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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 09/12/2024, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
V.G. 3526/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Sara Pozzetti Giudice dott. Pasquale Perfetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3526/2024 v.g. promossa da:
, (C.F. ) nato in [...] il [...] residente in [...]Parte_1 C.F._1
(CN), rappresentato e difeso dell'avv. FISSORE CRISTINA come da procura in atti e
, (C.F. ) nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dell'avv. CASTIGLIONE ANDREA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in BRA il 01/10/2009. Parte_1 Parte_2
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BRA (atto n. 39 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 17/09/2002 maggiorenne ed economicamente Per_1
autosuffciente.
Con ricorso depositato il 19/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti. (Le parti hanno concordato di onorare integralmente il pagamento delle spettanze del legale incaricato).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi , i cui Parte_1 Parte_2 estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
PRENDE ATTO CHE:
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
La figlia è maggiorenne, economicamente autosufficiente ed indipendente;
Per_1
I coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo passaporto o altro documento valido per l'espatrio.
Con l'adempimento puntuale delle presenti condizioni di separazione le parti dichiarano di aver risolto ogni rapporto di natura patrimoniale. Le parti si danno reciproco assenso al rilascio delle sottoscrizioni necessarie per l'espatrio.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BRA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 04/12/2024.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Sara Pozzetti Giudice dott. Pasquale Perfetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3526/2024 v.g. promossa da:
, (C.F. ) nato in [...] il [...] residente in [...]Parte_1 C.F._1
(CN), rappresentato e difeso dell'avv. FISSORE CRISTINA come da procura in atti e
, (C.F. ) nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dell'avv. CASTIGLIONE ANDREA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in BRA il 01/10/2009. Parte_1 Parte_2
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BRA (atto n. 39 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 17/09/2002 maggiorenne ed economicamente Per_1
autosuffciente.
Con ricorso depositato il 19/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti. (Le parti hanno concordato di onorare integralmente il pagamento delle spettanze del legale incaricato).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi , i cui Parte_1 Parte_2 estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
PRENDE ATTO CHE:
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
La figlia è maggiorenne, economicamente autosufficiente ed indipendente;
Per_1
I coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo passaporto o altro documento valido per l'espatrio.
Con l'adempimento puntuale delle presenti condizioni di separazione le parti dichiarano di aver risolto ogni rapporto di natura patrimoniale. Le parti si danno reciproco assenso al rilascio delle sottoscrizioni necessarie per l'espatrio.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BRA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 04/12/2024.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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