Articolo 44 della Legge 28 marzo 1968, n. 434
Articolo 43Articolo 45
Versione
5 maggio 1968
Art. 44. Fatti costituenti reato

Se nei fatti oggetto del procedimento disciplinare il consiglio ravvisa gli elementi di un reato, trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale e sospende il procedimento.
Entrata in vigore il 5 maggio 1968