Art. 9. Eccezione d'incompetenza 1. Nell' articolo 817 del codice di procedura civile le parole: "la sentenza" sono sostituite dalle parole: "il lodo".
Nota all'art. 9:
- Il testo dell' art. 817 del codice di procedura civile , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 817 (Eccezione d'incompetenza). - La parte, che non eccepisce nel corso del procedimento arbitrale che le conclusioni delle altre parti esorbitano dai limiti del compromesso o della clausola compromissoria non puo', per questo motivo, impugnare di nullita' il lodo".
Nota all'art. 9:
- Il testo dell' art. 817 del codice di procedura civile , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 817 (Eccezione d'incompetenza). - La parte, che non eccepisce nel corso del procedimento arbitrale che le conclusioni delle altre parti esorbitano dai limiti del compromesso o della clausola compromissoria non puo', per questo motivo, impugnare di nullita' il lodo".