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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/10/2025, n. 1774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1774 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1461 /2018 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] Parte_1
, Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in Via Asmara C.F._1
N.12 (ANG. Via Campidoglio) 98076 Sant'Agata Militello ITALIA presso lo studio dell'Avv. AMATA CARMELA TERESA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA CP_1 P.IVA_1
301 MESSINA presso lo studio dell'Avv. INCLETOLLI FLAVIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con due note del 11.09.2017 l' comunicava alla sig.ra CP_1 [...]
l'insorgenza di indebiti relativi alla disoccupazione agricola Parte_1 per gli anni 2012 e 2013, rispettivamente di € 2.022,70 e € 1.011,35; con successiva comunicazione del 16.01.2018 l'Ente rideterminava l'indebito 2012 in
€ 1.111,18, senza articolare ulteriore motivazione. La ricorrente proponeva ricorso amministrativo al Comitato Provinciale e, quindi, ricorso giudiziario deducendo la nullità/illegittimità dei provvedimenti perché generici, non motivati e, nel merito,
l'effettivo svolgimento dell'attività di bracciante agricola per 102 giornate per ciascun anno, chiedendo la declaratoria di spettanza della prestazione e la restituzione delle somme trattenute a titolo di indebito .
Si costituiva l' eccependo, in via pregiudiziale, la decadenza ex art. CP_1
22 d.l. 7/1970 dall'azione avverso la cancellazione dagli elenchi OTD e, nel merito, l'infondatezza delle domande in ragione di accertamento ispettivo conclusosi con verbale n. 2017008543/DDL del 29.05.2017, con conseguente cancellazione (parziale) della ricorrente dagli elenchi 2012–2013 e riliquidazione delle prestazioni con recupero degli indebiti. L'Ente invocava altresì i principi in tema di efficacia probatoria del verbale ispettivo e di onere della prova in capo al lavoratore .
All'udienza l'Avv. Amata, per la ricorrente, ha documentato che – con sentenza n. 57/2021 del Tribunale di Patti – Sezione Lavoro, passata in giudicato
– la sig.ra è stata reiscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli Parte_1 anni 2012 e 2013, per 102 giornate per ciascun anno;
ha prodotto l'estratto conto previdenziale aggiornato e ha dedotto, in conseguenza, l'infondatezza dell'eccezione di decadenza e la carenza del presupposto degli indebiti contestati .
DIRITTO
È pacifico in atti che la cancellazione dagli elenchi nominativi, posta dall' a fondamento degli indebiti, è stata impugnata e definitivamente CP_1 superata dalla citata sentenza n. 57/2021, passata in giudicato, che ha accertato il diritto della ricorrente alla reiscrizione per gli anni 2012–2013 per 102 giornate.
Tale accertamento – avente natura costitutivo-dichiarativa – integra un giudicato esterno che fa stato tra le parti ex art. 2909 c.c. nel presente giudizio, precludendo ogni diversa valutazione sulla sussistenza del presupposto assicurativo (iscrizione)
e, quindi, assorbendo la questione decadenziale sollevata dall'Ente. Ne consegue che l'odierna domanda, volta a contestare gli indebiti fondati su un presupposto ormai definitivamente escluso, non può essere dichiarata inammissibile per decadenza, risultando insussistente l'atto genetico su cui l' fonda l'eccezione CP_1
(cancellazione). Il rilievo difensivo dell' – che richiama la pubblicazione CP_1 telematica ex art. 38 d.l. 98/2011 e la natura sostanziale del termine – resta recessivo per effetto del giudicato sopravvenuto, specificamente riferito agli stessi anni e alla medesima iscrizione della ricorrente . L'indebito previdenziale da disoccupazione agricola presuppone l'insussistenza, in capo al percettore, dei requisiti legali, tra cui, per gli OTD,
l'iscrizione negli elenchi e il requisito delle 102 giornate nel biennio. Nel caso in esame, alla luce del giudicato, tali requisiti sussistono per entrambi gli anni di interesse. Ne discende l'illegittimità dei provvedimenti di riliquidazione e di recupero, privi del presupposto costitutivo: la cancellazione è stata rimossa in via definitiva;
l'iscrizione e il numero minimo di giornate sono definitivamente accertati.
L'ulteriore difesa dell' , che valorizza le risultanze del verbale CP_1 ispettivo (atto pubblico dotato di fede privilegiata quanto ai fatti compiuti o avvenuti in presenza del pubblico ufficiale), non può prevalere sul giudicato relativo all'effettività dell'iscrizione e delle giornate utili per gli anni per cui è causa;
peraltro, la fede privilegiata del verbale non si estende al giudizio sull'esistenza del rapporto in senso tecnico-giuridico ed è comunque superabile alla luce di elementi probatori contrari ritualmente acquisiti, nella specie cristallizzati dal precedente definitivo tra le stesse parti .
Le note dell'11.09.2017 e del 16.01.2018, come prodotte, risultano generiche e prive di un'autonoma, puntuale motivazione sulle ragioni dell'indebito (con persino rideterminazione in diminuzione dell'importo 2012 senza spiegazione), con ulteriore vulnus al diritto di difesa della ricorrente – profilo che, pur non decisivo in presenza del giudicato, conferma l'illegittimità degli atti impugnati .
Accertata la spettanza della prestazione per gli anni 2012 e 2013 e l'illegittimità degli indebiti, l' deve essere condannato alla restituzione delle CP_1 somme trattenute/richieste in esecuzione dei provvedimenti impugnati (come risultanti in atti), oltre interessi legali dalle singole ritenute al saldo e rivalutazione monetaria ove dovuta secondo legge in materia di crediti previdenziali. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro , ogni diversa Parte_1 CP_1 istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, 1. accoglie il ricorso di;
Parte_1
2. dichiara l'illegittimità e annulla gli indebiti relativi alla disoccupazione agricola per gli anni 2012 e 2013 di cui alle note 11.09.2017 e CP_1
16.01.2018;
3. per l'effetto, condanna l' a restituire a CP_1 Parte_1 le somme trattenute/richieste a tale titolo, nella misura risultante in atti
(inclusa la rideterminazione per l'anno 2012), oltre interessi legali dalle singole ritenute al saldo e rivalutazione monetaria ove dovuta per legge;
4. condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1200,00 CP_1 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con distrazione in favore del procuratore antistatario della ricorrente come da richiesta.
Così deciso in Patti 13/10/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo