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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 25/11/2025, n. 1932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1932 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N.5845/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5845/2022 R.G., avente ad oggetto: “interdizione giudiziale” promossa da
, codice fiscale , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
3.11.1977, residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Sebastiano Mallia, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, codice fiscale , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Antonino Campisi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE per l'interdizione di
pagina 1 di 5 , codice fiscale , nato a [...] il Controparte_2 C.F._3
26.1.1958, ivi residente in [...],
INTERDICENDO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico ministero in sede.
***
Con provvedimento del 17.9.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione di un termine di giorni venti per il deposito di una comparsa conclusionale e di ulteriori giorni venti per le memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 22.12.2022 chiedeva al Tribunale la Parte_1 pronuncia di interdizione nei confronti dello zio , deducendo che Controparte_2 quest'ultimo si trovava in uno stato di infermità di mente abituale, con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive, in quanto affetto da “schizofrenia paranoidea con deterioramento di tipo demenziale”, tanto da essere dichiarato sin dal
1984 (cfr. verbale di accertamento INPS in atti).
La ricorrente aggiungeva che lo zio era incapace di occuparsi da solo dei propri bisogni e chiedeva la nomina di un tutore da parte del Tribunale.
Il Presidente del Tribunale nominava il giudice istruttore e fissava l'udienza per la comparizione, dinanzi a quest'ultimo, dell'interdicendo e dei parenti di cui all'art. 712
c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5.10.2023, si costituiva in giudizio , FR dell'interdicendo, il quale contestava la rappresentazione Controparte_1 dei fatti operata dalla ricorrente.
In dettaglio, deduceva di convivere insieme ad - sin dalla morte di Controparte_2 entrambi i genitori – in un immobile in comproprietà pro quota insieme ad altri fratelli.
Nel merito, chiedeva di rigettare la domanda di interdizione non sussistendone i presupposti e di nominare un amministratore di sostegno per la cura degli interessi del pagina 2 di 5 FR.
All'udienza del 16.5.2023 venivano sentiti i parenti dell'interdicendo.
Alla successiva udienza del 12.10.2023 veniva disposto l'esame domiciliare di CP_2
, delegando a tal fine il g.o.t. dott.ssa
[...] Persona_1
Espletato l'esame diretto dell'interdicendo in data 30.1.2024, il giudice onorario delegato rimetteva la causa al giudice titolare del procedimento.
Con provvedimento del 17.9.2025 il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva dinanzi al Collegio, con assegnazione di un termine di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e di un ulteriore termine di giorni venti per le memorie di replica.
Esposti i fatti, preliminarmente va dichiarata la contumacia di , il quale Controparte_2 non si è costituito in giudizio nonostante sia stato regolarmente citato.
Passando al merito, la domanda di interdizione non appare meritevole di accoglimento, ritenendo il Tribunale sussistenti i presupposti per la nomina di un amministratore di sostegno.
In diritto va richiamato l'orientamento consolidato della Suprema Corte, secondo cui “La scelta del giudice di merito tra l'interdizione e l'amministrazione di sostegno non può tanto fondarsi sul grado più o meno intenso di infermità psichica del destinatario del provvedimento, quanto sull'idoneità della misura da adottare a fronteggiare le concrete esigenze del soggetto predetto, alla stregua di tutte le circostanze che caratterizzano la fattispecie, quindi sia del tipo di attività che devono essere compiute per conto del beneficiario, sia della durata e della natura dell'impedimento” (cfr., tra le tante, Cass. n.
18171/2013).
In particolare, secondo i giudici di legittimità all'amministrazione di sostegno si fa luogo allorché si tratti di svolgere per conto del beneficiario un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non pregiudicare gli interessi del soggetto vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere
(attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi
pagina 3 di 5 confronti.
A fronte di simili fattispecie, infatti, l'amministrazione di sostegno appare la misura più adeguata non solo sul versante pratico, in considerazione della maggiore duttilità che la contraddistingue sul piano dei contenuti, ma altresì sul versante etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo che essa sottende, facendo salva, in linea di principio, una contrattualità “minima” del beneficiario, che può compiere autonomamente gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
Di contro, laddove il soggetto si trovi in condizioni di abituale infermità psichica che lo rendano assolutamente incapace di provvedere ai propri interessi, perché si tratta di gestire un'attività di una certa complessità alla luce dell'entità del patrimonio del beneficiario ovvero appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé o per altri oppure se, nel caso concreto, l'amministrazione di sostegno non sia idonea ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede, torna ad essere applicabile la misura dell'interdizione (Cass. n. 13584/2006).
Tanto chiarito, nel caso di specie, dall'istruttoria espletata è emersa una residua capacità di che – unita all'assenza di un patrimonio cospicuo da tutelare - Controparte_2 suggerisce di procedere alla nomina di un amministratore di sostegno.
In primo luogo, dall'esame della documentazione in atti si evince che l'interdicendo è affetto da “schizofrenia cronica” trattata con terapia farmacologica (cfr. certificato medico dell'Asp di Siracusa- Presidio di Pachino del 10.11.2022 in atti).
A tali considerazioni va aggiunto che l'interdicendo nel corso dell'esame svolto è apparso presente a sé stesso, orientato nello spazio e nel tempo (ha saputo indicare correttamente la data e il luogo in cui si trovava), perfettamente in grado di deambulare autonomamente, ha risposto a tutte le domande in modo preciso e pertinente (è stato in grado identificarsi, di indicare esattamente dove vive e con chi).
L'interdicendo ha dato prova di conoscere perfettamente la propria condizione economica e patrimoniale e di essere aiutato nella gestione dal FR convivente (“Percepisco una pensione di invalidità di circa 800,00 perché sono disabile. A dicembre prendo la Per_ tredicesima, che li prende mio FR con il bancomat alla posta e li spendiamo per
pagina 4 di 5 le bollette, anche per mangiare perché viviamo nella stessa abitazione;
”) di essere in grado di effettuare acquisti e di conoscere il valore dei soldi (alla domanda “va a fare la Per_ spesa? “, ha risposto “la spesa la fa mio FR . Ogni tanto mi dà qualcosa ed io mi vado a compare il pane. Mi compro con 0,70 cent. un panuzzo”).
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono e facendo applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, ritiene il Collegio che la misura dell'interdizione sia eccessivamente limitante e non adeguata alle concrete esigenze di e che, Controparte_2 al contrario, risponda maggiormente all'interesse dello stesso la nomina di un amministratore di sostegno.
Per quanto sopra, la domanda di interdizione va rigettata e, in applicazione dell'art. 418 comma 3 c.c., gli atti vanno trasmessi al giudice tutelare per quanto di competenza.
Tenuto conto della natura del procedimento, le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, definitivamente decidente nella causa civile iscritta al n. 5845/2022 R.G.: rigetta la domanda di interdizione proposta nei confronti di , codice Controparte_2 fiscale , nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
n. 110; dispone, a cura della cancelleria, la trasmissione degli atti al giudice tutelare di Siracusa, per quanto di competenza;
compensa interamente le spese di lite;
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data 20/11/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5845/2022 R.G., avente ad oggetto: “interdizione giudiziale” promossa da
, codice fiscale , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
3.11.1977, residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Sebastiano Mallia, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, codice fiscale , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Antonino Campisi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE per l'interdizione di
pagina 1 di 5 , codice fiscale , nato a [...] il Controparte_2 C.F._3
26.1.1958, ivi residente in [...],
INTERDICENDO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico ministero in sede.
***
Con provvedimento del 17.9.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione di un termine di giorni venti per il deposito di una comparsa conclusionale e di ulteriori giorni venti per le memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 22.12.2022 chiedeva al Tribunale la Parte_1 pronuncia di interdizione nei confronti dello zio , deducendo che Controparte_2 quest'ultimo si trovava in uno stato di infermità di mente abituale, con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive, in quanto affetto da “schizofrenia paranoidea con deterioramento di tipo demenziale”, tanto da essere dichiarato sin dal
1984 (cfr. verbale di accertamento INPS in atti).
La ricorrente aggiungeva che lo zio era incapace di occuparsi da solo dei propri bisogni e chiedeva la nomina di un tutore da parte del Tribunale.
Il Presidente del Tribunale nominava il giudice istruttore e fissava l'udienza per la comparizione, dinanzi a quest'ultimo, dell'interdicendo e dei parenti di cui all'art. 712
c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5.10.2023, si costituiva in giudizio , FR dell'interdicendo, il quale contestava la rappresentazione Controparte_1 dei fatti operata dalla ricorrente.
In dettaglio, deduceva di convivere insieme ad - sin dalla morte di Controparte_2 entrambi i genitori – in un immobile in comproprietà pro quota insieme ad altri fratelli.
Nel merito, chiedeva di rigettare la domanda di interdizione non sussistendone i presupposti e di nominare un amministratore di sostegno per la cura degli interessi del pagina 2 di 5 FR.
All'udienza del 16.5.2023 venivano sentiti i parenti dell'interdicendo.
Alla successiva udienza del 12.10.2023 veniva disposto l'esame domiciliare di CP_2
, delegando a tal fine il g.o.t. dott.ssa
[...] Persona_1
Espletato l'esame diretto dell'interdicendo in data 30.1.2024, il giudice onorario delegato rimetteva la causa al giudice titolare del procedimento.
Con provvedimento del 17.9.2025 il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva dinanzi al Collegio, con assegnazione di un termine di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e di un ulteriore termine di giorni venti per le memorie di replica.
Esposti i fatti, preliminarmente va dichiarata la contumacia di , il quale Controparte_2 non si è costituito in giudizio nonostante sia stato regolarmente citato.
Passando al merito, la domanda di interdizione non appare meritevole di accoglimento, ritenendo il Tribunale sussistenti i presupposti per la nomina di un amministratore di sostegno.
In diritto va richiamato l'orientamento consolidato della Suprema Corte, secondo cui “La scelta del giudice di merito tra l'interdizione e l'amministrazione di sostegno non può tanto fondarsi sul grado più o meno intenso di infermità psichica del destinatario del provvedimento, quanto sull'idoneità della misura da adottare a fronteggiare le concrete esigenze del soggetto predetto, alla stregua di tutte le circostanze che caratterizzano la fattispecie, quindi sia del tipo di attività che devono essere compiute per conto del beneficiario, sia della durata e della natura dell'impedimento” (cfr., tra le tante, Cass. n.
18171/2013).
In particolare, secondo i giudici di legittimità all'amministrazione di sostegno si fa luogo allorché si tratti di svolgere per conto del beneficiario un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non pregiudicare gli interessi del soggetto vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere
(attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi
pagina 3 di 5 confronti.
A fronte di simili fattispecie, infatti, l'amministrazione di sostegno appare la misura più adeguata non solo sul versante pratico, in considerazione della maggiore duttilità che la contraddistingue sul piano dei contenuti, ma altresì sul versante etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo che essa sottende, facendo salva, in linea di principio, una contrattualità “minima” del beneficiario, che può compiere autonomamente gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
Di contro, laddove il soggetto si trovi in condizioni di abituale infermità psichica che lo rendano assolutamente incapace di provvedere ai propri interessi, perché si tratta di gestire un'attività di una certa complessità alla luce dell'entità del patrimonio del beneficiario ovvero appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé o per altri oppure se, nel caso concreto, l'amministrazione di sostegno non sia idonea ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede, torna ad essere applicabile la misura dell'interdizione (Cass. n. 13584/2006).
Tanto chiarito, nel caso di specie, dall'istruttoria espletata è emersa una residua capacità di che – unita all'assenza di un patrimonio cospicuo da tutelare - Controparte_2 suggerisce di procedere alla nomina di un amministratore di sostegno.
In primo luogo, dall'esame della documentazione in atti si evince che l'interdicendo è affetto da “schizofrenia cronica” trattata con terapia farmacologica (cfr. certificato medico dell'Asp di Siracusa- Presidio di Pachino del 10.11.2022 in atti).
A tali considerazioni va aggiunto che l'interdicendo nel corso dell'esame svolto è apparso presente a sé stesso, orientato nello spazio e nel tempo (ha saputo indicare correttamente la data e il luogo in cui si trovava), perfettamente in grado di deambulare autonomamente, ha risposto a tutte le domande in modo preciso e pertinente (è stato in grado identificarsi, di indicare esattamente dove vive e con chi).
L'interdicendo ha dato prova di conoscere perfettamente la propria condizione economica e patrimoniale e di essere aiutato nella gestione dal FR convivente (“Percepisco una pensione di invalidità di circa 800,00 perché sono disabile. A dicembre prendo la Per_ tredicesima, che li prende mio FR con il bancomat alla posta e li spendiamo per
pagina 4 di 5 le bollette, anche per mangiare perché viviamo nella stessa abitazione;
”) di essere in grado di effettuare acquisti e di conoscere il valore dei soldi (alla domanda “va a fare la Per_ spesa? “, ha risposto “la spesa la fa mio FR . Ogni tanto mi dà qualcosa ed io mi vado a compare il pane. Mi compro con 0,70 cent. un panuzzo”).
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono e facendo applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, ritiene il Collegio che la misura dell'interdizione sia eccessivamente limitante e non adeguata alle concrete esigenze di e che, Controparte_2 al contrario, risponda maggiormente all'interesse dello stesso la nomina di un amministratore di sostegno.
Per quanto sopra, la domanda di interdizione va rigettata e, in applicazione dell'art. 418 comma 3 c.c., gli atti vanno trasmessi al giudice tutelare per quanto di competenza.
Tenuto conto della natura del procedimento, le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, definitivamente decidente nella causa civile iscritta al n. 5845/2022 R.G.: rigetta la domanda di interdizione proposta nei confronti di , codice Controparte_2 fiscale , nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
n. 110; dispone, a cura della cancelleria, la trasmissione degli atti al giudice tutelare di Siracusa, per quanto di competenza;
compensa interamente le spese di lite;
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data 20/11/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
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