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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 08/11/2025, n. 3579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3579 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 5886/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 5886 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avvocato ROBERTA ARDETTI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato LUCIA VIGIANI in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. udienza del 2/7/2025): per la ricorrente:
“1) dichiarare l'addebito della separazione personale dei coniugi a carico del sig.
per i di lui comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio;
Controparte_1
1 2) confermare l'assegnazione della casa coniugale al marito;
3) a titolo di contributo al mantenimento della figlia dichiarare sufficiente Per_1
l'importo di euro 150,00 mensili che la sig. sta già versando a Parte_1 favore della figlia, a decorrere da marzo 2025; ripartire fra i genitori le spese straordinarie nella misura del 50% cadauno in conformità alle Linee Guida CNF;
4) a titolo di contributo per il mantenimento della moglie, il marito dovrà corrispondere alla sig.ra l'importo di euro 1.500,00 mensili o la diversa somma ritenuta Parte_1 di Giustizia e comunque non inferiore a quella disposta dallo spettabile Tribunale con ordinanza presidenziale del 3.10.2022, in tutti i casi rivalutabile secondo gli indici annuali ISTAT;
5) con Vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio”; per il resistente:
“1) rigettare la domanda di addebito formulata da parte avversaria;
2) confermare l'assegnazione della casa coniugale al Sig. CP_1
3) disporre che il padre provveda direttamente al mantenimento di Per_1
4) disporre che la madre provveda al mantenimento indiretto di versando in Per_1 favore del padre un importo mensile, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario, non inferiore ad € 400,00 da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT,
a far data dalla domanda (15 maggio 2023);
5) disporre che i genitori sopportino le spese straordinarie relative alla figlia nella misura del 50% ciascuno, in conformità alle linee guida CNF;
6) rigettare la domanda di assegno di mantenimento a favore della sig.ra Parte_1
vista l'indipendenza reddituale dei coniugi;
[...]
7) con vittoria di spese e dei compensi di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 23.5.2022, ha dedotto di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario l'11.8.2007 a AN (Messico) con Controparte_1 dalla cui unione il 20.10.2006 era già nata la figlia divenuta maggiorenne in Per_1 corso di causa. Ha aggiunto di essersi determinata a chiedere la separazione in seguito ai gravi comportamenti adottati dal marito nei suoi confronti, a seguito dei quali era stata costretta ad allontanarsi dalla casa coniugale. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di
2 separazione con addebito al marito, l'assegnazione della casa coniugale, l'affido condiviso della figlia (allora) minore la previsione di un assegno di Per_1 mantenimento per la figlia, a carico del padre, di euro 600,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie, e di porre a carico del un assegno di euro 1.500,00 a titolo CP_1 di mantenimento del coniuge.
Con comparsa di costituzione, nulla opponendo in ordine alla Controparte_1 pronuncia sullo status, ha contestato tutti gli addebiti mossi dalla attribuendo la Pt_1 crisi insorta fra i coniugi ad incompatibilità caratteriali, deducendo in aggiunta che la moglie, da un lato, non aveva mai contribuito ai bisogni economici della famiglia nonostante le sue diverse competenze, e, dall'altro, si recava spesso in Messico dalla famiglia di origine trascurando i suoi doveri anche di madre. Ha quindi chiesto il rigetto della domanda di addebito, l'assegnazione della casa coniugale di sua esclusiva proprietà presso cui collocare la figlia, l'affido condiviso di il mantenimento Per_1 diretto della figlia da parte dei genitori, con suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, e, infine, il rigetto della domanda di contributo al mantenimento avanzata dalla moglie, in ragione della sua indipendenza economica.
Pronunciata la sentenza parziale sullo status ed espletata l'istruttoria, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, che le parti hanno rassegnato come innanzi indicato.
2. Muovendo dalla disamina della domanda di addebito formulata dalla ricorrente, si deve osservare che i presupposti per addebitare la separazione ad uno dei coniugi sono pacificamente individuati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità nella “…prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno
o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 40795 del 20/12/2021).
Ciò premesso, occorre rilevare che la ricorrente ha in primo luogo affermato che il aveva violato i doveri coniugali, in particolare rifiutandosi di avere con lei CP_1 rapporti intimi, privandola del diritto alla sessualità, così determinando la rottura del legame fra loro (v. pag. 8 del ricorso introduttivo).
Tale assunto, tuttavia, non è stato provato dalla Invero, la perizia di parte Pt_1 depositata dalla ricorrente l'11/5/2023 non può essere considerata fonte di prova, in
3 quanto costituita al di fuori del contraddittorio con la controparte, la quale, tra l'altro, ne ha specificatamente contestato il contenuto e l'attendibilità.
La ricorrente, in aggiunta, ha lamentato di aver subito vessazioni di tipo economico ad opera del resistente. Anche in merito a quest'ultimo aspetto, specificatamente contestato dal marito, non è stata tuttavia raggiunta una prova: ai fini dell'addebito della separazione, infatti, nessun rilievo può essere attribuito al ricorso pendente in una fase introduttiva dinanzi al Giudice del Lavoro, instaurato dalla ricorrente contro il CP_1 per i compensi asseritamente mai ricevuti per l'attività lavorativa svolta nell'agenzia immobiliare di costui.
La infine, ha accusato il marito di condotte denigratorie indirizzate nei suoi Pt_1 confronti, poste in essere anche in presenza della figlia e in presenza di terze persone.
Dall'istruttoria testimoniale svolta sul punto all'udienza del 6/11/2024, è emerso che nel corso di una cena fra amici, risalente al 17/10/2020, effettivamente il resistente aveva offeso la e che anche in passato egli aveva utilizzato toni ingiuriosi verso la Pt_1 moglie. Tuttavia, per quanto si possa presumere che le dimostrate aggressioni verbali del avessero contribuito al disfacimento dell'unione materiale e spirituale fra i CP_1 coniugi, non sembra che l'acuto episodio di quella sera di ottobre 2020 fosse stato il fattore eziologicamente determinante la crisi. Infatti, come risulta dal verbale di udienza del 14/9/2022, la stessa ha ricordato che, a seguito di quella lite, il si era Pt_1 CP_1 recato per qualche tempo in un'altra abitazione, per poi fare ritorno presso la casa coniugale a causa della morte del padre. Tale episodio traumatico aveva facilitato un iniziale riavvicinamento fra le parti, ha raccontato la ricorrente;
successivamente, però, la crisi era nuovamente emersa, inducendola a tornare per qualche mese in Messico dalla propria famiglia. Al suo rientro, congiuntamente i coniugi avevano deciso di interrompere il loro rapporto, ritenendo opportuno che fosse la ad abbandonare la Pt_1 casa coniugale. Tale racconto, di un tentativo di riappacificazione fra le parti cui ha fatto seguito un'ulteriore crisi, esclude che l'evento del 17/10/2020 fosse stato l'ultimo episodio che aveva “segnato l'inizio della rottura” (cfr. pag. 5 del Ricorso introduttivo), confermando piuttosto la versione del resistente circa una intollerabilità della convivenza originata da continui litigi dovuti ad una incompatibilità caratteriale fra le parti.
Ne consegue il rigetto della domanda di addebito della separazione al marito.
4 3. Non vi sono i presupposti per adottare una pronuncia sull'assegnazione della casa coniugale, considerato che l'immobile è di proprietà del il quale ha sinora ivi CP_1 abitato con la figlia (n. 20/10/2006), oramai maggiorenne ma non ancora Per_1 autosufficiente economicamente, in quanto studentessa.
4. In ordine al mantenimento della figlia, si osserva che, allo stato, si trova in Per_1
Australia presso il College EF di Sydney, dove trascorrerà un anno. I relativi costi sono a carico esclusivo del resistente, il quale non ha concordato tale scelta con la moglie, assecondando la figlia nel desiderio di recarsi all'estero. Prima di questo evento, Per_1 abitava presso il padre nella casa coniugale e frequentava raramente l'abitazione della madre - con la quale i rapporti erano peggiorati a causa delle pretese giudiziali avanzate dalla stessa nei confronti del - disattendendo le statuizioni provvisorie CP_1 contenute nell'ordinanza del 3/10/2022.
L'art. 337 ter c.c. stabilisce che ciascun genitore provvede al mantenimento del figlio in misura proporzionale al proprio reddito, considerando quali parametri le esigenze del figlio, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, la permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambe le parti e la valenza economica dei compiti domestici e di cura svolti da ciascun genitore. Tale obbligo non cessa al raggiungimento della maggiore età del figlio, proseguendo sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, in virtù dell'art. 337 septies c.c.
Nel caso di specie, la è operaia presso una ditta di pelletteria e percepisce uno Pt_1 stipendio medio di euro 1.500,00 mensili. Non ha immobili di proprietà e sostiene un canone di locazione pari ad euro 625,00 mensili. La sua disponibilità mensile ammonta dunque ad euro 875,00 circa. Dalla documentazione bancaria prodotta risulta che la ricorrente ha titoli in un deposito amministrato per circa euro 500,00, oltre una giacenza per circa euro 4.000,00 (v. produzioni del 4/3/2025).
Il invece, è un agente immobiliare che, secondo l'ultimo CU depositato, nel CP_1
2023 ha percepito un reddito netto per euro 29.390,00. Egli non ha costi di alloggio, essendo comproprietario della casa coniugale (al 50%, con la madre). Egli, inoltre, è proprietario anche di un altro immobile, pure in comproprietà con la madre, che ha destinato ad affitti turistici brevi, e dal quale nell'anno 2024 ha ricavato circa euro
18.000,00 lordi.
Dall'esame della documentazione bancaria emerge che il resistente è titolare di un conto corrente postale presso il quale ha risparmi per circa euro 4.000,00 (v. estratto conto di
5 fine 2024) unitamente ad investimenti per euro 22.000,00. In aggiunta, egli è titolare di una polizza dal valore di circa 12.000,00 euro (v. produzioni dell'8/3/2025). CP_2
Alla luce della descritta situazione economica e patrimoniale delle parti, considerata la partenza di preso atto delle ricariche di circa euro 150,00 mensili che la madre Per_1 spontaneamente ha eseguito sulla carta prepagata della figlia da quando la stessa si trova all'estero, ritiene il Collegio che vi siano i presupposti per confermare quanto prescritto in via provvisoria in merito al mantenimento di La particolare forma di Per_1 esperienza all'estero per cui ha optato il resistente per la figlia – in cui l'organizzazione
EF si occupa sia del vitto che dell'alloggio degli studenti – esonera il padre dal provvedere mensilmente al mantenimento della ragazza, se non per spese di tipo voluttuario. Allo stato attuale, non appare dunque accoglibile la domanda avanzata dal verso la diretta ad ottenere un contributo per il mantenimento della CP_1 Pt_1 figlia. La ricorrente continuerà invece a corrispondere ad le somme mensili Per_1 ricaricandole la carta, fin tanto che la figlia si trovi all'estero, come species di mantenimento diretto, allo stato non attuabile in altre forme.
Le spese straordinarie necessarie per – diverse da quelle relative al soggiorno Per_1 all'estero – devono gravare su entrambi i genitori nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, tenuto conto del divario reddituale tra le parti, con rinvio alle linee guida del CNF dell'anno 2017 per la loro regolamentazione.
5. In ordine alla domanda di assegno separativo avanzata dalla ricorrente, si osserva che il riconoscimento di un assegno in favore del coniuge ha come presupposto la mancanza di redditi adeguati, da valutarsi in relazione alle circostanze e alle complessive situazioni economiche e patrimoniali delle parti (v. art. 156 c.c.).
Nel caso di specie, alla luce della condizione economica, patrimoniale e finanziaria delle parti come sopra descritta, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda, rilevandosi un significativo divario reddituale e patrimoniale fra i coniugi.
La per quanto titolare di un reddito da lavoro dipendente pari a circa 1.500,00 Pt_1 euro mensili, non è infatti in grado di conservare il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio grazie ai redditi e alle proprietà del resistente (vacanze annuali al mare e in montagna, cene fuori ogni settimana). La stessa sostiene invero il costo mensile di euro 625,00 per il canone di locazione, potendo disporre di una liquidità residua pari a circa 875,00 euro mensili, dalla quale devono essere detratte le somme
6 corrisposte alla figlia tramite ricarica della carta prepagata per circa 150,00 euro mensili.
Il resistente, al contrario, è privo di costi di alloggio. Egli percepisce uno stipendio mensile di circa 2.500,00 euro al mese, cui debbono essere aggiunti i redditi derivanti dalla locazione immobiliare per circa 18.000,00 euro annui. Non coglie nel segno la ricorrente, quando la stessa accusa il di disporre di ulteriori somme di denaro CP_1 provenienti da introiti al nero della propria agenzia immobiliare, e lamenta l'assenza di spese di vita quotidiana nei suoi estratti conto. Al contrario, dalla documentazione in atti emergono plurimi addebiti sul conto postale del quali fatture Vodafone, utenze CP_1 domestiche, rifornimenti di carburante, generi alimentari, vestiario, tali da escludere allo stato la prova di un reddito superiore a quello dichiarato. Ogni altra entrata risultante dagli estratti conto, come pure la somma di euro 53.000,00 accreditata a seguito della compravendita di un immobile di proprietà del ed in parte esaurita per CP_1
l'acquisto di un'auto modello Yaris, può essere verificata – anche a proposito dei suoi reimpieghi – attraverso la lettura attenta della documentazione in atti.
Ciò nonostante, appare evidente un divario reddituale significativo fra i coniugi.
Al fine di riequilibrare le condizioni economiche delle parti, risulta dunque congrua la somma di euro 800,00 mensili, già prevista in sede presidenziale, che il resistente dovrà continuare a versare alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo di mantenimento del coniuge.
6. In considerazione dell'esito del procedimento, con prevalente soccombenza del resistente, le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (complessità media, valori medi per le quattro fasi), per 1/3 devono essere compensate fra le parti, mentre per 2/3 devono essere poste a carico di CP_1
[...]
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
- rigetta la domanda di addebito della separazione al marito;
- dispone che i genitori provvedano al mantenimento diretto della figlia nel Per_1 tempo in cui la stessa sta con ciascuno di loro;
7 - pone le spese straordinarie necessarie per la figlia a carico di entrambi i genitori, nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, rinviando per la loro regolamentazione alle linee guida del CNF dell'anno 2017;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
l'importo mensile di euro 800,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT parametro FOI, a titolo di contributo di mantenimento per il coniuge, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con effetto a decorrere dalla domanda;
- condanna a rimborsare a due terzi delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite del presente grado di giudizio, che liquida nell'importo (già decurtato di un terzo) di
€ 7.240,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- compensa per il resto le spese tra le parti.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
Provvedimento redatto con la collaborazione della Controparte_3
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 5886 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avvocato ROBERTA ARDETTI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato LUCIA VIGIANI in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. udienza del 2/7/2025): per la ricorrente:
“1) dichiarare l'addebito della separazione personale dei coniugi a carico del sig.
per i di lui comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio;
Controparte_1
1 2) confermare l'assegnazione della casa coniugale al marito;
3) a titolo di contributo al mantenimento della figlia dichiarare sufficiente Per_1
l'importo di euro 150,00 mensili che la sig. sta già versando a Parte_1 favore della figlia, a decorrere da marzo 2025; ripartire fra i genitori le spese straordinarie nella misura del 50% cadauno in conformità alle Linee Guida CNF;
4) a titolo di contributo per il mantenimento della moglie, il marito dovrà corrispondere alla sig.ra l'importo di euro 1.500,00 mensili o la diversa somma ritenuta Parte_1 di Giustizia e comunque non inferiore a quella disposta dallo spettabile Tribunale con ordinanza presidenziale del 3.10.2022, in tutti i casi rivalutabile secondo gli indici annuali ISTAT;
5) con Vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio”; per il resistente:
“1) rigettare la domanda di addebito formulata da parte avversaria;
2) confermare l'assegnazione della casa coniugale al Sig. CP_1
3) disporre che il padre provveda direttamente al mantenimento di Per_1
4) disporre che la madre provveda al mantenimento indiretto di versando in Per_1 favore del padre un importo mensile, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario, non inferiore ad € 400,00 da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT,
a far data dalla domanda (15 maggio 2023);
5) disporre che i genitori sopportino le spese straordinarie relative alla figlia nella misura del 50% ciascuno, in conformità alle linee guida CNF;
6) rigettare la domanda di assegno di mantenimento a favore della sig.ra Parte_1
vista l'indipendenza reddituale dei coniugi;
[...]
7) con vittoria di spese e dei compensi di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 23.5.2022, ha dedotto di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario l'11.8.2007 a AN (Messico) con Controparte_1 dalla cui unione il 20.10.2006 era già nata la figlia divenuta maggiorenne in Per_1 corso di causa. Ha aggiunto di essersi determinata a chiedere la separazione in seguito ai gravi comportamenti adottati dal marito nei suoi confronti, a seguito dei quali era stata costretta ad allontanarsi dalla casa coniugale. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di
2 separazione con addebito al marito, l'assegnazione della casa coniugale, l'affido condiviso della figlia (allora) minore la previsione di un assegno di Per_1 mantenimento per la figlia, a carico del padre, di euro 600,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie, e di porre a carico del un assegno di euro 1.500,00 a titolo CP_1 di mantenimento del coniuge.
Con comparsa di costituzione, nulla opponendo in ordine alla Controparte_1 pronuncia sullo status, ha contestato tutti gli addebiti mossi dalla attribuendo la Pt_1 crisi insorta fra i coniugi ad incompatibilità caratteriali, deducendo in aggiunta che la moglie, da un lato, non aveva mai contribuito ai bisogni economici della famiglia nonostante le sue diverse competenze, e, dall'altro, si recava spesso in Messico dalla famiglia di origine trascurando i suoi doveri anche di madre. Ha quindi chiesto il rigetto della domanda di addebito, l'assegnazione della casa coniugale di sua esclusiva proprietà presso cui collocare la figlia, l'affido condiviso di il mantenimento Per_1 diretto della figlia da parte dei genitori, con suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, e, infine, il rigetto della domanda di contributo al mantenimento avanzata dalla moglie, in ragione della sua indipendenza economica.
Pronunciata la sentenza parziale sullo status ed espletata l'istruttoria, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, che le parti hanno rassegnato come innanzi indicato.
2. Muovendo dalla disamina della domanda di addebito formulata dalla ricorrente, si deve osservare che i presupposti per addebitare la separazione ad uno dei coniugi sono pacificamente individuati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità nella “…prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno
o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 40795 del 20/12/2021).
Ciò premesso, occorre rilevare che la ricorrente ha in primo luogo affermato che il aveva violato i doveri coniugali, in particolare rifiutandosi di avere con lei CP_1 rapporti intimi, privandola del diritto alla sessualità, così determinando la rottura del legame fra loro (v. pag. 8 del ricorso introduttivo).
Tale assunto, tuttavia, non è stato provato dalla Invero, la perizia di parte Pt_1 depositata dalla ricorrente l'11/5/2023 non può essere considerata fonte di prova, in
3 quanto costituita al di fuori del contraddittorio con la controparte, la quale, tra l'altro, ne ha specificatamente contestato il contenuto e l'attendibilità.
La ricorrente, in aggiunta, ha lamentato di aver subito vessazioni di tipo economico ad opera del resistente. Anche in merito a quest'ultimo aspetto, specificatamente contestato dal marito, non è stata tuttavia raggiunta una prova: ai fini dell'addebito della separazione, infatti, nessun rilievo può essere attribuito al ricorso pendente in una fase introduttiva dinanzi al Giudice del Lavoro, instaurato dalla ricorrente contro il CP_1 per i compensi asseritamente mai ricevuti per l'attività lavorativa svolta nell'agenzia immobiliare di costui.
La infine, ha accusato il marito di condotte denigratorie indirizzate nei suoi Pt_1 confronti, poste in essere anche in presenza della figlia e in presenza di terze persone.
Dall'istruttoria testimoniale svolta sul punto all'udienza del 6/11/2024, è emerso che nel corso di una cena fra amici, risalente al 17/10/2020, effettivamente il resistente aveva offeso la e che anche in passato egli aveva utilizzato toni ingiuriosi verso la Pt_1 moglie. Tuttavia, per quanto si possa presumere che le dimostrate aggressioni verbali del avessero contribuito al disfacimento dell'unione materiale e spirituale fra i CP_1 coniugi, non sembra che l'acuto episodio di quella sera di ottobre 2020 fosse stato il fattore eziologicamente determinante la crisi. Infatti, come risulta dal verbale di udienza del 14/9/2022, la stessa ha ricordato che, a seguito di quella lite, il si era Pt_1 CP_1 recato per qualche tempo in un'altra abitazione, per poi fare ritorno presso la casa coniugale a causa della morte del padre. Tale episodio traumatico aveva facilitato un iniziale riavvicinamento fra le parti, ha raccontato la ricorrente;
successivamente, però, la crisi era nuovamente emersa, inducendola a tornare per qualche mese in Messico dalla propria famiglia. Al suo rientro, congiuntamente i coniugi avevano deciso di interrompere il loro rapporto, ritenendo opportuno che fosse la ad abbandonare la Pt_1 casa coniugale. Tale racconto, di un tentativo di riappacificazione fra le parti cui ha fatto seguito un'ulteriore crisi, esclude che l'evento del 17/10/2020 fosse stato l'ultimo episodio che aveva “segnato l'inizio della rottura” (cfr. pag. 5 del Ricorso introduttivo), confermando piuttosto la versione del resistente circa una intollerabilità della convivenza originata da continui litigi dovuti ad una incompatibilità caratteriale fra le parti.
Ne consegue il rigetto della domanda di addebito della separazione al marito.
4 3. Non vi sono i presupposti per adottare una pronuncia sull'assegnazione della casa coniugale, considerato che l'immobile è di proprietà del il quale ha sinora ivi CP_1 abitato con la figlia (n. 20/10/2006), oramai maggiorenne ma non ancora Per_1 autosufficiente economicamente, in quanto studentessa.
4. In ordine al mantenimento della figlia, si osserva che, allo stato, si trova in Per_1
Australia presso il College EF di Sydney, dove trascorrerà un anno. I relativi costi sono a carico esclusivo del resistente, il quale non ha concordato tale scelta con la moglie, assecondando la figlia nel desiderio di recarsi all'estero. Prima di questo evento, Per_1 abitava presso il padre nella casa coniugale e frequentava raramente l'abitazione della madre - con la quale i rapporti erano peggiorati a causa delle pretese giudiziali avanzate dalla stessa nei confronti del - disattendendo le statuizioni provvisorie CP_1 contenute nell'ordinanza del 3/10/2022.
L'art. 337 ter c.c. stabilisce che ciascun genitore provvede al mantenimento del figlio in misura proporzionale al proprio reddito, considerando quali parametri le esigenze del figlio, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, la permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambe le parti e la valenza economica dei compiti domestici e di cura svolti da ciascun genitore. Tale obbligo non cessa al raggiungimento della maggiore età del figlio, proseguendo sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, in virtù dell'art. 337 septies c.c.
Nel caso di specie, la è operaia presso una ditta di pelletteria e percepisce uno Pt_1 stipendio medio di euro 1.500,00 mensili. Non ha immobili di proprietà e sostiene un canone di locazione pari ad euro 625,00 mensili. La sua disponibilità mensile ammonta dunque ad euro 875,00 circa. Dalla documentazione bancaria prodotta risulta che la ricorrente ha titoli in un deposito amministrato per circa euro 500,00, oltre una giacenza per circa euro 4.000,00 (v. produzioni del 4/3/2025).
Il invece, è un agente immobiliare che, secondo l'ultimo CU depositato, nel CP_1
2023 ha percepito un reddito netto per euro 29.390,00. Egli non ha costi di alloggio, essendo comproprietario della casa coniugale (al 50%, con la madre). Egli, inoltre, è proprietario anche di un altro immobile, pure in comproprietà con la madre, che ha destinato ad affitti turistici brevi, e dal quale nell'anno 2024 ha ricavato circa euro
18.000,00 lordi.
Dall'esame della documentazione bancaria emerge che il resistente è titolare di un conto corrente postale presso il quale ha risparmi per circa euro 4.000,00 (v. estratto conto di
5 fine 2024) unitamente ad investimenti per euro 22.000,00. In aggiunta, egli è titolare di una polizza dal valore di circa 12.000,00 euro (v. produzioni dell'8/3/2025). CP_2
Alla luce della descritta situazione economica e patrimoniale delle parti, considerata la partenza di preso atto delle ricariche di circa euro 150,00 mensili che la madre Per_1 spontaneamente ha eseguito sulla carta prepagata della figlia da quando la stessa si trova all'estero, ritiene il Collegio che vi siano i presupposti per confermare quanto prescritto in via provvisoria in merito al mantenimento di La particolare forma di Per_1 esperienza all'estero per cui ha optato il resistente per la figlia – in cui l'organizzazione
EF si occupa sia del vitto che dell'alloggio degli studenti – esonera il padre dal provvedere mensilmente al mantenimento della ragazza, se non per spese di tipo voluttuario. Allo stato attuale, non appare dunque accoglibile la domanda avanzata dal verso la diretta ad ottenere un contributo per il mantenimento della CP_1 Pt_1 figlia. La ricorrente continuerà invece a corrispondere ad le somme mensili Per_1 ricaricandole la carta, fin tanto che la figlia si trovi all'estero, come species di mantenimento diretto, allo stato non attuabile in altre forme.
Le spese straordinarie necessarie per – diverse da quelle relative al soggiorno Per_1 all'estero – devono gravare su entrambi i genitori nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, tenuto conto del divario reddituale tra le parti, con rinvio alle linee guida del CNF dell'anno 2017 per la loro regolamentazione.
5. In ordine alla domanda di assegno separativo avanzata dalla ricorrente, si osserva che il riconoscimento di un assegno in favore del coniuge ha come presupposto la mancanza di redditi adeguati, da valutarsi in relazione alle circostanze e alle complessive situazioni economiche e patrimoniali delle parti (v. art. 156 c.c.).
Nel caso di specie, alla luce della condizione economica, patrimoniale e finanziaria delle parti come sopra descritta, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda, rilevandosi un significativo divario reddituale e patrimoniale fra i coniugi.
La per quanto titolare di un reddito da lavoro dipendente pari a circa 1.500,00 Pt_1 euro mensili, non è infatti in grado di conservare il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio grazie ai redditi e alle proprietà del resistente (vacanze annuali al mare e in montagna, cene fuori ogni settimana). La stessa sostiene invero il costo mensile di euro 625,00 per il canone di locazione, potendo disporre di una liquidità residua pari a circa 875,00 euro mensili, dalla quale devono essere detratte le somme
6 corrisposte alla figlia tramite ricarica della carta prepagata per circa 150,00 euro mensili.
Il resistente, al contrario, è privo di costi di alloggio. Egli percepisce uno stipendio mensile di circa 2.500,00 euro al mese, cui debbono essere aggiunti i redditi derivanti dalla locazione immobiliare per circa 18.000,00 euro annui. Non coglie nel segno la ricorrente, quando la stessa accusa il di disporre di ulteriori somme di denaro CP_1 provenienti da introiti al nero della propria agenzia immobiliare, e lamenta l'assenza di spese di vita quotidiana nei suoi estratti conto. Al contrario, dalla documentazione in atti emergono plurimi addebiti sul conto postale del quali fatture Vodafone, utenze CP_1 domestiche, rifornimenti di carburante, generi alimentari, vestiario, tali da escludere allo stato la prova di un reddito superiore a quello dichiarato. Ogni altra entrata risultante dagli estratti conto, come pure la somma di euro 53.000,00 accreditata a seguito della compravendita di un immobile di proprietà del ed in parte esaurita per CP_1
l'acquisto di un'auto modello Yaris, può essere verificata – anche a proposito dei suoi reimpieghi – attraverso la lettura attenta della documentazione in atti.
Ciò nonostante, appare evidente un divario reddituale significativo fra i coniugi.
Al fine di riequilibrare le condizioni economiche delle parti, risulta dunque congrua la somma di euro 800,00 mensili, già prevista in sede presidenziale, che il resistente dovrà continuare a versare alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo di mantenimento del coniuge.
6. In considerazione dell'esito del procedimento, con prevalente soccombenza del resistente, le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (complessità media, valori medi per le quattro fasi), per 1/3 devono essere compensate fra le parti, mentre per 2/3 devono essere poste a carico di CP_1
[...]
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
- rigetta la domanda di addebito della separazione al marito;
- dispone che i genitori provvedano al mantenimento diretto della figlia nel Per_1 tempo in cui la stessa sta con ciascuno di loro;
7 - pone le spese straordinarie necessarie per la figlia a carico di entrambi i genitori, nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, rinviando per la loro regolamentazione alle linee guida del CNF dell'anno 2017;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
l'importo mensile di euro 800,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT parametro FOI, a titolo di contributo di mantenimento per il coniuge, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con effetto a decorrere dalla domanda;
- condanna a rimborsare a due terzi delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite del presente grado di giudizio, che liquida nell'importo (già decurtato di un terzo) di
€ 7.240,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- compensa per il resto le spese tra le parti.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
Provvedimento redatto con la collaborazione della Controparte_3
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