Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 30/03/2026, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00415/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00331/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 331 del 2025, proposto da
Food Safety Lab S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati LE ON, US ON, Savino Tatoli, con domicilio eletto presso lo studio LE ON in Bari, Strada OR Tresca;
contro
Comune di Corato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato AR ER, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
-della nota del Comune di Corato (BA), Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), prot. n. REP_PROV_BA/BA-SUPRO/0279188 del 31.12.2024, trasmessa in pari data;
-della nota del Comune di Corato (BA), Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), prot. n. 0005668/2025 del 31.1.2025, trasmessa in pari data;
-della nota del Comune di Corato (BA), Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), prot. n. REP_PROV_BA/BA-SUPRO/0173584 del 28.11.2023, trasmessa in pari data;
- di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e/o consequenziali ancorché non conosciuti comunque lesivi degli interessi dell’odierna ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Corato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 04.03.2026 la dott.ssa DE ON e uditi per le parti i difensori LE ON per la parte ricorrente; US OR, su delega orale di AR ER, per il Comune resistente è presente nelle preliminari e si riporta agli scritti difensivi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente intende realizzare un intervento edilizio produttivo, mediante edificazione di un capannone da adibire a laboratorio analisi merceologiche, microbiologiche e chimiche, sui propri suoli in zona Dc Commerciale (maglia A3, Lotto B) del vigente PRG del Comune di Corato,
disciplinata dal Piano Particolareggiato per gli Insediamenti Produttivi (zona Dc) approvato con deliberazione consiliare n. 535 del 27.11.1981.
A tal fine, con istanza n. 07176820723-09102023-1213 acquisita dal SUAP in data 09.10.2023, l’odierna ricorrente ha chiesto il rilascio di formale Provvedimento Unico Autorizzativo.
E’ pacifico che l’intervento debba ascriversi al settore terziario/direzionale (v. nota esplicativa del 29.07.2024 della società con cui ha rappresentato che “il laboratorio a realizzarsi sarà qualificato dal punto di vista delle norme urbanistiche come attività direzionale”).
E’ altrettanto pacifico che per tali attività, il PP (Piano Particolareggiato) della zona Dc/Commerciale, in cui ricade l’intervento, prevede l’applicazione degli standard a parcheggio previsti dall’art. 5, co 1 n.2) DM n. 1444/1968: testualmente e per quanto qui di interesse si veda l’art. 3 lett.e) secondo cui “ Gli indici relativi a tali aree sono i seguenti: parcheggi e verde secondo il D.M. 2/4/68 n1444 art.5 co1, n°2 ” (v. NTA del Piano Particolareggiato, pag 7, doc. n.7 di parte ricorrente dep.12.03.2025 e doc n.2 di parte resistente dep.29.03.2025).
Le parti dibattono in questa sede – ed in ciò il punto nodale della controversia- in ordine alle modalità di soddisfacimento degli standard richiesti (nello specifico di quelli a parcheggio) ed in particolare in merito alla possibilità di garantirli a mezzo di un atto di asservimento delle aree di proprietà della ricorrente, con imposizione di vincolo all’uso pubblico a parcheggio, senza addivenire alla cessione gratuita in proprietà comunale.
La società in particolare evidenzia che nel corso dell’istruttoria proprio il SUAP, con nota prot. n.157926 del 05.08.2024 ebbe a trasmettere la richiesta del Dirigente del IV Settore - Ufficio Urbanistica relativa alle superfici a standard a parcheggio che ne consentiva l’assoggettamento ad uso pubblico con apposita convenzione e realizzazione e gestione in proprio (con oneri di pulizia ed illuminazione), con la prescrizione di esporre all'esterno un cartello con la dicitura “PARCHEGGI AD USO PUBBLICO”, perché l'uso pubblico sarebbe stato limitato alle sole ore di apertura al pubblico e con la ulteriore richiesta di versare la somma 22.440 euro per l'utilità conseguita per la mancata cessione di aree a standard.
In ragione di tale richiesta, la società, con atto notarile del 21.11.2024 aveva stipulato con l’NT (nella persona del Dirigente del IV Settore) la predetta convenzione di assoggettamento, mantenendo, tuttavia, la proprietà delle stesse, con corresponsione della predetta cifra.
Sennonchè, il successivo 31.12.2024 il Responsabile del SUAP, disattendendo le indicazioni precedentemente trasmesse e preannunciando con una comunicazione del 20.12.2024 la necessità di approfondimenti, “ nel prendere atto dell'atto notarile del 21/11/2024 di individuazione delle aree a standards nella misura calcolata ” ebbe a richiedere di “ procedere conseguenzialmente al frazionamento e alla cessione delle aree già vincolate in favore del Comune di Corato, nel rispetto delle NN.TT.AA. dei vigenti PRG e P.P. della zona Dc di riferimento, come da parere del 28.11.2023, ed in coerenza con gli atti adottati da questo Suap in fattispecie analoghe ”.
La richiesta era stata poi ribadita con successiva nota del 31.01.2025 di risposta alla diffida della società di concludere il procedimento amministrativo, preannunciando la odierna iniziativa giudiziaria, con la quale vengono impugnate le predette note del SUAP del 31.12.2024 e 31.01.2025 con cui è stata richiesta la cessione delle aree a standard quale condizione necessaria per l’adozione del provvedimento favorevole.
Il ricorso, tratto in decisione all’udienza del 04.03.2026 non può essere accolto.
Giova, in primo luogo, evidenziare che le note in questione, benchè ne sia incontestata l’impugnabilità, non hanno natura provvedimentale, trattandosi di comunicazioni endoprocedimentali, la cui sindacabilità va ammessa in considerazione della natura di atti di arresto procedimentale.
Il relativo inquadramento nella tassonomia giuridica si rivela utile per lo scrutinio delle censure proposte.
Con la prima di esse la ricorrente deduce l’incompetenza del SUAP all’adozione delle determinazioni in esame in quanto “le attività espletate dal SUAP del Comune di Corato altro non sono che un mero snodo di pratiche riferibili a diverse amministrazioni e/o uffici comunali, con la conseguenza che il SUAP del Comune di Corato non può affatto trascendere e/o esorbitare in competenze che, come nel caso di specie, sono di esclusiva spettanza di altro Settore e/o Ufficio comunale”.
In altri termini, a detta di parte ricorrente, il SUAP dovrebbe recepire quanto espresso dal IV Settore ed a ciò adeguarsi, essendogli preclusa la possibilità di disattendere le valutazioni del Settore.
La tesi propugnata da parte ricorrente non può essere seguita.
In primo luogo, è utile ricordare che la competenza, per pacifica dottrina e quieti principi dell’ordinamento, va individuata, in base al principio di legalità, secondo l’attribuzione formale della titolarità delle relative attività.
Trattandosi di attività istruttoria, pur se prodromica all’adozione del provvedimento finale (non ancora emanato, è bene ribadirlo), deve farsi riferimento all’art. 5, co 6 DPR n.160/2010 secondo cui “Il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmette con modalità telematica al soggetto interessato le eventuali richieste istruttorie”.
L’avverbio “anche” contenuto nel testo della disposizione normativa evidentemente presuppone una competenza istruttoria propria ed autonoma all’attività istruttoria da parte del SUAP.
Tanto vale già ad escludere la fondatezza della tesi di parte ricorrente.
Pur se non soddisfatti del dato testuale e volendo estendere, come è bene fare, l’analisi in chiave logico-razionale in base all’interpretazione sistematica, deve aggiungersi che anche l’art.7, co 2 DPR n.160/2010 incardina formalmente in capo al SUAP la competenza all’adozione del provvedimento finale (“Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine di cui al comma 1, salvi i termini più brevi previsti dalla normativa regionale”).
Le disposizioni in esame, come tutte quelle del regolamento in questione, non prevedono in alcuna parte la natura vincolante dei pareri adottati dalle altre autorità od organi.
Deve, dunque, concludersi, che il contenuto – come la relativa responsabilità, incontestatamente in capo al Dirigente SUAP (v. pag. 8 conclusionale di parte ricorrente)- del provvedimento finale spetta al titolare dell’articolazione amministrativa, ferme restando le ordinarie regole di legittimità imposte nell’ipotesi in cui venga disatteso un qualificato parere endoprocedimentale.
Se, dunque, con il provvedimento conclusivo si possono motivatamente disattendere i pareri delle autorità istruttorie, ciò vale evidentemente anche in fase endoprocedimentale.
Vero è che parte ricorrente piuttosto che contestare l’incompetenza in senso “formale”, da escludersi in base alle considerazioni appena esposte, censura la correttezza della posizione assunta dal SUAP, ritenendola erronea da un lato perché – in tesi- la cessione delle aree non sarebbe imposta da alcuna previsione normativa né generale, né dello strumento urbanistico (generale: PRG o di dettaglio: PP), dall’altro perché intrinsecamente contraddittoria rispetto alle precedenti determinazioni istruttorie provenienti dal Settore competente, unico effettivamente titolare delle valutazioni tecniche in materia edilizia ed urbanistica.
Anche tale profilo di censura non persuade e di esso prima ancora che l’infondatezza nel merito (al cui esame, comunque, il Collegio non intende sottrarsi per esigenze di effettività della tutela, oltre che a fini conformativi dell’operato dell’Amministrazione e per evitare futuro contenzioso) deve rilevarsi l’inammissibilità per difetto di interesse.
A ben guardare, infatti, l’atto di arresto procedimentale è duplicemente motivato:
- sia in ragione delle previsioni delle NN.TT.AA. dei vigenti PRG e P.P. della zona Dc di riferimento;
- sia in considerazione della dovuta coerenza con gli atti adottati dal Suap in fattispecie analoghe.
La motivazione riposa, dunque, su due autonome ragioni: da un lato quella di rispettare le previsioni dello strumento urbanistico; dall’altro quella di garantire la coerenza e parità di trattamento degli operatori economici in ipotesi omologhe.
Di tali ragioni, come si evince in modo piano dalla lettura del ricorso, solo la prima viene contestata, mentre la seconda non è soggetta a censura (la si contesta in modo del tutto generico nella memoria conclusionale e con riferimento al valore probatorio degli di cessione atti depositati in giudizio dal Comune), sicchè in applicazione dei pacifici principi in tema di impugnazione dell’atto sorretto da plurime ragioni giustificatrici di cui solo alcune contestate, deve concludersi che la contestazione solo di una, ma non dell’altra, comporta l’inammissibilità della censura.
In ogni caso e venendo, come anticipato al merito delle questioni, in primo luogo, la contraddittorietà va esclusa tutte le volte in cui, come nel caso di specie, le difformi determinazioni siano il frutto di un più approfondito esame della fattispecie e l’NT verifichi di aver in precedenza errato: non a caso l’istituto dell’autotutela annullatoria è l’espressione tipica della possibilità dell’NT di emendare i propri errori, rivedendo le proprie determinazioni.
Con il che si viene al nucleo essenziale della decisione che risiede nella verifica della sussistenza di un obbligo di cessione o meno delle aree a standard (non rileva in questa sede la diversa ipotesi della monetizzazione che è pacificamente esclusa nel caso di specie).
Il dato testuale delle previsioni di piano (generale o particolareggiato) non milita nel senso invocato dall’NT in quanto entrambe le disposizioni (NNTTAA di PRG e art. 3 lett. e) PP) si limitano a rinviare a quella regolamentare di cui all’art. 5 D; 1444/1968 che non prescrive necessariamente la cessione.
D’altro canto, a favore di quanto affermato, milita l’orientamento espresso dal Giudice di appello, proprio su precedenti della Sezione, con le decisioni nn. 1586; 1587; 1588; 1589; 1590; 1591/2021 secondo cui “ non è detto che le aree in questione (aree a parcheggio, nde) debbano essere sempre e comunque rese pubbliche, ben potendo essere vincolate a standard con modalità diverse, in tal modo trovando fondamento la tesi circa l’indifferenza della modalità giuridica con cui tale aree vengono individuate, e quindi la trasponibilità anche a servizio delle aree a destinazione residenziale delle aree a parcheggio illo tempore reperite mediante vincolo di destinazione al servizio di quelle a uso terziario ”.
Se, tuttavia, può predicarsi un principio di “indifferenza” (o meglio di “equivalenza”, per come meglio si chiarirà in seguito) delle modalità di reperimento degli standard, ciò che certamente non può sostenersi è che l’NT sia privo di potestà decisoria in merito alla scelta tra tali modalità che non può ritenersi rimessa al privato (che avendo un interesse personale a mantenerne la proprietà non può ritenersi titolato ed idoneo a compiere la scelta più favorevole agli interessi pubblici, rispetto ai quali si trova in evidente conflitto): di qui la conclusione in merito alla preferibile dizione di “equivalenza” tra le modalità di reperimento degli standard, piuttosto che di “indifferenza”, in quanto per l’NT (e per la collettività che esso rappresenta) non risulta indifferente l’opzione.
Aggiungasi che, in linea di massima, l’opzione per la cessione è quella largamente preferibile (oltre che preferita, secondo prassi costante degli enti), in quanto assicura la disponibilità delle aree all’NT, rendendo l’acquisizione “impermeabile” alle vicende proprietarie ed anche ai possibili inadempimenti rispetto alla destinazione d’uso impressa con l’atto di asservimento.
Dunque, deve concludersi che per richiedere la cessione non occorre una dettagliata motivazione, risultando tale scelta quella elettivamente migliore, essendo al più richiesta la motivazione di dettaglio per quella alternativa.
Nel caso di specie, peraltro, tale motivazione, pur se non necessaria, è stata, benchè in forma estremamente sintetica, ma parimenti efficace, espressa dal Responsabile SUAP, facendo riferimento ad una prassi conforme che si traduce in parità di trattamento per gli operatori economici, idonea anche a evitare vantaggi competitivi determinati dalla minore onerosità (perché non impone la monetizzazione – se non in parte e , per come chiarito dall’NT neppure legittimamente- e neppure la cessione) della costruzione garantita solo ad alcuni di essi (come nel caso in esame).
Aggiungasi che forti perplessità, peraltro, desta la tenuta motivazionale del parere del Settore competente laddove indica quale rimedio per assicurare l’uso pubblico la sola esposizione di un cartello che comunque, non la garantisce, perché la chiusura del parcheggio in occasione della chiusura dell’attività evidentemente sottrae le aree all’utilizzo pubblico.
Conclusivamente, non può che rilevarsi che la scelta del SUAP non solo riposa su di una solida motivazione autonoma e si pone in piena coerenza con il metodo preferenziale di reperimento degli standard, ma risulta tutt’altro che eccentrica rispetto al parere del Settore competente, per i vari profili sin qui evidenziati esso, invece, esorbitante rispetto alla prassi dell’NT ed agli ordinari criteri di scelta, senza alcuna specifica motivazione in ordine alle ragioni di tale deviazione.
Per le ragioni suesposte il ricorso non può trovare accoglimento e va respinto tutto nel merito, ed anche dichiarato inammissibile in ordine al secondo motivo che tale si rivela oltre che infondato.
Le spese derogano alla soccombenza in ragione della novità e particolarità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nel merito e lo dichiara in parte inammissibile, per come indicato in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 04.03.2026 con l'intervento dei magistrati:
NZ ND, Presidente
DE ON, Consigliere, Estensore
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DE ON | NZ ND |
IL SEGRETARIO