CA
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/10/2025, n. 1773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1773 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna seconda sezione civile
La Corte nelle persone del Signori Giudici
Dott. Giampiero Fiore – Presidente Dott. Anna Maria Rossi - Consigliere Dott. Giampaolo Borgioli – Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 309/24 cui è riunita la n. 310/24 del ruolo generale dell'anno 2024 trattenuta in decisione con ordinanza del
26/9/25
promosse rispettivamente da
avv. rappresentato e difeso da se stesso ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio in Roma, Via delle Quattro
Fontane 156
– appellante –
avv. FRANCESCO MARASCIO rappresentato e difeso da se stesso congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Martina Marino giusta procura agli atti, elettivamente domiciliato presso lo studio in Roma, Via
Oslavia n. 28
– appellante –
contro rappresentato e difeso, congiuntamente e Controparte_1 disgiuntamente, dagli Avv.ti Antonella Giraudi e Maria Sara Di Battista, con Studio in Roma, Piazza Cavour n. 19 - appellato –
CONCLUSIONI
come da rispettive conclusioni delle parti costituite
LA CORTE
Pagina 1 di 5 udita la relazione della causa fatta dal relatore Giudice Dott. Giampaolo
Borgioli; udita la lettura delle conclusioni rese dei procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e Francesco MA, avvocati, ricorrevano contro Parte_1 affermando di aver svolto, a seguito di conferimento di Controparte_1 plurimi mandati, attività legale nelle seguenti cause: RG 308/20 Corte
Appello di Bologna;
RG 72/20 Corte Appello Bologna;
RG 30953/21
Corte Cassazione;
RG 2095/21 Corte Appello Bologna. Chiedevano la condanna dello stesso al pagamento, a vantaggio di ciascuno di loro, della somma di € 18.677,00 oltre accessori.
Si costituiva il resistente in entrambe le cause non contestando l'effettuazione delle prestazioni ma facendo rilevare che: “(a) il Sig. aveva un rapporto di fiducia solo con l'Avv. MA e il CP_1 conferimento delle procure alle liti al collega di studio era stato voluto e richiesto dall'Avv. MA, sebbene non necessario;
(b) la pretesa di pagamento avanzata dagli avvocati era doppia per le medesime attività procuratorie, in relazione ai medesimi giudizi e alle medesime questioni giuridiche, senza alcuna indicazione specifica di quali attività fossero state svolte dall'uno o dall'altro procuratore;
(c) mai nessuno dei due procuratori aveva avvisato il Sig. della eventualità che il CP_1 conferimento del mandato a due difensori con la medesima competenza avrebbe potuto determinare una moltiplicazione dei compensi;
(d) tutti i giudizi erano stati persi e il Sig. aveva già dovuto pagare spese CP_1 legali per importi superiori rispetto alla pretesa iniziale;
(e) la richiesta di pagamento raddoppiata è apparsa del tutto ingiusta e ingiustificata, probabilmente legata al maggior credito maturato dalla moglie del Sig. nei confronti dell'Avv. MA, per la locazione CP_1 dell'immobile di Marbella” (pag. 8 comparsa costituzione e risposta).
Chiedeva, in via istruttoria, ottenendola, la riunione delle due cause introdotte dagli avvocati;
nel merito eccepiva il “divieto di duplicazione degli onorari” e chiedeva il rigetto delle domande come formulate;
in subordine la riduzione delle somme richieste a titolo di compensi.
Con ordinanza del 26.9.25 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 6 del D.M. n. 127 del 2004 prevede che se più avvocati sono incaricati della difesa, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione del soccombente sono computati gli onorari di un solo avvocato.
Sulla base di detta norma non vi è motivo di discostarsi dall'orientamento della Suprema Corte in tema di diritto agli interi
Pagina 2 di 5 compensi per ciascun avvocato nel caso in cui l'assistito conferisca mandato a più di uno. Ed invero in precedenti sentenze della Corte di
Cassazione (19255/18 e 29822/19) “si è unicamente precisato che il diritto di ciascun difensore rimane escluso solo ove, “essendo stato richiesto il pagamento di una sola parcella e non essendo state in essa indicate separatamente le prestazioni di ciascuno degli avvocati, risulta in modo non equivoco una reciproca sostituzione nelle singole prestazioni”, così che, “ per potersi configurare una limitazione del diritto al compenso in capo a ciascun singolo procuratore, si deve dimostrare che lo stesso svolto solo in parte l'attività professionale per la quale chiede di essere ricompensato” (Cass. Sez. VI, Ord. 7030 del
3.3.22).
Nella fattispecie in esame risulta invece che gli avvocati abbiano svolto congiuntamente le prestazioni per cui richiedono i compensi, circostanza oltretutto non contestata dal resistente.
Deve invece trovare accoglimento la richiesta di riduzione degli importi richiesti dai ricorrenti.
Per stessa ammissione di questi ultimi (cfr. memoria MA datata
19.9.25) i giudizi “in favore del Sig. sono stati azionati al fine CP_1 di contestare il legittimità della notifica dell'atto di precetto e, quindi, allo scopo di contestare l'azione esecutiva intrapresa” e, pertanto, si limitavano ad un accertamento relativo alla validità o meno della notifica di atti processuali.
Ai fini della quantificazione del congruo compenso occorre analizzare l'attività espletata.
Nel giudizio RG 308/20 dinanzi a questa Corte i ricorrenti sono subentrati a precedenti difensori depositando comparsa conclusionale, di una pagina, contenente mero richiamo all'atto introduttivo, neppure redatto dai ricorrenti, e memoria conclusionale di replica di tre pagine.
I motivi di appello, due, erano talmente facili da esaminare e palesemente infondati che questa Corte, con sentenza n. 308/20, ha motivato la loro reiezione in cinque righe per il primo (pag. 5 sentenza) e nove per il secondo (pag. 6 sentenza).
Nel giudizio RG 72/20 dinanzi a questa Corte, conclusosi con sentenza n. 2558/21, i motivi di appello riguardavano esclusivamente questioni attinenti eventuali nullità o inesistenza delle notificazioni di alcuni atti del processo esecutivo, risultate poi tutte infondate, ivi compresa quella inerente la sussistenza o meno del debito oggetto di pignoramento presso terzi (pag. 12 sentenza).
Su dette questioni poi è stato presentato ricorso in Cassazione, iscritto al n. 30953/21 e conclusosi con la Ordinanza n. 22452 del 25/7/23 che lo ha dichiarato totalmente inammissibile: - il primo motivo è stato dichiarato inammissibile e reiettato con 8 righe di motivazione essendo di facilissima soluzione;
- il secondo, contenente addirittura una sorta di richiamo poichè “parte ricorrente si limita a evocare nullità meramente formali ed in particolare, a lamentare l'illegittimità della notificazione
Pagina 3 di 5 dell'atto di pignoramento rimessa dall'avvocato in proprio, senza conformare la censura al principio di specificità, in particolare senza allegare le conseguenze della prospettata nullità sull'effettività del diritto di difesa, non consentendo a questa Corte di effettuare il controllo, pur preteso (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16655 de 09/08/2016), è stato dichiarato inammissibile e respinto perché, dopo avere illustrato la giurisprudenza costante della Suprema Corte, ignorata dal ricorrente, “la sentenza impugnata si è uniformata e posta in linea con i richiamati principi”; -il terzo dichiarato inammissibile e rigettato poiché, anch'esso, volto a veder esaminato un “principio più volte ribadito da questa Corte” in tema di spese processuali (p.
3-4 sentenza Cassazione). Avverso la sentenza n. 2558/21 resa da questa Corte nel giudizio 72/20
RG è stato poi depositata citazione in revocazione ex art. 395 comma 1,
n. 4 c.p.c., e la causa iscritta al n. 2095/21 di questa Corte .
La questione trattata, molto semplice in punto di diritto ed anche di fatto, era esclusivamente volta alla valutazione se fosse perfezionata o meno
“la notifica dell'atto di pignoramento avvenuta mediante notificazione ex art. 143 c.p.c. autorizzata per irreperibilità del destinatario presso il luogo di residenza AIRE. La sentenza di appello, pertanto, si fonda su un evidente errore di fatto che configura il vizio di revocazione di cui all'art. 395, n. 4) c.p.c., relativamente al punto in cui ritiene perfezionata la notifica ex Reg. CE 1383/2007, in quanto “è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa” (pag. 4 atto di citazione). Anche in sede di comparsa conclusionale da attività defensionale è stata molto limitata, riportandosi per lo più all'atto di citazione introduttivo. Ai fini della liquidazione del compenso, come indicato dall'art. 4 D.M. n.55/14, si deve tener conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà
e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Orbene tutte le cause, ad eccezione della causa n. 2095/21 rinunciata dal resistente, hanno avuto un risultato negativo e, in tal senso, facilmente prevedibile, visto anche l'accertato della Suprema Corte nella Ordinanza n. 22452 sopra esaminata;
non implicavano alcuna difficoltà non solo nelle questioni giuridiche trattate ma anche in quelle di fatto, tanto che la Suprema Corte ha indicato l'esistenza di consolidata giurisprudenza in merito alla doglianza avanzata dinanzi alla stessa e respinto il ricorso dichiarando tutti i motivi inammissibili;
nessun pregio si riscontra nell'attività prestata, trattandosi in ogni causa di questioni semplici (oltretutto due di esse hanno visto il mero subentro dei legali al precedente difensore) e legate esclusivamente alla valutazione della validità o meno delle notifiche come effettuate.
Come semplicissime appaiono le cause introdotte dai ricorrenti, oltretutto neppure interamente accolte nel quantum, dovendosi meramente operare una liquidazione dei compensi sulla base di pochissimi atti di causa, senza che vi sia stata alcuna attività istruttoria nel senso proprio del termine e senza questioni di diritto.
Per quanto sopra appare congruo liquidare il compenso degli avvocati come segue applicando i minimi dello scaglione di riferimento per ogni
Pagina 4 di 5 singola pratica: RG 308/20 Corte Appello di Bologna: Fase studio € 567,00, Fase istruttoria/Trattazione € 922,00, Fase decisionale € 956,00, per un totale di € 2.445,00 RG 72/20 Corte Appello Bologna: Fase studio € 567,00, Fase istruttoria/Trattazione € 922,00, Fase decisionale € 956,00, per un totale di € 2.445,00 RG 30953/21 Corte Cassazione: Fase studio € 638,00, Fase istruttoria/Trattazione € 567,00, Fase decisionale € 336,00, per un totale di € 1.541,00 RG 2095/21 Corte Appello Bologna: Fase studio € 567,00, Fase introduttiva € 461,00, Fase istruttoria/Trattazione € 922,00, Fase decisionale € 956,00, per un totale di € 2.906,00. Per quanto sopra la somma che il resistente deve ad ogni ricorrente è pari ad € 9.337,00. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano sulla base della somma sopra indicata, con i compensi sempre nei minimi dello scaglione di riferimento vista la assoluta semplicità della domanda, il suo limitato accoglimento, l'assenza di pregio nell'operato dei difensori e l'inesistenza di questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sulle domande formulate da avv. e avv. FRANCESCO MARASCIO Parte_1 contro
Controparte_1
1) Condanna a pagare all' avv. la Controparte_1 Parte_1 somma di € 9.337,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva come per legge oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dal deposito del ricorso al saldo;
2) Condanna a pagare all' avv. Francesco MA la Controparte_1 somma di € 9.337,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva come per legge oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dal deposito del ricorso al saldo;
3) Condanna l'appellato a rifondere agli appellanti, per ciascuno, le spese di lite che liquida in € 237,00 per spese ed € 2.906,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 26.9.25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott. Giampaolo Borgioli dott. Giampiero Fiore
Pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna seconda sezione civile
La Corte nelle persone del Signori Giudici
Dott. Giampiero Fiore – Presidente Dott. Anna Maria Rossi - Consigliere Dott. Giampaolo Borgioli – Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 309/24 cui è riunita la n. 310/24 del ruolo generale dell'anno 2024 trattenuta in decisione con ordinanza del
26/9/25
promosse rispettivamente da
avv. rappresentato e difeso da se stesso ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio in Roma, Via delle Quattro
Fontane 156
– appellante –
avv. FRANCESCO MARASCIO rappresentato e difeso da se stesso congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Martina Marino giusta procura agli atti, elettivamente domiciliato presso lo studio in Roma, Via
Oslavia n. 28
– appellante –
contro rappresentato e difeso, congiuntamente e Controparte_1 disgiuntamente, dagli Avv.ti Antonella Giraudi e Maria Sara Di Battista, con Studio in Roma, Piazza Cavour n. 19 - appellato –
CONCLUSIONI
come da rispettive conclusioni delle parti costituite
LA CORTE
Pagina 1 di 5 udita la relazione della causa fatta dal relatore Giudice Dott. Giampaolo
Borgioli; udita la lettura delle conclusioni rese dei procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e Francesco MA, avvocati, ricorrevano contro Parte_1 affermando di aver svolto, a seguito di conferimento di Controparte_1 plurimi mandati, attività legale nelle seguenti cause: RG 308/20 Corte
Appello di Bologna;
RG 72/20 Corte Appello Bologna;
RG 30953/21
Corte Cassazione;
RG 2095/21 Corte Appello Bologna. Chiedevano la condanna dello stesso al pagamento, a vantaggio di ciascuno di loro, della somma di € 18.677,00 oltre accessori.
Si costituiva il resistente in entrambe le cause non contestando l'effettuazione delle prestazioni ma facendo rilevare che: “(a) il Sig. aveva un rapporto di fiducia solo con l'Avv. MA e il CP_1 conferimento delle procure alle liti al collega di studio era stato voluto e richiesto dall'Avv. MA, sebbene non necessario;
(b) la pretesa di pagamento avanzata dagli avvocati era doppia per le medesime attività procuratorie, in relazione ai medesimi giudizi e alle medesime questioni giuridiche, senza alcuna indicazione specifica di quali attività fossero state svolte dall'uno o dall'altro procuratore;
(c) mai nessuno dei due procuratori aveva avvisato il Sig. della eventualità che il CP_1 conferimento del mandato a due difensori con la medesima competenza avrebbe potuto determinare una moltiplicazione dei compensi;
(d) tutti i giudizi erano stati persi e il Sig. aveva già dovuto pagare spese CP_1 legali per importi superiori rispetto alla pretesa iniziale;
(e) la richiesta di pagamento raddoppiata è apparsa del tutto ingiusta e ingiustificata, probabilmente legata al maggior credito maturato dalla moglie del Sig. nei confronti dell'Avv. MA, per la locazione CP_1 dell'immobile di Marbella” (pag. 8 comparsa costituzione e risposta).
Chiedeva, in via istruttoria, ottenendola, la riunione delle due cause introdotte dagli avvocati;
nel merito eccepiva il “divieto di duplicazione degli onorari” e chiedeva il rigetto delle domande come formulate;
in subordine la riduzione delle somme richieste a titolo di compensi.
Con ordinanza del 26.9.25 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 6 del D.M. n. 127 del 2004 prevede che se più avvocati sono incaricati della difesa, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione del soccombente sono computati gli onorari di un solo avvocato.
Sulla base di detta norma non vi è motivo di discostarsi dall'orientamento della Suprema Corte in tema di diritto agli interi
Pagina 2 di 5 compensi per ciascun avvocato nel caso in cui l'assistito conferisca mandato a più di uno. Ed invero in precedenti sentenze della Corte di
Cassazione (19255/18 e 29822/19) “si è unicamente precisato che il diritto di ciascun difensore rimane escluso solo ove, “essendo stato richiesto il pagamento di una sola parcella e non essendo state in essa indicate separatamente le prestazioni di ciascuno degli avvocati, risulta in modo non equivoco una reciproca sostituzione nelle singole prestazioni”, così che, “ per potersi configurare una limitazione del diritto al compenso in capo a ciascun singolo procuratore, si deve dimostrare che lo stesso svolto solo in parte l'attività professionale per la quale chiede di essere ricompensato” (Cass. Sez. VI, Ord. 7030 del
3.3.22).
Nella fattispecie in esame risulta invece che gli avvocati abbiano svolto congiuntamente le prestazioni per cui richiedono i compensi, circostanza oltretutto non contestata dal resistente.
Deve invece trovare accoglimento la richiesta di riduzione degli importi richiesti dai ricorrenti.
Per stessa ammissione di questi ultimi (cfr. memoria MA datata
19.9.25) i giudizi “in favore del Sig. sono stati azionati al fine CP_1 di contestare il legittimità della notifica dell'atto di precetto e, quindi, allo scopo di contestare l'azione esecutiva intrapresa” e, pertanto, si limitavano ad un accertamento relativo alla validità o meno della notifica di atti processuali.
Ai fini della quantificazione del congruo compenso occorre analizzare l'attività espletata.
Nel giudizio RG 308/20 dinanzi a questa Corte i ricorrenti sono subentrati a precedenti difensori depositando comparsa conclusionale, di una pagina, contenente mero richiamo all'atto introduttivo, neppure redatto dai ricorrenti, e memoria conclusionale di replica di tre pagine.
I motivi di appello, due, erano talmente facili da esaminare e palesemente infondati che questa Corte, con sentenza n. 308/20, ha motivato la loro reiezione in cinque righe per il primo (pag. 5 sentenza) e nove per il secondo (pag. 6 sentenza).
Nel giudizio RG 72/20 dinanzi a questa Corte, conclusosi con sentenza n. 2558/21, i motivi di appello riguardavano esclusivamente questioni attinenti eventuali nullità o inesistenza delle notificazioni di alcuni atti del processo esecutivo, risultate poi tutte infondate, ivi compresa quella inerente la sussistenza o meno del debito oggetto di pignoramento presso terzi (pag. 12 sentenza).
Su dette questioni poi è stato presentato ricorso in Cassazione, iscritto al n. 30953/21 e conclusosi con la Ordinanza n. 22452 del 25/7/23 che lo ha dichiarato totalmente inammissibile: - il primo motivo è stato dichiarato inammissibile e reiettato con 8 righe di motivazione essendo di facilissima soluzione;
- il secondo, contenente addirittura una sorta di richiamo poichè “parte ricorrente si limita a evocare nullità meramente formali ed in particolare, a lamentare l'illegittimità della notificazione
Pagina 3 di 5 dell'atto di pignoramento rimessa dall'avvocato in proprio, senza conformare la censura al principio di specificità, in particolare senza allegare le conseguenze della prospettata nullità sull'effettività del diritto di difesa, non consentendo a questa Corte di effettuare il controllo, pur preteso (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16655 de 09/08/2016), è stato dichiarato inammissibile e respinto perché, dopo avere illustrato la giurisprudenza costante della Suprema Corte, ignorata dal ricorrente, “la sentenza impugnata si è uniformata e posta in linea con i richiamati principi”; -il terzo dichiarato inammissibile e rigettato poiché, anch'esso, volto a veder esaminato un “principio più volte ribadito da questa Corte” in tema di spese processuali (p.
3-4 sentenza Cassazione). Avverso la sentenza n. 2558/21 resa da questa Corte nel giudizio 72/20
RG è stato poi depositata citazione in revocazione ex art. 395 comma 1,
n. 4 c.p.c., e la causa iscritta al n. 2095/21 di questa Corte .
La questione trattata, molto semplice in punto di diritto ed anche di fatto, era esclusivamente volta alla valutazione se fosse perfezionata o meno
“la notifica dell'atto di pignoramento avvenuta mediante notificazione ex art. 143 c.p.c. autorizzata per irreperibilità del destinatario presso il luogo di residenza AIRE. La sentenza di appello, pertanto, si fonda su un evidente errore di fatto che configura il vizio di revocazione di cui all'art. 395, n. 4) c.p.c., relativamente al punto in cui ritiene perfezionata la notifica ex Reg. CE 1383/2007, in quanto “è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa” (pag. 4 atto di citazione). Anche in sede di comparsa conclusionale da attività defensionale è stata molto limitata, riportandosi per lo più all'atto di citazione introduttivo. Ai fini della liquidazione del compenso, come indicato dall'art. 4 D.M. n.55/14, si deve tener conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà
e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Orbene tutte le cause, ad eccezione della causa n. 2095/21 rinunciata dal resistente, hanno avuto un risultato negativo e, in tal senso, facilmente prevedibile, visto anche l'accertato della Suprema Corte nella Ordinanza n. 22452 sopra esaminata;
non implicavano alcuna difficoltà non solo nelle questioni giuridiche trattate ma anche in quelle di fatto, tanto che la Suprema Corte ha indicato l'esistenza di consolidata giurisprudenza in merito alla doglianza avanzata dinanzi alla stessa e respinto il ricorso dichiarando tutti i motivi inammissibili;
nessun pregio si riscontra nell'attività prestata, trattandosi in ogni causa di questioni semplici (oltretutto due di esse hanno visto il mero subentro dei legali al precedente difensore) e legate esclusivamente alla valutazione della validità o meno delle notifiche come effettuate.
Come semplicissime appaiono le cause introdotte dai ricorrenti, oltretutto neppure interamente accolte nel quantum, dovendosi meramente operare una liquidazione dei compensi sulla base di pochissimi atti di causa, senza che vi sia stata alcuna attività istruttoria nel senso proprio del termine e senza questioni di diritto.
Per quanto sopra appare congruo liquidare il compenso degli avvocati come segue applicando i minimi dello scaglione di riferimento per ogni
Pagina 4 di 5 singola pratica: RG 308/20 Corte Appello di Bologna: Fase studio € 567,00, Fase istruttoria/Trattazione € 922,00, Fase decisionale € 956,00, per un totale di € 2.445,00 RG 72/20 Corte Appello Bologna: Fase studio € 567,00, Fase istruttoria/Trattazione € 922,00, Fase decisionale € 956,00, per un totale di € 2.445,00 RG 30953/21 Corte Cassazione: Fase studio € 638,00, Fase istruttoria/Trattazione € 567,00, Fase decisionale € 336,00, per un totale di € 1.541,00 RG 2095/21 Corte Appello Bologna: Fase studio € 567,00, Fase introduttiva € 461,00, Fase istruttoria/Trattazione € 922,00, Fase decisionale € 956,00, per un totale di € 2.906,00. Per quanto sopra la somma che il resistente deve ad ogni ricorrente è pari ad € 9.337,00. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano sulla base della somma sopra indicata, con i compensi sempre nei minimi dello scaglione di riferimento vista la assoluta semplicità della domanda, il suo limitato accoglimento, l'assenza di pregio nell'operato dei difensori e l'inesistenza di questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sulle domande formulate da avv. e avv. FRANCESCO MARASCIO Parte_1 contro
Controparte_1
1) Condanna a pagare all' avv. la Controparte_1 Parte_1 somma di € 9.337,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva come per legge oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dal deposito del ricorso al saldo;
2) Condanna a pagare all' avv. Francesco MA la Controparte_1 somma di € 9.337,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva come per legge oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dal deposito del ricorso al saldo;
3) Condanna l'appellato a rifondere agli appellanti, per ciascuno, le spese di lite che liquida in € 237,00 per spese ed € 2.906,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 26.9.25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott. Giampaolo Borgioli dott. Giampiero Fiore
Pagina 5 di 5