Versione
17 aprile 1968
17 aprile 1968
Art. 2.
Fra il terzo e quarto comma dell'articolo 18 della legge 2 marzo 1963, n. 307 , e' inserito il seguente:
"I dirigenti degli uffici locali che osservano l'orario ininterrotto dei servizi al pubblico, attuando il doppio turno, sono coadiuvati, oltreche' dal primo ufficiale od ufficiale delegato, da un secondo ufficiale delegato".
Fra il terzo e quarto comma dell'articolo 18 della legge 2 marzo 1963, n. 307 , e' inserito il seguente:
"I dirigenti degli uffici locali che osservano l'orario ininterrotto dei servizi al pubblico, attuando il doppio turno, sono coadiuvati, oltreche' dal primo ufficiale od ufficiale delegato, da un secondo ufficiale delegato".
Giurisprudenza • 2
- 1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 31/12/2024, n. 10531Provvedimento: Pubblicato il 31/12/2024 N. 10531/2024REG.PROV.COLL. N. 01467/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1467 del 2024, proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Comando Generale della Guardia di Finanza e dal Comando Regionale Lombardia della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12; contro UI ZA, rappresentato e difeso, anche …Leggi di più...
- collocamento fuori ruolo·
- acquiescenza sentenza·
- contributo obbligatorio Stato italiano·
- interesse istituzionale·
- partecipazione autonoma a selezione·
- compensazione spese·
- competenza amministrativa·
- corpo permanente Guardia di frontiera e costiera europea·
- vizi di motivazione·
- regolamento UE 2019/1896