TRIB
Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/02/2025, n. 1914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1914 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
III sezione Lavoro
Il giudice dr. Ssa Sigismina Rossi , a seguito di trattazione ex art.127 ter CPC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2909/ 2024 promossa da rappresentata e difesa dall' avv.to PIROLI PIETRO , Parte_1
Ricorrente contro
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. IANDOLO GUSTAVO
Resistente
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 24.1.2024 (in riassunzione dopo la dichiarazione di incompetenza per territorio del giudice di Frosinone) e regolarmente notificato, , Parte_1
premesso di essere titolare di pensione di reversibilità dal 1.10.1999, lamentava
CP_ l'emissione da parte dell' di provvedimento di recupero di E.46.600,99 per asserito superamento dei limiti di cumulo ex art.1 c.41 legge 335/95; eccepiva la carenza di motivazione, la violazione e falsa applicazione dell'art.52 L.88/89 e della successiva norma di interpretazione autentica di cui all'art.1 L.412/91, in subordine, la violazione dell'art.13 c.2 L.412/91 e la violazione dell'art.1 c.41 legge 335/95, come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.162/2022; concludeva: “Accertare e dichiarare, per i motivi dedotti in narrativa l'illegittimità del provvedimento adottato dall' , ricevuto in CP_1
data 4.9.2023, e riguardante il recupero di importi ricevuti e non dovuti sulla pensione n.
084-330000102746, Cat. Sdai, spettante alla sig.ra . Parte_1
1 CP_ Per l'effetto, ordinare all' , in persona del l.r.p.t., l'immediata sospensione di qualsiasi attività di recupero operata mediante trattenute sulle rate della pensione ai superstiti spettante alla sig.ra ; Parte_1
Accertare e dichiarare, altresì, la non applicabilità di decurtazioni alla pensione ai superstiti spettante alla sig.ra in virtù di quanto stabilito ai sensi del comma 41 art. 1 della Pt_1
legge n. 335 del 1995, come modificato a seguito della Sentenza della Corte
Costituzionale n. 162/2022, in quanto non possono in ogni caso superare la concorrenza dei redditi aggiuntivi e per l'effetto ordinare all' , in persona del l.r.p.t., la riliquidazione CP_1
della pensione n. 084-330000102746, Cat. Sdai nel rispetto del suddetto limite senza applicazione alcuna di trattenute in compensazione per somme erogate in precedenza sebbene non dovute;
Sempre per l'effetto di quanto sopra, infine, condannare l , in persona del l.r.p.t., al CP_1
pagamento di la somma di 18.059,40 euro finora indebitamente trattenuta sulle rate della pensione n. 084-330000102746, Cat. Sdai ti n. 09691342 di settembre 2023 nonché le ulteriori somme che verranno trattenute a titolo di recupero fino alla definizione del presente procedimento;
In ogni caso: Adottare gli ulteriori provvedimenti ritenuti necessari al fine di rimuovere ogni pregiudizio subito e subendo dalla ricorrente”. CP_ Si costituiva in giudizio , il quale contestava in fatto e in diritto, deducendo in particolare circa la spettanza dell'onere probatorio, la legittimità del prelievo alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 162/2022, l'avvenuto rispetto dei tempi dettati dalla legge;
concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
All'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N.
149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso n0n è fondato.
Nel giudizio promosso per l'accertamento della illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito dell'avvenuta corresponsione di somme non dovute , spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art.2697 CC, l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto, la cui sussistenza esclude l'indebito (v. Cass.
SS.UU.1228/11, 198/11).
2 E' stato inoltre affermato che “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' CP_1
convenuto, ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento”. (v. Cass. n. 198/2011). CP_ Nel caso di specie, la pretesa dell' è stata circostanziata nel provvedimento in data
24.7.23, laddove ha comunicato alla pensionata l'incumulabilità della pensione con i redditi prevista dall'art.1 comma 41 legge 335 1995 e ha quantificato la pensione spettante, con ciò consentendo alla stessa di effettuare i dovuti controlli circa l'esattezza del provvedimento.
Non ricorre, quindi, alcuna carenza di motivazione.
Per ciò che concerne le condizioni ed i tempi del recupero, vanno richiamati i principi giurisprudenziali in materia.
Ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di CP_1
attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell' rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei CP_1
dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico.(v. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 15039 del
31/05/2019).
In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo ex art. 13, comma 2, legge CP_1
3 n. 412 del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del
1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato.(v. Cass. sentenza n. 1228 del 20/01/2011).
In tema di indebito previdenziale, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, si interpreta nel senso che l deve procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto CP_1
conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito. (v. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 3802 del 08/02/2019).
In tema di ripetizione di indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, nella parte in cui prevede che l' CP_1
provvede al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza entro l'anno successivo, si interpreta nel senso che entro tale termine l deve formalizzare la CP_1
richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito - "id. est.": iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato - e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso. (v. Cass. Sez. L - , Sentenza n.
13918 del 20/05/2021).
L'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, CP_1
prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo. (v. Cass.Sez. L, Sentenza n. 953 del
24/01/2012).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha dedotto alcuna circostanza circa la avvenuta CP_ trasmissione dei redditi all' , il quale ha, infatti, dedotto di avere tratto i dati relativi a CP_ questi dall'Agenzia delle entrate, secondo quanto prevedono le circolari (v. in atti). CP_ L' ha precisato quindi che la verifica si è basata sulle informazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate il 5 luglio 2021 e ha richiamato il Decreto-Legge n.144 del 23 settembre
2022, convertito con modificazioni dalla Legge 17 novembre 2022, n. 175, che ha stabilito all'articolo 21 che “il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2020, nonchè alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
4 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2019, è avviato entro il 31 dicembre
2023”.
Il recupero del debito, infatti, viene impostato a livello centrale.
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra riportati e delle norme richiamate, deve ritenersi quindi che la procedura si sia svolta correttamente.
CP_ Nel merito, peraltro, parte ricorrente deduce di “ignorare” sulla base di quali redditi l abbia inteso procedere al recupero della somma in poggetto.
E invero, la stessa parte ricorrente deposita le certificazioni uniche presentate negli anni
2020,2021, 2022; da tutte emerge che il reddito annuo complessivo (rispettivamente:
27.327,00, 68.793,00, 80.313,00) è superiore ad oltre 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori (v. tabella F art.1 comma 41 Legge 335/92).
Pertanto, appare corretta la decurtazione, prevista dalla detta tabella F, del 50% della pensione di reversibilità.
Né vengono violati i principi affermati da Corte Costituzionale con sentenza n. 162/2022, la quale ha dichiarato l'illegittimità della norma in questione nella parte in cui non prevede che la decurtazione effettiva della pensione non possa essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi;
nel caso di specie, la decurtazione è pari a E.1.465,14 mensili per 13 mensilità- considerata quota non cumulabile- e pertanto appare evidente come tale limite non sia stato superato.
Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato e parte soccombente condannata al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
PQM
Definitivamente pronunziando:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in E.4.828,50 per competenze professionali , oltre IVA e CAP come per legge, oltre rimb. Forf.del 15%.
Roma 14.2.2025
Il giudice
Dott. S. Rossi
5
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
III sezione Lavoro
Il giudice dr. Ssa Sigismina Rossi , a seguito di trattazione ex art.127 ter CPC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2909/ 2024 promossa da rappresentata e difesa dall' avv.to PIROLI PIETRO , Parte_1
Ricorrente contro
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. IANDOLO GUSTAVO
Resistente
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 24.1.2024 (in riassunzione dopo la dichiarazione di incompetenza per territorio del giudice di Frosinone) e regolarmente notificato, , Parte_1
premesso di essere titolare di pensione di reversibilità dal 1.10.1999, lamentava
CP_ l'emissione da parte dell' di provvedimento di recupero di E.46.600,99 per asserito superamento dei limiti di cumulo ex art.1 c.41 legge 335/95; eccepiva la carenza di motivazione, la violazione e falsa applicazione dell'art.52 L.88/89 e della successiva norma di interpretazione autentica di cui all'art.1 L.412/91, in subordine, la violazione dell'art.13 c.2 L.412/91 e la violazione dell'art.1 c.41 legge 335/95, come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.162/2022; concludeva: “Accertare e dichiarare, per i motivi dedotti in narrativa l'illegittimità del provvedimento adottato dall' , ricevuto in CP_1
data 4.9.2023, e riguardante il recupero di importi ricevuti e non dovuti sulla pensione n.
084-330000102746, Cat. Sdai, spettante alla sig.ra . Parte_1
1 CP_ Per l'effetto, ordinare all' , in persona del l.r.p.t., l'immediata sospensione di qualsiasi attività di recupero operata mediante trattenute sulle rate della pensione ai superstiti spettante alla sig.ra ; Parte_1
Accertare e dichiarare, altresì, la non applicabilità di decurtazioni alla pensione ai superstiti spettante alla sig.ra in virtù di quanto stabilito ai sensi del comma 41 art. 1 della Pt_1
legge n. 335 del 1995, come modificato a seguito della Sentenza della Corte
Costituzionale n. 162/2022, in quanto non possono in ogni caso superare la concorrenza dei redditi aggiuntivi e per l'effetto ordinare all' , in persona del l.r.p.t., la riliquidazione CP_1
della pensione n. 084-330000102746, Cat. Sdai nel rispetto del suddetto limite senza applicazione alcuna di trattenute in compensazione per somme erogate in precedenza sebbene non dovute;
Sempre per l'effetto di quanto sopra, infine, condannare l , in persona del l.r.p.t., al CP_1
pagamento di la somma di 18.059,40 euro finora indebitamente trattenuta sulle rate della pensione n. 084-330000102746, Cat. Sdai ti n. 09691342 di settembre 2023 nonché le ulteriori somme che verranno trattenute a titolo di recupero fino alla definizione del presente procedimento;
In ogni caso: Adottare gli ulteriori provvedimenti ritenuti necessari al fine di rimuovere ogni pregiudizio subito e subendo dalla ricorrente”. CP_ Si costituiva in giudizio , il quale contestava in fatto e in diritto, deducendo in particolare circa la spettanza dell'onere probatorio, la legittimità del prelievo alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 162/2022, l'avvenuto rispetto dei tempi dettati dalla legge;
concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
All'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N.
149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso n0n è fondato.
Nel giudizio promosso per l'accertamento della illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito dell'avvenuta corresponsione di somme non dovute , spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art.2697 CC, l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto, la cui sussistenza esclude l'indebito (v. Cass.
SS.UU.1228/11, 198/11).
2 E' stato inoltre affermato che “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' CP_1
convenuto, ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento”. (v. Cass. n. 198/2011). CP_ Nel caso di specie, la pretesa dell' è stata circostanziata nel provvedimento in data
24.7.23, laddove ha comunicato alla pensionata l'incumulabilità della pensione con i redditi prevista dall'art.1 comma 41 legge 335 1995 e ha quantificato la pensione spettante, con ciò consentendo alla stessa di effettuare i dovuti controlli circa l'esattezza del provvedimento.
Non ricorre, quindi, alcuna carenza di motivazione.
Per ciò che concerne le condizioni ed i tempi del recupero, vanno richiamati i principi giurisprudenziali in materia.
Ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di CP_1
attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell' rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei CP_1
dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico.(v. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 15039 del
31/05/2019).
In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo ex art. 13, comma 2, legge CP_1
3 n. 412 del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del
1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato.(v. Cass. sentenza n. 1228 del 20/01/2011).
In tema di indebito previdenziale, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, si interpreta nel senso che l deve procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto CP_1
conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito. (v. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 3802 del 08/02/2019).
In tema di ripetizione di indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, nella parte in cui prevede che l' CP_1
provvede al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza entro l'anno successivo, si interpreta nel senso che entro tale termine l deve formalizzare la CP_1
richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito - "id. est.": iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato - e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso. (v. Cass. Sez. L - , Sentenza n.
13918 del 20/05/2021).
L'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, CP_1
prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo. (v. Cass.Sez. L, Sentenza n. 953 del
24/01/2012).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha dedotto alcuna circostanza circa la avvenuta CP_ trasmissione dei redditi all' , il quale ha, infatti, dedotto di avere tratto i dati relativi a CP_ questi dall'Agenzia delle entrate, secondo quanto prevedono le circolari (v. in atti). CP_ L' ha precisato quindi che la verifica si è basata sulle informazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate il 5 luglio 2021 e ha richiamato il Decreto-Legge n.144 del 23 settembre
2022, convertito con modificazioni dalla Legge 17 novembre 2022, n. 175, che ha stabilito all'articolo 21 che “il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2020, nonchè alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
4 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2019, è avviato entro il 31 dicembre
2023”.
Il recupero del debito, infatti, viene impostato a livello centrale.
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra riportati e delle norme richiamate, deve ritenersi quindi che la procedura si sia svolta correttamente.
CP_ Nel merito, peraltro, parte ricorrente deduce di “ignorare” sulla base di quali redditi l abbia inteso procedere al recupero della somma in poggetto.
E invero, la stessa parte ricorrente deposita le certificazioni uniche presentate negli anni
2020,2021, 2022; da tutte emerge che il reddito annuo complessivo (rispettivamente:
27.327,00, 68.793,00, 80.313,00) è superiore ad oltre 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori (v. tabella F art.1 comma 41 Legge 335/92).
Pertanto, appare corretta la decurtazione, prevista dalla detta tabella F, del 50% della pensione di reversibilità.
Né vengono violati i principi affermati da Corte Costituzionale con sentenza n. 162/2022, la quale ha dichiarato l'illegittimità della norma in questione nella parte in cui non prevede che la decurtazione effettiva della pensione non possa essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi;
nel caso di specie, la decurtazione è pari a E.1.465,14 mensili per 13 mensilità- considerata quota non cumulabile- e pertanto appare evidente come tale limite non sia stato superato.
Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato e parte soccombente condannata al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
PQM
Definitivamente pronunziando:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in E.4.828,50 per competenze professionali , oltre IVA e CAP come per legge, oltre rimb. Forf.del 15%.
Roma 14.2.2025
Il giudice
Dott. S. Rossi
5