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Sentenza 10 agosto 2025
Sentenza 10 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/08/2025, n. 1773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1773 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 4805/ 2023
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. FALANGA CIRO presso il cui studio elettivamente domicilia in VIA CIMAGLIA, 112 80059 TORRE DEL GRECO Ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall' CP_1 avv.to COLLARO RAFFAELA con il quale elettivamente domicilia in VIA SAVORITO 1/8 CASTELLAMMARE DI STABIA Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note. Oggetto del presente giudizio è la richiesta di prestazioni inerenti alla invalidità civile. La domanda è procedibile essendosi esaurito il procedimento amministrativo. Preliminarmente va dichiarata la legittimazione passiva dell'
[...] ritualmente convenuto e parte del Controparte_2 presente giudizio. Ed invero l'art. 130 D.Lvo. n. 112/98 dispone il trasferimento ad un apposito Fondo di Gestione istituito presso l' CP_1 della funzione di erogazione di pensioni - assegni ed indennità spettanti agli invalidi civili a decorrere dal 120' giorno dalla data di sua entrata in vigore e quindi dal 3 settembre 1998 giusta entrata in vigore il 6 maggio 1998. La legittimazione passiva - allora - spetta all' se il giudizio risulta CP_1 instaurato dal 3/9/98 ed è diretto ad ottenere la pensione - l'assegno o l'indennità, il recupero di somme indebitamente trattenute ovvero l'esecuzione forzata di un obbligo;
al Ministero dell'Interno in tutti i giudizi 1 instaurati fino al 2/9/98 e per tutta la loro durata nonché nelle procedure esecutive il cui pignoramento risulta notificato in data anteriore al 3 settembre 1998 (in merito vedi anche circolari 23/10/98 12/11/98). CP_2
Nella fattispecie in esame, allora, verificato che trattasi di giudizio instaurato in epoca successiva al 3/9/98 non sussistono dubbi in ordine alla legittimazione passiva dell' Al riguardo occorre inoltre rilevare che il CP_1
Supremo Collegio ha affermato la legittimazione passiva dell' in tema di CP_1 invalidità civile anche con riferimento ai giudizi intentati con ricorsi depositati dallo 1/1/01 e che il presente giudice ritiene (in considerazione del consolidarsi di questo orientamento della giurisprudenza di legittimità, cfr. anche Cass. 6565/04) di dover aderire alla tesi in parola. L quindi CP_1 può essere considerato legittimato passivo anche con riferimento ai giudizi intentati con ricorsi depositati dallo 1/1/01 in quanto ente erogatore (pur nella consapevolezza della controversia della questione che ha determinato contrastanti pronunce in sede di merito). Conseguentemente deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Campania. In capo all' permane poi la funzione di erogazione delle prestazioni, anche CP_1 per il periodo successivo all'entrata in vigore del Dl.vo 269/2003 (2.10.2003) che ha attribuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze il ruolo di litisconsorte necessario (lo stesso viceversa non è legittimato passivo in relazione al periodo precedente l'entrata in vigore della predetta normativa, salvo che per i procedimenti di revoca dei benefici già concessi). Tuttavia, successivamente, il D.M. 30/3/07 all'art. 5 4° comma ha disposto: “ L' subentra al Ministero dell'economia e delle finanze nelle controversie CP_1 instaurate a decorrere dalla data del 1° aprile 2007, ancorche' riferite a rapporti sorti anteriormente alla medesima data.”. Questa norma - in attuazione dell'art. 10 co. 2° D.L. n. 203/05, conv. in legge 248/05 - trasferisce all' le funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità CP_1 civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quindi ai sensi del citato art 5 co. 4°, nelle cause in materia di invalidità civile introdotte a decorrere dal 1 aprile 2007, la legittimazione passiva non compete più al Ministero dell'Economia, ma soltanto all' . CP_1
Nel merito in via preliminare questo giudicante dichiara cessata la materia del contendere atteso che, come dichiarato all'udienza di discussione, la prestazione invocata veniva erogata mediante il pagamento da parte dell' del dovuto dopo il deposito del ricorso e la notifica dello stesso CP_2
(cfr. documentazione agli atti). In merito va chiarito che la cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione, così come precisata in sede giurisdizionale e rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese, il fatto dell'avvenuta cessazione del contendere risulti acquisito in causa. Laddove, però, persiste tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali , il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previi gli accertamenti necessari (cfr. Cass. n 46/90). In altri termini, la pronuncia va fondata sulla valutazione delle probabilità normali di
2 accoglimento basata su considerazioni di verosimiglianza, ovvero su apposita indagine sommaria volta alla delibazione del merito. Quanto allora alla fattispecie per cui è causa in considerazione della data dello intervenuto pagamento, avvenuto dopo la notifica del ricorso, le spese devono essere poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) pone le spese di giudizio a carico dell' , liquidando le stesse in CP_1 complessivi € 1000,00, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, a favore del difensore del ricorrente per distrazione;
3) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata 14/07/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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