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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/12/2025, n. 5062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5062 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15495 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...] (C.F. Parte_1
); , nata a Palermo (PA), in [...] C.F._1 Parte_2
10/05/1959 (C.F. e , nata a [...] C.F._2 Parte_3
(PA), in data 03/11/1955 (C.F. , tutti elettivamente C.F._3 domiciliati in Palermo, Piazzale Ungheria, n. 58 presso lo studio dell'Avv.
CA NC OL, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Gen. Antonino Canto- re, n. 5 presso lo studio dell'Avv. Di Liberto Giuseppe, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte convenuta –
E
, in persona del legale rap- Controparte_2 presentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Benedet- to Gravina, n. 56 presso lo studio dell'Avv. Dolce Domenico, che la rappre- senta e difende per mandato in atti;
– parte convenuta –
E
, nato a [...], in data [...] (C.F. Controparte_3
), elettivamente domiciliato in Palermo, Corso Camillo CodiceFiscale_4
Finocchiaro Aprile, n. 15 presso lo studio dell'Avv. Bacchi Ilenia, che lo rap- presenta e difende per mandato in atti;
– parte convenuta –
OGGETTO: Sinistro stradale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 9/12/2025, svolta in modalità c.d. cartolare, le parti concludevano come da come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, gli attori Pt_1
e hanno convenuto in giudizio, innanzi
[...] Parte_2 Parte_3 al Tribunale Civile di Palermo, unitamente a CP_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore e , per sentirli condannare in solido al risarcimento Controparte_3 dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del decesso della loro congiunta SI.ra , verificatosi in data 06/07/2020, Parte_4 alle ore 12,40 circa, in Palermo, allorchè mentre era trasportata sul veicolo
Fiat Punto tg. DH884BY – assicurato per la rca con la di pro- CP_4 prietà dell' e condotto dal SI. Controparte_2
– aveva subito lesioni in conseguenza della perdita di control- Controparte_3 lo del mezzo da parte del conducente, autista della Parte_5
che si occupa del trasporto dei dializzati nel percorso casa – struttura
[...] ospedaliera.
A tal fine hanno dedotto che il sinistro, secondo quanto rilevato dalle Au- torità Intervenute, si era verificato per fatto e colpa imputabili in via esclusi- va al SI. che, nel percorrere la careggiata a doppio senso di Controparte_3
Via Rocco Dicillo, da Via Gino Marinuzzi verso Via Emanuela Loi, a causa della velocità non adeguata, aveva perso il controllo del mezzo finendo contro dei veicoli in sosta.
Parte attrice ha riferito che, dopo essere stata refertata al PS dell'Ospedale
Civico di Palermo – ove era stata trasportata dal 118 - con la diagnosi “con- tusione ginocchio destro e sinistro e trauma facciale in paziente dializzata” i sanitari avevano disposto consulenza ortopedica che aveva rilevato una tu- mefazione bilaterale con ecchimosi ed il successivo 10.07.2020 durante la
- 2 - seduta emodialitica, la SI.ra aveva accusato violento dolore all'arto Pt_1 superiore sx per cui i sanitari, nel sospetto di ischemia acuta all'arto supe- riore sinistro, ne avevano disposto il trasferimento presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civico e da qui in chirurgia vascolare che, all'esito di AngioTac
- effettuata il successivo 12.07.2020 – aveva evidenziato: visualizzazione dell'arteria ulnare, unica arteria brachiale occlusa da verosimile dissezione post-traumatica e tentativo non proficuo di ricanalizzazione”.
Il successivo 13.7.2020 la SI.ra era deceduta. Pt_1
Ritenuto, alla luce della consulenza tecnica di parte a firma del dott.
[...]
che l'evento morte fosse da porre in nesso di causalità con il sinistro Per_1 hanno, quindi, concluso chiedendo al Tribunale condannare i convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori in conseguenza del sinistro con il favore delle spese di lite.
I convenuti si sono costituiti ed hanno invocato il rigetto delle domande at- toree.
Nel corso del giudizio è stata espletate un'indagine medico – legale affidata alla dott.ssa la quale, sulla scorta degli accertamenti compiuti e Persona_2 della documentazione allegata al fascicolo e, in particolare, dal riferito anamnestico dei verbali di Pronto Soccorso del giorno 6.07.2020 e del
10.07.2020, ha concluso affermando che la sig.ra «a seguito del sini- Pt_1 stro stradale, non subiva alcun trauma a carico dell'arto superiore sinistro. In assenza pertanto di un coinvolgimento diretto dell'arto superiore sinistro si ri- tiene di non poter ricondurre causalmente la trombosi della FAV e l'ischemia dell'arto con il sinistro in oggetto. Altresì, si ritiene non sussistente il nesso di causalità, anche alla stregua di un criterio di maggiore probabilità, tra l'evento traumatico avvenuto in data 06.07.2020 e il decesso della sig.ra Ben- Pt_1 ché sia intercorso un brevissimo lasso di tempo tra i due eventi, sinistro stra- dale e decesso, tenuto conto che la sig.ra era un soggetto fragile affetto Pt_1 da IRC termine in emodialisi ed in assenza di una chiara diagnosi di morte, si ritiene di non poter addebitare il decesso al sinistro né tantomeno esclusiva- mente alla trombosi della FAV, che veniva peraltro prontamente sostituita, con
- 3 - ripresa della emodialisi, ad opera dei sanitari dell'ospedale Civico».
Con provvedimento del 28/7/2025 il G.I. ha formulato alle parti una pro- posta conciliativa.
Con nota depositata in data 27/11/25 parte attrice ha dichiarato di ri- nunciare agi atti e all'azione promossa con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio nei confronti di Controparte_1 [...]
. Controparte_5
Dal canto suo, ha dichiarato di accettare la rinuncia con CP_1 compensazione delle spese di lite, mentre l' Controparte_6
da dato atto di avere ricevuto il pagamento delle spese di lite
[...] giusta proposta conciliativa formulata dal Giudice ed ha chiesto la pronuncia di cessazione della materia del contendere, al pari di . Controparte_3
All'udienza del 9/12/25 il Giudice ha posto la causa in decisione.
Ed invero, occorre distinguere tra rinuncia agli atti, alla domanda ed all'azione.
La rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi è espressione della facoltà della parte di modificare le domande e le conclusioni precedentemente for- mulate. Si tratta di un diritto rientrante nel potere difensore che, in tal gui- sa, esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere in relazione anche agli sviluppi della causa la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del pro- prio rappresentato.
La rinunzia agli atti del giudizio, invece, può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 cod. proc. civ. e comporta l'estinzione del giudizio quando sia accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecu- zione.
La rinuncia all'azione, infine, in quanto disposizione negoziale del diritto in contesa, costituisce esercizio di un potere sostanziale spettante come tale alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale, siccome diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso e
- 4 - non necessita di alcuna accettazione di controparte per risultare perfetta- mente efficace.
La rinuncia agli atti del processo non impedisce la riproposizione della medesima domanda (non incide, in altri termini, sul diritto fatto valere in se- de processuale) in quanto estingue solo quel determinato procedimento giu- diziario, mentre la rinunzia all'azione estingue, invece, il diritto fatto valere nel processo e impedisce la riproposizione della medesima domanda o di un altro procedimento relativo a quella specifico diritto e/o domanda (cfr. Cass., civ. sez. II, del 19 febbraio 2019, n. 4837).
La rinuncia all'azione, comportando la cessazione della materia del con- tendere, porta alla pronuncia di una sentenza che attesta il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del processo.
Nella specie, va quindi pronunciata la cessazione della materia del con- tendere in ordine alle domande proposte da , e Parte_1 Parte_2
nei confronti di Parte_3 Controparte_7
[...
, in persona del legale rappresentante pro tempore e Controparte_3 [...]
CP_8
Va disposta la compensazione delle spese di lite tra le parti, ad eccezione di quelle sostenute dalla , in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, che sono state già corrispo- ste in adempimento della proposta conciliativa formulata dal giudice.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande propo- ste da , e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, in persona del legale rappresen- Controparte_9 tante pro tempore e Controparte_3 CP_1 compensa tra le parti le spese di lite ad eccezione di quelle sostenute dalla
, in persona del legale rappre- Controparte_2 sentante pro tempore, che sono state già corrisposte;
- 5 - pone le spese relative all'espletata C.T.U. a carico degli attori.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 15/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Dott. Maura Cannella, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n.
193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 6 -
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15495 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...] (C.F. Parte_1
); , nata a Palermo (PA), in [...] C.F._1 Parte_2
10/05/1959 (C.F. e , nata a [...] C.F._2 Parte_3
(PA), in data 03/11/1955 (C.F. , tutti elettivamente C.F._3 domiciliati in Palermo, Piazzale Ungheria, n. 58 presso lo studio dell'Avv.
CA NC OL, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Gen. Antonino Canto- re, n. 5 presso lo studio dell'Avv. Di Liberto Giuseppe, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte convenuta –
E
, in persona del legale rap- Controparte_2 presentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Benedet- to Gravina, n. 56 presso lo studio dell'Avv. Dolce Domenico, che la rappre- senta e difende per mandato in atti;
– parte convenuta –
E
, nato a [...], in data [...] (C.F. Controparte_3
), elettivamente domiciliato in Palermo, Corso Camillo CodiceFiscale_4
Finocchiaro Aprile, n. 15 presso lo studio dell'Avv. Bacchi Ilenia, che lo rap- presenta e difende per mandato in atti;
– parte convenuta –
OGGETTO: Sinistro stradale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 9/12/2025, svolta in modalità c.d. cartolare, le parti concludevano come da come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, gli attori Pt_1
e hanno convenuto in giudizio, innanzi
[...] Parte_2 Parte_3 al Tribunale Civile di Palermo, unitamente a CP_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore e , per sentirli condannare in solido al risarcimento Controparte_3 dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del decesso della loro congiunta SI.ra , verificatosi in data 06/07/2020, Parte_4 alle ore 12,40 circa, in Palermo, allorchè mentre era trasportata sul veicolo
Fiat Punto tg. DH884BY – assicurato per la rca con la di pro- CP_4 prietà dell' e condotto dal SI. Controparte_2
– aveva subito lesioni in conseguenza della perdita di control- Controparte_3 lo del mezzo da parte del conducente, autista della Parte_5
che si occupa del trasporto dei dializzati nel percorso casa – struttura
[...] ospedaliera.
A tal fine hanno dedotto che il sinistro, secondo quanto rilevato dalle Au- torità Intervenute, si era verificato per fatto e colpa imputabili in via esclusi- va al SI. che, nel percorrere la careggiata a doppio senso di Controparte_3
Via Rocco Dicillo, da Via Gino Marinuzzi verso Via Emanuela Loi, a causa della velocità non adeguata, aveva perso il controllo del mezzo finendo contro dei veicoli in sosta.
Parte attrice ha riferito che, dopo essere stata refertata al PS dell'Ospedale
Civico di Palermo – ove era stata trasportata dal 118 - con la diagnosi “con- tusione ginocchio destro e sinistro e trauma facciale in paziente dializzata” i sanitari avevano disposto consulenza ortopedica che aveva rilevato una tu- mefazione bilaterale con ecchimosi ed il successivo 10.07.2020 durante la
- 2 - seduta emodialitica, la SI.ra aveva accusato violento dolore all'arto Pt_1 superiore sx per cui i sanitari, nel sospetto di ischemia acuta all'arto supe- riore sinistro, ne avevano disposto il trasferimento presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civico e da qui in chirurgia vascolare che, all'esito di AngioTac
- effettuata il successivo 12.07.2020 – aveva evidenziato: visualizzazione dell'arteria ulnare, unica arteria brachiale occlusa da verosimile dissezione post-traumatica e tentativo non proficuo di ricanalizzazione”.
Il successivo 13.7.2020 la SI.ra era deceduta. Pt_1
Ritenuto, alla luce della consulenza tecnica di parte a firma del dott.
[...]
che l'evento morte fosse da porre in nesso di causalità con il sinistro Per_1 hanno, quindi, concluso chiedendo al Tribunale condannare i convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori in conseguenza del sinistro con il favore delle spese di lite.
I convenuti si sono costituiti ed hanno invocato il rigetto delle domande at- toree.
Nel corso del giudizio è stata espletate un'indagine medico – legale affidata alla dott.ssa la quale, sulla scorta degli accertamenti compiuti e Persona_2 della documentazione allegata al fascicolo e, in particolare, dal riferito anamnestico dei verbali di Pronto Soccorso del giorno 6.07.2020 e del
10.07.2020, ha concluso affermando che la sig.ra «a seguito del sini- Pt_1 stro stradale, non subiva alcun trauma a carico dell'arto superiore sinistro. In assenza pertanto di un coinvolgimento diretto dell'arto superiore sinistro si ri- tiene di non poter ricondurre causalmente la trombosi della FAV e l'ischemia dell'arto con il sinistro in oggetto. Altresì, si ritiene non sussistente il nesso di causalità, anche alla stregua di un criterio di maggiore probabilità, tra l'evento traumatico avvenuto in data 06.07.2020 e il decesso della sig.ra Ben- Pt_1 ché sia intercorso un brevissimo lasso di tempo tra i due eventi, sinistro stra- dale e decesso, tenuto conto che la sig.ra era un soggetto fragile affetto Pt_1 da IRC termine in emodialisi ed in assenza di una chiara diagnosi di morte, si ritiene di non poter addebitare il decesso al sinistro né tantomeno esclusiva- mente alla trombosi della FAV, che veniva peraltro prontamente sostituita, con
- 3 - ripresa della emodialisi, ad opera dei sanitari dell'ospedale Civico».
Con provvedimento del 28/7/2025 il G.I. ha formulato alle parti una pro- posta conciliativa.
Con nota depositata in data 27/11/25 parte attrice ha dichiarato di ri- nunciare agi atti e all'azione promossa con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio nei confronti di Controparte_1 [...]
. Controparte_5
Dal canto suo, ha dichiarato di accettare la rinuncia con CP_1 compensazione delle spese di lite, mentre l' Controparte_6
da dato atto di avere ricevuto il pagamento delle spese di lite
[...] giusta proposta conciliativa formulata dal Giudice ed ha chiesto la pronuncia di cessazione della materia del contendere, al pari di . Controparte_3
All'udienza del 9/12/25 il Giudice ha posto la causa in decisione.
Ed invero, occorre distinguere tra rinuncia agli atti, alla domanda ed all'azione.
La rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi è espressione della facoltà della parte di modificare le domande e le conclusioni precedentemente for- mulate. Si tratta di un diritto rientrante nel potere difensore che, in tal gui- sa, esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere in relazione anche agli sviluppi della causa la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del pro- prio rappresentato.
La rinunzia agli atti del giudizio, invece, può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 cod. proc. civ. e comporta l'estinzione del giudizio quando sia accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecu- zione.
La rinuncia all'azione, infine, in quanto disposizione negoziale del diritto in contesa, costituisce esercizio di un potere sostanziale spettante come tale alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale, siccome diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso e
- 4 - non necessita di alcuna accettazione di controparte per risultare perfetta- mente efficace.
La rinuncia agli atti del processo non impedisce la riproposizione della medesima domanda (non incide, in altri termini, sul diritto fatto valere in se- de processuale) in quanto estingue solo quel determinato procedimento giu- diziario, mentre la rinunzia all'azione estingue, invece, il diritto fatto valere nel processo e impedisce la riproposizione della medesima domanda o di un altro procedimento relativo a quella specifico diritto e/o domanda (cfr. Cass., civ. sez. II, del 19 febbraio 2019, n. 4837).
La rinuncia all'azione, comportando la cessazione della materia del con- tendere, porta alla pronuncia di una sentenza che attesta il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del processo.
Nella specie, va quindi pronunciata la cessazione della materia del con- tendere in ordine alle domande proposte da , e Parte_1 Parte_2
nei confronti di Parte_3 Controparte_7
[...
, in persona del legale rappresentante pro tempore e Controparte_3 [...]
CP_8
Va disposta la compensazione delle spese di lite tra le parti, ad eccezione di quelle sostenute dalla , in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, che sono state già corrispo- ste in adempimento della proposta conciliativa formulata dal giudice.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande propo- ste da , e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, in persona del legale rappresen- Controparte_9 tante pro tempore e Controparte_3 CP_1 compensa tra le parti le spese di lite ad eccezione di quelle sostenute dalla
, in persona del legale rappre- Controparte_2 sentante pro tempore, che sono state già corrisposte;
- 5 - pone le spese relative all'espletata C.T.U. a carico degli attori.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 15/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Dott. Maura Cannella, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n.
193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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