TRIB
Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 01/11/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2849/2025 REGOLAMENTAZIONE
RESPONSABILITÀ GENITORIALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Letizia CAJANI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2849/2025, promossa con ricorso depositato il 09.07.2025 da:
1) Parte_1 nata Varese il 05.01.1975 cittadina Italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Monica Barlocco
e
2) Parte_2
Nato a Busto Arsizio (VA) il 04.04.1981
Cittadino Italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Sonia Di Pierro con il figlio minorenne:
, nato a [...] il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 09.07.2025, richiedevano pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale inerente la prole, alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso pagina1 di 4 la madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso;
sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa le questioni inerenti al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi convivenza.
2) La Signora unitamente al figlio minore, abiterà presso l'immobile condotto Parte_1 di locazione, sito in Caronno Varesino (VA), Via Caduti Nassirya n. 4, mentre il Signor
continuerà ad abitare la casa familiare sino alla stipula dell'atto definitivo di Pt_2 compravendita, continuando a pagare le rate del mutuo, le spese ordinarie e straordinarie relative all'immobile, nonché le relative utenze.
3) Le rate del mutuo per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025, periodo in cui la Signora ha vissuto nella casa familiare senza contribuire a detta voce di spesa, Parte_1 verranno decurtate dalla quota del prezzo di vendita spettante alla Signora al Parte_1 momento del rogito e direttamente incassate dal signor . Pt_2
4) In merito ai tempi di permanenza del minore con i genitori, il padre vedrà e terrà con sé a week end alternati, dal venerdì sera, alla domenica sera o lunedì mattina;
Per_1 inoltre, il padre terrà con sé il minore, il martedì sera con pernotto nelle settimane in cui lo terrà nel week end, e le sere di martedì e giovedì con pernotto nelle settimane in cui il week end starà con la mamma e, comunque, ogni qualvolta lo desidera, previo accordo con la madre, compatibilmente agli impegni dei genitori e a quelli scolastici e sportivi del minore.
5) Le festività natalizie e quelle pasquali verranno trascorse dal minore alternativamente, ogni anno, con uno dei due genitori;
più in particolare, il bambino trascorrerà con uno dei due genitori le festività di Vigilia, Natale e Santo Stefano e con l'altro genitore quella dell'ultimo dell'anno, Capodanno e dell'Epifania, ad anni alternati, salvo diversi accordi. Parimenti per la festività di Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro, sempre secondo il criterio dell'alternanza e sempre salvo diversi accordi tra i genitori.
6) Le altre festività infrannuali saranno alternate fra i genitori, di anno in anno (ognuna di queste festività sarà quindi trascorsa con il genitore con cui il figlio minore non l'ha passata l'anno precedente), saldo diversi accordi.
7) Durante le vacanze estive il minore trascorrerà un periodo di quindici giorni, da concordare entro il 31 di Maggio di ogni anno, anche non consecutivi, con ciascun genitore. Ciascun genitore dovrà comunicare l'esatto luogo di villeggiatura e consentire la comunicazione telefonica quotidiana del minore con il genitore assente
8) I genitori, a prescindere dai periodi di visita stabiliti con il presente atto, potranno partecipare a tutti gli eventi del minore quali: gare sportive, manifestazioni scolastiche, sacramenti religiosi ecc.
9) Il minore, a prescinder dai periodi di visita stabiliti con il presente atto, trascorrerà con ciascun genitore il giorno del compleanno degli stessi, compatibilmente con gli pagina2 di 4 impegni scolastici e lavorativi del nucleo familiare;
mentre, per il compleanno di
, i genitori si accorderanno, di volta in volta come festeggiarlo, garantendo la Per_1 rispettiva presenza in ugual misura, salvo diversi accordi tra gli stessi.
10) Il padre si impegna a contribuire al mantenimento del figlio nella misura di € 300,00 mensili, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
tale somma verrà versata entro il giorno 15 di ogni mese, tramite bonifico bancario sul conto corrente della madre.
11) Il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per il minore, ivi comprese le spese scolastiche (retta scolastica, acquisto libri e materiale didattico), mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, medico specialistiche, odontoiatriche, oculistiche, ludico-sportive e comunque di tutte quelle straordinarie, previamente documentate e, se necessario, concordate con riferimento alle linee guida adottate dalla Corte d'Appello di Milano.
12) L'assegno unico universale per il figlio minore, in considerazione dell'attuale disparità di reddito tra i genitori, verrà percepito interamente dalla Signora Parte_1 ed il Signor si impegna sin d'ora a consentirlo e a fornirgli la documentazione Pt_2 necessaria.
13) Entrambi i genitori avranno accesso a tutti gli atti pubblici riguardanti (ivi Per_1 comprese le pagelle scolastiche) e ognuno di loro disporrà delle passwords di accesso eventualmente necessarie.
14) Le parti si rilasciano reciproco assenso all'iscrizione di sui rispettivi Per_1 documenti validi per l'espatrio.
15) Le spese della presente procedura sono compensate fra le parti che sopporteranno in proprio ed in via esclusiva i costi per il patrocinio del difensore che l'assiste.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia richiesta. La domanda congiunta dei genitori indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici inerenti la prole.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
pagina3 di 4 PRENDE ATTO per ogni effetto di legge degli accordi intercorsi fra le parti inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della prole, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina4 di 4
RESPONSABILITÀ GENITORIALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Letizia CAJANI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2849/2025, promossa con ricorso depositato il 09.07.2025 da:
1) Parte_1 nata Varese il 05.01.1975 cittadina Italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Monica Barlocco
e
2) Parte_2
Nato a Busto Arsizio (VA) il 04.04.1981
Cittadino Italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Sonia Di Pierro con il figlio minorenne:
, nato a [...] il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 09.07.2025, richiedevano pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale inerente la prole, alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso pagina1 di 4 la madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso;
sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa le questioni inerenti al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi convivenza.
2) La Signora unitamente al figlio minore, abiterà presso l'immobile condotto Parte_1 di locazione, sito in Caronno Varesino (VA), Via Caduti Nassirya n. 4, mentre il Signor
continuerà ad abitare la casa familiare sino alla stipula dell'atto definitivo di Pt_2 compravendita, continuando a pagare le rate del mutuo, le spese ordinarie e straordinarie relative all'immobile, nonché le relative utenze.
3) Le rate del mutuo per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025, periodo in cui la Signora ha vissuto nella casa familiare senza contribuire a detta voce di spesa, Parte_1 verranno decurtate dalla quota del prezzo di vendita spettante alla Signora al Parte_1 momento del rogito e direttamente incassate dal signor . Pt_2
4) In merito ai tempi di permanenza del minore con i genitori, il padre vedrà e terrà con sé a week end alternati, dal venerdì sera, alla domenica sera o lunedì mattina;
Per_1 inoltre, il padre terrà con sé il minore, il martedì sera con pernotto nelle settimane in cui lo terrà nel week end, e le sere di martedì e giovedì con pernotto nelle settimane in cui il week end starà con la mamma e, comunque, ogni qualvolta lo desidera, previo accordo con la madre, compatibilmente agli impegni dei genitori e a quelli scolastici e sportivi del minore.
5) Le festività natalizie e quelle pasquali verranno trascorse dal minore alternativamente, ogni anno, con uno dei due genitori;
più in particolare, il bambino trascorrerà con uno dei due genitori le festività di Vigilia, Natale e Santo Stefano e con l'altro genitore quella dell'ultimo dell'anno, Capodanno e dell'Epifania, ad anni alternati, salvo diversi accordi. Parimenti per la festività di Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro, sempre secondo il criterio dell'alternanza e sempre salvo diversi accordi tra i genitori.
6) Le altre festività infrannuali saranno alternate fra i genitori, di anno in anno (ognuna di queste festività sarà quindi trascorsa con il genitore con cui il figlio minore non l'ha passata l'anno precedente), saldo diversi accordi.
7) Durante le vacanze estive il minore trascorrerà un periodo di quindici giorni, da concordare entro il 31 di Maggio di ogni anno, anche non consecutivi, con ciascun genitore. Ciascun genitore dovrà comunicare l'esatto luogo di villeggiatura e consentire la comunicazione telefonica quotidiana del minore con il genitore assente
8) I genitori, a prescindere dai periodi di visita stabiliti con il presente atto, potranno partecipare a tutti gli eventi del minore quali: gare sportive, manifestazioni scolastiche, sacramenti religiosi ecc.
9) Il minore, a prescinder dai periodi di visita stabiliti con il presente atto, trascorrerà con ciascun genitore il giorno del compleanno degli stessi, compatibilmente con gli pagina2 di 4 impegni scolastici e lavorativi del nucleo familiare;
mentre, per il compleanno di
, i genitori si accorderanno, di volta in volta come festeggiarlo, garantendo la Per_1 rispettiva presenza in ugual misura, salvo diversi accordi tra gli stessi.
10) Il padre si impegna a contribuire al mantenimento del figlio nella misura di € 300,00 mensili, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
tale somma verrà versata entro il giorno 15 di ogni mese, tramite bonifico bancario sul conto corrente della madre.
11) Il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per il minore, ivi comprese le spese scolastiche (retta scolastica, acquisto libri e materiale didattico), mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, medico specialistiche, odontoiatriche, oculistiche, ludico-sportive e comunque di tutte quelle straordinarie, previamente documentate e, se necessario, concordate con riferimento alle linee guida adottate dalla Corte d'Appello di Milano.
12) L'assegno unico universale per il figlio minore, in considerazione dell'attuale disparità di reddito tra i genitori, verrà percepito interamente dalla Signora Parte_1 ed il Signor si impegna sin d'ora a consentirlo e a fornirgli la documentazione Pt_2 necessaria.
13) Entrambi i genitori avranno accesso a tutti gli atti pubblici riguardanti (ivi Per_1 comprese le pagelle scolastiche) e ognuno di loro disporrà delle passwords di accesso eventualmente necessarie.
14) Le parti si rilasciano reciproco assenso all'iscrizione di sui rispettivi Per_1 documenti validi per l'espatrio.
15) Le spese della presente procedura sono compensate fra le parti che sopporteranno in proprio ed in via esclusiva i costi per il patrocinio del difensore che l'assiste.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia richiesta. La domanda congiunta dei genitori indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici inerenti la prole.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
pagina3 di 4 PRENDE ATTO per ogni effetto di legge degli accordi intercorsi fra le parti inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della prole, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina4 di 4