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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 07/04/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1941/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1941/2021 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 7 aprile 2025 ad ore 10.06 innanzi al dott. Maria Cecilia Branca, sono comparsi:
Per l'avv. BARBIERI BRUNO oggi sostituito dall'avv. SILVIA Parte_1
FRULLONE
Per l'avv. MENGHINI STEFANO, oggi sostituito dall'avv. MANDARA Controparte_1
MATTEA
L'avv. Frullone precisa come da note insistendo nell'integrazione della CTU.
L'avv. Mandara precisa come da comparsa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca
pagina 1 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1941/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARBIERI Parte_1 C.F._1
BRUNO, elettivamente domiciliato presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MENGHINI STEFANO, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso l'avv. MANDARA MATTEA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: stante l'avvenuta cessazione dell'efficacia del pignoramento, per i motivi di cui in narrativa, tra cui la mancata prova della legittimità e titolarità del credito in capo alla procedente, dichiararsi l'estinzione della procedura esecutiva;
dichiararsi la non liquidità del credito della certezza della sua esistenza e/o del suo effettivo importo per cui improcedibile per tale motivo il pignoramento presso terzi azionato da parte procedente vista la violazione del limite di finanziabilità dell'immobile ex art. 38 T.U.B. e per l'effetto dichiararsi l'estinzione della presente procedura esecutiva;
Rimettere la causa in istruttoria per consentire una integrazione di CTU come prospettato e argomentato nelle osservazione del CTP di parte attrice;
Accertare e dichiarare la nullità del contratto pagina 2 di 8 di mutuo per violazione degli artt. 38 TUB e della delibera del Cicr 22-4-1995 e, per l'effetto, dichiarare la gratuità del mutuo e conseguentemente Condannare Controparte_2 nell'interesse di in persona rappresentanti legali p.t., alla restituzione degli Controparte_1
interessi pagati sino alla emissione della
NEL : Pt_2
In via principale: in subordine, al risarcimento del danno per condotta illecita a favore degli attori, per la somma forfettaria di € 10.000,00 o nella maggiore o minor somma che parrà al Giudice adito, oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo, e rivalutazione dal dovuto al saldo.
In via subordinata:
Accertare e dichiarare l'indeterminatezza della pattuizione dei tassi di interesse per i motivi esposti in narrativa e così dichiararla illegittima e, per l'effetto, condannare Controparte_2 nell'interesse di in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione di € Controparte_1
33.064,60, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284 c.c., co. 1 dal dovuto sino al soddisfo;
condannare nell'interesse di in persona del Controparte_2 Controparte_1 legale rappresentante p.t., al pagamento di € 10.000,00 a favore degli attori o nella maggiore o minor somma che parrà al Giudice adito adito, da individuarsi anche in via equitativa, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c., co. 1 dal dovuto sino al soddisfo, e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
accertare e dichiarare la sussistenza di interessi anatocistici, per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto condannare Controparte_2 nell'interesse di in persona del suo rappresentante legale p.t., alla restituzione Controparte_1
delle somme quantificate in perizia ovvero la somma di Euro 4.256,96, o nella maggiore o minor somma che parrà al Giudice adito, oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo, e rivalutazione dal dovuto al saldo;
In via di estremo subordine:
- accertare e dichiarare la nullità delle clausole usurarie ex art. 1815 co. 2 c.c. per usura oggettiva e, conseguentemente, la nullità parziale del contratto di c/c in esame e, per l'effetto
- Condannare nell'interesse di in persona del suo Controparte_2 Controparte_1
rappresentante legale p.t., a restituire tutte le somme indebitamente pretese e -precisamente- €
2.102,82, oltre agli interessi successivi al primo trimestre in cui la banca ha praticato alla società attrice usura oggettiva sino alla conclusione del rapporto, o nella maggiore o minor somma che parrà di Giustizia, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c., co. 1 dal dovuto sino al momento della domanda pagina 3 di 8 giudiziale e co. 4 dal momento della domanda giudiziale sino al soddisfo, e rivalutazione dal dovuto al saldo.
- Accertare e dichiarare per i motivi indicati in narrativa l'inadempimento contrattuale da parte della
Par banca convenuta nel pretendere un costo reale del denaro eccedente dichiarato in contratto e conseguentemente CONDANNARE nell'interesse di in Controparte_2 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento a favore degli attori dell'importo corrispondente a detto differenziale già pagato o addebitato sino ad oggi oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo oltre al riconoscimento della non debenza di tale differenza percentuale per il futuro con conseguente ricalcolo del piano di ammortamento originario.
In ogni caso
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di legge, oltre a rimborso forfettario del 15%, C.P.A. 4% e
IVA 22%”.
Per parte convenuta:
“In via Preliminare: accertare e di dichiarare, la legittimità e la titolarità del credito in capo a
Controparte_1
In via Principale e nel Merito: rigettare l'opposizione proposta dalla SI.ra in Parte_1
quanto infondata, in fatto ed in diritto, e comunque non provata e, per l'effetto, confermare l'esecutorietà del titolo esecutivo costituito dal mutuo fondiario.
Nel Merito in Subordine, salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della presunta invalidità del contratto di mutuo fondiario per preteso superamento del limite di finanziabilità accogliere, alla luce di tutto quanto già espresso, rilevato ed eccepito, la domanda di conversione ex art. 1424 c.c. del predetto contratto in mutuo e/o finanziamento assistito da garanzia ipotecaria poiché avente tutti i requisiti ex lege richiesti e, per l'effetto, rigettare l'opposizione all'esecuzione in quanto infondata in fatto e in diritto;
In ogni caso: rigettare tutte le ulteriori domande proposte dalla SI.ra , ivi Parte_1
comprese quelle risarcitorie, in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate e rigettare la richiesta risarcitoria e restitutoria in quanta infondata, in fatto e in diritto;
- Con vittoria di spese, competenze e onorari, rimborso forfettario e oneri di legge.
In via istruttoria:
Con riserva fin d'ora di ulteriormente dedurre, produrre documenti, eccepire, precisare ed articolare in corso di causa, indicare testi e formulare capitoli di prova, ed ogni altra istanza istruttoria nei termini di legge”.
pagina 4 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, introduceva la fase di merito Parte_1 dell'opposizione ex art. 616 c.p.c. della procedura esecutiva portante R.G. 223/21.
Nel chiedere l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate esponeva che:
- In data 10 maggio 2006 la , e Cassa dei Risparmi di Forlì stipulavano Pt_1 Persona_1
contratto di mutuo ipotecario prima casa a ministero del Notaio dott. Persona_2
- A garanzia del mutuo veniva concessa all'istituto di credito ipoteca immobiliare di Euro
210.000,00 su immobile meglio indicato in atti;
- Il finanziamento eccedeva il limite di cui all'art. 38 TUB, con conseguente nullità del contratto di mutuo e gratuità dello stesso;
- Ciò determinava, altresì, l'illegittimità della vendita;
- Il mutuo era altresì nullo in quanto utilizzato per ripianare pregresse passività;
- Conseguentemente chiedeva (anche) il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita patrimoniale subita, sia patrimoniali che non patrimoniali;
- Deduceva altresì la presenza di ulteriori “anomalie” contrattuali: erroneità e mancanza di Par indicazione , mancanza di valido piano di ammortamento, indeterminatezza del regolamento contrattuale, anatocismo illegittimo determinato dal piano di ammortamento “alla francese”, usura.
Si costituiva in giudizio contestando tutte le avverse allegazioni e chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'avversa domanda.
All'esito della prima udienza venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica redatta dalla dott.ssa Per_3
All'esito veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con contestuale assegnazione di termini per il deposito di brevi note scritte.
La domanda di è infondata e va, pertanto, rigettata. Parte_1
Anzitutto è opportuno premettere ed evidenziare la sussistenza di prova circa la titolarità del credito azionato in via esecutiva in capo a (rappresentata da . Controparte_1 Controparte_2
Dato infatti atto che il credito era originariamente in capo a Cassa detta Controparte_3
banca ha ceduto il credito a giusto contratto di cessione di crediti bancari in blocco Controparte_1
del 20 aprile 2018.
pagina 5 di 8 Del contratto è stato dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale (doc. 3 parte convenuta); dall'avviso emerge chiaramente l'avvenuta cessione di tutti i crediti dei cedenti originati da contratti di mutuo, finanziamento o apertura di credito sorti tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 2017.
Il contratto di mutuo ipotecario che occupa è stato concluso nel maggio 2006.
Già quanto esposto consente di ritenere senza dubbio che il credito sia stato ceduto a CP_1
tuttavia, ove residuassero dubbi, soccorre altresì la dichiarazione della cedente (doc. 4 parte
[...]
convenuta, sul quale si precisa che ha acquisito vari istituti di credito tra cui Controparte_4
l'originaria mutuante) che, pur non potendo assumere valore dirimente in caso di dubbi circa l'effettiva titolarità, senz'altro è utilizzabile come argomento di prova ex art. 116 c.p.c.
Proseguendo, parte attrice ha eccepito l'avvenuto superamento del limite di finanziabilità ex art. 38
TUB.
Si tratta di “mutuo ipotecario prima casa” concesso per Euro 140.000,00.
Sul punto al CTU è stato richiesto “Dica se il mutuo fondiario del 10 maggio 2006 era rispettoso del limite indicato all'art. 38 TUB;
Ai fini della valutazione di cui al punto che precede applichi i principi stabiliti da Cass. SS.UU n. 33719/2022 e faccia riferimento al valore dell'immobile all'epoca di conclusione del contratto”.
Il Consulente, facendo buon uso del principio di diritto adottato dalla Suprema Corte afferma che
“Secondo le Sezioni Unite, per escludere la nullità del contratto per eccedenza dell'importo mutuato, è risolutivo l'argomento secondo cui non ogni violazione di norma imperativa può dare luogo ad una nullità contrattuale, ma solo quella che pone il contratto in contrasto con lo specifico interesse che la norma imperativa tende a tutelare”.
Coerentemente, dopo avere rilevato l'avvenuto superamento del limite dell'80% fissato dalla Banca
d'Italia nella circolare n. 119 del 1995, in conformità alla deliberazione del CICR (Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio) del 22 aprile 1995 e in attuazione dell'articolo 38, secondo comma, del TUB, atteso che il finanziamento ammontava ad Euro 140.000,00 e che la somma massima ammontava ad Euro 132.000,00, il Consulente prosegue esaminando il tenore ed il fine del contratto di mutuo.
Conclude sul punto ritenendo che il contratto sia effettivamente corrispondente al modello legale
(concessione di finanziamento a medio/lungo termine dietro rilascio di ipoteca di primo grado su immobili), in base ai seguenti elementi “- la Cassa dei Risparmi di Forlì Spa concede a titolo di mutuo ai sensi degli artt. 38 e seguenti del Decreto Legislativo 1 settembre 1985 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia) alla parte mutuataria che riceve e ne rilascia quietanza, la somma di Euro
140.000,00 (centoquarantamila virgola zero zero) mediante accredito su conto aperto a nome della pagina 6 di 8 stessa presso la Direzione Generale, come risulta da documento contabile che viene consegnato alla pare mutuataria (vedi pag. 2 contratto di mutuo);
- iscrizione ipoteca di I grado per la somma di Euro 210.000,00 a garanzia del capitale mutuato (vedi punto 6 contratto di mutuo a pagg. 4 e 5) e descrizione dell'immobile a garanzia;
- contestuale acquisto dell'immobile a garanzia con atto del medesimo notaio in pari data”.
Conseguentemente deve escludersi qualsiasi profilo patologico del contratto e, del pari, non può ritenersi ammissibile la conversione del contratto.
Né la nullità può farsi discendere dalla dedotta funzione del mutuo ad estinguere un precedente finanziamento: anzitutto questo contrasta con il tenore letterale dell'atto pubblico che l'odierna attrice ha sottoscritto, in secondo luogo, comunque, la giurisprudenza ha pacificamente chiarito che “… il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo, non essendo strutturalmente previsto, per la sua validità, che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere destinata a una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguite;
né l'istituto mutuante è abilitato a controllare l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto connotato, quel mutuo, dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili (rustici o urbani) di una garanzia ipotecaria (cfr.
Cass. n. 9511/07; Cass. n. 4792/12)”, (tra molte, Cass. Civ. sent. n. 9838/21).
Né è pregevole quanto argomentato dall'attrice in ordine alla patologia e agli illegittimi addebiti scaturenti dal contratto per effetto dell'ammortamento alla francese.
Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite che hanno affermato chiaramente che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”, (SS.UU. sent. 15130/24); il principio peraltro si ritiene di portata generale e riferibile a tutte le tipologie di ammortamento “alla francese”, come confermato da recente giurisprudenza che ha ritenuto il principio valevole anche per i mutui a tasso variabile (Cass. Civ. sent.
7382/25).
Quanto alle ulteriori doglianze prospettate da parte attrice deve rilevarsene l'infondatezza, peraltro confermata dagli esiti peritali.
Quanto all'usura contrattuale il Consulente, facendo riferimento alla formula di calcolo tempo per tempo vigente ed indicata dalle Istruzioni della Banca d'Italia, ha concluso “… Come si evince dalla pagina 7 di 8 Tabella sopra riportata alla data del contratto originario stipulato il 10.05.2006 non si rileva il superamento delle soglie di usura con l'applicazione del Tasso contrattuale (5,33% < 6,24%)”.
Alla stessa conclusione giunge relativamente al dedotto carattere usurario degli interessi di mora, per il quale ha fatto corretta applicazione dei principi contenuti nella sentenza delle Sezioni Unite
(19597/20), escludendo che essi abbiano superato il tasso soglia all'epoca della sottoscrizione del contratto.
È infine inammissibile la richiesta di integrazione della consulenza formulata da parte attrice, atteso che essa poggia sulla volontà di ricomprendere qualsiasi voce di costo ai fini della verifica del superamento del TSU;
richiesta infondata attesa la correttezza e l'esaustività del quesito sottoposto al consulente.
Ciò posto, chiarito altresì che tutte le ulteriori allegazioni attoree, oltre a non essere state riproposte in sede di conclusioni, si profilano manifestamente generiche e dunque inammissibili è assorbito ogni profilo relativo alla richiesta di risarcimento dei danni, atteso che parte attrice non risulta avere subito danni né avere somme a credito di controparte.
Il rigetto delle domande determina la condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite, che vengono liquidate in dispositivo conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato
(valori minimi quanto alla fase decisionale a fronte della forma semplificata con cui è resa dalla presente pronuncia).
Spese di CTU in via definitiva a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta le domande di;
Parte_1
2) Dichiara tenuta e condanna al pagamento di Euro 6.164,00 a titolo di Parte_1
compensi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
3) Spese di CTU in via definitiva a carico di . Parte_1
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Forlì, 7 aprile 2025
Il Giudice dott. Maria Cecilia Branca
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