TRIB
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 15/05/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 635 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 635/2024 promossa da:
(c.f. ), nato a [...], il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Foggia, via Giulio De Petra n. 1, presso e nello Studio legale Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Lioia (c.f. ) e dall'avv. Manlio Arnone C.F._2
(c.f. ); C.F._3
- parte appellante -
nei confronti di:
(c.f. , con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 13, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Direttore Affari Legali dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro CP_2
Limatola (c.f. ), ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, in C.F._4
Milano, via Privata Cesare Battisti n. 2;
- parte appellata -
Conclusioni delle parti
Per parte appellante:
“In via definitiva e gradata: in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata statuizione di primo grado:
− condannare la parte appellata alla refusione del residuo compenso per la fase istruttoria CP_3
e di trattazione del precedente grado di giudizio con maggiorazione ex art. 4, co. 1 bis, DM 55/2014 e distrazione disgiunta delle somme in favore dei procuratori entrambi antistatari. − il tutto con vittoria e refusione delle spese, diritti ed onorari del presente grado e distrazione disgiunta delle somme in favore dei procuratori entrambi antistatari.
In via istruttoria: […]”.
Per parte appellata:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, così provvedere:
1. In via preliminare dichiarare l'appello inammissibile, così come dedotto in atti, confermando la sentenza di primo grado;
2. In ogni caso rigettare l'appello proposto dall'appellante avverso sentenza n. 407/2023, emessa dal
Giudice di Pace di Lodi in data 09/10/2023, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
3. Con vittoria di spese e competenze di lite dell'impugnazione da attribuirsi all'Avv. Alessandro
Limatola per fattane anticipazione.”.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 del Giudice di Pace di Lodi n. 407/2023, pronunciata il 5.07.2023 e pubblicata il 9.10.2023 (RG
275/2023), che ha parzialmente accolto le domande formulate dall'odierno appellante nei confronti di rimasta contumace nel giudizio di prime cure. Controparte_1
L'appellante ha impugnato la pronuncia lamentando l'erroneità della statuizione con cui il Giudice di
Pace ha escluso la liquidazione delle spese di lite della fase istruttoria, senza addurre puntuale motivazione, in violazione dell'art. 4, comma 5 del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
147/2022. In particolare, l'appellante ha dedotto di vantare il diritto ad ottenere il compenso per la predetta fase, anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività istruttoria, essendo sufficiente, per la liquidazione del compenso, anche la mera trattazione della causa.
1.1. Si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'appello per omessa Controparte_1 indicazione delle censure sollevate rispetto alla pronuncia impugnata, nonché l'infondatezza delle domande, attesa la minima attività svolta nella causa.
1.2. All'udienza del 4.10.2024 il G.I. ha formulato una proposta conciliativa, accettata soltanto dalla parte appellata.
1.3. All'udienza del 14.03.2025, richiamate le note scritte depositate dalle parti ex art 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
2
2. Sull'inammissibilità dell'appello ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per omessa puntuale Controparte_1 indicazione delle parti appellate e delle osservazioni critiche alla sentenza.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 342, comma 1 c.p.c. – nella versione vigente ratione temporis nel momento di proposizione dell'odierna impugnazione (introdotta il 27.03.2024) – la motivazione dell'appello deve contenere a pena di inammissibilità “1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Tale disposizione, come modificata dalla l. 134/2012 “non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata;
sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice” (cfr. Cass. civ., ord. n. 4541/2017, in motivazione).
Nel caso di specie deve ritenersi rispettato il tenore della citata disposizione, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, avendo l'appellante indicato il capo della sentenza impugnato, richiamando anche testualmente le parti da riformare, unitamente alle modifiche richieste.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da parte appellata, risulta pertanto infondata e va rigettata.
3. Sul motivo di appello ha domandato la riforma della sentenza di prime cure nella parte in cui il Giudice di Parte_1
Pace di Lodi ha immotivatamente omesso di riconoscere il compenso previsto per la fase di trattazione/istruttoria. L'unico motivo di appello ha, così, devoluto a questo Giudice il compito di vagliare la correttezza della statuizione in punto di spese di lite.
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento.
Il D.M. n. 55/2014 ss.mm. – recante la “determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13, comma 6 della l. 31.12.2012 n. 247” – disciplina i criteri in forza dei quali, all'esito del giudizio, il Giudice determina l'ammontare delle spese di lite in carico
3 alla parte soccombente, come disposto dall'art. 91 c.p.c. Nello specifico, l'art. 4, comma 5 del citato
D.M. dispone che il compenso debba essere liquidato per fasi, così distinte: a) fase di studio della controversia, b) fase introduttiva del giudizio, c) fase istruttoria e d) fase decisionale.
Nella fase istruttoria devono intendersi ricomprese, esemplificativamente, “le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande e dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti […] l'esame delle deduzioni delle altre parti […] le istanze al giudice in qualsiasi forma […] le deduzioni a verbale”.
Per costante giurisprudenza di legittimità, nella fase istruttoria viene ricompresa anche la fase di mera trattazione della causa e, dunque, il compenso spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la mera trattazione della causa (“In materia di spese di giustizia, la trattazione del processo, anche in assenza di istruzione probatoria, legittima il diritto al compenso della relativa fase;
quando, tuttavia, il giudice del rinvio è chiamato solo al ricomputo delle spese processuali, non è dovuto al difensore il compenso spettante per la fase istruttoria, non ricorrendo, in tal caso, la fattispecie legale di cui all'art. 4, comma
5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014, per assenza di una nuova trattazione.”, così Cass. civ. ord. n.
34575/2021; in termini, Cass. civ. ord. n. 5289/2023).
La liquidazione della fase istruttoria è stata ripetutamente ritenuta, in ogni caso, ineludibile (cfr. Cass. civ. ord. n. 37994/2022; Cass. civ. ord. n. 14483/2021; Cass. civ. ord. n. 21743/2019).
3.1. Venendo al caso in esame, dalla sentenza impugnata emerge come il giudizio di prime cure si sia celebrato in una prima udienza di mero rinvio, per consentire alle parti di procedere alla conciliazione della lite, e nell'udienza di discussione del 5.07.2023, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione. Dall'esame del fascicolo di primo grado emerge, inoltre, che parte attrice in sede di introduzione del giudizio aveva formulato istanze istruttorie, relative all'interrogatorio formale del legale rappresentante di e alla prova per testi, a cui non si è dato ingresso nella Controparte_1 contumacia della convenuta.
Applicando i richiamati principi al caso di specie, il Giudice di prime cure ha dunque errato nell'omettere la liquidazione della fase di trattazione che, tenuto conto dell'esigua attività difensiva svolta, deve liquidarsi in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022.
Non sono state allegate puntuali ragioni per riconoscere a parte attrice la richiesta maggiorazione del compenso ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014, conseguentemente la relativa domanda non può trovare accoglimento attesa le genericità della stessa.
4. Spese di lite
4 Le spese del presente grado seguono la soccombenza e – distratte nei confronti dei procuratori antistatari
– si liquidano in dispositivo per tutte le fasi del giudizio secondo i parametri minimi dettati dal D.M.
147/2022, in ragione della non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, in riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) condanna a rifondere direttamente agli Avv.ti Francesco Lioia e Manlio Controparte_1
Arnone, quali procuratori antistatari di le spese per la fase di trattazione del giudizio Parte_1 di primo grado, che liquida in € 34,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA sugli importi imponibili;
2) condanna a rifondere direttamente agli Avv.ti Francesco Lioia e Manlio Controparte_1
Arnone, quali procuratori antistatari di le spese del presente grado di giudizio, che Parte_1 liquida in € 337,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA sugli importi imponibili.
Così deciso in Lodi, 14 maggio 2025
La Giudice
dott.ssa Luisa Dalla Via
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 635/2024 promossa da:
(c.f. ), nato a [...], il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Foggia, via Giulio De Petra n. 1, presso e nello Studio legale Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Lioia (c.f. ) e dall'avv. Manlio Arnone C.F._2
(c.f. ); C.F._3
- parte appellante -
nei confronti di:
(c.f. , con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 13, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Direttore Affari Legali dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro CP_2
Limatola (c.f. ), ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, in C.F._4
Milano, via Privata Cesare Battisti n. 2;
- parte appellata -
Conclusioni delle parti
Per parte appellante:
“In via definitiva e gradata: in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata statuizione di primo grado:
− condannare la parte appellata alla refusione del residuo compenso per la fase istruttoria CP_3
e di trattazione del precedente grado di giudizio con maggiorazione ex art. 4, co. 1 bis, DM 55/2014 e distrazione disgiunta delle somme in favore dei procuratori entrambi antistatari. − il tutto con vittoria e refusione delle spese, diritti ed onorari del presente grado e distrazione disgiunta delle somme in favore dei procuratori entrambi antistatari.
In via istruttoria: […]”.
Per parte appellata:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, così provvedere:
1. In via preliminare dichiarare l'appello inammissibile, così come dedotto in atti, confermando la sentenza di primo grado;
2. In ogni caso rigettare l'appello proposto dall'appellante avverso sentenza n. 407/2023, emessa dal
Giudice di Pace di Lodi in data 09/10/2023, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
3. Con vittoria di spese e competenze di lite dell'impugnazione da attribuirsi all'Avv. Alessandro
Limatola per fattane anticipazione.”.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 del Giudice di Pace di Lodi n. 407/2023, pronunciata il 5.07.2023 e pubblicata il 9.10.2023 (RG
275/2023), che ha parzialmente accolto le domande formulate dall'odierno appellante nei confronti di rimasta contumace nel giudizio di prime cure. Controparte_1
L'appellante ha impugnato la pronuncia lamentando l'erroneità della statuizione con cui il Giudice di
Pace ha escluso la liquidazione delle spese di lite della fase istruttoria, senza addurre puntuale motivazione, in violazione dell'art. 4, comma 5 del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
147/2022. In particolare, l'appellante ha dedotto di vantare il diritto ad ottenere il compenso per la predetta fase, anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività istruttoria, essendo sufficiente, per la liquidazione del compenso, anche la mera trattazione della causa.
1.1. Si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'appello per omessa Controparte_1 indicazione delle censure sollevate rispetto alla pronuncia impugnata, nonché l'infondatezza delle domande, attesa la minima attività svolta nella causa.
1.2. All'udienza del 4.10.2024 il G.I. ha formulato una proposta conciliativa, accettata soltanto dalla parte appellata.
1.3. All'udienza del 14.03.2025, richiamate le note scritte depositate dalle parti ex art 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
2
2. Sull'inammissibilità dell'appello ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per omessa puntuale Controparte_1 indicazione delle parti appellate e delle osservazioni critiche alla sentenza.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 342, comma 1 c.p.c. – nella versione vigente ratione temporis nel momento di proposizione dell'odierna impugnazione (introdotta il 27.03.2024) – la motivazione dell'appello deve contenere a pena di inammissibilità “1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Tale disposizione, come modificata dalla l. 134/2012 “non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata;
sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice” (cfr. Cass. civ., ord. n. 4541/2017, in motivazione).
Nel caso di specie deve ritenersi rispettato il tenore della citata disposizione, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, avendo l'appellante indicato il capo della sentenza impugnato, richiamando anche testualmente le parti da riformare, unitamente alle modifiche richieste.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da parte appellata, risulta pertanto infondata e va rigettata.
3. Sul motivo di appello ha domandato la riforma della sentenza di prime cure nella parte in cui il Giudice di Parte_1
Pace di Lodi ha immotivatamente omesso di riconoscere il compenso previsto per la fase di trattazione/istruttoria. L'unico motivo di appello ha, così, devoluto a questo Giudice il compito di vagliare la correttezza della statuizione in punto di spese di lite.
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento.
Il D.M. n. 55/2014 ss.mm. – recante la “determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13, comma 6 della l. 31.12.2012 n. 247” – disciplina i criteri in forza dei quali, all'esito del giudizio, il Giudice determina l'ammontare delle spese di lite in carico
3 alla parte soccombente, come disposto dall'art. 91 c.p.c. Nello specifico, l'art. 4, comma 5 del citato
D.M. dispone che il compenso debba essere liquidato per fasi, così distinte: a) fase di studio della controversia, b) fase introduttiva del giudizio, c) fase istruttoria e d) fase decisionale.
Nella fase istruttoria devono intendersi ricomprese, esemplificativamente, “le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande e dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti […] l'esame delle deduzioni delle altre parti […] le istanze al giudice in qualsiasi forma […] le deduzioni a verbale”.
Per costante giurisprudenza di legittimità, nella fase istruttoria viene ricompresa anche la fase di mera trattazione della causa e, dunque, il compenso spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la mera trattazione della causa (“In materia di spese di giustizia, la trattazione del processo, anche in assenza di istruzione probatoria, legittima il diritto al compenso della relativa fase;
quando, tuttavia, il giudice del rinvio è chiamato solo al ricomputo delle spese processuali, non è dovuto al difensore il compenso spettante per la fase istruttoria, non ricorrendo, in tal caso, la fattispecie legale di cui all'art. 4, comma
5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014, per assenza di una nuova trattazione.”, così Cass. civ. ord. n.
34575/2021; in termini, Cass. civ. ord. n. 5289/2023).
La liquidazione della fase istruttoria è stata ripetutamente ritenuta, in ogni caso, ineludibile (cfr. Cass. civ. ord. n. 37994/2022; Cass. civ. ord. n. 14483/2021; Cass. civ. ord. n. 21743/2019).
3.1. Venendo al caso in esame, dalla sentenza impugnata emerge come il giudizio di prime cure si sia celebrato in una prima udienza di mero rinvio, per consentire alle parti di procedere alla conciliazione della lite, e nell'udienza di discussione del 5.07.2023, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione. Dall'esame del fascicolo di primo grado emerge, inoltre, che parte attrice in sede di introduzione del giudizio aveva formulato istanze istruttorie, relative all'interrogatorio formale del legale rappresentante di e alla prova per testi, a cui non si è dato ingresso nella Controparte_1 contumacia della convenuta.
Applicando i richiamati principi al caso di specie, il Giudice di prime cure ha dunque errato nell'omettere la liquidazione della fase di trattazione che, tenuto conto dell'esigua attività difensiva svolta, deve liquidarsi in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022.
Non sono state allegate puntuali ragioni per riconoscere a parte attrice la richiesta maggiorazione del compenso ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014, conseguentemente la relativa domanda non può trovare accoglimento attesa le genericità della stessa.
4. Spese di lite
4 Le spese del presente grado seguono la soccombenza e – distratte nei confronti dei procuratori antistatari
– si liquidano in dispositivo per tutte le fasi del giudizio secondo i parametri minimi dettati dal D.M.
147/2022, in ragione della non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, in riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) condanna a rifondere direttamente agli Avv.ti Francesco Lioia e Manlio Controparte_1
Arnone, quali procuratori antistatari di le spese per la fase di trattazione del giudizio Parte_1 di primo grado, che liquida in € 34,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA sugli importi imponibili;
2) condanna a rifondere direttamente agli Avv.ti Francesco Lioia e Manlio Controparte_1
Arnone, quali procuratori antistatari di le spese del presente grado di giudizio, che Parte_1 liquida in € 337,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA sugli importi imponibili.
Così deciso in Lodi, 14 maggio 2025
La Giudice
dott.ssa Luisa Dalla Via
5