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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 18/03/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 5/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 3/1/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato SILVIA CAVANI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), viale Carlo Del Prete n. 465/485, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«- dichiarare la separazione personale dei coniugi, che vivranno separati, nel reciproco rispetto, liberi di fissare ove credano la propria residenza e si rilasciano fin da ora consenso per l'espatrio e il rilascio e/o rinnovo del passaporto o documento equipollente;
- assegnare la casa coniugale - il cui diritto di proprietà resterà al 50% ai coniugi - e tutti gli arredi alla signora che continuerà ad abitarvi;
il signor si impegna a lasciare la Parte_1 Pt_2 casa coniugale e a cercare un'altra abitazione nel termine di un 1 anno dal provvedimento di separazione;
- porre a carico del signor , vista la differenza dei redditi percepiti dalle parti, Parte_2
l'obbligo di rimborso delle rate del mutuo della casa e di tutti i finanziamenti ancora in essere a lui intestati e di quelli cointestati con la signora Pt_1
1 - porre a carico della signora il rimborso solo delle rate del finanziamento intestato Pt_1 unicamente a lei;
- porre le spese per le utenze e di ordinaria manutenzione della casa assegnata alla signora Pt_1 in capo ai coniugi al 50% fino al momento in cui il signor non lascerà l'immobile; le spese Pt_2 di straordinaria manutenzione saranno suddivise al 50% come per legge;
- le parti dichiarano allo stato di essere autosufficienti e nulla pretendere l'uno dall'altro per proprio personale sostentamento;
- i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla più a pretendere l'uno dall'altro;
- le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Vagli Sotto (LU) il 6/5/1984, dal quale sono nati i due figli (nato il Per_1 Per_ 27/9/1984) e (nato il [...]), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi e dei figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in Vagli Sotto (LU) in data 6/5/1984, debitamente Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Vagli Sotto (LU) all'Atto Numero
3, Parte II, Serie A, dell'Anno 1984, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e
2 trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Vagli Sotto (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 5/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 5/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 3/1/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato SILVIA CAVANI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), viale Carlo Del Prete n. 465/485, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«- dichiarare la separazione personale dei coniugi, che vivranno separati, nel reciproco rispetto, liberi di fissare ove credano la propria residenza e si rilasciano fin da ora consenso per l'espatrio e il rilascio e/o rinnovo del passaporto o documento equipollente;
- assegnare la casa coniugale - il cui diritto di proprietà resterà al 50% ai coniugi - e tutti gli arredi alla signora che continuerà ad abitarvi;
il signor si impegna a lasciare la Parte_1 Pt_2 casa coniugale e a cercare un'altra abitazione nel termine di un 1 anno dal provvedimento di separazione;
- porre a carico del signor , vista la differenza dei redditi percepiti dalle parti, Parte_2
l'obbligo di rimborso delle rate del mutuo della casa e di tutti i finanziamenti ancora in essere a lui intestati e di quelli cointestati con la signora Pt_1
1 - porre a carico della signora il rimborso solo delle rate del finanziamento intestato Pt_1 unicamente a lei;
- porre le spese per le utenze e di ordinaria manutenzione della casa assegnata alla signora Pt_1 in capo ai coniugi al 50% fino al momento in cui il signor non lascerà l'immobile; le spese Pt_2 di straordinaria manutenzione saranno suddivise al 50% come per legge;
- le parti dichiarano allo stato di essere autosufficienti e nulla pretendere l'uno dall'altro per proprio personale sostentamento;
- i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla più a pretendere l'uno dall'altro;
- le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Vagli Sotto (LU) il 6/5/1984, dal quale sono nati i due figli (nato il Per_1 Per_ 27/9/1984) e (nato il [...]), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi e dei figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in Vagli Sotto (LU) in data 6/5/1984, debitamente Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Vagli Sotto (LU) all'Atto Numero
3, Parte II, Serie A, dell'Anno 1984, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e
2 trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Vagli Sotto (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 5/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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