sent. 24 luglio 2003, n. 274; Corte Cost. sent. 23 luglio 2002, n. 373) si pronunciano su concorsi disciplinati da leggi regionali, cui non si applicava il limite previsto dal citato art. 5 d.P.R. n. 487/1994 e nelle quali le riserve previste avevano sostanzialmente eliso il principio del pubblico concorso di cui all’art. 97 Cost., riservando la quasi totalità dei posti messi a concorso in favore del personale interno.
Peraltro, la stessa Corte cost., nella citata sentenza n. 274/2003, giudicando compatibile con l’art. 97 Cost. una riserva del 50% dei posti prevista dalla Regione Sardegna in favore dei lavoratori socialmente utili e di dipendenti assunti con contratto a tempo determinato ha osservato come “ La giurisprudenza di questa Corte ritiene che alla regola del pubblico concorso - quale metodo che, per l'accesso alla pubblica amministrazione, offre le migliori garanzie di selezione dei più capaci, in funzione dell'efficienza della stessa amministrazione (art. 97, comma 1, della Costituzione) - sia possibile apportare deroghe (come del resto ammette il terzo comma dell'art. 97) qualora ricorrano particolari situazioni che le rendano non irragionevoli (da ultimo, ordinanza n. 517 del 2002). Ai fini di una valutazione di non irragionevolezza della disciplina in esame è rilevante considerare come essa riguardi l'inserimento in posti di ruolo di soggetti i quali si trovavano da tempo, nell'ambito dell'amministrazione regionale (o degli enti regionali), in una posizione di precarietà, perché assunti con contratto a termine o con la particolare qualificazione connessa alla figura degli addetti a lavori socialmente utili; e quindi verosimilmente avevano, nella precarietà, acquisito l'esperienza necessaria a far ritenere la stabilizzazione della loro posizione funzionale alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione (art. 97, comma 1, della Costituzione). In questo senso è significativo che, in base al comma 3 dell'impugnato art. 3, all'inquadramento nei ruoli consegua la stabilizzazione in posizioni corrispondenti al profilo delle prestazioni espletate in via precaria ”.
Nel caso che ci occupa, dunque – e diversamente dai precedenti appena citati – sia la norma di cui al citato art. 59, co. 10- bis , d.l. n. 73/2021, sia il bando di concorso, prevedono esplicitamente una “riserva di posti” da intendere come “posti da destinare alle riserve” (cfr. art. 3 del D.D. n. 2575/2023) che sono puntualmente indicati, nella loro consistenza numerica e tipologia, per ciascuna classe di concorso.
Ne consegue che, in tale contesto, la previsione di una riserva mira non tanto (o non solo) a soddisfare l’interesse alla presenza nell'Amministrazione di un soggetto dotato di quelle determinate caratteristiche che inducono la riserva, ma più direttamente a qualificare l’aspirazione dei beneficiari della riserva a diventare pubblici dipendenti (superando la situazione di precarietà o gli svantaggi derivanti da altra particolare situazione soggettiva), concorrendo per una quota dei posti di concorso loro riservati. Opinando diversamente, del resto, si inciderebbe sulla stessa consistenza del diritto alla riserva loro riconosciuto dalla legge, in quanto si verrebbe a far dipendere la concreta determinazione dei posti effettivamente riservati per tali categorie di persone dagli esiti eventuali della procedura concorsuale e al conseguimento o meno di un punteggio utile per essere dichiarato vincitore da parte dei candidati in possesso del titolo di riserva.
Per le esposte considerazioni, dunque, nel caso di specie la condotta dell’amministrazione – consistente nel non aver computato nell’ambito della quota di riserva, i candidati in possesso del titolo di riserva ma inseriti per merito nella graduatoria dei vincitori – appare rispettosa del limite previsto dall’art. 5 d.P.R. n. 487/1994, non avendo superato, in relazione ai candidati idonei beneficiari delle quote di riserva previste dalla legge, la misura complessiva della metà dei posti messi a concorso.
5.3. Del pari infondato è il terzo e ultimo motivo di ricorso con cui parte ricorrente deduce una “ omessa specifica predeterminazione dei criteri per quanto concerne la valutazione dei titoli ” (ricorso, p. 17).
Il Collegio non può esimersi dal rilevare l’estrema genericità della doglianza, che non articola censure specifiche avverso le modalità di valutazione dei titoli, né sostanzia un interesse concreto al motivo di ricorso, atteso che la ricorrente non rappresenta in quale misura tale vizio abbia inciso sulla valutazione dei titoli conseguita dalla medesima, rendendola erronea o altrimenti illegittima.
In ogni caso, la censura risulta anche destituita di fondamento, posto che i criteri di valutazione dei titoli sono contenuti nell’allegato B al bando di concorso, giusto il disposto dell’art. 11 del D.M. n. 205/2023 (“ L’Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, identifica i titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e la ripartizione dei relativi punteggi ”), né risultano elementi o deduzioni nel ricorso in merito a possibili violazioni di tali criteri.
6. – In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
7. – Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione della novità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione del Ministero dell’economia e delle finanze, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ND SE, Presidente
Maria Rosaria Oliva, Referendario
CI LE PI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CI LE PI | ND SE |
IL SEGRETARIO