TAR Milano, sez. III, sentenza 03/04/2026, n. 1578
TAR
Sentenza 3 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione artt. 4, comma 3 e 5, comma 5, D.Lgs. 286/98. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, erronea valutazione dei fatti e della pericolosità sociale del ricorrente

    Il Tribunale ha ritenuto che la grave condotta delittuosa del ricorrente (detenzione e cessione di stupefacenti) rientra tra i reati ostativi al rilascio del permesso di soggiorno. Ha inoltre escluso che il legame familiare sopraggiunto nel corso del giudizio potesse incidere sulla legittimità del provvedimento impugnato, stante il principio del tempus regit actum e l'assenza di tali legami al momento dell'adozione dell'atto. La Corte ha anche sottolineato che la valutazione comparativa imposta dalla Corte Costituzionale si applica solo a chi possiede i requisiti sostanziali per il ricongiungimento familiare, cosa non avvenuta nel caso di specie. Infine, è stata confermata la valutazione di pericolosità sociale formulata dall'Amministrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. III, sentenza 03/04/2026, n. 1578
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1578
    Data del deposito : 3 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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