Decreto cautelare 9 giugno 2022
Ordinanza collegiale 14 luglio 2022
Ordinanza cautelare 11 gennaio 2023
Ordinanza presidenziale 10 giugno 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 28/11/2025, n. 21486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21486 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21486/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06463/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6463 del 2022, proposto da RI AR, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Ciancamerla, Stefano Succi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
NA MI, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto Ministeriale concernente le disposizioni per i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno (D.M. n. 201 del 20 aprile 2020)
- del bando di concorso di cui al Decreto Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione –MIUR n. 499 del 21.04.2020 e successive rettifiche (doc. 1);
-del DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i serviziterritoriali. (21G00084)
- della prova d'esame, delle istruzioni generali e dei quesiti somministrati, in particolare i quesiti contestati in narrativa;
- ove occorra e per quanto di ragione, dei decreti di rettifica del bando e del contingente posti, e della riapertura termini;
- ove occorra e per quanto di ragione, del decreto di fissazione della prova, dell'elenco ammessi e degli atti di concorso;
- di tutti gli atti della Commissione giudicatrice regionale con particolare riferimento al verbale di correzione della prova scritta dei candidati e di revisione e correzione dei compiti;
- degli atti della Commissione ministeriale con cui sono stati predisposti i quesiti e/o approvata la griglia delle risposte ai quesiti di esame;
- in quanto occorra, degli avvisi pubblicati nel sito istituzionale del Ministero;
- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a quelli impugnati
Nonché per l'accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa alla prova orale, anche in via cautelare, conseguente al superamento della preliminare prova scritta ivi contestata e opposta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 ottobre 2025 la dott.ssa CA NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che la ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe, relativi alla prova concorsuale ivi indicata per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, dalla medesima sostenuta con l’esito oggetto di contestazione;
Considerato che in vista della odierna pubblica udienza, con nota versata in atti in data 23.06.2025 (e confermata a verbale di udienza), la stessa ricorrente ha dato atto della sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del gravame, poiché, seguito del ricalco del punteggio da parte del MIUR, è stata inserita nel ruolo ed assegnata al corpo docente;
Ritenuto che al Collegio si impone, pertanto, una declaratoria in conformità, stante il principio dispositivo che regola anche il processo amministrativo;
Ritenuto, infine, che le spese di lite possano essere compensate, vista la peculiarità della fattispecie;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER IC, Presidente FF
Eleonora Monica, Consigliere
CA NI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA NI | ER IC |
IL SEGRETARIO