TRIB
Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 19/07/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1167/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE - LAVORO in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Franca Molinari ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa da
con il patrocinio dell'Avv. CILIENTO RAFFAELE Parte_1
RICORRENTE
Contro
- codice Controparte_1
fiscale – in persona del Direttore Generale, rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
ES ER e dall'Avv. Stefano Rovelli
RESISTENTE
OGGETTO: carta del docente
CONCLUSIONI: come in atti
Motivi della Decisione
La ricorrente ha prodotto in giudizio un unico contratto a tempo determinato per l'anno scolastico
2017/18. Il ricorso non può essere accolto dal momento che non risulta integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro di cui all'art. 3 co. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016 che dispone
“La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio” . La Corte di Cassazione ritiene persistere l'interesse ad agire del creditore per le annualità pregresse, nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo”. La permanenza nel sistema scolastico viene individuata sia nella destinazione di nuovo incarico di supplenza, sia nella costanza di iscrizione nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze.
1
In caso di fuoriuscita dal sistema scolastico spetta al creditore eventualmente formulare una azione risarcitoria.
Parte ricorrente avrebbe dovuto quindi richiedere gli importi corrispondenti alla carta docente a titolo di risarcimento del danno, allegando e provando, sia pure per presunzioni, il pregiudizio derivante dalla mancata attribuzione della carta.
Si rileva, infine, come fosse fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente con riferimento all'anno scolastico 2017/2018, in mancanza di atti interruttivi della prescrizione, essendo intervenuto l'atto di diffida in data 21/5/2024 (all.4 ricorrente), successivamente alla maturazione della prescrizione quinquennale.
Le spese di lite vanno poste a carico di parte ricorrente soccombente e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore del convenuto delle spese di lite che si CP_1
liquidano in complessivi euro 300 per compensi oltre accessori di legge.
Busto Arsizio, 19.7.2025
il Giudice del
Lavoro
dr.ssa Franca Molinari
2