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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 09/02/2026, n. 2043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2043 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2043/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SCOTTO DI CARLO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14340/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 EL MO - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250120978733000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1411/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti sono assente alle 10.15
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LA IC ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120250120978733, notificata dall'Agenzia delle
Entrate-Riscossione con riferimento ad iscrizione a ruolo disposto dalla Regione Campania per il pagamento della somma complessiva di €.237,51, a titolo di tasse automobilistiche per l'annualità 2020, oltre sanzioni ed interessi. Tale cartella di pagamento indica quale atto presupposto un avviso di accertamento, asseritamente notificato in data 04 agosto 2023: la ricorrente contesta la legittimità della pretesa creditoria, eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione del tributo, delle sanzioni e degli interessi, deducendo non esserle mai stati notificati atti di accertamento, né alcun altro atto idoneo ad interrompere il decorso dei termini.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento agli atti prordromici alla iscrizione a ruolo;
si è altresì costituita la Regione Campania deducendo l'avvenuta notificazione dell'avviso di accertamento, mediante spedizione postale del 23/06/2023, non consegnata per assenza del destinatario e quindi perfezionatasi per compiuta giacenza in data 06/09/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Ed invero, la documentazione depositata dalla Regione Campania non è idonea a fornire prova della valida notificazione del prodromico avviso di accertamento;
infatti, trattasi di notificazione eseguita mediante servizio di poste private e della mancata consegna per assenza del destnatario, dell'avviso lasciato in ordine al deposito presso l'ufficio e della compiuta giacenza per mancato ritiro viene dato atto unicamente con generici timbri apposti sulla busta, senza alcuna sottoscrizione nè identificazione del soggetto operatore nè tantomeno alcuna relazione in ordine al tentativo di consegna ed alle attività successive: trattandosi di servizio privato e non di spedizione mediante il fonitore universale Banca_1, la mera apposizione di timbri anonimi non può essere ritenuta idonea a dimostrare il corretto svolgimento delle attività connesse alla spedizione ed al tentativo di consegna.
Pertanto, mancando la prova della notificazione dell'atto prodromico entro il termine di decadenza stabilito dalla legge al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello per cui era dovuto il versamento della tassa automobilistica, la successiva cartella qui impugnata va annullata.
Tenuto conto delle ragioni della decisione ed, in particolare, della esistenza di un tentativo di notificazione, sebbene non idoneo alla dimostrazione del suo perfezionamento, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SCOTTO DI CARLO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14340/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 EL MO - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250120978733000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1411/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti sono assente alle 10.15
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LA IC ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120250120978733, notificata dall'Agenzia delle
Entrate-Riscossione con riferimento ad iscrizione a ruolo disposto dalla Regione Campania per il pagamento della somma complessiva di €.237,51, a titolo di tasse automobilistiche per l'annualità 2020, oltre sanzioni ed interessi. Tale cartella di pagamento indica quale atto presupposto un avviso di accertamento, asseritamente notificato in data 04 agosto 2023: la ricorrente contesta la legittimità della pretesa creditoria, eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione del tributo, delle sanzioni e degli interessi, deducendo non esserle mai stati notificati atti di accertamento, né alcun altro atto idoneo ad interrompere il decorso dei termini.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento agli atti prordromici alla iscrizione a ruolo;
si è altresì costituita la Regione Campania deducendo l'avvenuta notificazione dell'avviso di accertamento, mediante spedizione postale del 23/06/2023, non consegnata per assenza del destinatario e quindi perfezionatasi per compiuta giacenza in data 06/09/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Ed invero, la documentazione depositata dalla Regione Campania non è idonea a fornire prova della valida notificazione del prodromico avviso di accertamento;
infatti, trattasi di notificazione eseguita mediante servizio di poste private e della mancata consegna per assenza del destnatario, dell'avviso lasciato in ordine al deposito presso l'ufficio e della compiuta giacenza per mancato ritiro viene dato atto unicamente con generici timbri apposti sulla busta, senza alcuna sottoscrizione nè identificazione del soggetto operatore nè tantomeno alcuna relazione in ordine al tentativo di consegna ed alle attività successive: trattandosi di servizio privato e non di spedizione mediante il fonitore universale Banca_1, la mera apposizione di timbri anonimi non può essere ritenuta idonea a dimostrare il corretto svolgimento delle attività connesse alla spedizione ed al tentativo di consegna.
Pertanto, mancando la prova della notificazione dell'atto prodromico entro il termine di decadenza stabilito dalla legge al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello per cui era dovuto il versamento della tassa automobilistica, la successiva cartella qui impugnata va annullata.
Tenuto conto delle ragioni della decisione ed, in particolare, della esistenza di un tentativo di notificazione, sebbene non idoneo alla dimostrazione del suo perfezionamento, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate.