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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 20/10/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Salvatore Regasto, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 6834 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2010, trattenuta in decisione all'udienza del 4.6.2025 (svoltasi mediante deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa DA
(C.F./P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Curatore p.t., elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), corso G. Nicotera n. 204, presso lo studio dell'avv. Cesare Oreste Novelliere, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ATTRICE CONTRO (C.F./P.I. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), corso G. Nicotera n. 215, presso lo studio dell'avv. Adriana Albace, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTO OGGETTO: comunione e condominio, impugnazione di delibera assembleare – spese condominiali. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione ritualmente notificato la evocava in giudizio dinanzi all'Intestato Parte_1
Tribunale il , corpi “A” e “B”, chiedendo che fosse accertata e dichiarata Controparte_1
l'illegittimità, con conseguente annullamento, della delibera assembleare emessa in data 25.11.2010 dal predetto , con riferimento specifico a quanto statuito in ordine al primo punto posto all'ordine del CP_1 giorno e inerente alla questione “delimitazione posti auto ed assegnazione”, trattandosi di deliberazione violativa della legge, oltreché del regolamento condominiale applicato. 1.1. Nel libello introduttivo della lite, la società attrice esponeva: di essere proprietaria di quattro unità immobiliari all'interno del convenuto, di cui tre unità appartenenti alla categoria C2 e una alla CP_1 categoria A10; che, in data 25.11.2010, si riuniva in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei condomini facenti parte del predetto complesso (corpi A e B), con la partecipazione di dodici di venti condomini, per complessivi 537,60 millesimi del valore dell'edificio; che l'assemblea così costituita discuteva e deliberava in ordine a quattro punti posti all'ordine del giorno, il primo dei quali avente ad oggetto la questione “delimitazione posti auto ed assegnazione”; che, con delibera adottata a maggioranza dei presenti, per un valore di 429,61 millesimi del valore dell'edificio, l'assemblea, preso atto dei posti auto delimitati nell'area cortilizia condominiale, procedeva ad un'assegnazione nominativa nei riguardi dei soli condomini per i quali l'assegnazione stessa – del posto auto all'aperto – era stata espressamente prevista nell'atto notarile di compravendita relativo all'unità immobiliare acquistata nel complesso;
che rimanevano illegittimamente esclusi dalla predetta assegnazione quei condomini, tra cui la per i quali – Parte_1 al contrario - nei rispettivi atti di compravendita non vi fosse cenno alcuno al riconoscimento di un posto auto nell'area cortilizia destinata a parcheggio;
che, ancora, in contraddizione con il criterio enunciato e applicato,
1 l'assemblea procedeva ad assegnare il posto auto ad alcuni condomini (in particolare a Persona_1 senza che i relativi atti di compravendita prevedessero espressamente l'assegnazione in questione, incorrendo in un evidente abuso di potere;
che, pertanto, la delibera condominiale in oggetto, con riferimento a quanto statuito in ordine al primo punto dell'ordine del giorno, era da considerarsi illegittima: in particolare, violativa anzitutto del quorum imposto dall'art. 1136, comma 5, c.c., oltreché degli artt. 1117, 1118 e 1120 c.c. ed inoltre dell'art. 2 del regolamento condominiale approvato e applicato. Sulla scorta di tali considerazioni la chiedeva all'intestato Tribunale l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare la illegittimità dell'impugnata delibera condominiale del 25.11.2010 per come adottata in relazione al primo punto all'ordine del giorno per violazione dell'art. 1136 cod.civ., nonché per violazione degli artt.1117, 1118 e 1120 cod. civ., per i motivi indicati al punto 1 della narrativa e per l'effetto dichiararla nulla e/o annullabile, ovvero revocarla;
2) accertare e dichiarare la revoca, nullità e/o annullabilità del primo punto all'ordine del giorno del 25.11.2010 per come deliberato, per violazione dell'art. 2 del regolamento Condominiale, per i motivi esposti al punto 2) della narrativa del presente atto;
3) accertare e dichiarare che l'impugnata delibera è viziata ed illegittima per violazione di legge, contraddittorietà ed abuso di potere per i motivi espressi al punto 3 della narrativa del presente atto e per l'effetto revocarla ovvero dichiarala nulla e/o annullabile. 4) Con vittoria di spese e competenze di lite”. 1.2. Si costituiva con apposita comparsa di risposta il convenuto , corpi “A” e “B”, il Controparte_1 quale eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione attiva in capo a parte attrice: in particolare, affermava che, essendo proprietaria – nel riferito complesso condominiale - soltanto di Parte_1 locali garages, sottratti alla loro destinazione originaria e adibiti ad attività d'ufficio e di deposito, la società attrice non poteva vantare alcuna pretesa sull'area cortilizia condominiale destinata a parcheggio, essendo questa riservata ai soli condomini titolari di unità abitativa collocata nel complesso. Tra questi ultimi distingueva da un lato quelli che, stando al contenuto dell'atto notarile di compravendita dell'unità abitativa, avevano acquistato in quella stessa sede anche il diritto reale d'uso rispetto al posto auto, e quelli che invece, non facendo il rispettivo atto di compravendita riferimento ad alcuna assegnazione relativa al posto auto, il diritto reale d'uso lo avevano acquistato ope legis (tra cui il condomino . Contestava Persona_1
l'applicazione, al caso di specie, del quorum previsto dall'art. 1136, comma 5, c.c. non ricorrendo un'ipotesi di deliberazione assembleare in materia di innovazioni ex art. 1120 c.c. Contrastava la denunciata violazione del regolamento condominiale, affermando che l'assegnazione nominativa, e dunque personale, del posto auto non intralciava in alcun modo la facoltà, dei condomini “non assegnatari”, di godere dello spazio comune. Il convenuto chiedeva, quindi, subordinatamente all'accoglimento della sollevata CP_1 eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo a parte attrice, il rigetto nel merito della domanda, con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. 1.3. Con la memoria ex art. 183, comma 6, numero 1, c.p.c., la parte attrice deduceva che nell'area condominiale antistante le sue unità immobiliari, i condomini favoriti dalla delibera impugnata e assegnatari di posti auto, parcheggiavano abusivamente la loro autovettura con evidente intento ritorsivo. Pertanto, “ad integrazione delle conclusioni già rassegnate” (v. memoria ex art. 183, comma 6, primo termine, c.p.c. del 28.11.2011, in atti), la chiedeva che fosse accertato e dichiarato che l'area condominiale Parte_1 posta di fronte i locali di sua proprietà non potesse essere adibita a uso parcheggio;
per l'ipotesi in cui l'intestato Tribunale avesse diversamente statuito, parte attrice chiedeva l'assegnazione in proprio favore dei posti auto delimitati in quell'area. Domandava, quindi, che fosse riconosciuto e dichiarato anche il suo diritto al posto auto, al pari degli altri condomini.
2 1.4. La controversia veniva istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e mediante l'interrogatorio formale sia del rappresentante legale della sia Parte_1 dell'amministratore del Condominio convenuto. 1.5. Con provvedimento del 3.5.2023, accertato che con sentenza n. 4/2023, emessa dal Tribunale di Lamezia Terme – Sezione Fallimentare, era stata disposta l'apertura della liquidazione giudiziale della società
veniva dichiarata l'interruzione del giudizio, ai sensi degli artt. 299 e ss. c.p.c. e 143, Parte_1 comma 3, del Codice della Crisi dell'impresa e dell'insolvenza. 1.6. Parte attrice, previa autorizzazione del nominato curatore fallimentare, provvedeva a riassumere il presente giudizio nei termini di legge richiamando tutte le precedenti difese, richieste, eccezioni e conclusioni già formulate. 1.7. Si costituiva nel giudizio riassunto il convenuto , corpi A e B, che Controparte_1 riproponeva tutte le difese precedentemente proposte.
1.8. La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 4.6.2025, svoltasi mediante il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c., con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
2. La domanda proposta dalla , è parzialmente fondata e, Parte_1 pertanto, merita di trovare accoglimento secondo quanto si dirà. 2.2. Preliminare alla trattazione nel merito della presente controversia, è l'esame dell'eccezione, sollevata dal convenuto, di difetto di legittimazione attiva in capo a parte attrice con riferimento all'odierna CP_1 impugnazione della delibera condominiale. Orbene, parte convenuta ha posto a fondamento della suddetta eccezione la ragione secondo la quale, essendo la società proprietaria, all'interno del complesso condominiale, di locali situati a pian Parte_1 terreno, destinati – da progetto - a uso parcheggio, non potrebbe vantare alcuna pretesa di diritto in ordine all'area cortilizia condominiale destinata a posti auto, in quanto riservata a vantaggio dei soli condomini proprietari, all'interno dell'edificio, di unità abitative. Ebbene, tale eccezione è destituita di fondamento e, pertanto, non merita alcuna condivisione. Orbene, l'art. 1117 c.c., rientrante nel capo dedicato alla disciplina della complessa figura del condominio negli edifici, prevede una presunzione di comproprietà tra i proprietari delle unità immobiliari presenti all'interno del complesso condominiale con riferimento - e non solo - all'area cortilizia, espressamente menzionata dalla disposizione. Si rammenta che, con riferimento ai diritti dei condomini rispetto all'uso della cosa comune, l'art. 1102 c.c. stabilisce due limiti fondamentali ovverosia il divieto di alterare la destinazione della cosa, utilizzandola per scopi diversi rispetto a quelli per cui è stata predisposta, e il divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti d'uso. La suddetta presunzione di comproprietà è riferita a tutti i proprietari di unità immobiliari collocate all'interno dell'edificio, senza che sia prevista alcuna distinzione tra i titolari di unità abitative e i titolari di locali garages, da progetto funzionalmente destinati a uso parcheggio. Pertanto, i cortili di un complesso condominiale sono oggetto di contitolarità, anche in favore dei proprietari di locali terranei. Vero è che la cennata comproprietà è oggetto di una presunzione, pertanto derogabile da una diversa pattuizione intervenuta tra i partecipanti. Soltanto l'espressione di una volontà contrattuale, con il consenso di tutti i condomini, può approvare clausole che limitano o ridistribuiscono i diritti reali attribuiti ai condomini dai titoli di acquisto.
3 Pertanto, salvo che sia diversamente stabilito tra le parti, il fatto di disporre di un locale destinato a garages non può costituire un limite all'applicazione delle norme sulla proprietà degli spazi condominiali. Ebbene, nel caso di specie, non è intervenuta tra i condomini specifica pattuizione ad hoc in deroga alla disciplina legislativa de quo. Pertanto, la limitazione invocata dal convenuto manca di legittimo fondamento. Tanto detto, l'eccezione esaminata non è degna di essere accolta, essendo condomino Parte_1 dell'edificio, benché proprietaria non già di un appartamento, ma di una locale a piano terra funzionalmente destinato ad uso parcheggio: è dalla sua mera qualità di condomino che discende la piena legittimazione attiva, oltreché l'interesse ad agire, per var valere l'invalidità della deliberazione assembleare che dispone, discriminandola, in materia di posti auto. Invero, la Suprema Corte ha chiarito che né il regolamento di condominio, né una delibera possono assegnare i parcheggi nel cortile dello stabile nominativamente e per un tempo indefinito, escludendo i proprietari dei locali commerciali o dei magazzini (v. Cass. civ. n. 9069/2022). Inconferente è, poi, il riferimento fatto dalla parte convenuta al mutamento della destinazione d'uso dei locali acquistati dalla società attrice (da locali destinati ad uso parcheggio ad attività commerciale) considerato che la realizzazione di unità immobiliari abusive costituisce una violazione dell'articolo 41-sexies della legge urbanistica n. 1150/1942 solamente nel caso in cui determini l'aumento dei metri cubi totali della costruzione, circostanza questa che non è stata in alcun modo dedotta e provata dal convenuto. CP_1
2.3. Passando al merito della questione, occorre fare presente che la causa all'odierno esame può essere decisa secondo il criterio della cd. ragione più liquida, che permette di addivenire alla determinazione finale valutando la questione che appare dirimente a tale fine, invertendo l'ordine logico e giuridico del vaglio delle questioni prospettate dalle parti, così soddisfacendo anche interessi di economia processuale. Infatti, vi è stato un recente intervento della Corte di Cassazione che nel risolvere una questione simile a quella all'odierno scrutinio del Tribunale ha richiamato consolidata giurisprudenza, secondo la quale “è consentito all'assemblea, nell'ambito del potere di regolamentazione dell'uso delle cose comuni ad essa spettante e con delibera approvata con la maggioranza stabilita dall'art. 1136 c.c., comma 2, individuare all'interno del cortile condominiale i singoli posti auto di cui possano fruire i singoli partecipanti, al fine di rendere più ordinato e razionale il godimento paritario, ovvero, allorché sia impossibile il simultaneo godimento in favore di tutti i comproprietari, prevedere il godimento turnario del bene. Una siffatta delibera mantiene, invero, un valore meramente organizzativo delle modalità d'uso delle cose comuni, senza menomare i diritti dei condomini di godere e disporre delle stesse. La regolamentazione dell'uso della cosa comune ai fini della individuazione dei posti auto, in assenza di unanimità, deve comunque seguire il principio della parità di godimento tra tutti i condomini stabilità dall'art. 1102 c.c., il quale impedisce che possa essere riconosciuto soltanto ad alcuni il diritto di fare un determinato uso del bene” (v. Cass. civ. sez. II, n. 9096 del 21.3.2022). Alla luce di quanto sopra, rientra nei legittimi poteri di autorganizzazione riconosciuti all'assemblea condominiale anche quello di individuare le modalità d'uso delle cose comuni, nel caso di specie dell'area del cortile destinata al parcheggio auto, quindi la sua gestione ed il suo funzionamento in quanto servizio condominiale. A patto, tuttavia, che l'organizzazione, come individuata, rispetti il principio cardine della parità di godimento tra tutti i condomini rispetto all'uso della cosa comune sancito dall'art. 1102 c.c. Tuttavia, preme sottolineare la circostanza che ciò di cui si discorre è una modalità di organizzazione, non già un'assegnazione. Ancora, ha proseguito la Suprema Corte nel summenzionato intervento, “la delibera condominiale non può invece validamente contemplare la definitiva assegnazione nominativa a favore dei singoli condomini, in via esclusiva e per un tempo indefinito, di posti fissi nel cortile comune per il parcheggio delle autovetture, né
4 trasformare l'originaria destinazione del bene comune rendendone inservibili talune parti dell'edificio all'uso e al godimento del singolo condomino, né addirittura procedere alla divisione del bene comune con l'attribuzione di singole porzioni individuali, occorrendo a tal fine l'espressione di una volontà contrattuale e quindi il consenso di tutti i condomini (cfr. Cass. 27 maggio 2016, n. 11034; Cass. 31 marzo 2015, n. 6573; Cass, 19 luglio 2012, n. 12485; Cass. 5 marzo 2008, n. 5997; Cass. 7 dicembre 2006, n. 26226; Cass. 16 giugno 2005, n. 12673; Cass. 22 gennaio 2004, n. 1004). Secondo il principio di diritto stabilito dalla Suprema Corte, si esclude che il regolamento di condominio o una deliberazione organizzativa approvata dall'assemblea possano validamente disporre l'assegnazione nominativa, in via esclusiva e per un tempo indefinito, a favore di singoli condomini – ad esempio i soli proprietari degli appartamenti, con esclusione dei proprietari dei locali commerciali o pertinenziali – di posti fissi nel cortile comune per il parcheggio della loro autovettura, in quanto tale assegnazione parziale, da un lato, sottrae ad alcuni condomini l'utilizzazione del bene a tutti comune (ex art. 1117 c.c.) e, dall'altro, crea i presupposti per l'acquisto da parte del della proprietà della cosa a titolo di usucapione, attraverso CP_1
l'esercizio del possesso esclusivo dell'area. Esula, quindi, dai legittimi poteri dell'assemblea quello di procedere alla definitiva assegnazione nominativa, in via esclusiva e senza limiti di tempo, di posti auto delimitati nell'area del cortile CP_2
Ciò è proprio quanto accaduto nel caso di specie, in cui la delibera impugnata ha, anzitutto, travalicato la funzione sua propria di atto collegiale di autorganizzazione dell'interesse del gruppo, nella misura in cui ha, non già organizzato, bensì disposto del bene comune. E si può disporre, validamente ed efficacemente, soltanto passando per un atto che sia espressione di una volontà contrattuale sorretta dall'unanimità dei partecipanti (al bene oggetto di comproprietà), atto che è mancato nel caso di specie. Difatti, in difetto della riserva di proprietà dell'area cortilizia da parte del proprietario dell'intero complesso edilizio ed in difetto di una attribuzione agli acquirenti dell'intera area cortilizia sulla base dei rispettivi atti di acquisto, non può che annoverarsi l'area de qua tra i beni comuni, anche soltanto per la parte residua (quella cioè non attribuita agli acquirenti delle unità abitative sulla base delle compravendite). Dunque, assegnare in via definitiva il singolo posto auto in condominio in favore di specifici condomini comporta, di fatto, la divisione di un bene immobile, per la quale è richiesto il consenso di tutti i condomini (cfr. Corte d'Appello di Roma con la sentenza n. 6014 del 26 settembre 2024). Peraltro, la delibera impugnata non si è limitata ad oltrepassare i limiti di funzione suoi propri: ha, inoltre, sancito una volontà assembleare che ha disposto del bene comune a vantaggio di alcuni soltanto dei condomini facenti parte del complesso, escludendone altri. E ciò utilizzando, a dire del CP_1 convenuto, un criterio facente riferimento all'espressa assegnazione del posto auto contenuta nell'atto notarile di compravendita dell'unità immobiliare sita nel complesso condominiale. Tale criterio prescelto, tuttavia, è stato disatteso dallo stesso nella misura in cui ha disposto CP_1
l'assegnazione nominativa del posto auto in favore di un condomino ( il cui atto notarile Persona_1 di compravendita non recava riferimento alcuno all'assegnazione del posto auto (circostanza questa rimasta incontestata nel corso del giudizio). Concludendo, la delibera assembleare impugnata ha illegittimamente disposto, in favore di alcuni soltanto dei condomini dell'edificio condominiale (e non di tutti), l'assegnazione - nominativa, esclusiva e per un tempo indefinito – di una porzione dell'area cortilizia condominiale destinata al parcheggio ed ha, così, menomato il diritto degli altri condomini (in particolare della di usare, godere e disporre delle parti Parte_1 comuni secondo il loro diritto. Come detto, è possibile attribuire l'uso esclusivo dei posti auto siti nell'area cortilizia comune solo con il consenso unanime di tutti i partecipanti al condominio, cosa che non è avvenuta nel caso di specie.
5 Secondo gli ermellini, infatti, la decisione può essere assunta a maggioranza solo se l'uso dei posti auto è turnario, mentre è illegittima la delibera che riserva i posti auto, a tempo indeterminato, ad un limitato numero di condomini, a prescindere dalle motivazioni che hanno determinato l'attribuzione dei posti auto (Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 11034/2016). 2.4. Vanno dichiarate inammissibili le altre domande formulate dalla parte attrice. Con le memorie difensive previste dal testo previgente dell'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., Parte_1 ha addotto nuove circostanze di fatto sulla base delle quali ha, a suo dire, integrato quanto dedotto nell'atto introduttivo del giudizio. Ha affermato che, successivamente all'adozione della delibera, i condomini avvantaggiati dalla decisione assembleare, avrebbero – con evidente intento ritorsivo - occupato con le loro autovetture l'area antistante l'ingresso ai locali di sua proprietà, creandole conseguenti disagi. Pertanto, parte attrice ha chiesto che fosse accertato e dichiarato che l'area de quo non è un'area adibita a parcheggio;
in subordine, per il caso in cui l'adito Tribunale avesse diversamente deciso, la società attrice ha chiesto l'assegnazione – in quell'area e in suo favore – dei posti auto. Ebbene, tali domande sono chiaramente tardive. Infatti, ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., alle parti è concesso un termine di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte (c.d. emendatio libelli). Si ha emendatio libelli quando la parte incide sulla causa petendi, in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o la qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al soddisfacimento della pretesa fatta valere. Così come è consentita la modificazione della domanda, non può invece ritenersi ammissibile la proposizione di una domanda nuova per mutamento della causa petendi, fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima, o per l'introduzione di un tema di indagine non sottoposto precedentemente al Giudice (mutatio libelli). Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 12310 del 15 giugno 2015, hanno fornito un importante chiarimento in merito alla distinzione tra mutatio libelli ed emendatio libelli. La Suprema Corte ha stabilito che si ha mutatio libelli qualora si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio, oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima ed in particolare su di un fatto costitutivo differente, così ponendo al giudice un nuovo tema d'indagine e spostando i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo. Con la sentenza n. 22404 del 13 settembre 2018, le Sezioni Unite hanno nuovamente ribadito che l'emendatio libelli consiste in una rettifica di quella che è la portata della domanda già proposta, con riguardo al medesimo petitum ed alla medesima causa petendi. Nel caso in cui, al contrario, si modifichino uno o entrambi di questi elementi, si ha proposizione di una domanda nuova, il cui divieto è implicito nella formulazione dell'art. 183 c.p.c.. Nella fattispecie in esame, parte attrice ha avanzato nella memoria n. 1 ex art. 183, comma sesto c.p.c., una pretesa nuova: se infatti nell'atto introduttivo del giudizio ha chiesto l'annullamento della delibera condominiale impugnata, nella memoria difensiva menzionata ha chiesto il riconoscimento del suo diritto al posto auto. Pertanto, trattasi di domanda del tutto nuova e non semplicemente modificativa di quella originaria, in quanto attinente ad un tema di indagine completamente diverso (riconoscimento del diritto al posto auto) rispetto a quello introdotto con la domanda nella causa petendi (annullamento delibera assembleare) e fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima, tale pertanto da comportare
6 un'inammissibile mutatio della domanda originaria. Tanto chiarito, la domanda di assegnazione del posto auto avanzata da parte attrice nella memoria n. 1 ex art. 183, comma 6, c.p.c. deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta in una fase processuale in cui non è consentito alle parti formulare domande nuove. 3. In conclusione, per tutti i motivi sopra illustrati, merita di essere accolta l'impugnazione della delibera assembleare del 25.11.2010 quanto alla decisione relativa al punto primo posto all'ordine del giorno ovverosia la questione “delimitazione dei posti auto e assegnazione” che per l'effetto, deve essere dichiarata nulla in quanto illegittima e viziata. Diversamente, deve essere dichiarata inammissibile per tardività la domanda attorea di riconoscimento del diritto al posto auto nel cortile CP_2
4. Quanto alle spese di lite, essendo stata la domanda attorea accolta soltanto parzialmente, si configura all'evidenza una ipotesi di soccombenza reciproca che impone ai sensi dell'attuale art. 92 c.p.c. la compensazione integrale delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Regasto, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: 1) accoglie l'impugnazione della delibera assembleare adottata in data 25.11.2010 avanzata dalla
, e, per l'effetto, accerta e dichiara la nullità della medesima in ordine al Parte_1 primo punto all'ordine del giorno indicato come “delimitazione dei posti auto ed assegnazione”;
2) dichiara inammissibili le altre domande di parte attrice;
3) compensa per intero tra le parti le spese di lite del giudizio;
4) dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza. Lamezia Terme, 18 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Salvatore Regasto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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