Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 777
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Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Accolto
    Nullità degli atti impositivi per difetto di motivazione e mancata indicazione dei presupposti della pretesa

    La Corte ha ritenuto fondato l'appello, accogliendo la doglianza relativa al presupposto soggettivo della TARI. Ha considerato decisiva la certificazione notarile prodotta in appello, attestante l'assenza di proprietà o titolarità di diritti immobiliari in capo all'appellante nel Comune di Gragnano. Ha ritenuto tale documentazione ammissibile in quanto indispensabile e idonea a condurre a un esito necessario della controversia, data la mancata allegazione e prova da parte dell'Ente resistente circa gli elementi da cui desumere la riferibilità dell'immobile e dell'utenza al contribuente.

  • Accolto
    Nullità degli atti impositivi per difetto di motivazione e mancata indicazione dei presupposti della pretesa

    La Corte ha ritenuto fondato l'appello, accogliendo la doglianza relativa al presupposto soggettivo della TARI. Ha considerato decisiva la certificazione notarile prodotta in appello, attestante l'assenza di proprietà o titolarità di diritti immobiliari in capo all'appellante nel Comune di Gragnano. Ha ritenuto tale documentazione ammissibile in quanto indispensabile e idonea a condurre a un esito necessario della controversia, data la mancata allegazione e prova da parte dell'Ente resistente circa gli elementi da cui desumere la riferibilità dell'immobile e dell'utenza al contribuente.

  • Accolto
    Nullità degli atti impositivi per difetto di motivazione e mancata indicazione dei presupposti della pretesa

    La Corte ha ritenuto fondato l'appello, accogliendo la doglianza relativa al presupposto soggettivo della TARI. Ha considerato decisiva la certificazione notarile prodotta in appello, attestante l'assenza di proprietà o titolarità di diritti immobiliari in capo all'appellante nel Comune di Gragnano. Ha ritenuto tale documentazione ammissibile in quanto indispensabile e idonea a condurre a un esito necessario della controversia, data la mancata allegazione e prova da parte dell'Ente resistente circa gli elementi da cui desumere la riferibilità dell'immobile e dell'utenza al contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 777
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 777
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

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