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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/09/2025, n. 1856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1856 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3708/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3708/2024 promossa da: (C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
26.06.1974, con il patrocinio dell'avv. Ottanà Elisa Maria Rita, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ; Email_1
E
(C.F. ), nato a [...] il CP_2 C.F._2
05.11.1965 con il patrocinio dell'avv. Marco Morganti, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec. ); Email_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.03.2024, e Controparte_1 [...]
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro CP_2 separazione personale ed in seguito il divorzio, rappresentando di avere contratto matrimonio in Roma in data 26.01.2001 e precisando che dall'unione erano nati i figli (Roma, 05.07.2005) e (Roma, 19.02.2008). Deducevano, a Per_1 Per_2 fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati facendo venir meno l'unione materiale e spirituale tra gli stessi. Il GD fissava udienza al 5.12.2024 e le parti insistevano per la domanda di separazione. 2
Con sentenza non definitiva n. 634/2025 pubblicata il 24.03.2025, l'intestato
Tribunale dichiarava la separazione personale delle parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e, con separata ordinanza, disponeva la rimessione della causa sul ruolo ai fini della discussione sul divorzio.
All'esito dell'udienza del 17.07.2025, svoltasi con modalità cartolari, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sullo scioglimento del matrimonio, preso atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti, che di seguito integralmente si riportano: “1. Vivere separatamente con mutuo rispetto;
2.
Dichiarare la separazione con sentenza parziale;
3. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione e previo accertamento della non interrotta cessazione della convivenza;
4. Disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello stato civile di Roma affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R.
369/2000; 5. Disporre l'affidamento congiunto della figlia minorenne ad Per_2 entrambi i genitori, in modo che gli stessi possano esercitare, congiuntamente, la responsabilità genitoriale secondo il regime dell'affidamento condiviso;
6. Il figlio maggiorenne continuerà a vivere con la madre presso la casa sita in Rue Per_1 de Beggen 101, 1221 Luxembour, il padre, il sig. , si obbliga a CP_2 corrispondere allo stesso, tramite accredito sul c/c intestato a , entro Parte_1
e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un contributo al mantenimento pari ad €
700,00 (eurosettecento/00) che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici STATEC consumo così fin tanto che non trasferirà la Per_1 sua residenza altrove per proseguire i suoi studi oppure non avrà reperito una stabile occupazione lavorativa tale da garantirgli l'autosostentamento economico.
7. Assegnare l'abitazione familiare, sita in rue de Beggen 101, 1221 Luxembourg, alla sig.ra , la quale continuerà a viverci con la figlia e con CP_1 Per_2
;
8. Considerata l'età di , padre e figlia potranno liberamente Per_1 Per_2 accordarsi relativamente alla loro frequentazione che sia tesa, comunque, ad un rapporto equilibrato e ad una presenza fattiva e concreta del padre. La suddetta frequentazione non dovrà essere inferiore a due pomeriggi a settimana comprensivi della cena e due fine settimana al mese, comprensivi del pernotto, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina;
In linea di principio i genitori terranno i figli ad anni alterni durante le vacanze natalizie e quelle di fine anno. 10. Analogamente i genitori terranno i figli ad anni alterni durante le feste di Pasqua;
11. Per le altre festività non espressamente previste nel presente accordo troverà applicazione il 3 criterio dell'alternanza nel pieno rispetto della volontà e degli impegni di Per_1
e ; 12. Il padre potrà tenere con sé i figli per almeno 15 gg., anche non Per_2 consecutivi, nel periodo estivo salvo differenti impegni degli stessi e/o volontà di e . 13. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei Per_1 Per_2 coniugi, il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , tramite CP_2 CP_1 accredito in c/c entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un contributo al mantenimento della figlia pari ad € 700,00 (eurosettecento/00) che sarà Per_2 aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici STATEC consumo e così fin tanto che non avrà reperito una stabile occupazione Per_2 lavorativa, tale da garantirle l'autosostentamento economico. 14. Le spese straordinarie da sostenere nell'interesse di e , per espressa volontà Per_1 Per_2 della coppia genitoriale, seguiranno le regole contenute nel Protocollo di intesa vigente presso il Tribunale adito. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI In merito alla regolamentazione afferente agli immobili in comproprietà le parti si obbligano entro e non oltre 90 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo ad effettuare i seguenti passaggi: i. il sig. si obbliga a cedere alla signora CP_2
la propria quota di proprietà pari al 50% afferente all'immobile sito in CP_1
Lussemburgo adibito a casa coniugale con atto notarile e, ii. la sig.ra CP_1 si impegna a cedere le proprie quote, al 50%, relative agli immobili siti sul territorio italiano. Le parti si obbligano a volturare ciascuno a proprio nome i finanziamenti di mutuo relativi agli immobili. La sig.ra si accollerà il CP_1
100% del mutuo relativo alla casa familiare rispetto alla quale la stessa diventerà unica ed esclusiva proprietaria, il sig. si accollerà il 100% dei mutui gravanti CP_2 sugli immobili italiani. Entrambe le parti concordano ed ammettono che con il trasferimento reciproco della proprietà per la quota di relativa spettanza hanno ricevuto, ciascuno, la metà del patrimonio comune, (valore dei beni meno le ipoteche). Avendo ricevuto la quota in parti uguali del patrimonio comune non saranno chiesti, dalla coppia, pagamenti a conguaglio dichiarandosi gli stessi totalmente soddisfatti. Ognuno sosterrà le relative spese notarili di propria spettanza ed a seguito dei succitati trasferimenti le parti si considereranno integralmente soddisfatte. Nell'eventualità in cui dovessero sorgere problematiche afferenti alle volture dei mutui le parti procederanno, in attesa di rispettare il contenuto del presente accordo, alla sottoscrizione di un atto di accollo interno davanti al notaio con contestuale trascrizione. I succitati trasferimenti sono da considerare elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi 4 coniugale. 15. Fino al momento in cui il sig. non porterà via dalla casa CP_2 familiare tutti i suoi beni personali si obbligherà a corrispondere alla sig.ra il 50% delle spese afferenti al ménage familiare. Il sig. ha il CP_1 CP_2 diritto di prelevare dalla casa familiare tutti i suoi beni personali prima e fino alla data della firma del passaggio di proprietà della casa familiare alla sig.
. Dopo tale firma tutti i beni contenuti rimasti nel summenzionato CP_1 immobile passeranno in proprietà della sig.ra . 16. Ciascuna parte (la CP_1 sig.ra per l'immobile sito in Lussemburgo, il sig. per gli immobili CP_1 CP_2 siti in Italia) sarà obbligata al pagamento integrale delle rate di mutuo afferenti agli immobili da dividere solo dal passaggio di proprietà delle rispettive quote con atto notarile. 17. Dal momento della sottoscrizione del presente accordo ciascuna parte si impegna a tenere indenne l'altra per eventuali debiti e/o problematiche che potrebbero sorgere. 18. Il presente accordo è sottoscritto dai difensori, oltre che ai fini dell'autentica della firma, quale espressa rinuncia alla solidarietà professionale, sicché le spese del procedimento dovranno ritenersi integralmente compensate”.
Ebbene, dall'esame degli atti non risulta alcun dubbio circa l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi. La domanda di divorzio, pertanto, tenuto conto del decorso del termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett.
b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata), deve essere accolta.
Dalla lettura degli atti di causa nulla osta alla conferma delle condizioni di divorzio proposte dai coniugi, dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle clausole accessorie previste nell'accordo che esulano dal contenuto essenziale all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Spese compensate come da domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
3708/2024, preso atto della sentenza parziale n. 634/2025 intervenuta tra
, così provvede: Controparte_1 CP_2
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 26.01.2001 tra;
Controparte_1 CP_2
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001, atto n.
00165, parte 1, serie 01); 5
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato dalle parti nel ricorso congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
25.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA dott.ssa Marta IENZI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3708/2024 promossa da: (C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
26.06.1974, con il patrocinio dell'avv. Ottanà Elisa Maria Rita, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ; Email_1
E
(C.F. ), nato a [...] il CP_2 C.F._2
05.11.1965 con il patrocinio dell'avv. Marco Morganti, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec. ); Email_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.03.2024, e Controparte_1 [...]
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro CP_2 separazione personale ed in seguito il divorzio, rappresentando di avere contratto matrimonio in Roma in data 26.01.2001 e precisando che dall'unione erano nati i figli (Roma, 05.07.2005) e (Roma, 19.02.2008). Deducevano, a Per_1 Per_2 fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati facendo venir meno l'unione materiale e spirituale tra gli stessi. Il GD fissava udienza al 5.12.2024 e le parti insistevano per la domanda di separazione. 2
Con sentenza non definitiva n. 634/2025 pubblicata il 24.03.2025, l'intestato
Tribunale dichiarava la separazione personale delle parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e, con separata ordinanza, disponeva la rimessione della causa sul ruolo ai fini della discussione sul divorzio.
All'esito dell'udienza del 17.07.2025, svoltasi con modalità cartolari, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sullo scioglimento del matrimonio, preso atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti, che di seguito integralmente si riportano: “1. Vivere separatamente con mutuo rispetto;
2.
Dichiarare la separazione con sentenza parziale;
3. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione e previo accertamento della non interrotta cessazione della convivenza;
4. Disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello stato civile di Roma affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R.
369/2000; 5. Disporre l'affidamento congiunto della figlia minorenne ad Per_2 entrambi i genitori, in modo che gli stessi possano esercitare, congiuntamente, la responsabilità genitoriale secondo il regime dell'affidamento condiviso;
6. Il figlio maggiorenne continuerà a vivere con la madre presso la casa sita in Rue Per_1 de Beggen 101, 1221 Luxembour, il padre, il sig. , si obbliga a CP_2 corrispondere allo stesso, tramite accredito sul c/c intestato a , entro Parte_1
e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un contributo al mantenimento pari ad €
700,00 (eurosettecento/00) che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici STATEC consumo così fin tanto che non trasferirà la Per_1 sua residenza altrove per proseguire i suoi studi oppure non avrà reperito una stabile occupazione lavorativa tale da garantirgli l'autosostentamento economico.
7. Assegnare l'abitazione familiare, sita in rue de Beggen 101, 1221 Luxembourg, alla sig.ra , la quale continuerà a viverci con la figlia e con CP_1 Per_2
;
8. Considerata l'età di , padre e figlia potranno liberamente Per_1 Per_2 accordarsi relativamente alla loro frequentazione che sia tesa, comunque, ad un rapporto equilibrato e ad una presenza fattiva e concreta del padre. La suddetta frequentazione non dovrà essere inferiore a due pomeriggi a settimana comprensivi della cena e due fine settimana al mese, comprensivi del pernotto, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina;
In linea di principio i genitori terranno i figli ad anni alterni durante le vacanze natalizie e quelle di fine anno. 10. Analogamente i genitori terranno i figli ad anni alterni durante le feste di Pasqua;
11. Per le altre festività non espressamente previste nel presente accordo troverà applicazione il 3 criterio dell'alternanza nel pieno rispetto della volontà e degli impegni di Per_1
e ; 12. Il padre potrà tenere con sé i figli per almeno 15 gg., anche non Per_2 consecutivi, nel periodo estivo salvo differenti impegni degli stessi e/o volontà di e . 13. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei Per_1 Per_2 coniugi, il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , tramite CP_2 CP_1 accredito in c/c entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un contributo al mantenimento della figlia pari ad € 700,00 (eurosettecento/00) che sarà Per_2 aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici STATEC consumo e così fin tanto che non avrà reperito una stabile occupazione Per_2 lavorativa, tale da garantirle l'autosostentamento economico. 14. Le spese straordinarie da sostenere nell'interesse di e , per espressa volontà Per_1 Per_2 della coppia genitoriale, seguiranno le regole contenute nel Protocollo di intesa vigente presso il Tribunale adito. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI In merito alla regolamentazione afferente agli immobili in comproprietà le parti si obbligano entro e non oltre 90 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo ad effettuare i seguenti passaggi: i. il sig. si obbliga a cedere alla signora CP_2
la propria quota di proprietà pari al 50% afferente all'immobile sito in CP_1
Lussemburgo adibito a casa coniugale con atto notarile e, ii. la sig.ra CP_1 si impegna a cedere le proprie quote, al 50%, relative agli immobili siti sul territorio italiano. Le parti si obbligano a volturare ciascuno a proprio nome i finanziamenti di mutuo relativi agli immobili. La sig.ra si accollerà il CP_1
100% del mutuo relativo alla casa familiare rispetto alla quale la stessa diventerà unica ed esclusiva proprietaria, il sig. si accollerà il 100% dei mutui gravanti CP_2 sugli immobili italiani. Entrambe le parti concordano ed ammettono che con il trasferimento reciproco della proprietà per la quota di relativa spettanza hanno ricevuto, ciascuno, la metà del patrimonio comune, (valore dei beni meno le ipoteche). Avendo ricevuto la quota in parti uguali del patrimonio comune non saranno chiesti, dalla coppia, pagamenti a conguaglio dichiarandosi gli stessi totalmente soddisfatti. Ognuno sosterrà le relative spese notarili di propria spettanza ed a seguito dei succitati trasferimenti le parti si considereranno integralmente soddisfatte. Nell'eventualità in cui dovessero sorgere problematiche afferenti alle volture dei mutui le parti procederanno, in attesa di rispettare il contenuto del presente accordo, alla sottoscrizione di un atto di accollo interno davanti al notaio con contestuale trascrizione. I succitati trasferimenti sono da considerare elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi 4 coniugale. 15. Fino al momento in cui il sig. non porterà via dalla casa CP_2 familiare tutti i suoi beni personali si obbligherà a corrispondere alla sig.ra il 50% delle spese afferenti al ménage familiare. Il sig. ha il CP_1 CP_2 diritto di prelevare dalla casa familiare tutti i suoi beni personali prima e fino alla data della firma del passaggio di proprietà della casa familiare alla sig.
. Dopo tale firma tutti i beni contenuti rimasti nel summenzionato CP_1 immobile passeranno in proprietà della sig.ra . 16. Ciascuna parte (la CP_1 sig.ra per l'immobile sito in Lussemburgo, il sig. per gli immobili CP_1 CP_2 siti in Italia) sarà obbligata al pagamento integrale delle rate di mutuo afferenti agli immobili da dividere solo dal passaggio di proprietà delle rispettive quote con atto notarile. 17. Dal momento della sottoscrizione del presente accordo ciascuna parte si impegna a tenere indenne l'altra per eventuali debiti e/o problematiche che potrebbero sorgere. 18. Il presente accordo è sottoscritto dai difensori, oltre che ai fini dell'autentica della firma, quale espressa rinuncia alla solidarietà professionale, sicché le spese del procedimento dovranno ritenersi integralmente compensate”.
Ebbene, dall'esame degli atti non risulta alcun dubbio circa l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi. La domanda di divorzio, pertanto, tenuto conto del decorso del termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett.
b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata), deve essere accolta.
Dalla lettura degli atti di causa nulla osta alla conferma delle condizioni di divorzio proposte dai coniugi, dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle clausole accessorie previste nell'accordo che esulano dal contenuto essenziale all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Spese compensate come da domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
3708/2024, preso atto della sentenza parziale n. 634/2025 intervenuta tra
, così provvede: Controparte_1 CP_2
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 26.01.2001 tra;
Controparte_1 CP_2
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001, atto n.
00165, parte 1, serie 01); 5
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato dalle parti nel ricorso congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
25.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA dott.ssa Marta IENZI