CASS
Sentenza 3 novembre 2023
Sentenza 3 novembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/11/2023, n. 44182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44182 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CE AZ, n. Gravina di Puglia il 21/10/1952 avverso l'ordinanza del 17/10/2022 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 44182 Anno 2023 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO Data Udienza: 19/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17 ottobre 2022, giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte .9uprema, la Corte d'appello di Bari ha respinto la richiesta di riparazione presentata dall'odierna ricorrente AZ CE per l'ingiusta detenzione subita in forza di ordinanza cautelare emessa con riguardo ai reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 74 t.u. stup., da cui ella fu 'assolta all'esito del giudizio di primo grado, ex art. 530 cpv. cod. proc. pen. 2. Avverso detta ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, la predetta ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. ed il vizo di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza di una colpa grave che avrebbe concorso a determinare l'applicazione della misura custodiale. Lamenta, in particolare, la ricorrente di aver chiarito la propria posizione, protestando l'assoluta estraneità ai fatti che le erano stati contestati, sin dall'interrogatorio di garanzia e che la sentenza assolutoria era intervenuta per non essere stati ritenuti attendibili i collaboratori di giustizia che avevano reso nei suoi confronti dichiarazioni accusatorie o per aver costoro, in parte, ritrattato le precedenti dichiarazioni. Non si comprenderebbe, pertanto, per quali ragioni la Corte territoriale aveva rigettato la domanda di riparazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, in parte inammissibile per genericità e, in ogni caso, nel complesso infondato, dev'essere rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. L'ordinanza resa in sede di giudizio di rinvio, sanando il vizio di motivazione da cui era affetto l'originario provvedimento annullato, ha infatti adeguatamente chiarito, con motivazione non manifestamente illogica ed in parte neppure specificamente contestata, le ragioni dell'affermazione della ritenuta colpa grave ostativa alla riparazione. 2. Ed invero, richiamando gli elementi indiziari contenuti nell'ordinanza applicativa della misura custodiale adottata nei confronti dell'odierna ricorrente e le ragioni che ne avevano successivamente determinato l'assoluzione - in applicazione, peraltro, della regola di giudizio di cui all'art. 530 1 cpv. / cod. proc. pen. - il giudice del rinvio ha accertato che: la ricorrente era stata sottoposta alla misura custodiale perché diversi collaboratori l'avevano indicata quale affiliata al sodalizio criminale 2 armato del quale faceva parte anche il "marito" PE AN, spacciatore di sostanze stupefacenti, riferendo di numerosi episodi in cui ella si era prestata a custodire droga e armi, a spacciare stupefacente, a maneggiare denari provento di reato, o destinati a commettere reati ovvero ad essere distribuiti ai sodali;
la ratio dell'assoluzione intervenuta in giudizio era ravvisabile nel non aver il giudice di primo grado ritenuto sufficientemente provato uno stabile ed apprezzabile inserimento della donna nella compagine associativa, anche a fronte di dichiarazioni dubbiose, imprecise, contraddittorie e non costanti nei tempo rese a suo carico dai collaboratori, pur ritenuti in via generale attendibili;
la ricorrente - da qualificarsi non già quale moglie, ma quale convivente more uxorio del citato AN, come riferito dal nipote della donna, figlio di sua sorella, senza che AZ CE abbia mai negato tale circostanza, limitandosi, ancora in ricorso, a genericamente sostenere di non essere mai stata sposata con il medesimo - aveva dato causa all'applicazione ed al mantenimento della misura frequentando i sodali del compagno e ponendo in essere attività quantomeno contigue a quelle criminali dal medesimo perpetrate, attività descritte da alcuni collaboratori anche nel giudizio di primo grado e, quindi, non smentite dalla ricostruzione fattuale operata da quel giudice;
in questo contesto si inseriva il rilievo, effettuato anche dal giudice della cognizione, che in data 4 febbraio 2000 era stata sequestrata l'autovettura di proprietà dell'imputata, perché utilizzata per lo spaccio di stupefacenti da due persone arrestate in flagranza per tale reato, ai quali - chiosa non illogicamente l'ordinanza impugnata - la vettura era stata quantomeno imprudentemente affidata dalla ricorrente, senza che possa in contrario affermarsi, per quanto di seguito immediatamente si dirà, che tale elemento non era dal giudice della cognizione ritenuto significativo ai fini della prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, dell'affectio societatis. 3. Come si vede, dunque, diversamente da quanto genericamente allegato in ricorso, l'ordinanza impugnata ha dato adeguata e non illogica spiegazione delle ragioni, non smentite dalla sentenza assolutoria, che integravano la sua colpa grave rispetto all'adozione (e al mantenimento, per meno di due mesi) della misura cautelare custodiale, ragioni appunto fondate sulla contiguità con il gruppo criminale dedito allo spaccio di cui era partecipe il compagno e 3 confermate anche dal dato - oggettivo, non smentito e non spiegato neppure in ricorso - del sequestro dell'autovettura in un contesto illecito di spaccio. Si è pertanto fatto buon governo del principio giusta il quale nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'aldilà ogni ragionevole dubbio (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246; Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859, ove si è ritenuto immune da censure il provvedimento di rigetto dell'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione subita per il reato di associazione di tipo mafioso, che aveva ravvisato la colpa grave dell'istante nella sua presenza a colloqui tra gli associati e nella coabitazione con colui che deteneva denaro, assegni e documentazione dell'associazione, rilevando che tali elementi, pur non essendo stati sufficienti nel giudizio penale a fornire la prova, al di là del ragionevole dubbio, della consapevolezza dell'istante dell'illiceità dell'attività della cosca, erano tuttavia atti, nel giudizio di riparazione, a dimostrare la sua generica cognizione delle caratteristiche delinquenziali degli affari gestiti da affini e parenti). Proprio con riguardo ai reati associativi è consolidato l'orientamento di questa Corte che ravvisa la condizione ostativa della colpa grave nella condotta di chi - come la ricorrente, secondo la non illogica motivazione del provvedimento impugnato sulla scorta dei fatti ricostruiti in sede cautelare e non radicalmente smentiti in sede di merito - abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all'associazione frequentazioni ambigue e tali da far sospettare del diretto coinvolgimento nelle attività illecite (Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996). Non solo, dunque, l'ordinanza impugnata si è attenuta ai principi contenuti nella sentenza rescindente, ma ha fatto corretta applicazione del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, il giudice di merito, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima, sia dopo la perdita della libertà personale, deve stabilire, con valutazione ex ante, se tale condotta sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità in termini di reato posto a fondamento della misura, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa 4 ad effetto (cfr. Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222263). Nel ritenere soddisfatte tali condizioni, l'ordinanza ha fornito di tale convincimento adeguata e congrua motivazione, che è pertanto incensurabile in questa sede di legittimità (Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, De Gregorio, Rv. 270001).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19 settembre 2023.
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 44182 Anno 2023 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO Data Udienza: 19/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17 ottobre 2022, giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte .9uprema, la Corte d'appello di Bari ha respinto la richiesta di riparazione presentata dall'odierna ricorrente AZ CE per l'ingiusta detenzione subita in forza di ordinanza cautelare emessa con riguardo ai reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 74 t.u. stup., da cui ella fu 'assolta all'esito del giudizio di primo grado, ex art. 530 cpv. cod. proc. pen. 2. Avverso detta ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, la predetta ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. ed il vizo di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza di una colpa grave che avrebbe concorso a determinare l'applicazione della misura custodiale. Lamenta, in particolare, la ricorrente di aver chiarito la propria posizione, protestando l'assoluta estraneità ai fatti che le erano stati contestati, sin dall'interrogatorio di garanzia e che la sentenza assolutoria era intervenuta per non essere stati ritenuti attendibili i collaboratori di giustizia che avevano reso nei suoi confronti dichiarazioni accusatorie o per aver costoro, in parte, ritrattato le precedenti dichiarazioni. Non si comprenderebbe, pertanto, per quali ragioni la Corte territoriale aveva rigettato la domanda di riparazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, in parte inammissibile per genericità e, in ogni caso, nel complesso infondato, dev'essere rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. L'ordinanza resa in sede di giudizio di rinvio, sanando il vizio di motivazione da cui era affetto l'originario provvedimento annullato, ha infatti adeguatamente chiarito, con motivazione non manifestamente illogica ed in parte neppure specificamente contestata, le ragioni dell'affermazione della ritenuta colpa grave ostativa alla riparazione. 2. Ed invero, richiamando gli elementi indiziari contenuti nell'ordinanza applicativa della misura custodiale adottata nei confronti dell'odierna ricorrente e le ragioni che ne avevano successivamente determinato l'assoluzione - in applicazione, peraltro, della regola di giudizio di cui all'art. 530 1 cpv. / cod. proc. pen. - il giudice del rinvio ha accertato che: la ricorrente era stata sottoposta alla misura custodiale perché diversi collaboratori l'avevano indicata quale affiliata al sodalizio criminale 2 armato del quale faceva parte anche il "marito" PE AN, spacciatore di sostanze stupefacenti, riferendo di numerosi episodi in cui ella si era prestata a custodire droga e armi, a spacciare stupefacente, a maneggiare denari provento di reato, o destinati a commettere reati ovvero ad essere distribuiti ai sodali;
la ratio dell'assoluzione intervenuta in giudizio era ravvisabile nel non aver il giudice di primo grado ritenuto sufficientemente provato uno stabile ed apprezzabile inserimento della donna nella compagine associativa, anche a fronte di dichiarazioni dubbiose, imprecise, contraddittorie e non costanti nei tempo rese a suo carico dai collaboratori, pur ritenuti in via generale attendibili;
la ricorrente - da qualificarsi non già quale moglie, ma quale convivente more uxorio del citato AN, come riferito dal nipote della donna, figlio di sua sorella, senza che AZ CE abbia mai negato tale circostanza, limitandosi, ancora in ricorso, a genericamente sostenere di non essere mai stata sposata con il medesimo - aveva dato causa all'applicazione ed al mantenimento della misura frequentando i sodali del compagno e ponendo in essere attività quantomeno contigue a quelle criminali dal medesimo perpetrate, attività descritte da alcuni collaboratori anche nel giudizio di primo grado e, quindi, non smentite dalla ricostruzione fattuale operata da quel giudice;
in questo contesto si inseriva il rilievo, effettuato anche dal giudice della cognizione, che in data 4 febbraio 2000 era stata sequestrata l'autovettura di proprietà dell'imputata, perché utilizzata per lo spaccio di stupefacenti da due persone arrestate in flagranza per tale reato, ai quali - chiosa non illogicamente l'ordinanza impugnata - la vettura era stata quantomeno imprudentemente affidata dalla ricorrente, senza che possa in contrario affermarsi, per quanto di seguito immediatamente si dirà, che tale elemento non era dal giudice della cognizione ritenuto significativo ai fini della prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, dell'affectio societatis. 3. Come si vede, dunque, diversamente da quanto genericamente allegato in ricorso, l'ordinanza impugnata ha dato adeguata e non illogica spiegazione delle ragioni, non smentite dalla sentenza assolutoria, che integravano la sua colpa grave rispetto all'adozione (e al mantenimento, per meno di due mesi) della misura cautelare custodiale, ragioni appunto fondate sulla contiguità con il gruppo criminale dedito allo spaccio di cui era partecipe il compagno e 3 confermate anche dal dato - oggettivo, non smentito e non spiegato neppure in ricorso - del sequestro dell'autovettura in un contesto illecito di spaccio. Si è pertanto fatto buon governo del principio giusta il quale nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'aldilà ogni ragionevole dubbio (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246; Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859, ove si è ritenuto immune da censure il provvedimento di rigetto dell'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione subita per il reato di associazione di tipo mafioso, che aveva ravvisato la colpa grave dell'istante nella sua presenza a colloqui tra gli associati e nella coabitazione con colui che deteneva denaro, assegni e documentazione dell'associazione, rilevando che tali elementi, pur non essendo stati sufficienti nel giudizio penale a fornire la prova, al di là del ragionevole dubbio, della consapevolezza dell'istante dell'illiceità dell'attività della cosca, erano tuttavia atti, nel giudizio di riparazione, a dimostrare la sua generica cognizione delle caratteristiche delinquenziali degli affari gestiti da affini e parenti). Proprio con riguardo ai reati associativi è consolidato l'orientamento di questa Corte che ravvisa la condizione ostativa della colpa grave nella condotta di chi - come la ricorrente, secondo la non illogica motivazione del provvedimento impugnato sulla scorta dei fatti ricostruiti in sede cautelare e non radicalmente smentiti in sede di merito - abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all'associazione frequentazioni ambigue e tali da far sospettare del diretto coinvolgimento nelle attività illecite (Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996). Non solo, dunque, l'ordinanza impugnata si è attenuta ai principi contenuti nella sentenza rescindente, ma ha fatto corretta applicazione del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, il giudice di merito, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima, sia dopo la perdita della libertà personale, deve stabilire, con valutazione ex ante, se tale condotta sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità in termini di reato posto a fondamento della misura, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa 4 ad effetto (cfr. Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222263). Nel ritenere soddisfatte tali condizioni, l'ordinanza ha fornito di tale convincimento adeguata e congrua motivazione, che è pertanto incensurabile in questa sede di legittimità (Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, De Gregorio, Rv. 270001).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19 settembre 2023.