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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/08/2025, n. 4301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4301 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N. 5468/2017 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Unico dott. Davide G.P. Capizzello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5468/2017 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Vendita di cose immobili”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Catania, Via V. Brancati n. 12, presso lo studio dell'avv. Fabio
Pelleriti, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata in Catania, Via Antonino di San Giuliano n. 185, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Mario Lombardo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
E NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: , CP_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in Catania, Via Frate Agnello n. 16, presso lo studio dell'avv.
Salvatore Bonarrigo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
1 Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio e, premettendo di aver da Parte_1 Parte_2
quest'ultima acquistato l'immobile sito in Catania, P.za Corsica n. 13, censito al catasto fabbricati del Comune di Catania, foglio 18, part. 471/13, con contratto di compravendita rogato dal notaio da Catania in data 2.4.2010, n. rep. 40950, n. racc. 22580, ha chiesto CP_1
di accertare e dichiarare la subìta evizione totale del detto bene immobile in ragione di una procedura esecutiva subìta, e di condannare per l'effetto la convenuta venditrice al rimborso delle spese sostenute per l'acquisto del bene e delle spese alle quali è stata condannata all'esito della definizione del giudizio di opposizione all'esecuzione con sentenza n. 5230/2015
pronunciata da questo Tribunale.
Si è costituita in giudizio chiedendo preliminarmente di essere autorizzata a Parte_2
chiamare in causa (nei cui confronti ha successivamente rinunciato alla chiamata in CP_2
causa) e il notaio per essere da questi garantita e manlevata in caso di CP_1
soccombenza, e chiedendo nel merito il rigetto della domanda dell'attrice.
Si è, infine, costituito in giudizio il notaio chiedendo il rigetto della CP_1
domanda proposta dalla convenuta nei suoi confronti.
Nel merito, la domanda dell'attrice appare infondata e va rigettata.
Infatti, dalla semplice lettura del contratto di compravendita del 2.4.2010 si evince l'elenco delle formalità pregiudizievoli gravanti sull'immobile sopra menzionato, e nello specifico,
testualmente:
1) ipoteca iscritta il 23.1.1996 ai nn. 2782/303;
2) ipoteca iscritta il 28.11.1995 ai nn. 36710/4579;
3) ipoteca iscritta il 26.1.2000 ai nn. 2840/355;
2 4) pignoramento trascritto il 26.6.2000 ai nn. 21979/16251;
5) ipoteca iscritta il 14.3.2006 ai nn. 17430/5705.
L'attrice sostiene di essere stata rassicurata della natura cartolare delle sopra elencate formalità; invero, nel contratto non vi è nessun riferimento testuale al riguardo, trattandosi peraltro di una circostanza poco verosimile, avendo il notaio rogante riportato correttamente persino la formalità inerente alla trascrizione del pignoramento del 26.6.2000.
Sembra, peraltro, che la prima ipoteca trascritta sull'immobile sopra menzionato tragga origine dalla conclusione del contratto di mutuo, e contestuale concessione di ipoteca, con il
Banco di Sicilia s.p.a. del 27.11.1995, dell'importo di Lire 100.000.000, nel cui contesto i mutuatari sono la convenuta e il di lei coniuge, tale , al quale ha fatto seguito, Persona_1
a seguito dell'inadempimento degli obbligati, il pignoramento e la successiva esecuzione forzata.
A tal proposito, sia la convenuta che il terzo chiamato in causa hanno fornito una ricostruzione dei fatti antecedenti alla conclusione del contratto di compravendita del 2.4.2010
particolarmente complessa, che comunque in questa sede non rileva affatto, trattandosi all'evidenza di formalità chiaramente evincibili dalla semplice lettura della scheda contrattuale stessa e trattandosi, nello specifico, di ben cinque formalità, e tra queste di una formalità
inerente ad un pignoramento.
Pertanto, al di là dei pregressi (e non molto lineari) eventi, la problematica inerente alle formalità pregiudizievoli era chiaramente e inequivocabilmente conoscibile dall'attrice con l'ordinaria diligenza, avendone il notaio rogante fatto espressa menzione nel contratto.
I profili esaminati appaiono del tutto assorbenti delle ulteriori domande e questioni sollevate dalle parti.
La natura della causa, la complessità delle questioni giuridiche affrontate e la particolarità
della vicenda consentono di compensare tra l'attrice e la convenuta le spese di giudizio;
vanno,
invece, poste a carico dell'attrice le spese di giudizio in favore del terzo chiamato in causa costituitosi in giudizio in ragione della chiamata in causa della convenuta in seguito della CP_1
3 domanda dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
rigetta le domande di;
Parte_1
compensa tra e le spese di giudizio;
Parte_1 Parte_2
condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore di Parte_1 [...]
che liquida in Euro 2.000,00 per compenso di avvocato, oltre I.V.A., c.p.a. e CP_1
rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso.
Catania, 24 Agosto 2025
IL GIUDICE
dott. Davide G.P. Capizzello
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Unico dott. Davide G.P. Capizzello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5468/2017 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Vendita di cose immobili”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Catania, Via V. Brancati n. 12, presso lo studio dell'avv. Fabio
Pelleriti, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata in Catania, Via Antonino di San Giuliano n. 185, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Mario Lombardo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
E NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: , CP_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in Catania, Via Frate Agnello n. 16, presso lo studio dell'avv.
Salvatore Bonarrigo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
1 Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio e, premettendo di aver da Parte_1 Parte_2
quest'ultima acquistato l'immobile sito in Catania, P.za Corsica n. 13, censito al catasto fabbricati del Comune di Catania, foglio 18, part. 471/13, con contratto di compravendita rogato dal notaio da Catania in data 2.4.2010, n. rep. 40950, n. racc. 22580, ha chiesto CP_1
di accertare e dichiarare la subìta evizione totale del detto bene immobile in ragione di una procedura esecutiva subìta, e di condannare per l'effetto la convenuta venditrice al rimborso delle spese sostenute per l'acquisto del bene e delle spese alle quali è stata condannata all'esito della definizione del giudizio di opposizione all'esecuzione con sentenza n. 5230/2015
pronunciata da questo Tribunale.
Si è costituita in giudizio chiedendo preliminarmente di essere autorizzata a Parte_2
chiamare in causa (nei cui confronti ha successivamente rinunciato alla chiamata in CP_2
causa) e il notaio per essere da questi garantita e manlevata in caso di CP_1
soccombenza, e chiedendo nel merito il rigetto della domanda dell'attrice.
Si è, infine, costituito in giudizio il notaio chiedendo il rigetto della CP_1
domanda proposta dalla convenuta nei suoi confronti.
Nel merito, la domanda dell'attrice appare infondata e va rigettata.
Infatti, dalla semplice lettura del contratto di compravendita del 2.4.2010 si evince l'elenco delle formalità pregiudizievoli gravanti sull'immobile sopra menzionato, e nello specifico,
testualmente:
1) ipoteca iscritta il 23.1.1996 ai nn. 2782/303;
2) ipoteca iscritta il 28.11.1995 ai nn. 36710/4579;
3) ipoteca iscritta il 26.1.2000 ai nn. 2840/355;
2 4) pignoramento trascritto il 26.6.2000 ai nn. 21979/16251;
5) ipoteca iscritta il 14.3.2006 ai nn. 17430/5705.
L'attrice sostiene di essere stata rassicurata della natura cartolare delle sopra elencate formalità; invero, nel contratto non vi è nessun riferimento testuale al riguardo, trattandosi peraltro di una circostanza poco verosimile, avendo il notaio rogante riportato correttamente persino la formalità inerente alla trascrizione del pignoramento del 26.6.2000.
Sembra, peraltro, che la prima ipoteca trascritta sull'immobile sopra menzionato tragga origine dalla conclusione del contratto di mutuo, e contestuale concessione di ipoteca, con il
Banco di Sicilia s.p.a. del 27.11.1995, dell'importo di Lire 100.000.000, nel cui contesto i mutuatari sono la convenuta e il di lei coniuge, tale , al quale ha fatto seguito, Persona_1
a seguito dell'inadempimento degli obbligati, il pignoramento e la successiva esecuzione forzata.
A tal proposito, sia la convenuta che il terzo chiamato in causa hanno fornito una ricostruzione dei fatti antecedenti alla conclusione del contratto di compravendita del 2.4.2010
particolarmente complessa, che comunque in questa sede non rileva affatto, trattandosi all'evidenza di formalità chiaramente evincibili dalla semplice lettura della scheda contrattuale stessa e trattandosi, nello specifico, di ben cinque formalità, e tra queste di una formalità
inerente ad un pignoramento.
Pertanto, al di là dei pregressi (e non molto lineari) eventi, la problematica inerente alle formalità pregiudizievoli era chiaramente e inequivocabilmente conoscibile dall'attrice con l'ordinaria diligenza, avendone il notaio rogante fatto espressa menzione nel contratto.
I profili esaminati appaiono del tutto assorbenti delle ulteriori domande e questioni sollevate dalle parti.
La natura della causa, la complessità delle questioni giuridiche affrontate e la particolarità
della vicenda consentono di compensare tra l'attrice e la convenuta le spese di giudizio;
vanno,
invece, poste a carico dell'attrice le spese di giudizio in favore del terzo chiamato in causa costituitosi in giudizio in ragione della chiamata in causa della convenuta in seguito della CP_1
3 domanda dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
rigetta le domande di;
Parte_1
compensa tra e le spese di giudizio;
Parte_1 Parte_2
condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore di Parte_1 [...]
che liquida in Euro 2.000,00 per compenso di avvocato, oltre I.V.A., c.p.a. e CP_1
rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso.
Catania, 24 Agosto 2025
IL GIUDICE
dott. Davide G.P. Capizzello
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