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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/09/2025, n. 12826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12826 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. 18927/2019 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice Laura Centofanti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 18927 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 5 febbraio 2025
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e , nata a [...] il [...] (C.F. , rappresentati e Parte_2 CodiceFiscale_2 difesi dall'Avv. Vincenzo La Corte ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via
Sannio n. 61;
- attori
E
con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti n.
3 - Tower A, (C.F. e P. IVA n. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. P.IVA_1
Andrea Fioretti e Marcello Arbasino ed elettivamente domiciliata nel loro studio in Roma,
Lungotevere A. da Brescia n. 9;
- convenuta
1 nella quale le parti precisavano le conclusioni: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 5 febbraio 2025, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano Parte_1 Parte_2 in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, al fine di sentir “1) Accertare e
Controparte_1 dichiarare che in violazione alle previsioni pattizie di cui all'art. 3 del contratto di
Controparte_1 mutuo per Notaio del 28/05/2012, ha omesso di provvedere alla erogazione della somma Per_1 di denaro concessa in mutuo in forma del medesimo strumento negoziale. 2) Accertare e dichiarare che a fronte della concessione del mutuo di cui al citato atto per Notaio
Controparte_1 Per_1 del 28/05/2012, ha indebitamente introitato la somma di Euro 9.364,35 …. 3) Per l'effetto, disporre, a carico di l'obbligo di restituzione della complessiva citata somma di
Controparte_1
Euro 9.364,35. 4) Accertare e dichiarare che i Sig. ri – hanno diritto ad ottenere la Pt_1 Pt_2 restituzione, da parte di , delle maggiori somme corrisposte a titolo di interessi CP_1 compensativi in ragione del contratto di finanziamento stipulato con ES di cui ai soprastanti punti 14), 15 e 16), nella misura che risulterà dovuta a conclusione dell'espletanda istruttoria. 5) Accertare e dichiarare che, per l'effetto dell'illegittima iscrizione ipotecaria effettuata a garanzia del mutuo non erogato – di cui al più volte citato atto per Notaio del Per_1
28/05/2012 – agli istanti è stata preclusa la libera commerciabilità dell'immobile di loro proprietà.
Per l'effetto disporre, a carico di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali Controparte_1 subiti, in misura pari alla differenza di valore di mercato dell'immobile oggetto di garanzia ipotecaria con riferimento al periodo temporale compreso tra l data del 28/05/2012 e la data del
23/02/2015 (corrispondente al momento in cui gli istanti hanno avuto contezza della avvenuta cancellazione dell'ipoteca de qua): il tutto secondo quanto costituirà oggetto d'accertamento all'esito dell'espletamento dell'attività istruttoria. 6) Disporre che sulle somme oggetto dell'invocata declaratoria di condanna e a carico di vadano computati gli interessi CP_1 secondo la misura di cui all'art. 1284 comma 4 Codice Civile. Il tutto con gli accessori del credito.
7) Vittoria di spese di giudizio….”.
Premettevano gli attori avere stipulato, con atto notaio di Roma del 28.5.2012, contratto di Per_1 mutuo per l'importo di € 78.150,00 “per liquidità e consolidamento prestiti” ammortizzabile in 168 rate mensili, decorrenti dal 1.6.2012 da addebitare su un c/c intestato a Parte_1 garantito da ipoteca iscritta sull'immobile sito in Roma Via Alberto Ascari n. 192, in Catasto fabbricati distinto al Foglio 878, Particella 432, Sub. 20, che all'art 1 prevedeva: “… la parte
2 mutuataria dichiara di aver ricevuto dalla banca la somma sopra indicata …”, mentre in realtà il prestito non era stato mai erogato dall'Istituto di credito.
Esponevano di avere chiesto ripetutamente chiarimenti alla convenuta circa la ragione della mancata erogazione del prestito, dolendosi dell'intervenuta iscrizione dell'ipoteca; di avere poi lamentato l'addebito illegittimo sul loro conto di somme per complessivi euro 6.830,00, imputate al pagamento delle rate del mutuo invero mai erogato nei loro confronti.
Sulla base di tali premesse, gli attori chiedevano che fosse accertato il loro diritto di ottenere la restituzione da parte della delle somme versate in suo favore da parte loro (in misura pari ad CP_2 euro 6.830,00 oltre interessi), nonché il pagamento di ulteriori somme, pari ad € 934,35 a titolo di imposta sostitutiva corrisposta e ad euro 1.600,00 quale il compenso corrisposto al notaio Per_1 per l'importo complessivo di euro 9.364,35. Chiedevano, altresì, che fosse disposta condanna della convenuta al risarcimento dei danni derivati loro in conseguenza della mancata erogazione del mutuo, tenendo conto del fatto che esso fosse stato richiesto per estinguere i debiti contratti da parte loro nei confronti di altri soggetti (di BA per € 7.627,00, di ES per € 7.187,00, di
NA LI per € 2.689,00), di MI per € 29.065,00), e che la condotta della li aveva CP_2 costretti a rivolgersi a ES al fine di ottenere un prestito di € 11.826,40 (maggiorato di interessi passivi per complessivi € 6.173,00) al tasso del 9,41%, nettamente superiore al mutuo non erogato che prevedeva il tasso del 5,20% annuo.
Ulteriormente deducevano di essere stati costretti a posticipare la vendita dell'immobile di proprietà sul quale era stata iscritta l'ipoteca fino alla cancellazione di essa e che ne fosse derivato pregiudizio, giacché l'immobile aveva nel tempo subito un decremento di valore superiore al 20%
(da euro 1.100.000,00 ad euro 785.000,00,), cosicché la fosse tenuta a ristorarla del danno CP_2 subito da quantificarsi in misura pari alla differenza tra i due importi.
Si costituiva la parte convenuta, eccependo in via preliminare la nullità della citazione per indeterminatezza della domanda, con riferimento alla causa petendi di essa.
Nel merito, contestava la fondatezza di ogni pretesa avanzata dagli attori nei suoi confronti: deduceva che la non avesse assunto nei confronti degli attori alcuna obbligazione e che CP_2 questi ultimi avessero invece sottoscritto nel contratto quietanza quanto alla ricezione della somma che avrebbe dovuto essere concessa loro a mutuo;
che la somma invero non era stata loro mai consegnata, tanto che il contratto dovesse ritenersi in realtà mai perfezionato tra le parti. Riferiva che l'operazione in questione fosse riconducibile ad una filiale della nella quale operava CP_2 funzionario che era stato licenziato per essersi reso responsabile di plurime operazioni sulle quali la aveva dovuto compiere accertamenti in quanto risultate non autorizzate. Deduceva che in tale CP_2 contesto era anche emerso che gli attori avevano ricevuto, mediante emissione in loro favore di due
3 assegni circolari, dapprima la somma di euro 30.000 e poi quella di 10.000, che erano stati addebitati sul conto della società la quale aveva però disconosciuto di avere Controparte_3 autorizzato le operazioni e chiesto alla la restituzione delle somme;
cosicché dovesse CP_2 accertarsi il diritto di di vedersi restituire da parte degli attori le medesime, in quanto CP_1 indebitamente ricevute da parte loro. Tale credito restitutorio era opposto dalla in CP_2 compensazione.
Quanto alla pretesa risarcitoria, affermava che gli attori non avessero fornito alcuna prova della correlazione tra la richiesta di finanziamento ad altro soggetto e la mancata erogazione del mutuo, stante la differenza tra gli importi dei medesimi ed anche che non fosse provato il danno asseritamente derivato dalla mancata cancellazione dell'ipoteca.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “accertati i fatti così come sopra esposti e il corretto comportamento della gradatamente: in via preliminare: dichiarare la nullità Controparte_1 dell'atto di citazione, poiché carente dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c., con ogni conseguenza di legge ex art. 164 c.p.c.. Nel merito: rigettare in toto le pretese avanzate dagli attori in quanto inammissibili, e infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa, all'occorrenza opponendo in compensazione alla somma richiesta di € 9.364,35 al punto 2 delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, il maggiore credito di € 40.000,00 vantato dalla Banca in relazione agli assegni circolari accreditati sul c/c intestato agli attori, trattandosi di operazioni validamente disconosciute dall'emittente all'esito del giudizio R.G. 54402/2015 Controparte_3
Tribunale di Roma e interamente rimborsate, con espressa riserva di agire in separato giudizio per
l'importo eccedente la compensazione. In ogni caso: con vittoria di spese di lite…”.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 5 febbraio 2025; all'esito il Giudice tratteneva la causa in decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini concessi.
**********
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità della citazione sollevata dalla parte convenuta in relazione al disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c., sul presupposto che non fosse dato desumere dall'atto introduttivo del giudizio le ragioni di fatto e di diritto della domanda: secondo orientamento costante della Corte di legittimità “La nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti
4 assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013).
Muovendo da tale principio, si rileva che, nel caso di specie, si rinviene in citazione esposizione sufficientemente compiuta delle ragioni poste dagli attori a fondamento delle domande, tanto che la convenuta ha potuto argomentare su ognuna delle questioni dedotte e svolgere difese in relazione a ciascuna delle domande formulate.
Gli attori hanno chiesto, in primo luogo, che fosse accertato il loro diritto di ottenere la condanna della banca alla restituzione delle somme addebitate sul loro conto a titolo di rimborso di un finanziamento mai erogato nei loro confronti e al rimborso nei loro confronti delle spese sostenute per la stipulazione del contratto di mutuo (a titolo di spese notarili e di imposta), per complessivi euro 9.364,35, oltre interessi.
La Banca ha riconosciuto che la somma prevista nel contratto di mutuo non fosse stata erogata nei confronti degli attori per l'intero ma ha posto in evidenza la circostanza che gli attori avessero ripetutamente ammesso (nelle missive indirizzatele, al fine di sollecitare l'accredito della somma mutuata recanti le date del 4 febbraio 2014, il 7 marzo 2014 ed ancora il 25 marzo 2014 e prodotte in atti dagli stessi attori) di aver ricevuto da parte della banca l'accredito del minore importo di euro
30.000 da loro ascritto ad anticipazione del finanziamento.
La Banca ha invero precisato che le somme accreditate sul conto degli attori risultassero pari a complessivi euro 40.000 e che non avessero costituito erogazione parziale del mutuo ma fossero state, invece, pari all'ammontare di due assegni circolari emessi in favore degli attori, apparentemente su richiesta della società che aveva poi disconosciuto di avere Controparte_3 autorizzato entrambe le operazioni e chiesto il rimborso delle somme da parte della ha poi CP_2 chiarito che i movimenti illeciti fossero stati riconducibili all'operato di un dipendente infedele poi licenziato.
La convenuta ha quindi sostenuto di avere diritto alla restituzione delle somme accreditate indebitamente sul conto degli attori, essendo a sua volta tenuta a rimborsare le stesse alla società che sarebbe stata lesa dall'operato del suo funzionario. La pretesa della è stata opposta da CP_2 quest'ultima in compensazione del debito restitutorio delle somme addebitate sul conto degli attori a titolo di rate del mutuo e delle spese sostenute per l'erogazione di esso, per complessivi euro
9.364,35.
5 L'eccezione di compensazione si ritiene fondata nei limiti di seguito esposti: se, infatti, è vero che la non avrebbe avuto titolo per addebitare sul conto degli attori somme a titolo di restituzione CP_2 di rate di mutuo, non avendo erogato il finanziamento concesso nei loro confronti è pur vero che gli attori hanno ammesso nelle citate missive inviate alla banca di aver ricevuto sul loro conto quanto meno l'accredito della somma di euro 30.000, che avevano a suo tempo imputato all'erogazione di parte della somma concessa loro in mutuo: la circostanza del riconoscimento dell'intervenuta ricezione da parte degli attori della somma di euro 30.000 trova riscontro nella produzione documentale dei medesimi e, segnatamente, nel contenuto delle missive citate dalla convenuta inviate dagli attori alla banca tra il 4 febbraio e il 25 marzo 2014 ed anche negli estratti che documentano un “versamento” sul conto degli attori per l'importo indicato in quella data. Gli attori hanno sostenuto in questa sede di avere a suo tempo ritenuto che il versamento della somma di euro
30.000 costituisse anticipazione sull'importo totale del mutuo e di avere invece appurato successivamente che tale somma non fosse stata accreditata sul loro conto per tale titolo: sennonché hanno omesso anche solo di allegare, entro la scadenza del temine di preclusione assertiva, quale fosse eventualmente il diverso titolo per il quale essi fossero legittimati a trattenere detta somma, cosicché deve ritenersi fondata la pretesa della banca di ottenerne la restituzione.
Né assume rilievo il fatto che gli attori avessero poi reso in sede stragiudiziale versione diversa dei fatti in scritti successivi alle comunicazioni inviate alla - nei quali avevano sostenuto che i CP_2 versamenti corrispondessero a somme provenienti da altri conti nella loro titolarità - giacché tale diversa allegazione, del tutto incompatibile con la precedente e del tutto priva di riscontro, sembra invece essere stata soltanto funzionale a resistere a pretese restitutorie della CP_2
Non appare invece adeguatamente riscontrata la circostanza che anche il successivo accredito della somma di euro 10.000, registrato nell'estratto del conto degli attori come 'versamento', corrispondesse all'importo dell'assegno circolare apparentemente emesso da parte della già citata società che ha poi disconosciuto l'operazione; invero, non è dato registrare alcuna ammissione da parte degli attori in ordine alla ricezione senza titolo di tale somma in alcun atto, né la banca ha prodotto in atti copia dell'assegno, né della distinta di versamento di esso.
Ne discende, in accoglimento dell'eccezione di compensazione limitatamente all'importo di euro
30.000, il rigetto della domanda di condanna della alla restituzione in favore degli attori della CP_2 somma di euro 9.364,35, oltre interessi.
Gli attori hanno poi formulato domanda risarcitoria, allegando di avere ricevuto, dalla mancata erogazione in loro favore della somma oggetto del mutuo, danno, segnatamente derivato dalla necessità (del di chiedere altro finanziamento da parte di altro soggetto (ES) Pt_1 maggiormente oneroso, al fine di fare fronte ad obbligazioni già assunte (esposizione debitoria
6 connessa alla sottoscrizione di altri finanziamenti). Sennonché il unico soggetto legittimato Pt_1
a tale pretesa risarcitoria, non ha fornito prova alcuna né del fatto di essersi trovato nella necessità di richiedere altro finanziamento (nessuna prova è stata data della situazione debitoria nella quale si trovava) né dell'urgenza di fare fronte alla stessa con ulteriore indebitamento;
né ancora del fatto che la richiesta del finanziamento ES fosse correlata alla mancata erogazione dell'importo del mutuo, non coincidendo (neppure per ampia approssimazione) l'importo richiesto alla società finanziaria con quello non erogato dalla cosicché il preteso danno si ritiene privo di CP_2 riscontro probatorio.
Del pari difetta riscontro del pregiudizio che gli attori assumono di avere subito in ragione del ritardo con il quale la ha provveduto alla cancellazione dell'ipoteca costituita sull'immobile CP_2 di loro proprietà a garanzia della restituzione del finanziamento non erogato: ai fini della prova, le parti hanno invero prodotto, in allegato alla citazione, copia di un primo mandato a vendere rilasciato in favore di un'agenzia immobiliare con indicazione di un prezzo base, determinato sulla base di un una stima del valore del bene e poi di altro mandato (privo finanche di sottoscrizione) recante data successiva di alcuni mesi, nel quale risulta l'indicazione di un prezzo inferiore. In allegato alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co.6 n. 2 c.p.c., gli attori hanno poi prodotto valutazioni dell'Osservatorio del Mercato immobiliare relative all'immobile degli anni 2012 e 2019.
La produzione documentale si ritiene però, all'evidenza, del tutto inidonea a comprovare l'allegato pregiudizio, non essendo stato, da un lato, neppure fornito alcun elemento utile al fine di stimare l'immobile alla data in cui la aveva consentito la cancellazione dell'ipoteca (2015), dal quale CP_2 desumere che il ritardo avesse determinato il dedotto sensibile decremento di valore del bene nel periodo di interesse, e non essendo stato d'altra parte neppure fornito sufficiente riscontro del fatto che gli attori avessero avuto effettivamente l'intenzione di vendere il bene a quella data od anche successivamente, cosicché fossero stati pregiudicati dall'eventuale perdita di valore del medesimo.
Per i motivi esposti, le domande formulate dagli attori sono quindi respinte.
In ragione della soccombenza, gli attori sono infine condannati al pagamento delle spese del procedimento che si liquidano nei confronti della convenuta nella misura di euro 11.268, per compensi professionali (euro 2.552, per la fase di studio, euro 1.628, per la fase introduttiva, euro
2.835, per la fase istruttoria, euro 4.253, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
7 - respinge le domande formulate dagli attori nei confronti della convenuta, per le ragioni esposte in motivazione;
- condanna gli attori al pagamento delle spese del procedimento che liquida in favore della convenuta nella misura di euro 11.268 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 9 settembre 2025
Il Giudice
Laura Centofanti
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice Laura Centofanti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 18927 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 5 febbraio 2025
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e , nata a [...] il [...] (C.F. , rappresentati e Parte_2 CodiceFiscale_2 difesi dall'Avv. Vincenzo La Corte ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via
Sannio n. 61;
- attori
E
con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti n.
3 - Tower A, (C.F. e P. IVA n. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. P.IVA_1
Andrea Fioretti e Marcello Arbasino ed elettivamente domiciliata nel loro studio in Roma,
Lungotevere A. da Brescia n. 9;
- convenuta
1 nella quale le parti precisavano le conclusioni: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 5 febbraio 2025, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano Parte_1 Parte_2 in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, al fine di sentir “1) Accertare e
Controparte_1 dichiarare che in violazione alle previsioni pattizie di cui all'art. 3 del contratto di
Controparte_1 mutuo per Notaio del 28/05/2012, ha omesso di provvedere alla erogazione della somma Per_1 di denaro concessa in mutuo in forma del medesimo strumento negoziale. 2) Accertare e dichiarare che a fronte della concessione del mutuo di cui al citato atto per Notaio
Controparte_1 Per_1 del 28/05/2012, ha indebitamente introitato la somma di Euro 9.364,35 …. 3) Per l'effetto, disporre, a carico di l'obbligo di restituzione della complessiva citata somma di
Controparte_1
Euro 9.364,35. 4) Accertare e dichiarare che i Sig. ri – hanno diritto ad ottenere la Pt_1 Pt_2 restituzione, da parte di , delle maggiori somme corrisposte a titolo di interessi CP_1 compensativi in ragione del contratto di finanziamento stipulato con ES di cui ai soprastanti punti 14), 15 e 16), nella misura che risulterà dovuta a conclusione dell'espletanda istruttoria. 5) Accertare e dichiarare che, per l'effetto dell'illegittima iscrizione ipotecaria effettuata a garanzia del mutuo non erogato – di cui al più volte citato atto per Notaio del Per_1
28/05/2012 – agli istanti è stata preclusa la libera commerciabilità dell'immobile di loro proprietà.
Per l'effetto disporre, a carico di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali Controparte_1 subiti, in misura pari alla differenza di valore di mercato dell'immobile oggetto di garanzia ipotecaria con riferimento al periodo temporale compreso tra l data del 28/05/2012 e la data del
23/02/2015 (corrispondente al momento in cui gli istanti hanno avuto contezza della avvenuta cancellazione dell'ipoteca de qua): il tutto secondo quanto costituirà oggetto d'accertamento all'esito dell'espletamento dell'attività istruttoria. 6) Disporre che sulle somme oggetto dell'invocata declaratoria di condanna e a carico di vadano computati gli interessi CP_1 secondo la misura di cui all'art. 1284 comma 4 Codice Civile. Il tutto con gli accessori del credito.
7) Vittoria di spese di giudizio….”.
Premettevano gli attori avere stipulato, con atto notaio di Roma del 28.5.2012, contratto di Per_1 mutuo per l'importo di € 78.150,00 “per liquidità e consolidamento prestiti” ammortizzabile in 168 rate mensili, decorrenti dal 1.6.2012 da addebitare su un c/c intestato a Parte_1 garantito da ipoteca iscritta sull'immobile sito in Roma Via Alberto Ascari n. 192, in Catasto fabbricati distinto al Foglio 878, Particella 432, Sub. 20, che all'art 1 prevedeva: “… la parte
2 mutuataria dichiara di aver ricevuto dalla banca la somma sopra indicata …”, mentre in realtà il prestito non era stato mai erogato dall'Istituto di credito.
Esponevano di avere chiesto ripetutamente chiarimenti alla convenuta circa la ragione della mancata erogazione del prestito, dolendosi dell'intervenuta iscrizione dell'ipoteca; di avere poi lamentato l'addebito illegittimo sul loro conto di somme per complessivi euro 6.830,00, imputate al pagamento delle rate del mutuo invero mai erogato nei loro confronti.
Sulla base di tali premesse, gli attori chiedevano che fosse accertato il loro diritto di ottenere la restituzione da parte della delle somme versate in suo favore da parte loro (in misura pari ad CP_2 euro 6.830,00 oltre interessi), nonché il pagamento di ulteriori somme, pari ad € 934,35 a titolo di imposta sostitutiva corrisposta e ad euro 1.600,00 quale il compenso corrisposto al notaio Per_1 per l'importo complessivo di euro 9.364,35. Chiedevano, altresì, che fosse disposta condanna della convenuta al risarcimento dei danni derivati loro in conseguenza della mancata erogazione del mutuo, tenendo conto del fatto che esso fosse stato richiesto per estinguere i debiti contratti da parte loro nei confronti di altri soggetti (di BA per € 7.627,00, di ES per € 7.187,00, di
NA LI per € 2.689,00), di MI per € 29.065,00), e che la condotta della li aveva CP_2 costretti a rivolgersi a ES al fine di ottenere un prestito di € 11.826,40 (maggiorato di interessi passivi per complessivi € 6.173,00) al tasso del 9,41%, nettamente superiore al mutuo non erogato che prevedeva il tasso del 5,20% annuo.
Ulteriormente deducevano di essere stati costretti a posticipare la vendita dell'immobile di proprietà sul quale era stata iscritta l'ipoteca fino alla cancellazione di essa e che ne fosse derivato pregiudizio, giacché l'immobile aveva nel tempo subito un decremento di valore superiore al 20%
(da euro 1.100.000,00 ad euro 785.000,00,), cosicché la fosse tenuta a ristorarla del danno CP_2 subito da quantificarsi in misura pari alla differenza tra i due importi.
Si costituiva la parte convenuta, eccependo in via preliminare la nullità della citazione per indeterminatezza della domanda, con riferimento alla causa petendi di essa.
Nel merito, contestava la fondatezza di ogni pretesa avanzata dagli attori nei suoi confronti: deduceva che la non avesse assunto nei confronti degli attori alcuna obbligazione e che CP_2 questi ultimi avessero invece sottoscritto nel contratto quietanza quanto alla ricezione della somma che avrebbe dovuto essere concessa loro a mutuo;
che la somma invero non era stata loro mai consegnata, tanto che il contratto dovesse ritenersi in realtà mai perfezionato tra le parti. Riferiva che l'operazione in questione fosse riconducibile ad una filiale della nella quale operava CP_2 funzionario che era stato licenziato per essersi reso responsabile di plurime operazioni sulle quali la aveva dovuto compiere accertamenti in quanto risultate non autorizzate. Deduceva che in tale CP_2 contesto era anche emerso che gli attori avevano ricevuto, mediante emissione in loro favore di due
3 assegni circolari, dapprima la somma di euro 30.000 e poi quella di 10.000, che erano stati addebitati sul conto della società la quale aveva però disconosciuto di avere Controparte_3 autorizzato le operazioni e chiesto alla la restituzione delle somme;
cosicché dovesse CP_2 accertarsi il diritto di di vedersi restituire da parte degli attori le medesime, in quanto CP_1 indebitamente ricevute da parte loro. Tale credito restitutorio era opposto dalla in CP_2 compensazione.
Quanto alla pretesa risarcitoria, affermava che gli attori non avessero fornito alcuna prova della correlazione tra la richiesta di finanziamento ad altro soggetto e la mancata erogazione del mutuo, stante la differenza tra gli importi dei medesimi ed anche che non fosse provato il danno asseritamente derivato dalla mancata cancellazione dell'ipoteca.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “accertati i fatti così come sopra esposti e il corretto comportamento della gradatamente: in via preliminare: dichiarare la nullità Controparte_1 dell'atto di citazione, poiché carente dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c., con ogni conseguenza di legge ex art. 164 c.p.c.. Nel merito: rigettare in toto le pretese avanzate dagli attori in quanto inammissibili, e infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa, all'occorrenza opponendo in compensazione alla somma richiesta di € 9.364,35 al punto 2 delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, il maggiore credito di € 40.000,00 vantato dalla Banca in relazione agli assegni circolari accreditati sul c/c intestato agli attori, trattandosi di operazioni validamente disconosciute dall'emittente all'esito del giudizio R.G. 54402/2015 Controparte_3
Tribunale di Roma e interamente rimborsate, con espressa riserva di agire in separato giudizio per
l'importo eccedente la compensazione. In ogni caso: con vittoria di spese di lite…”.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 5 febbraio 2025; all'esito il Giudice tratteneva la causa in decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini concessi.
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Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità della citazione sollevata dalla parte convenuta in relazione al disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c., sul presupposto che non fosse dato desumere dall'atto introduttivo del giudizio le ragioni di fatto e di diritto della domanda: secondo orientamento costante della Corte di legittimità “La nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti
4 assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013).
Muovendo da tale principio, si rileva che, nel caso di specie, si rinviene in citazione esposizione sufficientemente compiuta delle ragioni poste dagli attori a fondamento delle domande, tanto che la convenuta ha potuto argomentare su ognuna delle questioni dedotte e svolgere difese in relazione a ciascuna delle domande formulate.
Gli attori hanno chiesto, in primo luogo, che fosse accertato il loro diritto di ottenere la condanna della banca alla restituzione delle somme addebitate sul loro conto a titolo di rimborso di un finanziamento mai erogato nei loro confronti e al rimborso nei loro confronti delle spese sostenute per la stipulazione del contratto di mutuo (a titolo di spese notarili e di imposta), per complessivi euro 9.364,35, oltre interessi.
La Banca ha riconosciuto che la somma prevista nel contratto di mutuo non fosse stata erogata nei confronti degli attori per l'intero ma ha posto in evidenza la circostanza che gli attori avessero ripetutamente ammesso (nelle missive indirizzatele, al fine di sollecitare l'accredito della somma mutuata recanti le date del 4 febbraio 2014, il 7 marzo 2014 ed ancora il 25 marzo 2014 e prodotte in atti dagli stessi attori) di aver ricevuto da parte della banca l'accredito del minore importo di euro
30.000 da loro ascritto ad anticipazione del finanziamento.
La Banca ha invero precisato che le somme accreditate sul conto degli attori risultassero pari a complessivi euro 40.000 e che non avessero costituito erogazione parziale del mutuo ma fossero state, invece, pari all'ammontare di due assegni circolari emessi in favore degli attori, apparentemente su richiesta della società che aveva poi disconosciuto di avere Controparte_3 autorizzato entrambe le operazioni e chiesto il rimborso delle somme da parte della ha poi CP_2 chiarito che i movimenti illeciti fossero stati riconducibili all'operato di un dipendente infedele poi licenziato.
La convenuta ha quindi sostenuto di avere diritto alla restituzione delle somme accreditate indebitamente sul conto degli attori, essendo a sua volta tenuta a rimborsare le stesse alla società che sarebbe stata lesa dall'operato del suo funzionario. La pretesa della è stata opposta da CP_2 quest'ultima in compensazione del debito restitutorio delle somme addebitate sul conto degli attori a titolo di rate del mutuo e delle spese sostenute per l'erogazione di esso, per complessivi euro
9.364,35.
5 L'eccezione di compensazione si ritiene fondata nei limiti di seguito esposti: se, infatti, è vero che la non avrebbe avuto titolo per addebitare sul conto degli attori somme a titolo di restituzione CP_2 di rate di mutuo, non avendo erogato il finanziamento concesso nei loro confronti è pur vero che gli attori hanno ammesso nelle citate missive inviate alla banca di aver ricevuto sul loro conto quanto meno l'accredito della somma di euro 30.000, che avevano a suo tempo imputato all'erogazione di parte della somma concessa loro in mutuo: la circostanza del riconoscimento dell'intervenuta ricezione da parte degli attori della somma di euro 30.000 trova riscontro nella produzione documentale dei medesimi e, segnatamente, nel contenuto delle missive citate dalla convenuta inviate dagli attori alla banca tra il 4 febbraio e il 25 marzo 2014 ed anche negli estratti che documentano un “versamento” sul conto degli attori per l'importo indicato in quella data. Gli attori hanno sostenuto in questa sede di avere a suo tempo ritenuto che il versamento della somma di euro
30.000 costituisse anticipazione sull'importo totale del mutuo e di avere invece appurato successivamente che tale somma non fosse stata accreditata sul loro conto per tale titolo: sennonché hanno omesso anche solo di allegare, entro la scadenza del temine di preclusione assertiva, quale fosse eventualmente il diverso titolo per il quale essi fossero legittimati a trattenere detta somma, cosicché deve ritenersi fondata la pretesa della banca di ottenerne la restituzione.
Né assume rilievo il fatto che gli attori avessero poi reso in sede stragiudiziale versione diversa dei fatti in scritti successivi alle comunicazioni inviate alla - nei quali avevano sostenuto che i CP_2 versamenti corrispondessero a somme provenienti da altri conti nella loro titolarità - giacché tale diversa allegazione, del tutto incompatibile con la precedente e del tutto priva di riscontro, sembra invece essere stata soltanto funzionale a resistere a pretese restitutorie della CP_2
Non appare invece adeguatamente riscontrata la circostanza che anche il successivo accredito della somma di euro 10.000, registrato nell'estratto del conto degli attori come 'versamento', corrispondesse all'importo dell'assegno circolare apparentemente emesso da parte della già citata società che ha poi disconosciuto l'operazione; invero, non è dato registrare alcuna ammissione da parte degli attori in ordine alla ricezione senza titolo di tale somma in alcun atto, né la banca ha prodotto in atti copia dell'assegno, né della distinta di versamento di esso.
Ne discende, in accoglimento dell'eccezione di compensazione limitatamente all'importo di euro
30.000, il rigetto della domanda di condanna della alla restituzione in favore degli attori della CP_2 somma di euro 9.364,35, oltre interessi.
Gli attori hanno poi formulato domanda risarcitoria, allegando di avere ricevuto, dalla mancata erogazione in loro favore della somma oggetto del mutuo, danno, segnatamente derivato dalla necessità (del di chiedere altro finanziamento da parte di altro soggetto (ES) Pt_1 maggiormente oneroso, al fine di fare fronte ad obbligazioni già assunte (esposizione debitoria
6 connessa alla sottoscrizione di altri finanziamenti). Sennonché il unico soggetto legittimato Pt_1
a tale pretesa risarcitoria, non ha fornito prova alcuna né del fatto di essersi trovato nella necessità di richiedere altro finanziamento (nessuna prova è stata data della situazione debitoria nella quale si trovava) né dell'urgenza di fare fronte alla stessa con ulteriore indebitamento;
né ancora del fatto che la richiesta del finanziamento ES fosse correlata alla mancata erogazione dell'importo del mutuo, non coincidendo (neppure per ampia approssimazione) l'importo richiesto alla società finanziaria con quello non erogato dalla cosicché il preteso danno si ritiene privo di CP_2 riscontro probatorio.
Del pari difetta riscontro del pregiudizio che gli attori assumono di avere subito in ragione del ritardo con il quale la ha provveduto alla cancellazione dell'ipoteca costituita sull'immobile CP_2 di loro proprietà a garanzia della restituzione del finanziamento non erogato: ai fini della prova, le parti hanno invero prodotto, in allegato alla citazione, copia di un primo mandato a vendere rilasciato in favore di un'agenzia immobiliare con indicazione di un prezzo base, determinato sulla base di un una stima del valore del bene e poi di altro mandato (privo finanche di sottoscrizione) recante data successiva di alcuni mesi, nel quale risulta l'indicazione di un prezzo inferiore. In allegato alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co.6 n. 2 c.p.c., gli attori hanno poi prodotto valutazioni dell'Osservatorio del Mercato immobiliare relative all'immobile degli anni 2012 e 2019.
La produzione documentale si ritiene però, all'evidenza, del tutto inidonea a comprovare l'allegato pregiudizio, non essendo stato, da un lato, neppure fornito alcun elemento utile al fine di stimare l'immobile alla data in cui la aveva consentito la cancellazione dell'ipoteca (2015), dal quale CP_2 desumere che il ritardo avesse determinato il dedotto sensibile decremento di valore del bene nel periodo di interesse, e non essendo stato d'altra parte neppure fornito sufficiente riscontro del fatto che gli attori avessero avuto effettivamente l'intenzione di vendere il bene a quella data od anche successivamente, cosicché fossero stati pregiudicati dall'eventuale perdita di valore del medesimo.
Per i motivi esposti, le domande formulate dagli attori sono quindi respinte.
In ragione della soccombenza, gli attori sono infine condannati al pagamento delle spese del procedimento che si liquidano nei confronti della convenuta nella misura di euro 11.268, per compensi professionali (euro 2.552, per la fase di studio, euro 1.628, per la fase introduttiva, euro
2.835, per la fase istruttoria, euro 4.253, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
7 - respinge le domande formulate dagli attori nei confronti della convenuta, per le ragioni esposte in motivazione;
- condanna gli attori al pagamento delle spese del procedimento che liquida in favore della convenuta nella misura di euro 11.268 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 9 settembre 2025
Il Giudice
Laura Centofanti
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