TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 255
TAR
Ordinanza cautelare 29 maggio 2025
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Sentenza 23 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Difetto di competenza dell'organo emanante

    Il Collegio ha ritenuto che il vizio di competenza sia fondato, poiché la revoca è stata disposta da un organo non competente secondo il regolamento comunale, e la successiva delibera di Giunta di mera presa d'atto non sana tale vizio.

  • Accolto
    Erronea interpretazione del vincolo di territorialità

    La Corte ha ritenuto che il vincolo di territorialità non limita spazialmente l'attività ma richiede un collegamento funzionale con il Comune tramite la rimessa e l'inizio/fine del servizio, e che la mancata visibilità nel centro urbano o la non conoscenza da parte di esercizi commerciali non costituiscono violazione, ma effetto del corretto svolgimento dell'attività NCC.

  • Accolto
    Valutazione errata della rimessa

    La Corte ha ritenuto che l'Amministrazione non abbia accertato il mancato utilizzo della rimessa, ma abbia contestato ex post la sua idoneità in contraddizione con il proprio precedente operato. Inoltre, la presunta inidoneità non integra una causa tipica di revoca e la disciplina NCC non richiede locali con particolari requisiti strutturali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 255
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
    Numero : 255
    Data del deposito : 23 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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