Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 24/03/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00046/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00148/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 148 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Dalponte, con domicilio eletto presso il suo studio in Riva Del Garda, viale A. Lutti n. 10;
contro
- Provincia Autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Monica Manica, Evelina Stefani e Francesca Corradini, con domicilio eletto presso l’Avvocatura provinciale sita in Trento, piazza Dante n. 15;
- IT AL SU e ER, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Trento, largo Porta Nuova, 9;
per l’annullamento
- dell’art. 5, commi 1, 2 e 3, del d.P.P. 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg;
e, di conseguenza, per la dichiarazione di nullità o l’annullamento
- della determinazione del Responsabile del Servizio Socio Assistenziale della IT AL SU e ER del 14 febbraio 2025, n. 248, comunicata alla ricorrente in data 21 febbraio 2025;
per quanto occorre possa,
- della nota della Responsabile del Servizio Socio Assistenziale della IT AL SU e ER del 17 giugno 2025, prot. n. 12001,
nonché
- del parere della Dirigente del Servizio Politiche della Casa della Provincia di Trento del 5 giugno 2025, prot. n. PAT/444688;
- di ogni altro atto al precedente connesso, presupposto o consequenziale, anche ad oggi non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Trento e della IT AL SU e ER;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 marzo 2026 il consigliere CI RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. In data 19.10.2023 la sig.ra -OMISSIS-, parte ricorrente nel ricorso in esame, in qualità di soggetto richiedente, presentava domanda di locazione di alloggio pubblico a canone sostenibile alla IT AL SU e ER (di seguito anche IT), Amministrazione resistente, per il nucleo familiare individuato nella dichiarazione dello stato famiglia, come risultante all’anagrafe al momento della presentazione della stessa domanda. In particolare, il nucleo familiare era composto da sei persone: la richiedente, 3 figli della stessa e due parenti o affini di 2° grado (rispettivamente la sorella e la nipote).
2. In data 27.06.2024, con determinazione n. 812, la IT approvava la graduatoria relativa all’assegnazione di un alloggio di edilizia abitativa a canone sostenibile relativa alle domande proposte da cittadini comunitari ed extracomunitari nel periodo 01.09.2023 - 30.11.2023, sulla scorta della quale la ricorrente risultava collocata in posizione utile per l’assegnazione.
3. In data 30.10.2024 ITEA S.p.a. comunicava alla IT la disponibilità di un alloggio in Pergine, che veniva proposto alla ricorrente con lettera raccomanda di data 5.11.2024, la quale, visionatolo, esprimeva l’accettazione attraverso lo specifico modulo in data 12.12.2024 con allegata la documentazione necessaria per la verifica della persistenza dei requisiti.
4. Ai fini dell’adozione della determina di autorizzazione di ITEA a locare l’alloggio in questione in favore della richiedente, l’Amministrazione effettuava ulteriori controlli presso l’Ufficio Demografico del Comune di Pergine SU e si avvedeva di due variazioni del nucleo familiare anagrafico della ricorrente rispetto al momento della presentazione della domanda di locazione dell’alloggio pubblico: nel dettaglio la figlia della richiedente aveva trasferito la sua residenza in altra Provincia in data 6.10.2024, quindi risultando esclusa dal nucleo familiare della richiedente, e il genero della richiedente entrava a far parte del nucleo per l’acquisito della residenza in data 6.09.2024, venendo quindi incluso nel nucleo familiare della richiedente.
5. La IT avviava pertanto il procedimento di decadenza della domanda di assegnazione in forza di quanto previsto dall’art. 5, comma 3, del d.P.P. 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg, recante il “ Regolamento in materia di edilizia pubblica abitativa (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 <Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)> ”, di esecuzione della legge provinciale n. 15 del 2005 (articolo 11). Seguivano le osservazioni della richiedente, non ritenute utili a superare la causa di decadenza prevista e, in data 14.02.2025, con determinazione della Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale n. 248 avente ad oggetto “ L.P. 7 novembre 2005, n. 15 e ss.mm.ii. - DPP 12.12.2011, n. 17-75/Leg. Decadenza della domanda di locazione alloggio pubblico causa variazione del nucleo familiare dopo la presentazione della domanda. ID 23-2-11311527 ” era disposta la decadenza dalla domanda di alloggio pubblico a carico del nucleo della sig.ra -OMISSIS-.
6. Ne seguiva, in data 24.04.2025, una richiesta di autotutela da parte della sig.ra -OMISSIS- per il tramite del difensore e, a fronte del riscontro negativo della IT del 17.06.2025 – avvenuto anche in forza di un conforme parere reso a fini collaborativi dal Dirigente del Servizio Politiche della Casa della Provincia Autonoma di Trento in data 5.06.2025 - la proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato alle parti resistenti in data 20.06.2025.
7. Il ricorso in esame costituisce la trasposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato avanti a questo Tribunale, ex art. 10 d.P.R. 1199 del 1971, ed è affidato ai seguenti motivi:
“ I. Sull’illegittimità dell’art. 5, co. 3, del d.P.P. 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg. - Violazione di legge per violazione dei principi di legalità e di riserva di legge di cui all’art. 97, co. 2, Cost.; Incompetenza ”. Secondo parte ricorrente, alla stregua di quanto statuito dalla giurisprudenza (Ad. Pl. Cons. Stato n. 18/2020), sussisterebbe una riserva di legge quanto alle ipotesi decadenziali, in ragione del fatto che non esiste in materia di decadenza una norma generale, quale quella prevista dall’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 che ne disciplini i presupposti condizioni ed effetti: “ Nel caso che ci occupa, dunque, per le ragioni sopra esposte, la determinazione impugnata si fonda su un’ipotesi decadenziale prevista non dalla legge, ma da un regolamento, e, pertanto, del tutto illegittima ”, con violazione pertanto del principio di legalità e di riserva di legge, oltre che per incompetenza, essendo stata assunta mediante un decreto del Presidente della Provincia, invece che a mezzo di una legge di spettanza del Consiglio provinciale.
II. “ Sull’illegittimità derivata della determinazione del Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale della IT AL SU e ER del 14 febbraio 2025, n. 248, della nota della Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale della IT AL SU e ER del 17 giugno 2025, prot. n. 12001, nonché del parere della Dirigente del Servizio Politiche della Casa della Provincia di Trento del 5 giugno 2025, prot. n. PAT/444688 ”.
L’accoglimento dei profili di illegittimità dell’art. 5, commi 1, 2 e 3, del d.P.P. 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg., di cui al primo motivo, determina il travolgimento, in via derivata, delle determinazioni impugnate che su tale disposizione trovano fondamento.
8. Si è costituita la IT AL SU e ER a ministero dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49 come da ultimo sostituito dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. 15 maggio 2023, n. 64, ed ha insistito per il rigetto del ricorso. In primis ha denunciato il difetto di giurisdizione di questo Tribunale in ragione della pertinenza dell’atto impugnato, così come del regolamento presupposto di cui ha fatto applicazione, ad una fase posteriore all’assegnazione dell’alloggio che ha riguardo alla disciplina del rapporto, in cui la posizione del richiedente ha natura di diritto soggettivo, con giurisdizione del Giudice ordinario secondo la pacifica giurisprudenza. Nel merito, ha contestato la dedotta illegittimità della norma regolamentare, la quale costituisce norma di esecuzione delle disposizioni della l.p. n. 15 del 2005, per espressa previsione dell’art. 11 della stessa. In dettaglio l’art. 5 del Regolamento costituisce coerente attuazione dell’art. 9, comma 3 lett. d-bis) n. 4 della legge provinciale che dispone come segue: “ L’ente locale dispone la revoca dei provvedimenti di cui al comma 1 nei seguenti casi: […] ospitalità o inserimento nel nucleo familiare anagrafico di ulteriori componenti senza preventiva autorizzazione di ITEA s.p.a. esclusi i figli nati dopo l’occupazione dell’alloggio ”, offrendo così aggancio normativo alla disposizione regolamentale censurata. Tale disciplina è stata di recente modificata in termini ulteriormente restrittivi mediante abrogazione della lett. c) del comma 2 dell’art. 5 e tanto costituisce un elemento ulteriore a conforto dell’interpretazione restrittiva offerta dalla Amministrazione. In ogni caso la decadenza in esame è espressione del potere di autotutela decisoria e non sanzionatoria, a garanzia del perseguimento del pubblico interesse all’effettiva destinazione del bene immobile realizzato con fondi pubblici, come statuito dalla giurisprudenza. Ne deriva pertanto la legittimità delle disposizioni regolamentari avversate con reiezione anche del secondo motivo di ricorso che deduce l’illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati.
9. Si è costituita altresì la Provincia Autonoma di Trento, che nella vicenda per cui è causa ha espresso un parere concorde rispetto alle decisioni assunte dalla IT, pur reso a mero titolo collaborativo e posteriormente all’assunzione del provvedimento di decadenza, atto parimenti impugnato. Con memoria del 16.02.2026 la resistente ha insistito per il rigetto del ricorso per la sua infondatezza. Infatti, l’art. 9 della legge provinciale 15 del 2005, al comma 3, lett. d) bis, n. 4 detta il criterio generale di non modificabilità del nucleo familiare e l’art. 5 del Regolamento ha regolato con disciplina puntuale il tema delle variazioni del nucleo familiare successiva alla presentazione della domanda di alloggio. In particolare, ha previsto al comma 2 i casi in cui la variazione anagrafica è consentita purché permangano i requisiti di accesso, fermo restando per il resto l’immodificabilità del nucleo familiare quale indicato in sede di domanda. I rilievi proposti dal ricorrente non sono pertanto accoglibili poiché la stessa legge provinciale prevede il principio di immodificabilità del nucleo familiare di cui l’art. 5 del Regolamento costituisce coerente attuazione, non vertendosi comunque in fattispecie di decadenza sanzionatoria per cui è richiesta la riserva di legge.
10. Con memoria di replica del 26.02.2026 la parte ricorrente ha contrastato le argomentazioni delle resistenti sia in punto di difetto di giurisdizione, mancando l’atto di assegnazione dell’alloggio, che quanto alla indicata disposizione dell’art. 9, comma 3 lett. d bis) punto 4 della l.p. 15 del 2005 che, in tesi, opera per la diversa fattispecie di revoca dell’assegnazione già disposta e comunque si connota quale disposizione transitoria inapplicabile agli atti di assegnazione posteriori al 31.12.2007, per sua espressa previsione; per il resto ha confermato le proprie conclusioni.
11. All’odierna pubblica udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
I. Il ricorso non merita favorevole apprezzamento per le ragioni di seguito illustrate.
II. In via preliminare il Collegio deve farsi carico dell’eccezione di difetto di giurisdizione prospettata dalla IT resistente in favore del Giudice ordinario.
L’eccezione non è fondata. Invero, si conviene con quanto dedotto dalla difesa erariale circa la necessità di distinguere, nelle controversie concernenti gli alloggi di edilizia economica e popolare, tra la fase pubblicistica soggetta alla giurisdizione del Giudice amministrativo e la fase rimessa alla cognizione del Giudice ordinario che prende le mosse, secondo la giurisprudenza costante, anche di questo Tribunale, dal perfezionamento dell’atto di assegnazione dell’alloggio, momento a partire dal quale l’operare della Pubblica Amministrazione non è più riconducile all’esercizio di pubblici poteri, ma ricade, invece, nell’ambito di un rapporto paritetico soggetto alle regole del diritto privato (da ultimo per tutte TAR Sicilia, sez. III, sent., 3 novembre 2025 n. 3094 e giurisprudenza ivi citata: Cass. Sez. Un. 20 luglio 2021, n. 20761, Cass. Sez. Un. 15 gennaio 2021, n. 621; Cass. Sez. Un. 26 febbraio 2020, n. 5252; Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2020, n. 5253; Cass., Sez. Un., 20 aprile 2018, n. 9918; Cass. Sez. 9 ottobre 2013, n. 22957; in termini Cons. Stato, sez. V, 17 marzo 2025, 2143; n. 1831 del 2021; TRGA Trento, 16 novembre 2020, n. 188). Sennonché, secondo il procedimento tipizzato nell’ordinamento provinciale, costituito dalla legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e s.m. e dal suo Regolamento di esecuzione, d.P.P. 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg. e s.m. (d’ora in poi anche solo Regolamento), tale momento coincide con l’adozione da parte dell’ente territoriale competente, nel caso di specie la IT, dell’atto di autorizzazione ad ITEA alla locazione dell’alloggio (cfr. art. 9 del Regolamento), una volta acquisita l’accettazione dell’alloggio disponibile dal parte del richiedente utilmente collocato in graduatoria, il che avviene posteriormente alla verifica dei requisiti in capo al soggetto istante e, nel caso di specie, non era stato ancora assunto al momento dell’intervenuta decadenza come evidenziato dalla parte ricorrente in replica.
III. Venendo al merito, occorre rammentare che è in contestazione la legittimità della disposizione dell’art. 5 del d.P.P. 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg., recante il “ Regolamento in materia di edilizia pubblica abitativa (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 <Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)> ” applicata da parte della IT che, nel tenore vigente ratione temporis , statuiva quanto segue: “ 1. Il nucleo familiare risultante all’anagrafe alla data di comunicazione della disponibilità dell’alloggio deve coincidere con il nucleo familiare risultante al momento di presentazione della domanda. 2. La variazione anagrafica del nucleo familiare dopo la data di presentazione della domanda e fino alla data di comunicazione della disponibilità dell’alloggio non determina la decadenza della domanda, purché permangano i requisiti di accesso, nei seguenti casi: a) morte di un componente; b) nascita di figli dei componenti il nucleo familiare; nonché adozione di soggetti minori da parte degli stessi; c) inclusione o esclusione del coniuge, convivente more uxorio del richiedente o di figli degli stessi. 3. Le modifiche del nucleo familiare diverse da quelle di cui al comma 2 determinano la decadenza della domanda. Il nucleo familiare può presentare una nuova domanda di locazione di alloggio a canone sostenibile ”.
IV. La parte ricorrente, infatti, successivamente alla presentazione della domanda di alloggio a canone sostenibile (del 9.10.2023) ed all’approvazione della graduatoria (avvenuta con atto della IT dd. 27.06.2024), nelle more della comunicazione della disponibilità di un alloggio da parte di ITEA s.p.a. (Istituto Trentino di Edilizia Abitativa), ha mutato la composizione del nucleo familiare: in particolare, la figlia della richiedente è fuoriuscita dal predetto nucleo e vi ha fatto ingresso il genero (rispettivamente in data 6.10.024 e 6.09.2024). Ciò nondimeno la ricorrente ha accettato l’alloggio proposto dalla IT, in data 12.12.2024, comunicando il mantenimento dei requisiti prescritti. Di tale situazione si è avvenuta la resistente Amministrazione in sede di verifica della sussistenza delle condizioni per la locazione dell’alloggio, effettuata prima dell’assunzione dell’atto di autorizzazione di ITEA alla locazione dell’immobile in favore della sig.ra -OMISSIS-.
Non sussiste controversia tra le parti sul fatto che la ricorrente sia incorsa nella violazione della richiamata disposizione regolamentare che ammetteva la possibilità di una variazione del nucleo familiare per fuoriuscita della figlia (ex art. 5, comma 2, lett. c), ora abrogata per effetto del d.P.P. 15 settembre 2025, n. 43) ma non consentiva, come a tutt’oggi, l’ingresso di un altro componente rispetto al nucleo individuato in sede di domanda (fatto salvo quanto riportato comma 2). Ciò di cui si duole la parte ricorrente è la conformità alla legge della disciplina del Regolamento di esecuzione della l.p. 15 del 2005 sul punto, ed in particolare dell’articolo 5, comma 3 applicato in combinato disposto con il comma 2 che, in tesi, introduce una fattispecie di decadenza priva di una giustificazione normativa nelle disposizioni della richiamata legge provinciale, con violazione del principio di riserva di legge che sussisterebbe in materia alla luce della giurisprudenza (segnatamente dell’A. Pl. Cons. Stato n. 18/2020). Ne conseguirebbe l’illegittimità dell’art. 5, commi 1, 2 e 3 del Regolamento, per tale ragione impugnato (primo motivo), ed in via derivata dell’atto di decadenza assunto dall’Amministrazione resistente in data 14.02.2025, parimenti oggetto di gravame (secondo motivo).
V. Il primo motivo di gravame non è fondato.
VI. Viene in considerazione una fattispecie di decadenza pubblicistica che si realizza per il sopravvenuto venir meno dei presupposti per la conservazione in capo all’interessato dei benefici conseguiti, derivante, nel caso in esame, dalla modifica del nucleo familiare non consentita dall’art. 5 del Regolamento che sancisce, per l’effetto, la decadenza della domanda, con conseguente espulsione dalla graduatoria ed impossibilità di perfezionamento dell’assegnazione dell’alloggio pubblico.
VII. Giova anzitutto sottolineare che non si tratta di decadenza sanzionatoria, come convenuto da ultimo anche dalla parte ricorrente: infatti la ratio della disposizione non consiste in un intento afflittivo a carico del beneficiario del vantaggio, come è anche dimostrato dal fatto che il richiedente può ripresentare la domanda, ma nella necessità di assicurare l’utilizzo dei beni immobili di edilizia residenziale pubblica in coerenza con l’interesse pubblico a cui si informa la disciplina di assegnazione, ossia l’utilizzo dell’alloggio da parte di un nucleo familiare richiedente, in ragione della sussistenza anche di determinate condizioni socio-economiche dello stesso, previamente scrutinate e che hanno costituito la base per la formazione della graduatoria (cfr. in termini, seppure per un’altra fattispecie di decadenza, TAR Bologna, 8 luglio 2020, n. 473). Solo la natura sanzionatoria della decadenza avrebbe infatti imposto, secondo i principi consolidati in giurisprudenza in materia di sanzioni amministrative, il rispetto della riserva di legge come prospettato dalla parte ricorrente, fermo restando che anche in tale ambito non è comunque del tutto precluso l’intervento di fonti secondarie, trattandosi di riserva relativa di legge (da ultimo Cass. civ., sez. II, ord., 21.11.2024, n. 30048 che ha statuito come segue “ il rispetto del principio di tipicità e legalità nell’ambito dell’illecito amministrativo comporta che la fattispecie dell’illecito e la relativa sanzione non possono essere introdotti direttamente da fonti normative secondarie, pur ammettendosi che i precetti della legge, se sufficientemente individuati, possano essere integrati da norme regolamentari, in virtù della particolare tecnicità della dimensione in cui le fonti secondarie sono destinate ad operare (v. Cass. n. 11968/2003, Cass. n. 7371/2009 e, da ultimo, Cass. n. 29427/2023 ”; in termini Cass. civ., sez. II, sent. 24.11.2020, n. 26701; per la sussistenza di una riserva relativa di legge in materia di sanzioni amministrative, discendente dall’art. 23 della Costituzione cfr. Corte Cost. 18.01.2021, n. 5).
Invece, la natura di decadenza pubblicistica, detta anche accertativa, della fattispecie in argomento, comporta il necessario il rispetto del principio di legalità sostanziale, il quale impone che il potere esercitato dalla Amministrazione sia tipizzato da una norma di legge idonea a definirne le finalità (ex art. 1 della legge n. 241 del 1990 e corrispondente art. 2 della legge provinciale n. 23 del 1992) e i limiti, quale è la legge provinciale n. 15 del 2005, ma non impone una disciplina di dettaglio di ogni aspetto della procedura nel contesto della disposizione legislativa, in particolare quanto alla fattispecie di decadenza dalla domanda oggi in considerazione. In tal senso, in particolare, non orienta la giurisprudenza richiamata (Ad. Pl. Cons. Stato n. 18/2020 e sentenze successive che ne hanno fatto applicazione) che, riferita ad una fattispecie del tutto peculiare (la decadenza dai regimi incentivanti disposta da Gestore Servizi Energetici ex art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2011, in quel caso puntualmente disciplinata dalla legge), ne tratteggia la distinzione rispetto al più ampio genus dell’autotutela nonché del diverso istituto della sanzione vera e propria (ad es. quanto alla rilevanza dell’elemento soggettivo).
VIII. Nella fattispecie, ad avviso del Collegio, il principio di legalità sostanziale è stato rispettato, in quanto sotto un primo profilo è la stessa l.p. n. 15 del 2015, art. 11, che demanda espressamente al Regolamento le norme di esecuzione della legge stessa, le quali, in primo luogo, devono avere riguardo agli aspetti procedurali del procedimento di assegnazione degli alloggi pubblici - in primis, per quanto qui rileva, le modalità di presentazione delle domande a tale scopo - quale strumento per attuare la politica provinciale della casa “ in favore dei nuclei familiari con condizione economico-patrimoniale insufficiente per acquistare, risanare o ristrutturare con i soli mezzi propri la prima abitazione o per partecipare a una cooperativa edilizia, anche a proprietà indivisa ”, come stabilito dall’art. 1, comma 1 della l.p. n. 15 del 2005. Al riguardo, l’art. 3, comma 2, del Regolamento prescrive quanto segue: “ Il soggetto richiedente presenta la domanda per il nucleo familiare di appartenenza risultante all’anagrafe al momento della presentazione della stessa. Il soggetto richiedente utilmente collocato nella graduatoria formata secondo le modalità di cui all’articolo 7 ha titolo alla stipulazione del contratto di locazione in nome e per conto del nucleo familiare di appartenenza ”, individuando, pertanto, un determinato nucleo familiare quale titolare della domanda, il che cristallizza, dunque, il presupposto soggettivo stesso della richiesta. La ratio di tale previsione consiste nel fatto che la composizione del nucleo familiare e la sua condizione economico-patrimoniale costituiscono gli elementi primariamente considerati per la determinazione della collocazione in graduatoria della domanda medesima.
IX. Coerentemente, l’art. 5 della disciplina regolamentare sopra riportata prevede che : “1. Il nucleo familiare risultante all’anagrafe alla data di comunicazione della disponibilità dell’alloggio deve coincidere con il nucleo familiare risultante al momento di presentazione della domanda ” ammettendo la possibilità di una limitata modifica del nucleo, nei termini espressamente previsti dal comma 2, vigente all’epoca (del seguente tenore testuale “2. La variazione anagrafica del nucleo familiare dopo la data di presentazione della domanda e fino alla data di comunicazione della disponibilità dell’alloggio non determina la decadenza della domanda, purché permangano i requisiti di accesso, nei seguenti casi: a) morte di un componente; b) nascita di figli dei componenti il nucleo familiare; nonché adozione di soggetti minori da parte degli stessi; c) inclusione o esclusione del coniuge, convivente more uxorio del richiedente o di figli degli stessi” ). E così, al comma 3, lo stesso articolo 5 sancisce che “ Le modifiche del nucleo familiare diverse da quelle di cui al comma 2 determinano la decadenza della domanda ”.
Ne deriva che la disposizione contrastata è norma di carattere strettamente procedurale avente l’obbiettivo di sanzionare il mutamento sotto il profilo soggettivo della domanda a suo tempo proposta per volontà della parte richiedente. Riguardata sotto tale aspetto, la decadenza in parola si limita, peraltro, a stabilire, per le ragioni già evidenziate, una regola non derogabile nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica di assegnazione dell’alloggio a canone sostenibile, prerogativa certo non estranea al Regolamento di esecuzione della legge.
X. Al contrario di quanto dedotto dalla parte ricorrente, infine, sussiste anche un ulteriore specifico fondamento normativo all’invariabilità del nucleo familiare nella l.p. n. 15 del 2005 atto a giustificare anche la declinazione del potere di decadenza ai sensi dell’art. 5, comma 3, del Regolamento oggi in contestazione. Infatti, ove necessario, l’articolo 9 della l.p. n. 15 del 2005, al comma 3, lett. d) bis, n. 4, offre una sufficiente e puntuale base giuridica alla disposizione regolamentare applicata nel caso di specie. Secondo tale previsione normativa: “ L’ente locale dispone la revoca dei provvedimenti di assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica ......nei seguenti casi: […] ospitalità o inserimento nel nucleo familiare anagrafico di ulteriori componenti senza preventiva autorizzazione di ITEA s.p.a. esclusi i figli nati dopo l’occupazione dell’alloggio ”, e dunque sancisce, come rappresentato dalle resistenti Amministrazioni, un criterio generale di immodificabilità del nucleo familiare anche dopo l’assegnazione dell’alloggio. In forza di quanto previsto dall’art. 5, comma 5 bis della stessa l.p. 15 del 2005 (il quale dispone “ 5 bis. Il provvedimento dell’ente locale che autorizza la locazione degli alloggi è revocato nei casi previsti dall’articolo 9, comma 3, ad eccezione di quanto previsto dalle lettere b) e b bis) del predetto comma..”) l’articolo in parola è attualmente vigente, oltre l’originaria portata transitoria, con rigetto dell’obiezione espressa in tal senso dalla difesa della ricorrente nella memoria di replica. Anche sotto tale profilo, pertanto, la decadenza stabilita nel comma 3 dell’art. 5 del Regolamento, esercitata dalla IT con l’atto impugnato, costituisce l’applicazione della regola prescritta dalla legge provinciale n. 15 del 2005 concernente l’immodificabilità, in via generale, del nucleo familiare assegnatario dell’alloggio.
XI. Alla luce di quanto sopra esposto, deve concludersi per l’infondatezza del primo motivo di ricorso nonché, per l’effetto, anche del secondo che prospetta esclusivamente l’invalidità degli atti impugnati derivata dall’illegittimità delle suddette disposizioni regolamentari.
XII. La particolarità delle questioni scrutinate, giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
SA IN, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
CI RO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CI RO | SA IN |
IL SEGRETARIO