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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 26/12/2025, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2653/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa ER RO,
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 26.11.2025, tenuta mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
ha pronunciato la seguente SENTENZA, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di primo grado pendente tra
(C.F. ), nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nata ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. TORNABONI VANESSA, giusta procura in calce all'atto introduttivo;
- parte attrice -
contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. VIRONE
GE DO, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- parte convenuta -
oggetto: oggetto: impugnazione di delibera assembleare.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori hanno adito l'intestato Tribunale al fine di veder dichiarare nulla e/o annullabile, o comunque priva di effetto, la delibera assembleare adottata dal resistente in data 13.6.2023 e notificata a mezzo PEC il CP_1
21.6.2023, sulla scorta delle seguenti ragioni:
- l'assemblea ha approvato i bilanci 2022 e 2023 (punti 1 e 2 ODG), senza che l'amministratore abbia allegato l'obbligatoria nota sintetica esplicativa della gestione sul sito web dedicato, in violazione dell'art. 1130 bis c.c.;
1 - “ciò è dimostrato per tabulas, tenuto conto che il nella successiva riunione del CP_1
26.03.2024, al fine di sanare il vizio, ha dovuto rimettere nuovamente all'ordine del giorno
l'approvazione del medesimo bilancio consuntivo 2021/2022, corredandolo questa volta della
documentazione contabile obbligatoria prevista ex lege. Non vi sono dubbi quindi sul fatto che, al
momento dell'impugnazione, la delibera in esame era viziata”;
- l'assemblea ha deciso di opporsi al decreto ingiuntivo notificato da parte ricorrente
(punto 8 ODG) senza che vi fosse la maggioranza richiesta dall'art. 1136, co. IV c.c.;
- infatti, si è costituita in seconda convocazione con la presenza di 12 condomini su 35 e con ottocentoquarantatre virgola quindici duemillesimi (843,15/2.000), quorum non sufficiente neppure aderendo alla posizione di controparte secondo cui va considerata solo una porzione di edificio;
tra l'altro “il non specifica - né nella delibera impugnata né nella comparsa di CP_1
costituzione e risposta - quale scala (A oppure B) dell'edificio bisogna considerare, né chi sono i
condomini obbligati al pagamento, né chi tra questi è presente in assemblea, né chi ha votato a favore
dell'opposizione, impedendo così una chiara verifica circa l'esistenza o meno della maggioranza richiesta
ex lege”;
- “le somme oggetto del decreto ingiuntivo attengono a lavori di manutenzione straordinaria
eseguiti su una porzione del lastrico solare interessato da infiltrazioni, anticipate in toto dai ricorrenti,
proprietari dell'ultimo piano dello stabile. Si tratta quindi di una materia che esula dagli ordinari poteri
dell'amministratore, con la conseguenza che questi può agire in giudizio solo se autorizzato”;
- l'assemblea “non doveva solamente “deliberare” sic et simpliciter sui punti 4) e 6) dell'o.d.g.,
ma doveva specificare se all'unanimità o a maggioranza e - in quest'ultimo caso - indicare i nomi e i
valori millesimali dei condomini che si sarebbero espressi a favore o contro”;
- è viziato altresì il verbale di convocazione-costituzione dell'assemblea, per violazione e falsa applicazione degli articoli 1136 c.c. e 67 disp. att. c.c., in quanto “non consente di individuare
con esattezza se siano stati convocati gli effettivi titolari del diritto di proprietà, come siano stati
convocati, se siano intervenuti personalmente oppure per delega, se la delega sia stata conferita
dall'effettivo unico proprietario oppure dal rappresentante comune all'uopo designato dagli effettivi
comproprietari, se è stato prodotto o meno l'atto di designazione”.
Ritualmente costituito, il ha contestato le domande avversarie chiedendone CP_1
il rigetto sulla scorta delle seguenti considerazioni:
2 - non viene contestato che la nota sintetica esplicativa e i documenti a corredo del bilancio,
previsti dall'art. 1130 bis c.c., non vi fossero al momento della approvazione del bilancio, ma che essi non erano stati caricati sul sito web dedicato al;
eppure, quest'ultimo è CP_1
uno strumento meramente facoltativo, ciò che rileva è che la nota sintetica è stata regolarmente redatta, allegata al bilancio da approvare e messa a disposizione di ciascun condomino, che ai sensi dell'art. 1130 bis c.c. può estrarne copia a sue spese;
- l'ingiunzione di pagamento cui si riferisce l'opposizione deliberata dall'assemblea riguarda esclusivamente i condomini sottostanti la colonna d'aria sovrastata dal lastrico solare dei ricorrenti, pertanto, la corretta formazione del quorum va valutata avendo come base solo una metà del;
in ogni caso, l'amministratore non ha necessità di specifica CP_1
autorizzazione dell'assemblea per resistere all'ingiunzione di pagamento e per nominare un legale nella fase dell'opposizione a decreto ingiuntivo;
- la delibera impugnata, nella parte iniziale, contiene l'elenco dei soggetti partecipanti personalmente o per delega con relativi millesimi di proprietà. Il tenore letterale della verbalizzazione lascia solo propendere che la deliberazione abbia avuto luogo se non all'unanimità quanto meno a maggioranza. “La mancata indicazione di votanti contrari, nel
momento in cui l'assemblea delibera, deve far propendere che non vi erano dissenzienti alla
deliberazione, stante che in caso contrario gli stessi dissenzienti avrebbero preteso la specifica
indicazione della loro volontà”;
- il controllo sui titoli di proprietà non è richiesto dalla legge;
- con la delibera del 26.3.2024 i Condomini, all'unanimità, hanno deciso di ratificare il contenuto del verbale assembleare del 13/6/2023, approvando specificamente i bilanci
2021/2022/2023 e il bilancio preventivo 2024.
Il ha quindi concluso chiedendo la cessazione della materia del contendere. CP_1
Ciò detto in punto di fatto, va preliminarmente dato atto della procedibilità in rito della domanda stante il verbale di mediazione negativo in atti.
Muovendo al merito, e analizzando le singole contestazioni (punti 1 e 2 ODG), l'1130 bis
c.c. - rubricato “rendiconto condominiale” - prevede l'onere dell'amministratore alla corretta redazione del bilancio, con la precisazione degli elementi che devono comporlo, pena l'illegittimità del bilancio e conseguentemente della delibera che lo ha approvato.
3 A riguardo, la Suprema Corte ha precisato che “per la validità della deliberazione di
approvazione del rendiconto condominiale non è comunque necessaria la presentazione all'assemblea di
una contabilità redatta con rigorose forme, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società. È
piuttosto sufficiente che essa sia idonea a rendere intelligibile ai condomini le voci di entrata e di spesa,
con le quote di ripartizione (Cass. n. 1370 del 2023)”, nonché, per ciò che più specificamente riguarda il caso di specie, che “il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica
esplicativa della gestione, con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti, che
compongono il rendiconto, sono pertanto ispirati dallo scopo di realizzare l'interesse del condomino a
una conoscenza concreta dei reali elementi contabili ivi recati dal bilancio, e sono, quindi, orientati
dall'esigenza di informazione dei partecipanti, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le
carenze di chiarezza in ordine ai dati del conto, e consentire in assemblea l'espressione di un voto
cosciente e meditato” (Cassazione civile sez. II, n. 28257/2023).
Pertanto, certamente la nota sintetica esplicativa deve essere tra i documenti messi a disposizione dell'assemblea ai fini dell'approvazione del rendiconto.
Ebbene, nella contestazione dei ricorrenti, il non ha dato prova che tale CP_1
documento fosse tra quelli consultabili;
entrambe le parti concordano invece che fosse a disposizione per la successiva delibera del 26.3.2024.
Conclusivamente, venuto meno l'interesse sottostante l'impugnazione della delibera con riferimento alla mancanza della nota, si terrà conto della fondatezza della domanda esclusivamente ai fini delle spese di lite, considerato che l'approvazione è avvenuta successivamente all'introduzione del presente giudizio.
Procedendo alla successiva doglianza, ossia la verifica della legittimità dell'autorizzazione ad agire in giudizio votata dall'assemblea (punto 8 ODG), va preliminarmente riferito che si tratta del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo notificato al dai ricorrenti CP_1
per la ripetizione delle somme dagli stessi anticipate.
A riguardo, è principio pacifico che “l'amministratore di condominio non ha necessità di
autorizzazione o ratifica dell'assemblea per proporre opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto
il pagamento preteso nei confronti del dal terzo creditore in adempimento di CP_1
un'obbligazione assunta per conto dei partecipanti” (Cassazione civile sez. II, n. 342/2023), non rilevando se la somma asseritamente dovuta dal riguardi attività o ordinaria o CP_1
4 straordinaria amministrazione.
Si ritiene quindi che difetti sia l'interesse ad agire dei ricorrenti sia la presunta violazione di legge posta a fondamento della richiesta nullità della delibera.
Per quanto riguarda ancora i punti 4 e 6 ODG, nel verbale si legge rispettivamente
“l'assemblea delibera nel presente modo” e “si delibera”, senza specificazione se ciò sia avvenuto a maggioranza o all'unanimità.
Ebbene, la precisazione della votazione a maggioranza o all'unanimità, con il dovere di indicare specificamente i condomini che hanno votato in un senso o nell'altro per la prima ipotesi, è finalizzata a permettere ai dissenzienti di agire per l'impugnazione e a far rilevare agli assenti che una decisione non è stata adottata con il quorum necessario previsto dalla legge.
Pertanto, nel caso di specie, trattandosi di una ipotesi di impugnazione proveniente da
assente, non si rinviene l'interesse di quest'ultimo a un generico accertamento di CP_1
una omissione nel verbale;
ciò in mancanza di alcuna deduzione che - concretamente - vi sia stata una delibera deliberata adottata in violazione di legge.
Si precisa comunque che di tali circostanze si terrà conto ai fini del riparto delle spese di lite, in quanto si tratta comunque di una omissione evidente nella redazione del verbale.
Infine, non trova riscontro la doglianza relativa al vizio del verbale di convocazione-
costituzione dell'assemblea, in quanto l'atto impugnato permette chiaramente di individuare i soggetti che hanno partecipato alla riunione, i millesimi corrispondenti e le deleghe ricevute,
conformemente a quanto previsto dagli artt. 1136 c.c. e 67 disp. att. c.c.
Per le suddette ragioni il ricorso va rigettato pur essendovi giuste ragioni per compensare per 2/3 le spese di lite. Il restante 1/3 segue la regola della soccombenza, e va pertanto posto a carico di parte ricorrente a favore del convenuto e liquidato come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022) per lo scaglione
“indeterminabile, complessità bassa”, senza considerare la fase istruttoria non tenuta, e nell'importo tendente al minimo, vista la natura delle questioni decisorie affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
5 rigetta la domanda formulata da e con ricorso del Parte_2 Parte_1
25.10.2023;
compensa per 2/3 le spese di lite;
condanna i ricorrenti a rifondere al convenuto il restante 1/3 le spese di lite CP_1
che si quantifica in € 1.100, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute e come per legge.
Così deciso in Agrigento, in data 24 dicembre 2025.
il Giudice
ER RO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005,
n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa ER RO,
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 26.11.2025, tenuta mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
ha pronunciato la seguente SENTENZA, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di primo grado pendente tra
(C.F. ), nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nata ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. TORNABONI VANESSA, giusta procura in calce all'atto introduttivo;
- parte attrice -
contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. VIRONE
GE DO, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- parte convenuta -
oggetto: oggetto: impugnazione di delibera assembleare.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori hanno adito l'intestato Tribunale al fine di veder dichiarare nulla e/o annullabile, o comunque priva di effetto, la delibera assembleare adottata dal resistente in data 13.6.2023 e notificata a mezzo PEC il CP_1
21.6.2023, sulla scorta delle seguenti ragioni:
- l'assemblea ha approvato i bilanci 2022 e 2023 (punti 1 e 2 ODG), senza che l'amministratore abbia allegato l'obbligatoria nota sintetica esplicativa della gestione sul sito web dedicato, in violazione dell'art. 1130 bis c.c.;
1 - “ciò è dimostrato per tabulas, tenuto conto che il nella successiva riunione del CP_1
26.03.2024, al fine di sanare il vizio, ha dovuto rimettere nuovamente all'ordine del giorno
l'approvazione del medesimo bilancio consuntivo 2021/2022, corredandolo questa volta della
documentazione contabile obbligatoria prevista ex lege. Non vi sono dubbi quindi sul fatto che, al
momento dell'impugnazione, la delibera in esame era viziata”;
- l'assemblea ha deciso di opporsi al decreto ingiuntivo notificato da parte ricorrente
(punto 8 ODG) senza che vi fosse la maggioranza richiesta dall'art. 1136, co. IV c.c.;
- infatti, si è costituita in seconda convocazione con la presenza di 12 condomini su 35 e con ottocentoquarantatre virgola quindici duemillesimi (843,15/2.000), quorum non sufficiente neppure aderendo alla posizione di controparte secondo cui va considerata solo una porzione di edificio;
tra l'altro “il non specifica - né nella delibera impugnata né nella comparsa di CP_1
costituzione e risposta - quale scala (A oppure B) dell'edificio bisogna considerare, né chi sono i
condomini obbligati al pagamento, né chi tra questi è presente in assemblea, né chi ha votato a favore
dell'opposizione, impedendo così una chiara verifica circa l'esistenza o meno della maggioranza richiesta
ex lege”;
- “le somme oggetto del decreto ingiuntivo attengono a lavori di manutenzione straordinaria
eseguiti su una porzione del lastrico solare interessato da infiltrazioni, anticipate in toto dai ricorrenti,
proprietari dell'ultimo piano dello stabile. Si tratta quindi di una materia che esula dagli ordinari poteri
dell'amministratore, con la conseguenza che questi può agire in giudizio solo se autorizzato”;
- l'assemblea “non doveva solamente “deliberare” sic et simpliciter sui punti 4) e 6) dell'o.d.g.,
ma doveva specificare se all'unanimità o a maggioranza e - in quest'ultimo caso - indicare i nomi e i
valori millesimali dei condomini che si sarebbero espressi a favore o contro”;
- è viziato altresì il verbale di convocazione-costituzione dell'assemblea, per violazione e falsa applicazione degli articoli 1136 c.c. e 67 disp. att. c.c., in quanto “non consente di individuare
con esattezza se siano stati convocati gli effettivi titolari del diritto di proprietà, come siano stati
convocati, se siano intervenuti personalmente oppure per delega, se la delega sia stata conferita
dall'effettivo unico proprietario oppure dal rappresentante comune all'uopo designato dagli effettivi
comproprietari, se è stato prodotto o meno l'atto di designazione”.
Ritualmente costituito, il ha contestato le domande avversarie chiedendone CP_1
il rigetto sulla scorta delle seguenti considerazioni:
2 - non viene contestato che la nota sintetica esplicativa e i documenti a corredo del bilancio,
previsti dall'art. 1130 bis c.c., non vi fossero al momento della approvazione del bilancio, ma che essi non erano stati caricati sul sito web dedicato al;
eppure, quest'ultimo è CP_1
uno strumento meramente facoltativo, ciò che rileva è che la nota sintetica è stata regolarmente redatta, allegata al bilancio da approvare e messa a disposizione di ciascun condomino, che ai sensi dell'art. 1130 bis c.c. può estrarne copia a sue spese;
- l'ingiunzione di pagamento cui si riferisce l'opposizione deliberata dall'assemblea riguarda esclusivamente i condomini sottostanti la colonna d'aria sovrastata dal lastrico solare dei ricorrenti, pertanto, la corretta formazione del quorum va valutata avendo come base solo una metà del;
in ogni caso, l'amministratore non ha necessità di specifica CP_1
autorizzazione dell'assemblea per resistere all'ingiunzione di pagamento e per nominare un legale nella fase dell'opposizione a decreto ingiuntivo;
- la delibera impugnata, nella parte iniziale, contiene l'elenco dei soggetti partecipanti personalmente o per delega con relativi millesimi di proprietà. Il tenore letterale della verbalizzazione lascia solo propendere che la deliberazione abbia avuto luogo se non all'unanimità quanto meno a maggioranza. “La mancata indicazione di votanti contrari, nel
momento in cui l'assemblea delibera, deve far propendere che non vi erano dissenzienti alla
deliberazione, stante che in caso contrario gli stessi dissenzienti avrebbero preteso la specifica
indicazione della loro volontà”;
- il controllo sui titoli di proprietà non è richiesto dalla legge;
- con la delibera del 26.3.2024 i Condomini, all'unanimità, hanno deciso di ratificare il contenuto del verbale assembleare del 13/6/2023, approvando specificamente i bilanci
2021/2022/2023 e il bilancio preventivo 2024.
Il ha quindi concluso chiedendo la cessazione della materia del contendere. CP_1
Ciò detto in punto di fatto, va preliminarmente dato atto della procedibilità in rito della domanda stante il verbale di mediazione negativo in atti.
Muovendo al merito, e analizzando le singole contestazioni (punti 1 e 2 ODG), l'1130 bis
c.c. - rubricato “rendiconto condominiale” - prevede l'onere dell'amministratore alla corretta redazione del bilancio, con la precisazione degli elementi che devono comporlo, pena l'illegittimità del bilancio e conseguentemente della delibera che lo ha approvato.
3 A riguardo, la Suprema Corte ha precisato che “per la validità della deliberazione di
approvazione del rendiconto condominiale non è comunque necessaria la presentazione all'assemblea di
una contabilità redatta con rigorose forme, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società. È
piuttosto sufficiente che essa sia idonea a rendere intelligibile ai condomini le voci di entrata e di spesa,
con le quote di ripartizione (Cass. n. 1370 del 2023)”, nonché, per ciò che più specificamente riguarda il caso di specie, che “il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica
esplicativa della gestione, con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti, che
compongono il rendiconto, sono pertanto ispirati dallo scopo di realizzare l'interesse del condomino a
una conoscenza concreta dei reali elementi contabili ivi recati dal bilancio, e sono, quindi, orientati
dall'esigenza di informazione dei partecipanti, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le
carenze di chiarezza in ordine ai dati del conto, e consentire in assemblea l'espressione di un voto
cosciente e meditato” (Cassazione civile sez. II, n. 28257/2023).
Pertanto, certamente la nota sintetica esplicativa deve essere tra i documenti messi a disposizione dell'assemblea ai fini dell'approvazione del rendiconto.
Ebbene, nella contestazione dei ricorrenti, il non ha dato prova che tale CP_1
documento fosse tra quelli consultabili;
entrambe le parti concordano invece che fosse a disposizione per la successiva delibera del 26.3.2024.
Conclusivamente, venuto meno l'interesse sottostante l'impugnazione della delibera con riferimento alla mancanza della nota, si terrà conto della fondatezza della domanda esclusivamente ai fini delle spese di lite, considerato che l'approvazione è avvenuta successivamente all'introduzione del presente giudizio.
Procedendo alla successiva doglianza, ossia la verifica della legittimità dell'autorizzazione ad agire in giudizio votata dall'assemblea (punto 8 ODG), va preliminarmente riferito che si tratta del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo notificato al dai ricorrenti CP_1
per la ripetizione delle somme dagli stessi anticipate.
A riguardo, è principio pacifico che “l'amministratore di condominio non ha necessità di
autorizzazione o ratifica dell'assemblea per proporre opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto
il pagamento preteso nei confronti del dal terzo creditore in adempimento di CP_1
un'obbligazione assunta per conto dei partecipanti” (Cassazione civile sez. II, n. 342/2023), non rilevando se la somma asseritamente dovuta dal riguardi attività o ordinaria o CP_1
4 straordinaria amministrazione.
Si ritiene quindi che difetti sia l'interesse ad agire dei ricorrenti sia la presunta violazione di legge posta a fondamento della richiesta nullità della delibera.
Per quanto riguarda ancora i punti 4 e 6 ODG, nel verbale si legge rispettivamente
“l'assemblea delibera nel presente modo” e “si delibera”, senza specificazione se ciò sia avvenuto a maggioranza o all'unanimità.
Ebbene, la precisazione della votazione a maggioranza o all'unanimità, con il dovere di indicare specificamente i condomini che hanno votato in un senso o nell'altro per la prima ipotesi, è finalizzata a permettere ai dissenzienti di agire per l'impugnazione e a far rilevare agli assenti che una decisione non è stata adottata con il quorum necessario previsto dalla legge.
Pertanto, nel caso di specie, trattandosi di una ipotesi di impugnazione proveniente da
assente, non si rinviene l'interesse di quest'ultimo a un generico accertamento di CP_1
una omissione nel verbale;
ciò in mancanza di alcuna deduzione che - concretamente - vi sia stata una delibera deliberata adottata in violazione di legge.
Si precisa comunque che di tali circostanze si terrà conto ai fini del riparto delle spese di lite, in quanto si tratta comunque di una omissione evidente nella redazione del verbale.
Infine, non trova riscontro la doglianza relativa al vizio del verbale di convocazione-
costituzione dell'assemblea, in quanto l'atto impugnato permette chiaramente di individuare i soggetti che hanno partecipato alla riunione, i millesimi corrispondenti e le deleghe ricevute,
conformemente a quanto previsto dagli artt. 1136 c.c. e 67 disp. att. c.c.
Per le suddette ragioni il ricorso va rigettato pur essendovi giuste ragioni per compensare per 2/3 le spese di lite. Il restante 1/3 segue la regola della soccombenza, e va pertanto posto a carico di parte ricorrente a favore del convenuto e liquidato come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022) per lo scaglione
“indeterminabile, complessità bassa”, senza considerare la fase istruttoria non tenuta, e nell'importo tendente al minimo, vista la natura delle questioni decisorie affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
5 rigetta la domanda formulata da e con ricorso del Parte_2 Parte_1
25.10.2023;
compensa per 2/3 le spese di lite;
condanna i ricorrenti a rifondere al convenuto il restante 1/3 le spese di lite CP_1
che si quantifica in € 1.100, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute e come per legge.
Così deciso in Agrigento, in data 24 dicembre 2025.
il Giudice
ER RO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005,
n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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