Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 03/04/2026, n. 1578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1578 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01578/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03423/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3423 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Furiosi, Emanuela Furiosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del decreto emesso in data 12/10/2022 dalla Questura di -OMISSIS- cat.. -OMISSIS-, e notificato al ricorrente in pari data, che ha rigettato l'istanza di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, presentata in data 11/5/2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 20 febbraio 2026, tenutasi da remoto, il dott. OC MP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il cittadino gambiano che quivi ricorre instava per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, in data 11 maggio 2029, avanti gli uffici della Questura di -OMISSIS-.
Il Questore rigettava la istanza, con provvedimento del 12 ottobre 2022, giusta la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, divenuta irrevocabile nel marzo 2021, ad un anno e sei mesi di reclusione per detenzione e cessione di stupefacenti (art. 73, comma 1, DPR 309/90) perpetrata dal 2017 al 2020, unitamente alla valutazione di altro procedimento penale pendente a suo carico innanzi al Tribunale di -OMISSIS-, per un fatto avvenuto il 29/11/2018 (tentato furto di generi alimentari un supermercato).
Avverso tale ultimo provvedimento di diniego il ricorrente insorgeva avanti questo TAR, ad unico, articolate, mezzo di gravame essenzialmente deducendo:
- Violazione artt. 4, comma 3 e 5, comma 5, D.Lgs. 286/98. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, erronea valutazione dei fatti e della pericolosità sociale del ricorrente, stante la “vetustà” delle condotte ascritte, l’inserimento sociale e lavorativo del ricorrente nel tessuto nazionale.
Si costituiva l’Amministrazione intimata, instando per la reiezione del gravame.
In prossimità della odierna udienza di trattazione il ricorrente allegava, e documentava, nelle more del giudizio: nascita della figlia; rilascio, indi, di un permesso ad altro titolo, giustappunto per motivi familiari; pieno consolidamento della sua posizione sociale e lavorativa. E ciò, in ogni caso, insistendo, anche nel corso della odierna udienza, per il passaggio in decisione della causa, rimarcando il persistente interesse alla sua definizione nel merito.
Al fine, all’esito della udienza del 20 febbraio 2026, temutasi da remoto, la causa veniva introitata per la decisione.
Il ricorso non è fondato.
L’art. 5, comma 5, del testo unico immigrazione, stabilisce che il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato.
Tra le circostanze che impediscono il rilascio del permesso di soggiorno assume portata preclusiva l’esistenza di una sentenza di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati indicati nell’articolo 4, comma 3, terzo periodo, del testo unico. Detta disposizione impedisce che possa essere rilasciato un permesso di soggiorno allo straniero “ che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti …”.
Nella fattispecie, la grave condotta delittuosa ascritta al ricorrente –avente un pregnante grado di disvalore- oltre che ex se rientrare nel novero dei genera astrattamente tratteggiati dalla legge in senso ostativo al rilascio e al rinnovo del titolo di soggiorno, vale anche in concreto a fondare il giudizio di riprovevolezza e di pericolosità sociale che sostiene la gravata determinazione.
Né, all’uopo, avrebbe potuto rilevare –diversamente orientandone il processo decisionale- in allora l’allegato legame familiare, sopraggiunto soltanto nel corso del presente giudizio.
E’ ben vero, infatti, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 202 del 2013, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita –all’esito della quale la Amministrazione è tenuta a concretamente motivare la preminenza dell’interesse alla sicurezza pubblica, presidiato dall’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, allorquando quest’ultimo, benchè condannato in via definitiva per un reato ostativo, vanti legami familiari in Italia con soggetti con i quali si è ricongiunto- si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato».
Tale pronuncia impone all’Amministrazione una valutazione comparativa soltanto per quei soggetti che possiedono, nella sostanza, i requisiti per accedere al ricongiungimento familiare ex art. 29, d.lgs. n. 286/1998 (ai sensi del quale “ lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni; b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale; d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute ”), pur non avendolo formalmente richiesto.
Nella fattispecie che ne occupa, di contro, il ricorrente non vantava alcuno dei legami tassativamente enumerati dal citato art. 29 allorquando si è dispiegato il procedimento e al momento della emanazione dell’atto conclusivo.
Né può assumere assumere rilievo la sopravvenienza invocata nel ricorso –vale a dire la nascita della figlia- comechè avvenuta in data successiva alla adozione e alla notificazione del gravato provvedimento (in fattispecie analoga, TAR Lombardia, I, 19 luglio 2022, n. 1727).
Talchè:
- l’onere dell’Amministrazione di prendere in considerazione i nuovi e sopraggiunti elementi favorevoli allo straniero, non può che riferirsi a quelli in essere nel momento in cui si esercita la potestà amministrativa, nessuna rilevanza potendo rivestire fatti sopravvenuti (salvo quella di giustificare un eventuale riesame della posizione dello straniero da parte dell’Amministrazione, qualora sollecitato dall’interessato, in un nuovo e diverso procedimento amministrativo), ovvero documenti formati in data successiva; in altre parole, il giudizio circa la legittimità del provvedimento impugnato va condotto necessariamente con riferimento al momento dell’adozione dell’atto medesimo, in ossequio al principio tempus regit actum (CdS, III, 28 maggio 2018, n. 3157);
- l’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, nell’imporre all’Amministrazione di prendere in considerazione i “ nuovi sopraggiunti elementi ” favorevoli allo straniero, si riferisce a quelli esistenti e formalmente rappresentati o comunque conosciuti dall’Amministrazione al momento dell’adozione del provvedimento (anche se successivamente alla presentazione della domanda), mentre nessuna rilevanza può essere attribuita ai fatti sopravvenuti (TAR Campania, VI, 28 maggio 2021, n. 3564; TAR Campania, VI, 29 aprile 2020, n. 1543; TAR Lombardia, I, 12 marzo 2019, n. 534; Id., id., 29 ottobre 2018, n. 2428; Id., id., 31 luglio 2018, n. 1896; CdS, III, ord. 6359/18), ovvero a documentazione posteriore .
Nel corso del procedimento, invero, il legame familiare non era ancora sussistente.
D’altra parte, va quivi rimarcata il pregnante grado di disvalore della condotta criminosa ascritta al ricorrente (afferente agli stupefacenti), anche a tenere in non cale l’altra condotta di “furto” in relazione alla quale è poi intervenuta sentenza di assoluzione stante la “lieve entità del fatto”, che ha per vero indotto la Amministrazione a formulare un concreto e motivato giudizio di pericolosità sociale .
Le peculiari connotazioni della controversia inducono, nondimeno, a compensare inter partes le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
TI RU, Presidente
OC MP, Primo Referendario, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OC MP | TI RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.