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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 13/03/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2826/2024
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore nel procedimento iscritto al n. r.g. 2826/2024 promosso da:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Maria Alessandra Furnari
RICORRENTE contro
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
Concetta Greco
RESISTENTE visti gli atti e i documenti del procedimento;
udita la relazione del Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato il 09/08/2024
[...]
chiedeva di revocare l'obbligo di mantenimento per i figli Parte_1
e dell'importo complessivo di € 600,00, statuito con la Per_1 Per_2 sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 2306/2015 del
04/02/2016.
A sostegno della domanda, rappresentava che i figli avevano raggiunto la maggiore età e una stabile indipendenza economica, avendo peraltro entrambi trovato lavoro all'estero.
1 Con comparsa del 21/02/2025 si costituiva , la quale non si CP_1 opponeva alla domanda.
All'udienza del 26/02/2025 le parti chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione senza la necessità di alcuna attività istruttoria atteso che non vi era contestazione sulla raggiunta indipendenza economica dei figli.
Il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda (visto del
03/02/2025).
Passando al merito, le nuove condizioni inerenti ai rapporti economici tra le parti vanno integralmente condivise e recepite da questo Collegio, poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, così modifica le condizioni del divorzio di e : Parte_1 CP_1
REVOCA l'obbligo di mantenimento per i figli e Per_1 Persona_3 disposto a carico di a far data dalla domanda. Parte_1
COMPENSA interamente tra le parti le spese di lite.
Siracusa, 11.3.25
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
2
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore nel procedimento iscritto al n. r.g. 2826/2024 promosso da:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Maria Alessandra Furnari
RICORRENTE contro
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
Concetta Greco
RESISTENTE visti gli atti e i documenti del procedimento;
udita la relazione del Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato il 09/08/2024
[...]
chiedeva di revocare l'obbligo di mantenimento per i figli Parte_1
e dell'importo complessivo di € 600,00, statuito con la Per_1 Per_2 sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 2306/2015 del
04/02/2016.
A sostegno della domanda, rappresentava che i figli avevano raggiunto la maggiore età e una stabile indipendenza economica, avendo peraltro entrambi trovato lavoro all'estero.
1 Con comparsa del 21/02/2025 si costituiva , la quale non si CP_1 opponeva alla domanda.
All'udienza del 26/02/2025 le parti chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione senza la necessità di alcuna attività istruttoria atteso che non vi era contestazione sulla raggiunta indipendenza economica dei figli.
Il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda (visto del
03/02/2025).
Passando al merito, le nuove condizioni inerenti ai rapporti economici tra le parti vanno integralmente condivise e recepite da questo Collegio, poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, così modifica le condizioni del divorzio di e : Parte_1 CP_1
REVOCA l'obbligo di mantenimento per i figli e Per_1 Persona_3 disposto a carico di a far data dalla domanda. Parte_1
COMPENSA interamente tra le parti le spese di lite.
Siracusa, 11.3.25
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
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