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9 ottobre 2010
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26 febbraio 2014
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7 luglio 2017
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28 maggio 2026
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Art. 1282.
(Avanzamento a scelta al grado di luogotenente per il personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare ((, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare) )) . ((138)) 1. All'avanzamento a scelta al grado di luogotenente sono ammessi i primi marescialli:
a) che hanno maturato il periodo minimo di permanenza nel grado previsto all'articolo 1278, comma 1, lettera b);
b) iscritti nei quadri di avanzamento e non promossi.
2. I primi marescialli giudicati idonei e iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta sono promossi al grado superiore, nell'ordine della graduatoria di merito, nel limite dei posti disponibili di cui al successivo comma 3.
3. Il numero delle promozioni da conferire annualmente e' stabilito in misura non superiore a 1/47 dell'organico dei rispettivi ruoli dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare ((, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare)) , di cui all'articolo 798-bis, comma 1, ovvero di quelli previsti nel decreto di cui all'articolo 2207. ((138)) 4. La commissione di cui all'articolo 1047 valuta i primi marescialli di cui al comma 1, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1059.
5. Il conferimento del grado decorre dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di permanenza previsto all'articolo 1278, comma 1, lettera b).
------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 , ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;".
(Avanzamento a scelta al grado di luogotenente per il personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare ((, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare) )) . ((138)) 1. All'avanzamento a scelta al grado di luogotenente sono ammessi i primi marescialli:
a) che hanno maturato il periodo minimo di permanenza nel grado previsto all'articolo 1278, comma 1, lettera b);
b) iscritti nei quadri di avanzamento e non promossi.
2. I primi marescialli giudicati idonei e iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta sono promossi al grado superiore, nell'ordine della graduatoria di merito, nel limite dei posti disponibili di cui al successivo comma 3.
3. Il numero delle promozioni da conferire annualmente e' stabilito in misura non superiore a 1/47 dell'organico dei rispettivi ruoli dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare ((, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare)) , di cui all'articolo 798-bis, comma 1, ovvero di quelli previsti nel decreto di cui all'articolo 2207. ((138)) 4. La commissione di cui all'articolo 1047 valuta i primi marescialli di cui al comma 1, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1059.
5. Il conferimento del grado decorre dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di permanenza previsto all'articolo 1278, comma 1, lettera b).
------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 , ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;".
Commentario • 1
- 1. Sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo in caso di applicazione del regime composto.Di Dario Nardone · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 26 aprile 2023 · 0.97204053
In sede di opposizione a precetto, sussistono i gravi motivi per sospendere l'efficacia esecutiva del titolo (mutuo fondiario) quando, a fronte delle eccepita subdola applicazione, nel piano di ammortamento, del regime finanziario di capitalizzazione composta degli interessi in violazione degli artt. 821, 1175, 1194, 1195, 1282, 1284, 1337, 1346, 1375, 1418 e/o 1419 c.c. e 117 TUB, non si comprende se l'interesse corrispettivo debba essere calcolato secondo il criterio della capitalizzazione semplice o secondo il criterio della capitalizzazione composta; né l'incertezza fra le due alternative è superata dall'esame del piano di ammortamento, che contiene la preventiva quantificazione …
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Giurisprudenza • 10
- 1. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 29/10/2024, n. 18988Provvedimento: Pubblicato il 29/10/2024 N. 18988/2024 REG.PROV.COLL. N. 00847/2020 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 847 del 2020, proposto da -OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avvocato Dario Caldato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ministero Difesa Direzione Generale …Leggi di più...
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