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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/10/2025, n. 2109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2109 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA, Sez. Lavoro
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro e Previdenza, nella persona della dr.ssa Cristina Giusti, all'esito del deposito di note scritte e conclusioni ex art. 127 ter cpc ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6296/23 R.G. LAVORO
TRA
, rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. DE STEFANO GAETANO, ZZ AN Parte_1 e con i quali è elett.te dom.to Parte_2
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., rappr e difesa dall'avv. ALDO FAVAROLO e con lui elett. dom.ta CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: violazione clausola sociale, diritto alla costituzione del rapporto di lavoro e risarcimento danni CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/10/23, parte ricorrente proponeva ricorso per vedere accertato il suo diritto alla costituzione del rapporto di lavoro per violazione della clausola sociale ex art 50 d. lvo 50/2016, a far data dal 7/5/22, o, in via subordinata, all'applicazione dell'art. 2112 cc con continuità del rapporto di lavoro a far data dalla cessazione del procedente rapporto, in entrambi i casi con condanna della resistente alla corresponsione delle retribuzioni dovute in via diretta o a titolo di risarcimento del danno;
chiedeva di accertare il comportamento discriminatorio e contrario a buona fede del datore di lavoro, con condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale;
il tutto con rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge, e con vittoria di spese. La società resistente si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso con varie motivazioni in fatto e in diritto, con vittoria di spese. Svolta l'istruttoria, acquisiti atti ex art. 210 cpc, disposto lo scambio di note scritte e conclusioni ex art. 127 ter cpc, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, il Tribunale decideva come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via principale il ricorrente chiede la costituzione del rapporto di lavoro alla luce della clausola sociale e del giudicato della sentenza n. 935/23 di questo Tribunale, intervenuta tra le stesse parti nel procedimento iscritto al n. rg. 5864/22. In primis va precisato che la sentenza citata, di rigetto del ricorso del ricorrente, non contiene l'accertamento di un obbligo di riassunzione, neanche implicitamente. Dedurre ciò dalla motivazione della sentenza è ultroneo rispetto al contenuto ed al significato letterale e complessivo della motivazione. Invero, la parte di motivazione della sentenza n. 935/23 riportata in ricorso rileva che la cd. revoca del licenziamento non poteva avere effetti ripristinatori del rapporto di lavoro, in quanto il contratto di lavoro era scaduto al momento della Cont scadenza del contratto di appalto tra ed il comune;
che solo l'applicazione della clausola sociale avrebbe consentito Cont la creazione ex novo del rapporto di lavoro;
pertanto per ripristinare il rapporto avrebbe dovuto procedere con la clausola sociale e non con la revoca di un licenziamento, essendo il rapporto di lavoro già cessato per scadenza del contratto di appalto.
1 Invero, nel contesto dei rapporti tra privati ed enti pubblici, e, in particolare nel caso che occupava ed occupa, per operare come ausiliare del traffico non è sufficiente il solo contratto di lavoro;
serve anche il corso di formazione con attestazione finale per l'acquisizione del titolo di ausiliare del traffico e il decreto del sindaco di conferimento dell'incarico. Si legge in sentenza “Nel particolare tipo di rapporto di lavoro che occupa, legato a rapporti concessori comunali e quindi concepito come contratto di lavoro che si risolve automaticamente alla scadenza del rapporto concessorio, fermo restando la clausola sociale di cui all'art. 50 d.lgs 50/2016 cd codice degli appalti, la revoca non ha il potere di ripristinare il rapporto di lavoro già risolto. Invero la eventuale prosecuzione dei rapporti (rectius: il ripristino dei rapporti) è legata alla clausola sociale, ovvero a una clausola che prevede il riassorbimento del personale con il nuovo aggiudicatario, con una nuova assunzione. Quindi nel caso che occupa la resistente, aggiudicataria dell'appalto, sarebbe stata tenuta ad una assunzione ex novo del ricorrente (così come aveva già proceduto negli anni precedenti), seguita da un formale atto di nomina da parte del sindaco del comune e della commissione prefettizia.” È evidente che in motivazione non si accerta l'esistenza di un obbligo per di assumere il ricorrente ex art. 50 d. CP_1 lgs 50/2016, domanda peraltro non oggetto di quel giudizio, e non si accerta tale obbligo neanche implicitamente. In motivazione si rileva solamente che il ripristino del rapporto poteva avvenire non con la revoca del licenziamento ma con un'assunzione ex novo. Invero, l'assunzione con svolgimento di mansioni di ausiliario del traffico, in tali rapporti, si configura come atto complesso, in quanto da una parte presuppone l'aggiudicazione dell'appalto e dall'altro necessita, oltre che del contratto di assunzione, anche della determina dirigenziale, del corso di formazione per titolo di ausiliare del traffico e del decreto di nomina. Ciò che è coperto da giudicato, per mancata impugnazione da entrambe le parti, quindi, è che il contratto di lavoro tra il ricorrente e era cessato in data 28/03/2022 e che il licenziamento del 09/04/2022 è privo di effetti, in quanto CP_1 riferito ad un rapporto già risolto per scadenza del contratto di appalto e soprattutto non ripristinato. Tale questione è coperta da giudicato e pertanto non può essere rimessa in discussione nell'odierno procedimento, attesa la mancanza di impugnazione della sentenza da parte del ricorrente e di CP_1 Premesso ciò, va esaminata la questione oggetto del presente giudizio, ovvero se fosse obbligata a mantenere le CP_1 posizioni lavorative pregresse ex art 50 d. lgs 50/2016 e quindi se vi sia stata violazione della clausola sociale, ovviamente per quel che interessa in questa sede, in relazione alla posizione del ricorrente. L'art. 50 d. l. vo 50/2016 prevede:
“Art. 50. (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi) 1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.” Il disciplinare tecnico allegato al bando di Gara Evidenza Pubblica per la concessione delle aree di sosta a parcheggio senza custodia, del 29/11/21, conteneva, all'art 35, la “Clausola Sociale”, che così stabiliva:
“Per l'effetto di quanto disposto dall'art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016, garantendo l'applicazione dei CCNL di Settore di cui all'art. 51 D. Lgs. 81/2015, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e fermo restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico organizzative e manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente. Al fine del rispetto della presente clausola sociale, il concorrente allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.” La ancora aggiudicataria della gara, nell'offerta tecnica allegata alla domanda di partecipazione alla gara si CP_1 impegnava “ex art 50 d. lvo 50/2016 a riassorbire tutto il Personale, mantenendo inalterati i livelli contrattuali e retributivi di tutto il Personale ad oggi impiegato sulla commessa oltre a sottoscrivere con gli stessi lavoratori, un accordo di II livello con incentivi economici sulla base dei risultati conseguiti e del livello di formazione singolarmente raggiunto”. Allegava l'elenco dei lavoratori impiegati, tra cui risultava il ricorrente, che alla data del deposito dell'offerta tecnica era ancora alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente CP_1 Il 25/3/22 il servizio veniva aggiudicato di nuovo alla uscente, ed iniziava in esecuzione anticipata il 6/5/22. CP_1 Nell'elenco del personale inviato alla stazione appaltante il 27/4/22, ovvero in seguito alla nuova aggiudica dell'appalto, il ricorrente non figurava. Quindi seppur il disciplinare di gara si riferiva a “assorbimento prioritario” del personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, e lasciava all'impresa subentrante la possibilità di armonizzare la clausola sociale con l'organizzazione dell'operatore e con le esigenze tecnico organizzative dell'impresa, nell'offerta tecnica si è CP_1 impegnata a riassorbire tutto il personale, mantenendo inalterati i livelli contrattuali e retributivi di tutto il Personale ad oggi impiegato, senza fare alcun accenno a riassorbimenti parziali o a diverse forme di riassorbimento. Cont Nel contratto concessorio tra il comune di Castellammare di Stabia e la all'art 8, la soc. i è anche obbligata CP_1
2 a rispettare tutti gli oneri ed obblighi previsti dal Disciplinare tecnico, (“Sono a carico del concessionario tutti gli oneri egli obblighi previsti dal Disciplinare Tecnico, quelli imposti per legge e per regolamento”), obbligandosi anche, come risulta dall'art 13 dello stesso contratto, ad applicare ai lavoratori dipendenti il vigente CCNL (“Il concessionario dichiara, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. Il concessionario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, assistenziale e sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa”). Secondo la giurisprudenza ormai prevalente del Consiglio di Stato e della Suprema Corte la clausola sociale ha natura
“elastica” o “flessibile”: la tutela del lavoro subordinato deve essere coniugata con la libera iniziativa economica, tutelata ex art 41 Cost., con la conseguenza che è illegittima una clausola sociale che imponga l'assunzione di tutti i lavoratori a tempo indeterminato o che imponga che il personale assorbito non possa essere destinato, in parte, ad altre attività. Secondo il Cons. Stato, sez. III, 28.12.2020 n. 8442: “l'obbligo di assorbimento del personale potrebbe essere assolto anche destinando solo parte dello stesso all'esecuzione di quel medesimo contratto”conforme, Consiglio di Stato, sez. V, 02.11.2020 n. 6761. Invero, l'applicazione della clausola sociale non è rigida (da ultimo CDS sent. N. 3418/25, ma tutta la giurisprudenza amministrativa Tar e Consiglio di Stato è conforme). Non basta essere “storicamente presenti nel cantiere” per avere diritto alla riassunzione: serve corrispondenza tra mansioni, inquadramento, fabbisogno effettivo e disponibilità contrattuale (es. full-time vs part-time). Al riguardo è stata posta in risalto l'opportunità di prevedere un “vero e proprio 'piano di compatibilità' o 'progetto di assorbimento', nel senso che l'offerta debba illustrare in qual modo concretamente l'offerente, ove aggiudicatario, intenda rispettare la clausola sociale”; il che confluirebbe nella formulazione di “una vera e propria proposta contrattuale […] che contenga gli elementi essenziali del nuovo rapporto in termini di trattamento economico e inquadramento, unitamente all'indicazione di un termine per l'accettazione”, con conseguente possibilità per il lavoratore di “previa individuazione degli elementi essenziali del contratto di lavoro” (Cons. Stato, parere n. 2703 del 2018, sulle Linee guida Anac n. 13, approvate con delibera n. 114 del 13 febbraio 2019, relative all'applicazione dell'art. 50 d.lgs. n. 50 del 2016). Sulla base di tali argomentazioni il Consiglio di Stato, con la sentenza 6761/2020, ha stabilito che è rimessa al concorrente la scelta sulle concrete modalità di attuazione della clausola sociale, incluso l'inquadramento da attribuire al lavoratore, e che spetta allo stesso operatore formulare eventuale “proposta contrattuale” al riguardo, anche attraverso il cd. “progetto di assorbimento” (cfr., in proposito, Cons. Stato, V, 1° settembre 2020, n. 5338); di conseguenza, deve escludersi l'obbligo a carico dell'aggiudicatario di mantenere l'inquadramento e l'anzianità del lavoratore assorbito. Spetta all'impresa la proposta contrattuale e le concrete modalità di attuazione della clausola. Nel caso che occupa, l'impresa aggiudicataria, sempre si è impegnata ad assorbire tutto il personale mantenendo CP_1 inalterati i livelli contrattuali e retributivi di tutto il Personale ad oggi impiegato sulla commessa oltre a sottoscrivere con gli stessi lavoratori, un accordo di II livello con incentivi economici sulla base dei risultati conseguiti e del livello di formazione singolarmente raggiunto. Quindi anche il ricorrente. La resistente nella memoria difensiva nulla ha eccepito sul punto, né ha evidenziato i motivi per cui il ricorrente non poteva essere riassorbito, anche in mansioni diverse, limitandosi a ritenere che il ricorrente era stato licenziato per superamento del periodo di comporto. Ciò, tuttavia, non rileva in questa sede, essendosi formato il giudicato sulla precedente domanda. Quel che rileva è che il ricorrente era in servizio presso l'impresa uscente al momento del deposito della domanda e dell'offerta tecnica da parte di che poi il suo rapporto era cessato per cessazione appalto e che la nella CP_1 CP_1 domanda di gara si era impegnata a riassorbire tutto il personale precedentemente alle sue dipendenze. Ne deriva quindi che la mancata assunzione del ricorrente è illegittima per violazione della clausola sociale e dell'obbligo assunto dall'operatore di riassorbire tutti i lavoratori. Invero, l'operatore ha accettato la clausola sociale senza opporre organizzazioni particolari, o indicando che avrebbe proceduto ad assunzioni parziali o con contratti di tipo diverso. Né con la memoria difensiva oppone alcunché in relazione a dette particolari esigenze dell'impresa. Il l.r. della in sede di interrogatorio ha dichiarato: CP_1
“abbiamo proceduto alla rivalutazione di tutto il personale in funzione del nuovo appalto che dovevamo mettere in piedi. Il ricorrente ci ha inviato una diffida lo scorso anno per inadempienza contrattuale alla clausola sociale. Io, sentito l'avvocato amministrativista che ci segue, l'ho mandata alla commissione prefettizia e al rup con le nostre deduzioni;
la pratica non ha avuto seguito perché hanno riscontrato che non vi è stata un'inadempienza contrattuale in relazione alla mancata applicazione della clausola sociale. Adr non ho avuto alcun provvedimento formale dalla commissione di chiusura della pratica. Adr: abbiamo riassunto quasi tutti i lavoratori del contratto precedente, tranne il ricorrente ed altri tre o quattro. Adr: i precedenti lavoratori erano tra i 18 e i 20. Adr: abbiamo assunto nuovi lavoratori, credo 4 o 5 più o meno.” Dell'invio degli atti alla commissione prefettizia e della sua decisione non vi è prova. La resistente non ha depositato né de deduzioni del suo difensore né le decisioni della commissione prefettizia, né a seguito dell'ordine di esibizione è stato depositato alcunché.
3 L'interrogatorio formale non può costituire prova di fatti favorevoli alla parte che lo rende. Quindi, il resistente non ha allegato né provato i motivi per cui ha ritenuto di non procedere con la riassunzione, salvo insistere con la legittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto, questione già oggetto del precedente procedimento e ivi superata, coperta dal giudicato. In questo procedimento andava allegato e dimostrato perché non aveva proceduto all'applicazione della clausola sociale, nei termini in cui la stessa società aveva dichiarato di voler procedere (riassorbimento di tutti i lavoratori). Pertanto la mancata assunzione del ricorrente integra la violazione della clausola sociale e dell'impegno di riassorbire tutti i lavoratori, e va accertato il diritto del ricorrente alla nuova assunzione per effetto della clausola sociale, alle dipendenze di con il livello di inquadramento e retributivo equivalente, in forza del C.C.N.L. Terziario CP_1 Confcommercio e dell'allegato Accordo Nazionale Di Lavoro per il settore delle attività ausiliarie, della sosta e dei parcheggi, a quello di ausiliario del traffico di cui al C.C.N.L. pplicato in precedenza al ricorrente, con ordine alla CP_2 di procedere all'assunzione nei termini anzidetti;
l' applicazione del C.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende del CP_1 terziario, distribuzione e servizi, è dovuta in quanto esso è indicato nel bando ed è stato applicato agli altri lavoratori riassorbiti al momento della nuova assunzione (cfr. Unilav in atti); la riassunzione opererà a far data da quando sono stati assunti gli altri lavoratori indicati nell'elenco depositato con l'offerta tecnica e comunque entro il 07/05/22, data di inizio del servizio, con la forma contrattuale ritenuta idonea dall'azienda, non essendo tale elemento oggetto di clausola sociale o di impegno nell'offerta tecnica, e con pagamento della retribuzione dall'emissione della sentenza. Rimane assorbita la domanda subordinata di applicazione dell'art. 2112 cc., che comunque ha altri presupposti. Cont Il ricorrente chiede la condanna della società al pagamento delle mancate retribuzioni a titolo di risarcimento del danno dal momento dell'offerta delle proprie energie lavorative. La domanda è fondata. Dal momento dell'offerta delle energie lavorative, ovvero a seguito dell'invio dell'atto di diffida stragiudiziale del 04.07.2023, inviata e consegnata via pec alla resistente all'indirizzo indicato in visura, circostanza non contestata dalla resistente, offerta non accettata dal datore di lavoro, si è verificata la mora accipiendi del creditore, e va applicata la tutela di diritto comune;
il diritto al risarcimento del danno va riconosciuto da questa data, per la corrispettività tra prestazione lavorativa e obbligo retributivo, in quanto il presupposto della condanna al pagamento delle retribuzioni spettanti ai lavoratori è la previa offerta della stessa prestazione lavorativa, ex art 1217 c.c. e la successiva mora credendi del datore. La Suprema Corte ha stabilito che il datore che non adempia all'obbligo di assumere il lavoratore è obbligato, per responsabilità contrattuale, a risarcire l'intero pregiudizio patrimoniale che il lavoratore ha subito per tutto il periodo per cui si è protratta l'inadempienza. Tale pregiudizio può essere in concreto determinato senza il bisogno di una specifica prova del lavoratore, sulla base del complesso delle utilità che il lavoratore avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto;
mentre spetta al datore di lavoro provare l'aliunde perceptum, oppure la negligenza del lavoratore nel cercare la proficua occupazione (Cass. 36724/2021, 2402/2004, 11141/2001). Per il periodo anteriore va quindi riconosciuto il risarcimento del danno dal 04/07/2023 al momento dell'assunzione, per un importo pari alle retribuzioni globali di fatto che il ricorrente avrebbe percepito se avesse lavorato;
al momento in cui era in forza lavoro con essa era pari a € 1.500,00 mensili, come indicato da parte ricorrente e non contestato da CP_1 parte resistente, e come risulta dalle buste paga allegate;
tale importo può quindi essere usato come parametro del risarcimento. Da tale importo non va detratto quanto il ricorrente ha percepito a titolo di Naspi, atteso che essa ha una funzione eminentemente previdenziale (Cass. sent. N. 11989/2018 secondo cui “atteso che detta indennità (di disoccupazione) opera su un piano diverso dagli incrementi patrimoniali che derivano al lavoratore dall'essere stato liberato, anche se illegittimamente, dall'obbligo di prestare la sua attività, dando luogo la sua eventuale non spettanza ad un indebito previdenziale, ripetibile nei limiti di legge (…) con la conseguenza che le relative somme non possono configurarsi come un effettivo incremento patrimoniale del lavoratore detraibile dall'ammontare del risarcimento del danno dovuto dal datore di lavoro). Non è accoglibile la domanda di condanna al pagamento dei contributi previdenziali (Cassazione civile, sez. lav., 10/11/2020, n. 25225: Nel risarcimento del danno da mancata assunzione non può rientrarvi la regolarizzazione della posizione contributiva, in quanto il rapporto previdenziale sorge solo in presenza dei requisiti di legge. Il pagamento dei contributi previdenziali non può esservi, perché il rapporto di impiego non è stato mai instaurato.) Il ricorrente chiede anche il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per il comportamento discriminatorio o contrario a buona fede per mancata assunzione. Le domande non sono fondate. ha rilevato, come aveva rilevato nel precedente giudizio, che l'eccepito licenziamento del ricorrente sarebbe stato CP_1 dovuto al superamento del periodo di comporto, e tale difesa, non scrutinata in quanto superata da altre valutazioni, comunque costituisce un elemento sufficiente per non ritenere sussistente un intento discriminatorio o un comportamento contrario a buona fede, che comunque va provato da chi lo allega. Inoltre, non tutti i dipendenti sono stati riassunti, e molte delle nuove assunzioni dei lavoratori indicati in ricorso (assunzione di nuovo personale nelle persone di Per_
, , , ed altri) dagli Unilav depositati risultano essere state disposte, almeno Persona_1 Per_3 Per_4 Per_5 in fase iniziale, a tempo determinato.
In relazione al risarcimento del danno non patrimoniale, esso non è sufficientemente allegato né è stato provato. Non è stata chiesta prova testimoniale su quanto allegato in punto di danno morale e la certificazione medica allegata, pur
4 descrivendo una sintomatologia oggettiva, in relazione alla causa trova necessariamente la sua fonte nei racconti del ricorrente. Manca quindi una certificazione medica idonea a provare quanto allegato, soprattutto in punto di nesso causale, e a ciò non si può supplire con una ctu che avrebbe carattere meramente esplorativo. Pertanto, in assenza di valida prova sul punto la domanda non può essere accolta. Quindi il ricorso va accolto nei limiti di cui in motivazione, e rigettato nel resto. Le spese processuali seguono la parziale soccombenza e possono essere compensate nella misura di un terzo, e liquidate come da dispositivo, in base al criterio del decisum, scaglione 26.001-52.000, complessità media.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato Parte_1 in data 14/10/2023, nei confronti di in persona del legale rapp.te p.t. ogni altra domanda o eccezione disattesa, CP_1 così provvede:
a) accoglie il ricorso per quanto di ragione, e dichiara il diritto di alla costituzione di un nuovo rapporto Parte_1 di lavoro subordinato alle dipendenze della , per l'effetto, ordina alla predetta società resistente di procedere alla CP_1 relativa assunzione a far data dal 07/05/22, con inquadramento equivalente, in forza del C.C.N.L. Terziario Confcommercio e dell'allegato Accordo Nazionale Di Lavoro per il settore delle attività ausiliarie, della sosta e dei parcheggi, a quello di ausiliario del traffico di cui al C.C.N.L. pplicato in precedenza al ricorrente, e al pagamento CP_2 della relativa retribuzione;
b) condanna la al risarcimento del danno, in favore della parte ricorrente, commisurato alle retribuzioni maturate CP_1 dal 04/07/2023 e fino alla data di effettiva assunzione, oltre accessori come per legge, da parametrarsi alla retribuzione globale di fatto di € 1.500 mensile come prima percepita, oltre interessi e della rivalutazione monetaria come per legge;
c) rigetta nel resto il ricorso. c) condanna la parte resistente alla refusione delle spese di lite nella misura di 2/3 del dovuto, con compensazione del restante terzo, che vengono liquidate in euro 6.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Torre Annunziata data del deposito Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Cristina Giusti
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