Art. 1282.
(Avanzamento a scelta al grado di luogotenente per il personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare ((, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare) )) . ((138)) 1. All'avanzamento a scelta al grado di luogotenente sono ammessi i primi marescialli:
a) che hanno maturato il periodo minimo di permanenza nel grado previsto all'articolo 1278, comma 1, lettera b);
b) iscritti nei quadri di avanzamento e non promossi.
2. I primi marescialli giudicati idonei e iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta sono promossi al grado superiore, nell'ordine della graduatoria di merito, nel limite dei posti disponibili di cui al successivo comma 3.
3. Il numero delle promozioni da conferire annualmente e' stabilito in misura non superiore a 1/47 dell'organico dei rispettivi ruoli dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare ((, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare)) , di cui all'articolo 798-bis, comma 1, ovvero di quelli previsti nel decreto di cui all'articolo 2207. ((138)) 4. La commissione di cui all'articolo 1047 valuta i primi marescialli di cui al comma 1, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1059.
5. Il conferimento del grado decorre dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di permanenza previsto all'articolo 1278, comma 1, lettera b).
------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 , ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;".
(Avanzamento a scelta al grado di luogotenente per il personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare ((, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare) )) . ((138)) 1. All'avanzamento a scelta al grado di luogotenente sono ammessi i primi marescialli:
a) che hanno maturato il periodo minimo di permanenza nel grado previsto all'articolo 1278, comma 1, lettera b);
b) iscritti nei quadri di avanzamento e non promossi.
2. I primi marescialli giudicati idonei e iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta sono promossi al grado superiore, nell'ordine della graduatoria di merito, nel limite dei posti disponibili di cui al successivo comma 3.
3. Il numero delle promozioni da conferire annualmente e' stabilito in misura non superiore a 1/47 dell'organico dei rispettivi ruoli dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare ((, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare)) , di cui all'articolo 798-bis, comma 1, ovvero di quelli previsti nel decreto di cui all'articolo 2207. ((138)) 4. La commissione di cui all'articolo 1047 valuta i primi marescialli di cui al comma 1, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1059.
5. Il conferimento del grado decorre dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di permanenza previsto all'articolo 1278, comma 1, lettera b).
------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 , ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;".