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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 777/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
AN AS, AT
TI ANNA RITA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4008/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gragnano - Sede 80054 Gragnano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3884/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 17 e pubblicata il 03/03/2025
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1921240000800 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362300000715 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362300000715 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 224/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: non costituito il Comune di Gragnano;
assente Publiservizi srl.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Appellante, Ricorrente_1, impugna la sentenza n. 3884/17/2025 del 20.02.2025, depositata il 30.3.2025, con cui la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli aveva rigettato il suo ricorso proposto avverso:
a) l'avviso di pagamento suppletivo TARI 2023 n. 19212400000800 (importo complessivo € 648,00), riferito ad immobile indicato in Indirizzo_1, “Magazzini/Depositi”, superficie mq 141;
b) l'avviso di accertamento esecutivo per omessa denuncia TARI 2020 n. 19362400000715 (importo complessivo € 1.672,00), riferito ad immobile indicato in Indirizzo_2, “Magazzini/Depositi – Cat. 10”, superficie mq 141.
La sentenza impugnata ha ritenuto gli atti adeguatamente motivati ed ha fondato il rigetto anche sul rilievo che il contribuente non avrebbe fornito prova “positiva” dell'inesistenza del presupposto soggettivo (proprietà, possesso, detenzione), ad esempio mediante visura “negativa”.
Parte appellante censura la sentenza impugnata deducendo che gli atti impositivi sarebbero nulli per difetto totale di motivazione e mancata indicazione dei presupposti della pretesa, lamentando in particolare l'omessa indicazione del titolo di detenzione e possesso, di non essere titolare, possessore o detentore di alcun immobile nel comune di Gragnano.
La società appellata replica che gli avvisi contengono gli elementi essenziali (ubicazione, superficie, categoria) e quindi consentono la piena difesa sul punto dell'“an” e del “quantum”; richiama inoltre orientamenti giurisprudenziali secondo cui l'omessa indicazione degli estremi catastali non determina invalidità ove l'immobile sia comunque identificabile. Insistendo per il rigetto del gravame e sostenendo la sufficienza motivazionale degli atti;
la debenza del tributo;
l'inammissibilità e comunque la non decisività della documentazione prodotta in appello.
L'appellante ha depositato brevi memorie, ribadendo che l'elemento dirimente non è l'astratta identificabilità del bene, ma l'assenza di prova del collegamento soggettivo tra sé e gli immobili asseritamente tassati;
ha inoltre dedotto l'erroneo riparto dell'onere della prova e ha chiesto l'ammissione e valutazione della certificazione notarile rilasciata in data 14 aprile 2025.
Nella seduta del 14 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento per i motivi che si passano ad esporre.
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento della sola questione di merito;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n.
26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Fatta questa doverosa premessa giova osservare come, secondo condivisa giurisprudenza, il principio della
“ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata — senza che sia necessario esaminare previamente le altre
(Cass 12002/2014). In applicazione del suddetto principio, si ritiene di poter decidere la controversia sulla base della questione, intrinsecamente di merito, attinente al presupposto soggettivo della TARI (titolarità/ possesso/detenzione) e alla prova del collegamento soggettivo tra contribuente e immobili indicati negli avvisi impugnati, anche alla luce della documentazione prodotta in appello.
È appena il caso di ricordare che il presupposto della TARI è la detenzione o l'occupazione di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti.
In tema TARI, le riduzioni/esenzioni presuppongono l'accertamento del fatto costitutivo (soggettività passiva e identificazione dell'utenza/immobile). Nel caso di specie, l'appellante ha contestato sin dall'origine il presupposto soggettivo;
pertanto, incombeva sugli enti resistenti l'onere di allegare e dimostrare in modo circostanziato da quali elementi (titolo, risultanze anagrafiche/tributarie, dichiarazioni, sopralluoghi o altri riscontri) derivasse la riferibilità dell'immobile e dell'utenza al contribuente.
.
Orbene a fronte della contestazione del presupposto soggettivo dell'atto impositivo, l'Ente avrebbe dovuto allegare e provare, in modo circostanziato e puntuale, gli elementi da cui desume la titolarità, la detenzione o l'occupazione dell'immobile oggetto dell'imposizione tributaria;
in difetto, la pretesa è priva di prova sufficiente e l'atto va annullato.
Va evidenziato, che l'appellante ha prodotto in appello certificazione notarile del 14 aprile 2025, attestante, con restrizione al Comune di Gragnano, esito negativo quanto a proprietà o titolarità di diritti immobiliari in capo all'appellante. Tale produzione è particolarmente significativa poiché risponde proprio alla 'prova positiva minima' (visura negativa del Comune) che la sentenza di primo grado indicava come mancante, e incide sul punto dirimente della soggettività passiva.
La documentazione prodotta in appello (certificazione notarile 14.04.2025) è acquisita e valutata in quanto pertinente e decisiva sul punto dirimente del giudizio (presupposto soggettivo TARI).
La disciplina dell'appello tributario, nella versione riformata, configura un modello “ad istruttoria chiusa”, temperato dalla possibilità di introdurre in secondo grado prove nuove (anche documentali) quando indispensabili ai fini della decisione o quando la parte dimostri di non averle potute produrre in primo grado per causa non imputabile.
Tale impostazione si pone in linea con l'assetto già noto nel rito del lavoro, nel quale il principio dispositivo
è contemperato con l'esigenza di tutela effettiva e con la ricerca della verità materiale, mediante un uso eccezionale dei poteri istruttori e l'ammissione di documenti nuovi in appello solo se dotati di speciale efficacia dimostrativa e ritenuti indispensabili, cioè idonei – da soli – a condurre a un esito “necessario” della controversia, eliminando ogni incertezza sulla ricostruzione fattuale. In questa prospettiva, l'“indispensabilità” non coincide con la mera “rilevanza”, ma postula una “influenza causale più incisiva”, propria delle prove che, per spessore contenutistico e decisività, non richiedono una riapertura istruttoria ampia e rendono altrimenti evidente il contrasto tra decisione e verità materiale: la logica della “prova regina”.
La stessa sentenza 36/2025, nel ricostruire l'evoluzione dei nova in appello, evidenzia che l'ammissibilità delle prove indispensabili è rimasta ferma proprio in taluni riti speciali, tra cui il rito del lavoro (art. 437, co.
2, c.p.c.), a conferma della comune esigenza di bilanciamento tra preclusioni e decisione “giusta”.
Il criterio di ammissibilità dei nova documentali in appello, nella disciplina processuale tributaria, risponde a una logica di bilanciamento analoga a quella elaborata nel rito del lavoro: la deroga alle preclusioni si giustifica solo per prove/documenti di speciale efficacia dimostrativa, ritenuti indispensabili in senso forte, cioè capaci – da soli – di eliminare ogni incertezza sulla ricostruzione fattuale e di condurre a un esito
“necessario” della controversia (la c.d. “prova regina”). Tale nozione, consolidata nel rito del lavoro, costituisce un utile parametro di lettura anche nel giudizio tributario, ove pure l'ordinamento tende a evitare un appello
“istruttorio”, ammettendo eccezionalmente soltanto il materiale probatorio decisivo. In questa stessa prospettiva si colloca la ricostruzione della Corte costituzionale sul modello di appello “ad istruttoria chiusa, temperato”, e sul ruolo dell'indispensabilità quale regola di salvaguardia del diritto di difesa e della decisione giusta.
Ne consegue che la certificazione notarile, per data, contenuto e incidenza sul thema decidendum, deve essere acquisita e valutata.
Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla Difesa di parte Appellata, la produzione è ammissibile. Il documento è sopravvenuto rispetto alla decisione di primo grado incide su un punto dirimente del giudizio, ossia la soggettività passiva TARI (possesso/detenzione dei locali indicati negli atti), e si presenta idoneo a orientare l'esito della controversia, tenuto conto che l'Ente, su cui era gravato il relativo onere non ha dedotto, prima ancora di offerto di provare da quali elementi, come sopra già evidenziato, ha tratto elementi da cui desume il presupposto soggettivo d'imposta in capo all'odierno contribuente.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
Argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti, coperti da giudicato interno, non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza annulla gli atti impositivi impugnati condanna l'Ente resistente al pagamento delle spese doppio grado di giudizio, che liquida in euro 370,00 per il primo grado ed Euro 520,00 per il secondo grado , oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
AN AS, AT
TI ANNA RITA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4008/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gragnano - Sede 80054 Gragnano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3884/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 17 e pubblicata il 03/03/2025
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1921240000800 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362300000715 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362300000715 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 224/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: non costituito il Comune di Gragnano;
assente Publiservizi srl.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Appellante, Ricorrente_1, impugna la sentenza n. 3884/17/2025 del 20.02.2025, depositata il 30.3.2025, con cui la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli aveva rigettato il suo ricorso proposto avverso:
a) l'avviso di pagamento suppletivo TARI 2023 n. 19212400000800 (importo complessivo € 648,00), riferito ad immobile indicato in Indirizzo_1, “Magazzini/Depositi”, superficie mq 141;
b) l'avviso di accertamento esecutivo per omessa denuncia TARI 2020 n. 19362400000715 (importo complessivo € 1.672,00), riferito ad immobile indicato in Indirizzo_2, “Magazzini/Depositi – Cat. 10”, superficie mq 141.
La sentenza impugnata ha ritenuto gli atti adeguatamente motivati ed ha fondato il rigetto anche sul rilievo che il contribuente non avrebbe fornito prova “positiva” dell'inesistenza del presupposto soggettivo (proprietà, possesso, detenzione), ad esempio mediante visura “negativa”.
Parte appellante censura la sentenza impugnata deducendo che gli atti impositivi sarebbero nulli per difetto totale di motivazione e mancata indicazione dei presupposti della pretesa, lamentando in particolare l'omessa indicazione del titolo di detenzione e possesso, di non essere titolare, possessore o detentore di alcun immobile nel comune di Gragnano.
La società appellata replica che gli avvisi contengono gli elementi essenziali (ubicazione, superficie, categoria) e quindi consentono la piena difesa sul punto dell'“an” e del “quantum”; richiama inoltre orientamenti giurisprudenziali secondo cui l'omessa indicazione degli estremi catastali non determina invalidità ove l'immobile sia comunque identificabile. Insistendo per il rigetto del gravame e sostenendo la sufficienza motivazionale degli atti;
la debenza del tributo;
l'inammissibilità e comunque la non decisività della documentazione prodotta in appello.
L'appellante ha depositato brevi memorie, ribadendo che l'elemento dirimente non è l'astratta identificabilità del bene, ma l'assenza di prova del collegamento soggettivo tra sé e gli immobili asseritamente tassati;
ha inoltre dedotto l'erroneo riparto dell'onere della prova e ha chiesto l'ammissione e valutazione della certificazione notarile rilasciata in data 14 aprile 2025.
Nella seduta del 14 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento per i motivi che si passano ad esporre.
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento della sola questione di merito;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n.
26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Fatta questa doverosa premessa giova osservare come, secondo condivisa giurisprudenza, il principio della
“ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata — senza che sia necessario esaminare previamente le altre
(Cass 12002/2014). In applicazione del suddetto principio, si ritiene di poter decidere la controversia sulla base della questione, intrinsecamente di merito, attinente al presupposto soggettivo della TARI (titolarità/ possesso/detenzione) e alla prova del collegamento soggettivo tra contribuente e immobili indicati negli avvisi impugnati, anche alla luce della documentazione prodotta in appello.
È appena il caso di ricordare che il presupposto della TARI è la detenzione o l'occupazione di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti.
In tema TARI, le riduzioni/esenzioni presuppongono l'accertamento del fatto costitutivo (soggettività passiva e identificazione dell'utenza/immobile). Nel caso di specie, l'appellante ha contestato sin dall'origine il presupposto soggettivo;
pertanto, incombeva sugli enti resistenti l'onere di allegare e dimostrare in modo circostanziato da quali elementi (titolo, risultanze anagrafiche/tributarie, dichiarazioni, sopralluoghi o altri riscontri) derivasse la riferibilità dell'immobile e dell'utenza al contribuente.
.
Orbene a fronte della contestazione del presupposto soggettivo dell'atto impositivo, l'Ente avrebbe dovuto allegare e provare, in modo circostanziato e puntuale, gli elementi da cui desume la titolarità, la detenzione o l'occupazione dell'immobile oggetto dell'imposizione tributaria;
in difetto, la pretesa è priva di prova sufficiente e l'atto va annullato.
Va evidenziato, che l'appellante ha prodotto in appello certificazione notarile del 14 aprile 2025, attestante, con restrizione al Comune di Gragnano, esito negativo quanto a proprietà o titolarità di diritti immobiliari in capo all'appellante. Tale produzione è particolarmente significativa poiché risponde proprio alla 'prova positiva minima' (visura negativa del Comune) che la sentenza di primo grado indicava come mancante, e incide sul punto dirimente della soggettività passiva.
La documentazione prodotta in appello (certificazione notarile 14.04.2025) è acquisita e valutata in quanto pertinente e decisiva sul punto dirimente del giudizio (presupposto soggettivo TARI).
La disciplina dell'appello tributario, nella versione riformata, configura un modello “ad istruttoria chiusa”, temperato dalla possibilità di introdurre in secondo grado prove nuove (anche documentali) quando indispensabili ai fini della decisione o quando la parte dimostri di non averle potute produrre in primo grado per causa non imputabile.
Tale impostazione si pone in linea con l'assetto già noto nel rito del lavoro, nel quale il principio dispositivo
è contemperato con l'esigenza di tutela effettiva e con la ricerca della verità materiale, mediante un uso eccezionale dei poteri istruttori e l'ammissione di documenti nuovi in appello solo se dotati di speciale efficacia dimostrativa e ritenuti indispensabili, cioè idonei – da soli – a condurre a un esito “necessario” della controversia, eliminando ogni incertezza sulla ricostruzione fattuale. In questa prospettiva, l'“indispensabilità” non coincide con la mera “rilevanza”, ma postula una “influenza causale più incisiva”, propria delle prove che, per spessore contenutistico e decisività, non richiedono una riapertura istruttoria ampia e rendono altrimenti evidente il contrasto tra decisione e verità materiale: la logica della “prova regina”.
La stessa sentenza 36/2025, nel ricostruire l'evoluzione dei nova in appello, evidenzia che l'ammissibilità delle prove indispensabili è rimasta ferma proprio in taluni riti speciali, tra cui il rito del lavoro (art. 437, co.
2, c.p.c.), a conferma della comune esigenza di bilanciamento tra preclusioni e decisione “giusta”.
Il criterio di ammissibilità dei nova documentali in appello, nella disciplina processuale tributaria, risponde a una logica di bilanciamento analoga a quella elaborata nel rito del lavoro: la deroga alle preclusioni si giustifica solo per prove/documenti di speciale efficacia dimostrativa, ritenuti indispensabili in senso forte, cioè capaci – da soli – di eliminare ogni incertezza sulla ricostruzione fattuale e di condurre a un esito
“necessario” della controversia (la c.d. “prova regina”). Tale nozione, consolidata nel rito del lavoro, costituisce un utile parametro di lettura anche nel giudizio tributario, ove pure l'ordinamento tende a evitare un appello
“istruttorio”, ammettendo eccezionalmente soltanto il materiale probatorio decisivo. In questa stessa prospettiva si colloca la ricostruzione della Corte costituzionale sul modello di appello “ad istruttoria chiusa, temperato”, e sul ruolo dell'indispensabilità quale regola di salvaguardia del diritto di difesa e della decisione giusta.
Ne consegue che la certificazione notarile, per data, contenuto e incidenza sul thema decidendum, deve essere acquisita e valutata.
Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla Difesa di parte Appellata, la produzione è ammissibile. Il documento è sopravvenuto rispetto alla decisione di primo grado incide su un punto dirimente del giudizio, ossia la soggettività passiva TARI (possesso/detenzione dei locali indicati negli atti), e si presenta idoneo a orientare l'esito della controversia, tenuto conto che l'Ente, su cui era gravato il relativo onere non ha dedotto, prima ancora di offerto di provare da quali elementi, come sopra già evidenziato, ha tratto elementi da cui desume il presupposto soggettivo d'imposta in capo all'odierno contribuente.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
Argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti, coperti da giudicato interno, non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza annulla gli atti impositivi impugnati condanna l'Ente resistente al pagamento delle spese doppio grado di giudizio, che liquida in euro 370,00 per il primo grado ed Euro 520,00 per il secondo grado , oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario