TAR Bari, sez. III, sentenza 30/03/2026, n. 415
TAR
Sentenza 30 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Incompetenza del SUAP

    Il Tribunale ha ritenuto che il SUAP abbia una propria competenza istruttoria e che le disposizioni normative non prevedano la natura vincolante dei pareri di altri organi.

  • Inammissibile
    Erroneità della posizione del SUAP sulla cessione delle aree a standard

    Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il motivo per difetto di interesse, poiché la motivazione dell'atto impugnato si basava su due ragioni autonome (rispetto della normativa urbanistica e coerenza con prassi analoghe), di cui solo una contestata dal ricorrente. Nel merito, ha ritenuto che la cessione sia la modalità preferibile per il reperimento degli standard, pur non essendo l'unica possibile.

  • Rigettato
    Incompetenza del SUAP

    Il Tribunale ha ritenuto che il SUAP abbia una propria competenza istruttoria e che le disposizioni normative non prevedano la natura vincolante dei pareri di altri organi.

  • Inammissibile
    Erroneità della posizione del SUAP sulla cessione delle aree a standard

    Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il motivo per difetto di interesse, poiché la motivazione dell'atto impugnato si basava su due ragioni autonome (rispetto della normativa urbanistica e coerenza con prassi analoghe), di cui solo una contestata dal ricorrente. Nel merito, ha ritenuto che la cessione sia la modalità preferibile per il reperimento degli standard, pur non essendo l'unica possibile.

  • Rigettato
    Incompetenza del SUAP

    Il Tribunale ha ritenuto che il SUAP abbia una propria competenza istruttoria e che le disposizioni normative non prevedano la natura vincolante dei pareri di altri organi.

  • Inammissibile
    Erroneità della posizione del SUAP sulla cessione delle aree a standard

    Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il motivo per difetto di interesse, poiché la motivazione dell'atto impugnato si basava su due ragioni autonome (rispetto della normativa urbanistica e coerenza con prassi analoghe), di cui solo una contestata dal ricorrente. Nel merito, ha ritenuto che la cessione sia la modalità preferibile per il reperimento degli standard, pur non essendo l'unica possibile.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. III, sentenza 30/03/2026, n. 415
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 415
    Data del deposito : 30 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo