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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 06/11/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE prima sezione civile
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere avv. Clemi Tinto giudice ausiliario est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 741 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021
TRA
(Cod. Fisc.: ), (Cod. Fisc.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (Cod. Fisc.: ), già costituiti in primo C.F._2 Controparte_1 C.F._3
grado in “prosecuzione” della rappresentati e difesi dall'avv. Alessandra Controparte_2
Giurgola, presso il cui studio - in Lecce alla via Oberdan n.37 - sono elettivamente domiciliati in virtù di mandato in atti
APPELLANTI
E
(c.f.: ) e (c.f.: ) CP_3 CodiceFiscale_4 Controparte_4 CodiceFiscale_5
rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Bonanno, presso il cui studio - in Veglie (LE) alla via Italia Nuova
n. 14 - è elettivamente domiciliata in virtù di mandato in atti
APPELLATI
All'udienza del 21.6.2023, le parti hanno precisato le conclusioni, con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Il fatto è così brevemente ricostruito dal Tribunale di Lecce con la impugnata sentenza n. 220/2021 del
25/1/2021, pubblicata il 27.1.2021: “Con atto di citazione regolarmente notificato il 26 febbraio 2011,
[...]
, premesso di essere proprietaria di un immobile adibito ad abitazione con annesso terreno sito a Melendugno Controparte_2
(località San Foca) in via Martiri di Belfiore n. 46, adducendo di essere venuta a conoscenza in data 28 febbraio 2010, informata dai figli e ivi casualmente recatisi insieme alla sig.ra Parte_2 Parte_1 Controparte_5
di una intervenuta modifica dello stato dei luoghi consistita nella parziale demolizione dell'originario muro di cinta realizzato in conci di tufo a confine con immobile di proprietà di e nella ricostruzione e sopraelevazione dello stesso con CP_3
altro materiale (mattoni di calcestruzzo vibrato), divenuto in un tratto lungo 11,80 m. muro perimetrale di una struttura immobiliare in fieri eretta su terreno del medesimo in violazione delle distanze legali (con invasione dello spessore della sua area esclusiva nella misura di 12,5 cm come accertato da tecnico di fiducia, arch. alla cui perizia allegata Persona_1
rinviava) agiva in giudizio nei confronti del suddetto chiedendone la condanna al risarcimento dei danni in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c. o in subordine per equivalente ex art. 2043 c.c. (nella misura di € 20.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno in cui si è verificato l'evento lesivo), nonché al risarcimento di ulteriori voci di danno di natura non patrimoniale indicate analiticamente nelle conclusioni cui si rimanda.
costituitosi in giudizio, unitamente a e , contestava la fondatezza della CP_3 Controparte_6 Controparte_4
domanda, rilevando di avere realizzato nel 2010 la nuova struttura immobiliare di cui alla citazione (con permesso di costruire n. 5/2010 del 12/1/2010) abbattendo un edificio già insistente sul muro comune con innalzamento, a suo dire, consentito dall'art. 885 c.c.; chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da sé, dalla coniuge e dalla figlia nella misura di € 51.000,00 in ragione della instaurazione della controversia in oggetto.
In corso di causa veniva introdotta dall'attrice istanza di istruzione tecnica preventiva ex art. 699 c.p.c. (r.g.n. 1147-1/2011), accolta con conferimento di incarico all'ing. il quale depositava relazione tecnica in data 11 gennaio Persona_2
2012, cui seguiva, su rilievi sollevati d'ufficio dall'odierno giudicante, ulteriore relazione tecnica integrativa trasmessa telematicamente il 25 settembre 2019.
Durante la fase istruttoria, si procedeva ad interrogatorio formale del convenuto nonché all'escussione dei CP_3
testimoni ammessi.
Intervenuto nelle more il decesso dell'attrice, , e si Parte_2 Parte_1 Controparte_1
costituivano, in qualità di eredi, per la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'art. 302 c.p.c..
2 All'udienza del 23 ottobre 2019, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando su concorde richiesta delle stesse termine di giorni dieci per note conclusive ad integrazione delle memorie già depositate.”
Con la suddetta sentenza n. 220/2021, il Tribunale di Lecce così provvedeva:
“a) accertata la responsabilità extracontrattuale del convenuto accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, CP_3
condanna il suddetto a risarcire alle attrici per equivalente il danno patrimoniale di cui in motivazione, versando in favore delle stesse la somma di € 1.620,00, oltre interessi legali dall'evento lesivo al soddisfo;
b) rigetta ogni ulteriore domanda;
c) rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da e;
CP_3 Controparte_6 Controparte_4
d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
e) pone definitivamente a carico del convenuto gli oneri connessi all'espletamento delle due c.t.u. come già liquidati CP_3
in separati decreti”.
Il tribunale così motivava la sua decisione: “Per effetto delle modifiche concernenti il muro e le fondamenta del medesimo, il diritto di edificare delle attrici è stato, pertanto, di certo, ingiustamente leso, in termini, tuttavia, non assoluti, bensì relativi, nel senso che, impedita alle suddette la possibilità di innestare una costruzione sul muro, ovverosia di utilizzarlo come appoggio di elementi strutturali e portanti (intervento edilizio consentito finchè sul confine era eretto il muretto originario), residua alle stesse la facoltà di realizzare un fabbricato in aderenza al nuovo muro.
Avverso la predetta sentenza, i sigg.ri hanno proposto appello, cui hanno resistito i sigg.ri e Pt_1 CP_3
. CP_6
Precisate le conclusioni all'udienza collegiale del 21.6.2023, svoltasi a trattazione scritta, la causa veniva riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A- Con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta che “VIZIO DELLA SENTENZA PER
OM PRONUNCIA: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.2058 CC e 2043
CC” assumono le appellanti che “Sta di fatto che la somma di €.2170 indicata a pag 24, dal perito è riferita al valore del vecchio muro (valore che anche spetta alla attrice! ) e non alla grravissima compressione del diritto di proprietà e cioè dalla ormai ridotta facoltà di utilizzo del muro che non potrà più costituire innesto o appoggio di una nuova costruzione , potendo ora i sigg,ri costruire solo in aderenza. Pt_1
In altri termini , come stabilito dal perito a pag 24, il muro che è stato abbattuto valeva €.2170,00 e ciò costituisce una perdita materiale che deve essere rimborsata agli eredi Pt_1
3 Vi è poi l'ulteriore danno non riconosciuto in sentenza o meglio erroneamente identificato con il differente valore relativo alla perdita materiale del muro originario.
DETTO ULTERIORE DANNO È COSTITUITO DAL GRAVISSIMO PREGIUDIZIO DERIVANTE
AGLI ODIERNI APPELLANTI DI NON POTER
PIÙ COSTRUIRE IN APPOGGIO AL MURO O A MEZZO DI INNESTO CON LA NUOVA
COSTRUZIONE.” ….. “la sentenza è illegittima nella parte in cui non ha riconosciuto tutte le somme spettanti agli eredi ivi compresa quella relativa al mancato utilizzo pieno del muro, che è voce differente ed ulteriore rispetto a quella di Pt_1
€.2170,00 complessivamente riguardante il valore del muro originario, che pure spetta agli eredi.”
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Il primo giudice, ha correttamente accertato che “Per effetto delle modifiche concernenti il muro e le fondamenta del medesimo, il diritto di edificare delle attrici è stato, pertanto, di certo, ingiustamente leso, in termini, tuttavia, non assoluti, bensì relativi, nel senso che, impedita alle suddette la possibilità di innestare una costruzione sul muro, ovverosia di utilizzarlo come appoggio di elementi strutturali e portanti (intervento edilizio consentito finchè sul confine era eretto il muretto originario), residua alle stesse la facoltà di realizzare un fabbricato in aderenza al nuovo muro.”
Nella conseguente liquidazione del danno, però, poi, si è limitato a valutare solo alcune voci di danno: “Il danno patrimoniale derivato è, dunque, composto dalle seguenti voci: 1) occupazione con lo spessore della superficie di un nuovo muro, non utilizzabile dalle attrici come appoggio di eventuali costruzioni future, di una porzione di terreno delle medesime misurante in larghezza 12,5 cm (su cui prima delle modifiche sorgeva parte del comune muro di confine) il cui valore è stato stimato nella misura di € 405,00 (p. 22 della relazione tecnica integrativa del 26/8/2019); 2) sporgenza su striscia di terreno delle attrici misurante in larghezza 4 cm della trave di fondazione del muro, il cui valore è stato determinato nella misura di € 130,00 (p. 22 della relazione tecnica integrativa cit.); 3) perdita della facoltà di utilizzo come muro di fabbrica di metà del precedente muro di confine avente un valore totale pari ad € 2.170,00 (p. 24 della relazione tecnica integrativa cit.).” E ha liquidato il danno “per equivalente tramite versamento in favore delle attrici di una somma di denaro valutata in totale in € 1.620,00 (€ 405,00 + € 130,00 + € 2.170,00/2), oltre interessi legali dall'evento lesivo al soddisfo.”
Invero, questa corte ritiene che il danno riveniente dall'abbattimento del muretto, realizzato dagli odierni appellanti sulla loro proprietà a seguito degli interventi edilizi eseguiti, debba essere rimborsato per intero, nella misura indicata dal ctu di € 2.170,00 (“Come risulta dal computo metrico di cui all'allegato N. 6a, redatto alla luce di quanto sopra esposto in proposito e di quanto indicato negli elaborati grafici (allegati n. 3a, n. 4a e n. 9a) e nella foto
4 n. 8 (allegato n. 2a), il valore del muro preesistente agli interventi edilizi realizzati dal è pari a € 2.173,22, che si CP_3
approssima a € 2.170,00.” (relazione tecnica pagg. 21-22)”.)
E che debba essere liquidato agli odierni appellanti anche il danno – comunque riconosciuto dal primo giudice - riveniente dal fatto di non poter più costruire in appoggio o innesto al nuovo muro e di aver comunque subito una compressione, seppur limitata, del loro diritto di proprietà. Trattandosi di un danno estremamente difficile da provare nel suo preciso ammontare questa corte ritiene di poter ricorrere alla liquidazione in via equitativa, sussistendone i presupposti.
La giurisprudenza ha chiarito che la liquidazione equitativa del danno presuppone l'accertamento dell'esistenza di un danno risarcibile, l'impossibilità o rilevante difficoltà di una stima esatta del danno, il fatto che tale impossibilità non dipenda dall'inerzia della parte gravata dell'onere della prova. La Suprema
Corte ha chiarito che “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare” (tra le altre, Cass. n. 17752/2015 e n.
13515/2022) e ancora “la liquidazione equitativa del danno “ha natura sussidiaria, perché presuppone l'esistenza d'un danno oggettivamente accertato”, e ha, del pari, “natura non sostitutiva, perché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse (tanto colpevoli quanto incolpevoli, sopperendo in quest'ultimo caso il rimedio della rimessione in termini, e non della liquidazione equitativa)” (Cass. ord. 26051/2020 e n. 8105/2022)”
La corte, pertanto, rilevata l'effettiva impossibilità di provare il danno nel suo preciso ammontare, liquida e riconosce agli odierni appellanti, in via equitativa la complessiva somma di € 10.000.
In conclusione, il danno complessivo che i convenuti devono risarcire agli odierni appellanti è di €
12.705,00 (€ 405,00 + € 130,00 + € 2.170,00 + € 10.000,00), oltre interessi legali dall'evento lesivo al soddisfo.
B. Con il secondo motivo di appello, gli appellanti deducono un “VIZIO DELLA SENTENZA PER
OM PRONUNCIA SUI NI EX ART. 614 CP, 2043 , 2059 c.c” . Gli appellanti ritengono che
“Assolutamente illegittima è la statuizione riguardante i danni subiti dalla sig.ra sull'errato presupposto, secondo CP_2
il quale non vi è stata percezione diretta dello stato dei luoghi ma eventualmente una mal descritta situazione da parte dei figli riguardo all'irrisorio sconfinamento da parte del In realtà vi è certificazione medica in atti comprovante che la sig.ra CP_3
5 ha iniziato a soffrire di sindromi ansiose e di scompensi cardiaci: tali patologie, mai accusate precedente certificate CP_2
dal Dr. in data 01/03/2010, 15/04/2010, 14/05/2010, 15/06/2010 e 15/07/2010 e dal Dr. Persona_3
in data 23/08/2010 e 09/11/2010.”. Persona_4
Il motivo è infondato.
La corte concorda con la decisione sul punto adottata dal primo giudice “Infine, si è, invece, rivelata, del tutto infondata la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali asseritamente subiti dalla de cuius delle attrici.
In merito al danno alla salute individuato in citazione in una sindrome ansiosa da stress con scompenso cardiaco che la de cuius avrebbe manifestato sin dal momento in cui veniva informata dai figli dei fatti oggetto di causa, non sussiste a monte alcuna dimostrazione della riconducibilità causale all'evento lesivo, tenuto anche conto che l'interessata, non essendosi recata sui luoghi, non aveva avuto neanche una percezione improvvisa delle modifiche, ma soltanto una conoscenza indiretta, così che eventuali reazioni emotive degenerate in patologia sarebbero al limite da ritenersi causate dalle modalità di comunicazione della notizia con utilizzo di frasi dissimulanti la reale esigua entità della lesione.”
Invero, non è stata fornita alcune prova sul nesso causale tra il fatto oggetto di causa e la sindrome ansiosa da stress lamentata dalla sig.ra CP_2
B. Con il terzo motivo di appello, gli appellanti lamentano la “VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART.92 CPC”. Ritengono che “Con la statuizione impugnata il Tribunale di Lecce ha disposto la compensazione delle spese di lite in quanto la somma riconosciuta a titolo di risarcimento per equivalente è stata irrisoria.
In realtà se il primo Giudice avesse ben esaminato la questione, i danni non sarebbero stati affatto irrisori, stante la gravissima condotta attuata dal sicchè l'errore del Giudicante non può comportare anche l'ulteriore pregiudizio per gli attori di CP_3
non vedersi riconoscere le spese di lite.”
Il motivo è fondato.
Come è noto, l'art. 91 c.p.c. fissa la regola che le spese seguono la soccombenza e l'art.92 comma 2 c.p.c. dispone che le spese del processo possono essere compensate – in parte o per l'intero – nel caso di soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o anche qualora sussistano altre analoghe gravi e eccezionali ragioni.
Nella fattispecie non risulta alcuna delle ipotesi su richiamate.
6 Alla luce di tutto quanto sopra argomentato, l'appello va accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata riformata.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono, dunque, la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, pronunziando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Lecce n. 220/2021 del 25/1/2021, pubblicata il 27.1.2021,
- accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto ridetermina la somma per cui vi è condanna degli appellati in favore dei sigg.ri in € 12.705,00 (anziché € 1.620,00) oltre interessi legali dall'evento Pt_1
lesivo al soddisfo,
- conferma nel resto l'impugnata sentenza.
- Condanna gli appellati al pagamento in favore degli appellanti delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate per il primo grado in € 4.000,00 per compenso e per il presente grado in € 3.200,00 per compenso, oltre contributo unificato e accessori di legge e di tariffa in misura del 15%.
Lecce, 28.10.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
(avv. Clemi Tinto) (dott. Riccardo Mele)
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