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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 19/09/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESARO sezione lavoro nella persona del Giudice Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 998 2024 promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to OLIVI MONICA Parte_1
.domiciliato inVIA GIORDANI N. 7 C/O STUDIO AVV. L. BLASI 61121 PESARO
ITALIA
attore
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv.to BABBINI DI MEO CRISTINA MARIA e CP_1 domiciliata elettivamente in PIAZZA PRIMO MAGGIO 25 61100 PESARO
convenuta
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in composizione monocratica quale Giudice del
Lavoro, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la sussistenza di menomazione all'integrità psico-fisica per la patologia lombare di natura professionale da valutarsi nella misura comunque indennizzabile che sarà a risultare dal Giudiziale accertamento, da aggiungersi a quanto eventualmente già goduto per altra causa, e conseguentemente condannare lo ut supra, a corrispondere al ricorrente le relative dovute CP_1 prestazioni di legge di cui all'art. 13 comma 2 e sgg. del D.Lgs. 38/00 a far tempo dalla data della domanda amministrativa o dalla diversa data che parrà di Giustizia stabilire;
con sentenza esecutiva, con gli interessi legali, vinte le spese di lite distraende a favore del sottoscritto difensore antistatario.
pagina 1 di 5 Per parte resistente
Il rigetto del ricorso perché infondato e non provato
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) ricorreva avanti l'intestato Tribunale e nei confronti di Parte_1
in conseguenza del negato riconoscimento di menomazione all'integrità CP_1 psico-fisica da malattia professionale per mancanza di esposizione a rischio, negandosi così il diritto alle prestazioni di di cui all'art. 13 comma 2 D.Lgs 38/00.
Deduceva parte ricorrente di aver svolto l'attività lavorativa quale operaio addetto allo stampaggio e schiumatore, presso la Ditta ES.PO. srl di Montelabbate, dall'1/11/96 al 12/11/2009 e successivamente, con medesime mansioni, presso la
Società A.RA Srl, dal 14/11/2009 al 4/4/2022, ed ancora, quale mulettista, presso la Ditta Manpower dal 20/6/22 ed attualmente presso la Parte_2
Riferiva comparsa di lombalgia continua, per cui presentava domanda nell'ottobre
2023 al fine di vedersi riconosciuta PATOLOGIA DEGENERATIVA DISCALE
LOMBARE AD EVOLUZIONE ARTROSICA quale malattia causata dall'attività lavorativa attuale e pregressa.
La domanda amministrativa veniva respinta e pertanto avanzava la presente azione.
Chiedeva pertanto essere ammesso a comprovarne l'esistenza a mezzo TU ed a provare il nesso causale, e comunque il nesso lavorativo, con prove per testi.
Si costituiva l contestando in fatto ed in diritto le avverse pretese e CP_1 chiedendone il rigetto
Istruita la causa come da ordinanza in atti, ammissiva delle istanze probatorie avanzate da parte ricorrente, la causa veniva assunta in decisione previa discussione orale delle parti, ed infine decisa a mezzo emissione di dispositivo a motivi riservati di gg. 30 che oggi qui si rendono.
2) Deve osservarsi che la causa verte in ordine al riconoscimento, in capo a parte ricorrente, dei requisiti sanitari sottesi e presupposti alla domanda di concessione del beneficio invocato con conseguente condanna agli indennizzi di legge.
La lamentata M.P. non veniva riconosciuta in sede amministrativa.
Di lì l'esigenza, per la parte istante, del presente giudizio. pagina 2 di 5 Le prove orali ammesse in giudizio davano ragione di ritenere che le posture assunte in fase lavorativa, nonché la gestione del braccio mobile di erogazione del materiale da colare negli stampi, potessero ingenerare la lesione psico-fisica denunciata e pertanto si procedeva all'ammissione di TU medica.
Quest'ultima, priva di contraddittorietà che possano indicare una ascientificità dell'elaborato, e riportante conclusioni condivisibili, accertava che “secondo la anamnesi documentale e quanto obiettivabile, in effetti il periziato è portatore di una patologia artrosico degenerativa del R lombare che può essere posta in connessione tecnopatica con l'attività di lavoro svolta (ammesso che sia dimostrata la particolare attività di lavoro come effettuata (sino tre anni orsono circa ..) e come risulta dagli atti e dalle testimonianze a verbale …).
In buona sostanza il TU, non affidandosi alla questione giuridica circa la sussistenza o meno del nesso causale con le modalità descritte dalla parte, si attiene rigorosamente ad un aspetto clinico, accertando trattarsi di patologia artrosico degenerativa del R lombare che può assumere qualifica di tecnopatia allorchè provate le condizioni lavorative dedotte.
Ed infatti specifica trattarsi di “una patologia che può riguardare anche chi non svolge attività lavorative ecc. (essere cioè di tipo degenerativo) ma è anche vero che la ripetitività dei movimenti in carico e rotazione, traslazione, sollevare pesi
… induce molto di più quel tipo di problema”
Alla luce di quanto sopra e delle prove orali svolte il nesso deve essere positivamente accertato e quindi accolta la valutazione proposta dal TU che identifica la lesione all'integrità psicofisica nella misura del 6%.
Deve infatti osservarsi che il teste riferisce che il ricorrente operava Pt_1 chiudendo lo stampo ed effettuando una rotazione del busto, movimento che impegnava braccia e rachide, mentre il teste , fratello del ricorrente, Tes_1 espone come fossero la chiusura ed apertura dello stampo a richiedere fatica unitamente alla movimentazione del braccio erogatore.
E' la teste che offre un giudizio di inesistenza dello sforzo lavorativo come Tes_2 dedotto, tuttavia alla domanda specifica se per chiudere lo stampo occorra effettuare una rotazione del busto e sforzo delle braccia e del rachide, la teste pagina 3 di 5 risponde “sinceramente non saprei rispondere …prende un coperchio alzando il braccio e lo tira giù….”
La credibilità del teste , fratello del ricorrente, è ricavabile dalla specificità Tes_1 della ricostruzione dell'attività lavorativa, (6) gli stampi non erano 300…..gli stampi erano attorno ai 28, 30….ma il fastidio lo dava l'oscillazione del braccio
…il braccio pesava molto e doveva seguirlo sugli stampi….faceva intorno ai 280
300 pezzi al giorno …uno stampo quindi veniva chiuso circa 300 volte al giorno……..omissis……… ADR) di parte resistente- la postura la porta la lavorazione….da dietro ti parte un tubo che ti arriva davanti e con una sorta di manubrio dovevi muovere il tubo sugli stampi, aprire il rubinetto e richiuderlo, senza far fuoriuscire il materiale, e così via spostandolo e ripetendo l'operazione di seguito) descrizione aderente, quanto a modalità, alla risposta fornita dalla
(4) la schiume viene erogata con una sorta di siringa, un erogatore…..il Tes_2 lavoro richiedeva comunque fare diverse cose…diversi movimenti….la chiusura del coperchio non veniva fatta di forza ….c'è un sistema che facilita la chiusura….)
Deve inoltre osservarsi l'assenza di ricostruzioni alternative contrastanti con le conclusioni di TU .
Alla luce di quanto sopra l'intervenuta consulenza ben può essere posta a fondamento della presente decisione.
Il ricorso deve quindi essere accolto nei limiti di cui alla TU e parte resistente condannata al pagamento delle spese in favore del difensore antistatario e della
TU nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica, provvedendo sul giudizio introdotto da , per le motivazioni tutte sovra espresse, così decide Parte_1
1) Accoglie il ricorso ed accerta che parte ricorrente è gravata di lesione alla integrità psico-fisica indennizzabile come per legge e pari al 6% a decorrere dalla domanda
2) condanna per l'effetto al pagamento in favore di degli CP_1 Parte_1 indennizzi di legge conseguenti all'accertamento di cui al capo precedente oltre interessi e rivalutazione fino all'effettiva corresponsione pagina 4 di 5 3) condanna al pagamento delle spese di presente giudizio che si liquidano in € CP_1
3.800,00 oltre 15% spese generali forfettarie ed oltre accessori di legge
4) pone definitivamente a carico di le spese di TU come già oggetto di CP_1 liquidazione
Così deciso in Pesaro, in data 15/09-19/09/2025
Il Giudice (Gianfranco Tamburini)
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESARO sezione lavoro nella persona del Giudice Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 998 2024 promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to OLIVI MONICA Parte_1
.domiciliato inVIA GIORDANI N. 7 C/O STUDIO AVV. L. BLASI 61121 PESARO
ITALIA
attore
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv.to BABBINI DI MEO CRISTINA MARIA e CP_1 domiciliata elettivamente in PIAZZA PRIMO MAGGIO 25 61100 PESARO
convenuta
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in composizione monocratica quale Giudice del
Lavoro, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la sussistenza di menomazione all'integrità psico-fisica per la patologia lombare di natura professionale da valutarsi nella misura comunque indennizzabile che sarà a risultare dal Giudiziale accertamento, da aggiungersi a quanto eventualmente già goduto per altra causa, e conseguentemente condannare lo ut supra, a corrispondere al ricorrente le relative dovute CP_1 prestazioni di legge di cui all'art. 13 comma 2 e sgg. del D.Lgs. 38/00 a far tempo dalla data della domanda amministrativa o dalla diversa data che parrà di Giustizia stabilire;
con sentenza esecutiva, con gli interessi legali, vinte le spese di lite distraende a favore del sottoscritto difensore antistatario.
pagina 1 di 5 Per parte resistente
Il rigetto del ricorso perché infondato e non provato
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) ricorreva avanti l'intestato Tribunale e nei confronti di Parte_1
in conseguenza del negato riconoscimento di menomazione all'integrità CP_1 psico-fisica da malattia professionale per mancanza di esposizione a rischio, negandosi così il diritto alle prestazioni di di cui all'art. 13 comma 2 D.Lgs 38/00.
Deduceva parte ricorrente di aver svolto l'attività lavorativa quale operaio addetto allo stampaggio e schiumatore, presso la Ditta ES.PO. srl di Montelabbate, dall'1/11/96 al 12/11/2009 e successivamente, con medesime mansioni, presso la
Società A.RA Srl, dal 14/11/2009 al 4/4/2022, ed ancora, quale mulettista, presso la Ditta Manpower dal 20/6/22 ed attualmente presso la Parte_2
Riferiva comparsa di lombalgia continua, per cui presentava domanda nell'ottobre
2023 al fine di vedersi riconosciuta PATOLOGIA DEGENERATIVA DISCALE
LOMBARE AD EVOLUZIONE ARTROSICA quale malattia causata dall'attività lavorativa attuale e pregressa.
La domanda amministrativa veniva respinta e pertanto avanzava la presente azione.
Chiedeva pertanto essere ammesso a comprovarne l'esistenza a mezzo TU ed a provare il nesso causale, e comunque il nesso lavorativo, con prove per testi.
Si costituiva l contestando in fatto ed in diritto le avverse pretese e CP_1 chiedendone il rigetto
Istruita la causa come da ordinanza in atti, ammissiva delle istanze probatorie avanzate da parte ricorrente, la causa veniva assunta in decisione previa discussione orale delle parti, ed infine decisa a mezzo emissione di dispositivo a motivi riservati di gg. 30 che oggi qui si rendono.
2) Deve osservarsi che la causa verte in ordine al riconoscimento, in capo a parte ricorrente, dei requisiti sanitari sottesi e presupposti alla domanda di concessione del beneficio invocato con conseguente condanna agli indennizzi di legge.
La lamentata M.P. non veniva riconosciuta in sede amministrativa.
Di lì l'esigenza, per la parte istante, del presente giudizio. pagina 2 di 5 Le prove orali ammesse in giudizio davano ragione di ritenere che le posture assunte in fase lavorativa, nonché la gestione del braccio mobile di erogazione del materiale da colare negli stampi, potessero ingenerare la lesione psico-fisica denunciata e pertanto si procedeva all'ammissione di TU medica.
Quest'ultima, priva di contraddittorietà che possano indicare una ascientificità dell'elaborato, e riportante conclusioni condivisibili, accertava che “secondo la anamnesi documentale e quanto obiettivabile, in effetti il periziato è portatore di una patologia artrosico degenerativa del R lombare che può essere posta in connessione tecnopatica con l'attività di lavoro svolta (ammesso che sia dimostrata la particolare attività di lavoro come effettuata (sino tre anni orsono circa ..) e come risulta dagli atti e dalle testimonianze a verbale …).
In buona sostanza il TU, non affidandosi alla questione giuridica circa la sussistenza o meno del nesso causale con le modalità descritte dalla parte, si attiene rigorosamente ad un aspetto clinico, accertando trattarsi di patologia artrosico degenerativa del R lombare che può assumere qualifica di tecnopatia allorchè provate le condizioni lavorative dedotte.
Ed infatti specifica trattarsi di “una patologia che può riguardare anche chi non svolge attività lavorative ecc. (essere cioè di tipo degenerativo) ma è anche vero che la ripetitività dei movimenti in carico e rotazione, traslazione, sollevare pesi
… induce molto di più quel tipo di problema”
Alla luce di quanto sopra e delle prove orali svolte il nesso deve essere positivamente accertato e quindi accolta la valutazione proposta dal TU che identifica la lesione all'integrità psicofisica nella misura del 6%.
Deve infatti osservarsi che il teste riferisce che il ricorrente operava Pt_1 chiudendo lo stampo ed effettuando una rotazione del busto, movimento che impegnava braccia e rachide, mentre il teste , fratello del ricorrente, Tes_1 espone come fossero la chiusura ed apertura dello stampo a richiedere fatica unitamente alla movimentazione del braccio erogatore.
E' la teste che offre un giudizio di inesistenza dello sforzo lavorativo come Tes_2 dedotto, tuttavia alla domanda specifica se per chiudere lo stampo occorra effettuare una rotazione del busto e sforzo delle braccia e del rachide, la teste pagina 3 di 5 risponde “sinceramente non saprei rispondere …prende un coperchio alzando il braccio e lo tira giù….”
La credibilità del teste , fratello del ricorrente, è ricavabile dalla specificità Tes_1 della ricostruzione dell'attività lavorativa, (6) gli stampi non erano 300…..gli stampi erano attorno ai 28, 30….ma il fastidio lo dava l'oscillazione del braccio
…il braccio pesava molto e doveva seguirlo sugli stampi….faceva intorno ai 280
300 pezzi al giorno …uno stampo quindi veniva chiuso circa 300 volte al giorno……..omissis……… ADR) di parte resistente- la postura la porta la lavorazione….da dietro ti parte un tubo che ti arriva davanti e con una sorta di manubrio dovevi muovere il tubo sugli stampi, aprire il rubinetto e richiuderlo, senza far fuoriuscire il materiale, e così via spostandolo e ripetendo l'operazione di seguito) descrizione aderente, quanto a modalità, alla risposta fornita dalla
(4) la schiume viene erogata con una sorta di siringa, un erogatore…..il Tes_2 lavoro richiedeva comunque fare diverse cose…diversi movimenti….la chiusura del coperchio non veniva fatta di forza ….c'è un sistema che facilita la chiusura….)
Deve inoltre osservarsi l'assenza di ricostruzioni alternative contrastanti con le conclusioni di TU .
Alla luce di quanto sopra l'intervenuta consulenza ben può essere posta a fondamento della presente decisione.
Il ricorso deve quindi essere accolto nei limiti di cui alla TU e parte resistente condannata al pagamento delle spese in favore del difensore antistatario e della
TU nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica, provvedendo sul giudizio introdotto da , per le motivazioni tutte sovra espresse, così decide Parte_1
1) Accoglie il ricorso ed accerta che parte ricorrente è gravata di lesione alla integrità psico-fisica indennizzabile come per legge e pari al 6% a decorrere dalla domanda
2) condanna per l'effetto al pagamento in favore di degli CP_1 Parte_1 indennizzi di legge conseguenti all'accertamento di cui al capo precedente oltre interessi e rivalutazione fino all'effettiva corresponsione pagina 4 di 5 3) condanna al pagamento delle spese di presente giudizio che si liquidano in € CP_1
3.800,00 oltre 15% spese generali forfettarie ed oltre accessori di legge
4) pone definitivamente a carico di le spese di TU come già oggetto di CP_1 liquidazione
Così deciso in Pesaro, in data 15/09-19/09/2025
Il Giudice (Gianfranco Tamburini)
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