Sentenza 3 marzo 2011
Massime • 1
L'inammissibilità della richiesta del condannato di misure alternative alla detenzione (o di altro provvedimento attribuito alla competenza della magistratura di sorveglianza) è prevista soltanto per il caso in cui questi ometta la dichiarazione o l'elezione di domicilio e non anche per il caso in cui ometta di dare comunicazione del mutamento del domicilio dichiarato o eletto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/2011, n. 15137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15137 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 03/03/2010
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 826
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera - Consigliere - N. 34428/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RK EN N. IL 17/05/1983;
avverso il decreto n. 2486/2010 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO, del 03/06/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
lette le conclusioni del PG Dott. Mazzotta G. che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto in data 3 giugno 2010 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 1 bis, ord. pen. avanzate da MA AN, in quanto l'istante non aveva eletto domicilio ai sensi dell'art. 677 c.p.p., comma 2 bis, e inoltre aveva omesso di comunicare, ai sensi dell'art. 677 c.p.p., comma 2 bis, l'avvenuto mutamento del domicilio originariamente eletto, risultato non più attuale.
2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, MA AN, la quale lamenta mancanza, contraddittorietà manifesta illogicità della motivazione, attesa l'avvenuta regolare elezione di domicilio presso il difensore di fiducia e l'inconciliabilità logica delle due argomentazioni sviluppate nel decreto.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Occorre premettere che, quando è dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), la Corte di cassazione è "giudice anche del fatto" e per risolvere la relativa questione può - e talora deve necessariamente - accedere all'esame dei relativi atti processuali, esame che è, invece, precluso soltanto se risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (Sez. Un. 31 ottobre 2001, ric.
Policastro).
2. Ciò posto, la Corte osserva che dall'esame degli atti risulta che MA AN, il 29 aprile 2010, all'atto della presentazione della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, di detenzione domiciliare, aveva ritualmente eletto domicilio, ai sensi dell'art. 677 c.p.p., comma 2 bis, presso il difensore di fiducia avv. Fabrizio Cardinali, con studio in Novara, corso Cavallotti n. 40. Di conseguenza è erronea l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato, attestante l'omesso rispetto dell'adempimento previsto, a pena di inammissibilità, dell'art. 677 c.p.p., comma 2 bis,
Risulta, inoltre, che le notifiche del decreto di fissazione dell'udienza camerale non sono state effettuate al domicilio eletto da AR AN, bensì presso la residenza anagrafica della donna (via Marco Ulpio Traiano, 60, Milano), con esito negativo.
3. Parimenti erronea è la seconda considerazione contenuta nel decreto oggetto del ricorso per cassazione.
L'art. 677 c.p.p., comma 2 bis, contiene un triplice ordine di previsioni.
Il primo comma impone, a pena di inammissibilità, al condannato non detenuto l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio contestualmente alla domanda di misura alternativa alla detenzione. Il comma 2 prescrive che il condannato non detenuto comunichi ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto.
Il comma 3, infine, stabilisce l'estensione, "in quanto compatibili", delle disposizioni previste dall'art. 161 c.p.p.. Tenuto conto della ratio complessiva della modifica legislativa, introdotta con il D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, si potrebbe inferire che, anche nel caso disciplinato dall'art. 677 c.p.p., comma 2 e comma 2 bis, alla omessa comunicazione della variazione di domicilio consegua l'inammissibilità della domanda.
Una conclusione del genere non è, però, consentita sulla base dell'interpretazione logico-sistematica della norma alla luce dei principi generali del sistema processuale.
La sanzione di inammissibilità, specificamente prevista solo nell'art. 677 c.p.p., comma 2 e comma 2 bis, trova la sua ragione giustificatrice nell'esigenza di una corretta e sollecita instaurazione del procedimento, tenuto conto del suo oggetto e delle sue finalità.
L'ipotesi autonomamente disciplinata dal secondo comma ribadisce, invece, un principio di carattere generale dell'ordinamento in base al quale la notifica effettuata ai sensi dell'art. 161 c.p.p. presso il domicilio dichiarato o eletto è, comunque, formalmente valida, dovendo il condannato imputare alla sua inerzia l'eventuale mancata conoscenza effettiva dell'atto. In questo secondo caso, pertanto, la previsione di inammissibilità, oltre a non essere specificamente sancita, non troverebbe una spiegazione logica, atteso che, comunque, la finalità della corretta e celere celebrazione del procedimento è assicurata mediante la notifica effettuata presso il difensore (Sez. 1^, 11 maggio 2005, n. 34345; Sez. 1, 27 gennaio 2009, n. 10739). Il provvedimento impugnato non ha fatto corretta applicazione di questi principi, in quanto ha fatto ricorso ad una non consentita forma di interpretazione analogica in malam partem di una disposizione di carattere processuale, connotata da un carattere eccezionale, laddove ha imputato alla ricorrente, libera, l'omessa comunicazione della variazione di domicilio.
S'impongono, pertanto, l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato e la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino per il corso ulteriore.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2011