Art. 2.
Fra il terzo e quarto comma dell'articolo 18 della legge 2 marzo 1963, n. 307 , e' inserito il seguente:
"I dirigenti degli uffici locali che osservano l'orario ininterrotto dei servizi al pubblico, attuando il doppio turno, sono coadiuvati, oltreche' dal primo ufficiale od ufficiale delegato, da un secondo ufficiale delegato".
Fra il terzo e quarto comma dell'articolo 18 della legge 2 marzo 1963, n. 307 , e' inserito il seguente:
"I dirigenti degli uffici locali che osservano l'orario ininterrotto dei servizi al pubblico, attuando il doppio turno, sono coadiuvati, oltreche' dal primo ufficiale od ufficiale delegato, da un secondo ufficiale delegato".