CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 23/01/2026, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 935/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RU RO, Presidente
RI ZI, TO
ROSI ELISABETTA, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17601/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972024015170777900 INTERESSI 2002
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11748/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato e ritualmente depositato Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe indicata recante l'importo di € 8.491,80 per interessi di un credito che era stato definito a seguito di adesione da parte del contribuente alla c.d. Rottamazione quater con il pagamento delle somme dovute e la conseguente cancellazione degli interessi pretesi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate D.P. III di Roma per resistere al ricorso evidenziando che gli
“interessi di sospensione” ex art. 39 d.P.R. n. 602 del 1973 non rientrano tra quelli esclusi per effetto della definizione agevolata.
In esito alla discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'art. 1, comma 231 della l. n. 197 del 2022 prevede che: 'Fermo restando quanto previsto dai commi da
222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.'
La Cassazione, seppur in diverso contesto, ha affermato che “In tema di definizione agevolata, l'art. 24, comma 2, d.l. n. 429 del 1982, conv. con modif. dalla l. n. 516 del 1982, nella parte in cui prevede che alla definizione delle controversie consegue l'abbuono degli interessi, si riferisce a qualsiasi tipo di interessi, anche di natura compensativa, ove non riscossi anteriormente all'entrata in vigore dello stesso decreto legge.”(Cass. 21220 del 2023).
Va considerato che le disposizioni relative alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione comportano l'annullamento degli interessi di cui all'articolo 39 del Dpr 603/1972 dovuti nel periodo di sospensione giudiziale dell'esecutività dell'atto impositivo prodromico: e ciò in forza di un'interpretazione sistematica e teleologica - consentita dagli artt. 12 e 14 delle preleggi al codice civile - secondo cui la normativa sulla rottamazione, per incentivare la definizione dei carichi pendenti, ha ammesso i contribuenti ad estinguere gli stessi mediante il pagamento dell'imposta e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, cancellando il debito oltre che per le sanzioni anche per interessi di mora, per tali dovendosi intendere non solo quelli di mora in senso stretto, ma anche gli interessi di sospensione, sostitutivi dei primi.
(cfr. CGT Lazio II grado10/03/2025, dep. 25/03/2025, n. 1956/2025).
In conclusione per le ragioni esposte il ricorso deve essere accolto.
La novità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma il 24.11.2025
l'estensore
ZI RR
il PresidenteRoberto Russo
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RU RO, Presidente
RI ZI, TO
ROSI ELISABETTA, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17601/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972024015170777900 INTERESSI 2002
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11748/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato e ritualmente depositato Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe indicata recante l'importo di € 8.491,80 per interessi di un credito che era stato definito a seguito di adesione da parte del contribuente alla c.d. Rottamazione quater con il pagamento delle somme dovute e la conseguente cancellazione degli interessi pretesi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate D.P. III di Roma per resistere al ricorso evidenziando che gli
“interessi di sospensione” ex art. 39 d.P.R. n. 602 del 1973 non rientrano tra quelli esclusi per effetto della definizione agevolata.
In esito alla discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'art. 1, comma 231 della l. n. 197 del 2022 prevede che: 'Fermo restando quanto previsto dai commi da
222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.'
La Cassazione, seppur in diverso contesto, ha affermato che “In tema di definizione agevolata, l'art. 24, comma 2, d.l. n. 429 del 1982, conv. con modif. dalla l. n. 516 del 1982, nella parte in cui prevede che alla definizione delle controversie consegue l'abbuono degli interessi, si riferisce a qualsiasi tipo di interessi, anche di natura compensativa, ove non riscossi anteriormente all'entrata in vigore dello stesso decreto legge.”(Cass. 21220 del 2023).
Va considerato che le disposizioni relative alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione comportano l'annullamento degli interessi di cui all'articolo 39 del Dpr 603/1972 dovuti nel periodo di sospensione giudiziale dell'esecutività dell'atto impositivo prodromico: e ciò in forza di un'interpretazione sistematica e teleologica - consentita dagli artt. 12 e 14 delle preleggi al codice civile - secondo cui la normativa sulla rottamazione, per incentivare la definizione dei carichi pendenti, ha ammesso i contribuenti ad estinguere gli stessi mediante il pagamento dell'imposta e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, cancellando il debito oltre che per le sanzioni anche per interessi di mora, per tali dovendosi intendere non solo quelli di mora in senso stretto, ma anche gli interessi di sospensione, sostitutivi dei primi.
(cfr. CGT Lazio II grado10/03/2025, dep. 25/03/2025, n. 1956/2025).
In conclusione per le ragioni esposte il ricorso deve essere accolto.
La novità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma il 24.11.2025
l'estensore
ZI RR
il PresidenteRoberto Russo