Articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
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Versione
13 settembre 1977
Art. 30. Competenze dello Stato

Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) la profilassi internazionale: marittima, aerea e di frontiera; l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri e agli apolidi, secondo i principi della legge di riforma sanitaria, avvalendosi dei presidi sanitari esistenti;
b) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie;
c) la produzione, con le connesse attivita' di ricerca e di sperimentazione, la registrazione, la pubblicita' e il commercio di prodotti chimici usati in medicina, di preparati farmaceutici, di preparati galenici, di specialita' medicinali, di vaccini, di virus, di sieri, di tossine e prodotti assimilati, di emoderivati, di presidi medicochirurgici e di prodotti assimilati;
d) la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio all'ingrosso, l'esportazione, la importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che per le attribuzioni gia' conferite alle regioni dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685 ;
e) la produzione, la registrazione e il commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi;
f) l'elencazione e la determinazione delle modalita' di impiego degli additivi e dei coloranti permessi nella lavorazione degli alimenti e delle bevande e nella produzione degli oggetti d'uso personale e domestico; la determinazione delle caratteristiche igienico-sanitarie dei materiali e recipienti destinati a involgere e conservare sostanze alimentari e bevande, nonche' degli oggetti destinati comunque a venire a contatto con sostanze alimentari;
g) la determinazione di standard di qualita' e di salubrita' degli alimenti e delle bevande alimentari;
h) la produzione, la registrazione, il commercio e l'impiego dei gas tossici o delle altre sostanze pericolose;
i) i controlli sanitari sulla produzione dell'energia nucleare e sulla produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze radioattive;
l) il prelievo di parti di cadavere e il trapianto di organi limitatamente alle funzioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644 ;
m) la disciplina dell'organizzazione del lavoro ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
n) l'omologazione di macchine, impianti e mezzi personali di protezione;
o) l'Istituto superiore di sanita', secondo le norme di cui alla legge 7 agosto 1973, n. 519 ;
p) la ricerca e la sperimentazione clinica, la produzione, la registrazione, la pubblicita' dei prodotti clinici;
q) la ricerca e la sperimentazione chimica, la produzione, la registrazione, la pubblicita' di prodotti chimici;
r) la fissazione dei requisiti minimi per la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari;
s) la determinazione dei livelli minimi di scolarita' necessari per l'ammissione alle scuole per operatori sanitari, nonche' dei requisiti minimi per l'esercizio delle professioni mediche, sanitarie ed ausiliarie; le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e di cura sulla base delle vigenti leggi;
t) gli ordini e i collegi professionali;
u) il riconoscimento delle proprieta' terapeutiche delle acque minerali e termali e della pubblicita' relativa alla loro utilizzazione a scopo sanitario.
Entrata in vigore il 13 settembre 1977
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