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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 3711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3711 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 8830 /2024
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona Civile
PROSIEGUO VERBALE DI UDIENZA DEL 14/04/2025
Il Giudice, nella persona del dott. Francesco Cavallaro, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione ed ascoltata la discussione, procede alla pubblica lettura della sentenza con la quale definisce il giudizio e che costituisce parte integrante del presenta verbale.
Napoli, 14/04/2025
Il Giudice
Dott. Francesco Cavallaro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice del Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Francesco Cavallaro, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, all'udienza del 14/04/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8830 /2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. ROMANO VINCENZO, come Parte_1 da procura in atti.
RICORRENTE
1 E
contumace Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: Affitto di azienda.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 447 bis cpc ritualmente notificato, la parte ricorrente adiva questo Tribunale per sentir accertare il grave inadempimento contrattuale della resistente e per sentir dichiarare la risoluzione del contratto di affitto di azienda, attesa la gravissima morosità maturata dalla resistente, nonché per sentirla condannare al pagamento della somma dovuta a titolo di canoni non versati.
A sostegno della propria domanda deduceva:
che la società ricorrente è proprietaria dell'azienda attiva ubicata a Napoli in via
Pignasecca n. 53/a e n. 53/b, esercente attività di commercio al dettaglio di biancheria intima, da casa ed abbigliamento in genere;
che l'azienda è condotta in affitto dalla in virtù di contratto di affitto CP_1 di azienda del 03.03.15, Repertorio n. 2095, Raccolta n. 1569, registrato il
06.03.15 a Nola (NA) - registrazione n. 618;
che la dal mese di agosto 2019 al mese di aprile 2024, si rendeva CP_1 inadempiente nel pagamento dei canoni d'affitto; che vani sono risultati i tentativi di bonario componimento della lite.
Con ulteriori argomentazioni, variamente articolate, concludeva come in atti: “1)
Preliminarmente, accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale a carico della società resistente in persona del legale rapp.te p.t. concretizzatosi nel mancato CP_1 pagamento dei canoni di affitto dal mese di agosto 2019 sino al mese di aprile dell'anno 2024;
2) Per lo effetto, disporre la risoluzione del contratto di affitto di azienda del 03/03/15 di proprietà della soc. “ in persona del liquidatore p.t. sita a Napoli in via Pignasecca Parte_1
n. 53/a e n. 53/b esercente l'attività di commercio al dettaglio di biancheria intima, da casa ed
2 abbigliamento in genere, Repertorio n. 2095, Raccolta n. 1569 e registrato il 06/03/15 a Nola
(NA) - registrazione n. 618;
3) Nel merito, condannare la società resistente al pagamento della somma di € CP_1
45.600,00 dovuta a titolo di canoni mensili non versati, iva esclusa, come sopra specificato, oltre
a quelli successivi a scadere, se dovuti, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria;
4) Nel merito, condannare pur sempre la società all'immediato rilascio dell'azienda CP_1 di proprietà della soc. “ ” in persona del liquidatore p.t. sita a Napoli in via Parte_1 Pt_1
Pignasecca n. 53/a e n. 53/b e ad ogni incombente amministrativo necessario.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.”
Non si costituiva in giudizio la parte resistente – malgrado la notifica del ricorso agli atti – e, pertanto, deve dichiararsene la contumacia.
All'udienza del 14.04.2025, questo Giudicante, ascoltata la discussione della parte ricorrente, conformemente alla natura del rito, riservava, ex art 281 sexies c.p.c. ultimo comma, la decisione, che viene, dunque, resa con la presente sentenza.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La parte ricorrente richiede, in estrema sostanza, la risoluzione del contratto di affitto di azienda in quanto l'affittuario, non rispettando gli obblighi derivanti dal contratto stipulato, si è reso gravemente inadempiente alle specifiche pattuizioni circa il pagamento dei canoni con una condotta costantemente morosa ed, in tal senso, perdurante anche nel corso dell'odierno giudizio.
Per quanto attiene al merito della pretesa relativa alla risoluzione del contratto di affitto di ramo di azienda per grave inadempimento dell'affittuario, occorre prendere le mosse dall'onere probatorio circa l'inadempimento contrattuale come tracciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte. In proposito va detto che colui che agisce in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del
3 fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr.
Cass. Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533).
Tale insegnamento è andato sempre consolidatosi nella stessa Giurisprudenza della Corte Suprema: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”; tra le numerosissime: Cass.
n°15659.2011; conf. Cass. n°3373.2010; Cass. n°9351.2007; Cass.
n°1743.2007; Cass. n°20073.2004).
Alla luce di tali premesse, nel vaglio concreto di merito affidato al Giudicante, vanno svolte diverse riflessioni.
In primo luogo, va detto che la parte ricorrente ha provato l'effettività della sussistenza del rapporto attraverso la produzione del contratto di affitto di ramo di azienda con la relativa registrazione (cfr. allegato agli atti).
Del pari, la stessa parte ricorrente ha puntualmente dedotto il grave inadempimento dell'affittuario, il quale, a partire dal mese di agosto 2019, si è reso totalmente inadempiente con riferimento al pagamento dei canoni.
Nella determinazione contumaciale della parte resistente, non è emerso ad avviso del Tribunale qualsivoglia fatto impeditivo, modificativo od estintivo della pretesa del ricorrente.
A fronte di un arco temporale così rilevante di morosità, non può, infatti, che ritenersi la condotta del resistente certamente connotata da profili di gravità tali da travolgere del tutto l'equilibrio sinallagmatico del rapporto, privando il concedente della principale prestazione dell'affittuario ovvero quella connessa al pagamento del canone. Del pari, anche la perdurante condotta inadempiente,
4 nel corso del giudizio, costituisce, ad avviso del Tribunale, inequivoco indice della citata volontà inadempiente.
Per tali motivi si imporranno pertanto: la dichiarazione della risoluzione del contratto affitto di azienda per grave inadempimento del resistente con la conseguente condanna dello stesso al rilascio immediato dei beni oggetto del contratto stesso.
In assenza di rilascio spontaneo – tenuto conto dei parametri di cui all'art. 56 legge 392/1978 –, il termine per l'esecuzione viene fissato come in dispositivo, considerato l'arco temporale di morosità.
Nel perimetrare l'oggetto residuo dell'odierna cognizione, va detto che la parte ricorrente richiede la condanna della resistente al pagamento dei canoni- indennità non corrisposti nonostante la disponibilità dei beni e che, come precisati, da espresse deduzioni del difensore all'udienza di discussione, sono pari, dal mese di agosto 2019 al mese di aprile 2024, ad € 45.600,00.
Orbene, in ragione del citato riparto dell'onere della prova come tracciato dalla
Sezioni Unite, la parte ricorrente ha adempiuto lo stesso provando il titolo, nel senso già supra chiarito ed allegando l'inadempimento della primaria obbligazione dell'affittuario connesso al mancato pagamento dei canoni pur perdurando la detenzione dei beni in danno della parte concedente. Alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo rilevabile d'Ufficio è emerso.
Per tale ragione si impone la condanna della parte resistente al pagamento dei canoni di affitto non corrisposti fino alla data della presente pronuncia pari ad euro 45.600,00.
In relazione all'accoglimento della domanda dei canoni fino all'attualità come richiesto in ricorso, doveroso un richiamo all'insegnamento della Suprema Corte, che ha chiarito come (in relazione ad intimazione di sfratto per morosità, ma con percorso ermeneutico - senza dubbio, ad avviso di Questo Tribunale - operante anche per l'odierna vicenda di affitto di ramo di azienda), qualora l'intimante
5 chieda la condanna del conduttore al pagamento del canone per determinate mensilità e l'intimato proponga opposizione non è affetta dal vizio di ultrapetizione la sentenza che, all'esito del giudizio a cognizione piena susseguente alla conversione del rito, condanni il conduttore al pagamento dei canoni relativi anche alle mensilità maturate successivamente fino alla riconsegna del bene locato, dovendo ritenersi la relativa domanda implicitamente contenuta in quella originaria (si veda Cass. civ., sez. III, del
06.09.2007, n. 18686).
Si tratta, invero, di sviluppo di principio espresso dalla stessa Corte Suprema anche in relazione al giudizio di appello (cfr Cass. civ., sez. III, del 11.02.2005,
n. 2853): “Osserva questa Corte che la domanda di pagamento dei canoni e degli oneri accessori scaduti successivamente alla sentenza di primo grado, non costituisce domanda nuova, si sensi dell'art. 437 (richiamato dall'art. 447bis) cpc. Infatti la diversa quantificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi di essa, non comporta prospettazione di una nuova “causa petendi”, in aggiunta a quella dedotta in primo grado e, pertanto non dà luogo ad una domanda nuova, inammissibile in appello ai sensi degli art. 345 e 437 cpc (Cass. 23 giugno 2000,
n. 8566; Cass. 6.3.1990, n. 1743). A tal fine va osservato che la domanda di pagamento degli ulteriori canoni maturati in corso di causa, proposta in sede di precisazione delle conclusioni, si risolve in un ampliamento quantitativo della somma originariamente richiesta che, mantenendo inalterati i termini della contestazione, incide solo su petitum mediato, relativo alla entità del bene da attribuire, e determina, quindi, solo una modifica (piuttosto che il mutamento) della originaria domanda, ammessa ai sensi del combinato disposto degli art 420
e 414 cpc (Cass. 14 marzo 1991, n.2693).”
Sulle somme sono dovuti gli interessi al saggio di cui al d.lgs 231/2002, dalla maturazione al saldo, come previsti in contratto ed, in verità, correttamente richiesti dalla parte ricorrente.
Resta da analizzare il tema del governo delle spese.
6 Le stesse seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo in forza dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato, in relazione allo “scaglione di riferimento” e considerata la natura delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice dott. Francesco Cavallaro, definitivamente pronunciando:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto di affitto di azienda del 03.03.15, Repertorio n. 2095, Raccolta n. 1569, registrato il
06.03.15 a Nola (NA) - registrazione n. 618 - avente ad oggetto i beni compiutamente individuati in detto contratto;
- Condanna la resistente – compiutamente identificata in ricorso – al rilascio dei beni oggetto del citato contratto di affitto di ramo azienda – compiutamente individuati in contratto – liberi da persone e cose, in favore della ricorrente;
- Fissa il termine per l'esecuzione ex art. 56 legge 392/1978, in mancanza di adempimento spontaneo, alla data dell'11.06.2025;
- Condanna parte resistente – compiutamente identificata in atti –al pagamento della somma pari ad € 45.600,00 in favore di parte ricorrente per canoni fino alla data dell'odierna pronuncia, oltre interessi al saggio di cui al d.lgs.
231/2002, dalle singole scadenze al saldo;
- Condanna la resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 518,00 (a debito) per spese ed euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori, se dovuti, come per legge.
Il Giudice
Dott. Francesco Cavallaro
7
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona Civile
PROSIEGUO VERBALE DI UDIENZA DEL 14/04/2025
Il Giudice, nella persona del dott. Francesco Cavallaro, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione ed ascoltata la discussione, procede alla pubblica lettura della sentenza con la quale definisce il giudizio e che costituisce parte integrante del presenta verbale.
Napoli, 14/04/2025
Il Giudice
Dott. Francesco Cavallaro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice del Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Francesco Cavallaro, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, all'udienza del 14/04/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8830 /2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. ROMANO VINCENZO, come Parte_1 da procura in atti.
RICORRENTE
1 E
contumace Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: Affitto di azienda.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 447 bis cpc ritualmente notificato, la parte ricorrente adiva questo Tribunale per sentir accertare il grave inadempimento contrattuale della resistente e per sentir dichiarare la risoluzione del contratto di affitto di azienda, attesa la gravissima morosità maturata dalla resistente, nonché per sentirla condannare al pagamento della somma dovuta a titolo di canoni non versati.
A sostegno della propria domanda deduceva:
che la società ricorrente è proprietaria dell'azienda attiva ubicata a Napoli in via
Pignasecca n. 53/a e n. 53/b, esercente attività di commercio al dettaglio di biancheria intima, da casa ed abbigliamento in genere;
che l'azienda è condotta in affitto dalla in virtù di contratto di affitto CP_1 di azienda del 03.03.15, Repertorio n. 2095, Raccolta n. 1569, registrato il
06.03.15 a Nola (NA) - registrazione n. 618;
che la dal mese di agosto 2019 al mese di aprile 2024, si rendeva CP_1 inadempiente nel pagamento dei canoni d'affitto; che vani sono risultati i tentativi di bonario componimento della lite.
Con ulteriori argomentazioni, variamente articolate, concludeva come in atti: “1)
Preliminarmente, accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale a carico della società resistente in persona del legale rapp.te p.t. concretizzatosi nel mancato CP_1 pagamento dei canoni di affitto dal mese di agosto 2019 sino al mese di aprile dell'anno 2024;
2) Per lo effetto, disporre la risoluzione del contratto di affitto di azienda del 03/03/15 di proprietà della soc. “ in persona del liquidatore p.t. sita a Napoli in via Pignasecca Parte_1
n. 53/a e n. 53/b esercente l'attività di commercio al dettaglio di biancheria intima, da casa ed
2 abbigliamento in genere, Repertorio n. 2095, Raccolta n. 1569 e registrato il 06/03/15 a Nola
(NA) - registrazione n. 618;
3) Nel merito, condannare la società resistente al pagamento della somma di € CP_1
45.600,00 dovuta a titolo di canoni mensili non versati, iva esclusa, come sopra specificato, oltre
a quelli successivi a scadere, se dovuti, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria;
4) Nel merito, condannare pur sempre la società all'immediato rilascio dell'azienda CP_1 di proprietà della soc. “ ” in persona del liquidatore p.t. sita a Napoli in via Parte_1 Pt_1
Pignasecca n. 53/a e n. 53/b e ad ogni incombente amministrativo necessario.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.”
Non si costituiva in giudizio la parte resistente – malgrado la notifica del ricorso agli atti – e, pertanto, deve dichiararsene la contumacia.
All'udienza del 14.04.2025, questo Giudicante, ascoltata la discussione della parte ricorrente, conformemente alla natura del rito, riservava, ex art 281 sexies c.p.c. ultimo comma, la decisione, che viene, dunque, resa con la presente sentenza.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La parte ricorrente richiede, in estrema sostanza, la risoluzione del contratto di affitto di azienda in quanto l'affittuario, non rispettando gli obblighi derivanti dal contratto stipulato, si è reso gravemente inadempiente alle specifiche pattuizioni circa il pagamento dei canoni con una condotta costantemente morosa ed, in tal senso, perdurante anche nel corso dell'odierno giudizio.
Per quanto attiene al merito della pretesa relativa alla risoluzione del contratto di affitto di ramo di azienda per grave inadempimento dell'affittuario, occorre prendere le mosse dall'onere probatorio circa l'inadempimento contrattuale come tracciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte. In proposito va detto che colui che agisce in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del
3 fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr.
Cass. Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533).
Tale insegnamento è andato sempre consolidatosi nella stessa Giurisprudenza della Corte Suprema: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”; tra le numerosissime: Cass.
n°15659.2011; conf. Cass. n°3373.2010; Cass. n°9351.2007; Cass.
n°1743.2007; Cass. n°20073.2004).
Alla luce di tali premesse, nel vaglio concreto di merito affidato al Giudicante, vanno svolte diverse riflessioni.
In primo luogo, va detto che la parte ricorrente ha provato l'effettività della sussistenza del rapporto attraverso la produzione del contratto di affitto di ramo di azienda con la relativa registrazione (cfr. allegato agli atti).
Del pari, la stessa parte ricorrente ha puntualmente dedotto il grave inadempimento dell'affittuario, il quale, a partire dal mese di agosto 2019, si è reso totalmente inadempiente con riferimento al pagamento dei canoni.
Nella determinazione contumaciale della parte resistente, non è emerso ad avviso del Tribunale qualsivoglia fatto impeditivo, modificativo od estintivo della pretesa del ricorrente.
A fronte di un arco temporale così rilevante di morosità, non può, infatti, che ritenersi la condotta del resistente certamente connotata da profili di gravità tali da travolgere del tutto l'equilibrio sinallagmatico del rapporto, privando il concedente della principale prestazione dell'affittuario ovvero quella connessa al pagamento del canone. Del pari, anche la perdurante condotta inadempiente,
4 nel corso del giudizio, costituisce, ad avviso del Tribunale, inequivoco indice della citata volontà inadempiente.
Per tali motivi si imporranno pertanto: la dichiarazione della risoluzione del contratto affitto di azienda per grave inadempimento del resistente con la conseguente condanna dello stesso al rilascio immediato dei beni oggetto del contratto stesso.
In assenza di rilascio spontaneo – tenuto conto dei parametri di cui all'art. 56 legge 392/1978 –, il termine per l'esecuzione viene fissato come in dispositivo, considerato l'arco temporale di morosità.
Nel perimetrare l'oggetto residuo dell'odierna cognizione, va detto che la parte ricorrente richiede la condanna della resistente al pagamento dei canoni- indennità non corrisposti nonostante la disponibilità dei beni e che, come precisati, da espresse deduzioni del difensore all'udienza di discussione, sono pari, dal mese di agosto 2019 al mese di aprile 2024, ad € 45.600,00.
Orbene, in ragione del citato riparto dell'onere della prova come tracciato dalla
Sezioni Unite, la parte ricorrente ha adempiuto lo stesso provando il titolo, nel senso già supra chiarito ed allegando l'inadempimento della primaria obbligazione dell'affittuario connesso al mancato pagamento dei canoni pur perdurando la detenzione dei beni in danno della parte concedente. Alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo rilevabile d'Ufficio è emerso.
Per tale ragione si impone la condanna della parte resistente al pagamento dei canoni di affitto non corrisposti fino alla data della presente pronuncia pari ad euro 45.600,00.
In relazione all'accoglimento della domanda dei canoni fino all'attualità come richiesto in ricorso, doveroso un richiamo all'insegnamento della Suprema Corte, che ha chiarito come (in relazione ad intimazione di sfratto per morosità, ma con percorso ermeneutico - senza dubbio, ad avviso di Questo Tribunale - operante anche per l'odierna vicenda di affitto di ramo di azienda), qualora l'intimante
5 chieda la condanna del conduttore al pagamento del canone per determinate mensilità e l'intimato proponga opposizione non è affetta dal vizio di ultrapetizione la sentenza che, all'esito del giudizio a cognizione piena susseguente alla conversione del rito, condanni il conduttore al pagamento dei canoni relativi anche alle mensilità maturate successivamente fino alla riconsegna del bene locato, dovendo ritenersi la relativa domanda implicitamente contenuta in quella originaria (si veda Cass. civ., sez. III, del
06.09.2007, n. 18686).
Si tratta, invero, di sviluppo di principio espresso dalla stessa Corte Suprema anche in relazione al giudizio di appello (cfr Cass. civ., sez. III, del 11.02.2005,
n. 2853): “Osserva questa Corte che la domanda di pagamento dei canoni e degli oneri accessori scaduti successivamente alla sentenza di primo grado, non costituisce domanda nuova, si sensi dell'art. 437 (richiamato dall'art. 447bis) cpc. Infatti la diversa quantificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi di essa, non comporta prospettazione di una nuova “causa petendi”, in aggiunta a quella dedotta in primo grado e, pertanto non dà luogo ad una domanda nuova, inammissibile in appello ai sensi degli art. 345 e 437 cpc (Cass. 23 giugno 2000,
n. 8566; Cass. 6.3.1990, n. 1743). A tal fine va osservato che la domanda di pagamento degli ulteriori canoni maturati in corso di causa, proposta in sede di precisazione delle conclusioni, si risolve in un ampliamento quantitativo della somma originariamente richiesta che, mantenendo inalterati i termini della contestazione, incide solo su petitum mediato, relativo alla entità del bene da attribuire, e determina, quindi, solo una modifica (piuttosto che il mutamento) della originaria domanda, ammessa ai sensi del combinato disposto degli art 420
e 414 cpc (Cass. 14 marzo 1991, n.2693).”
Sulle somme sono dovuti gli interessi al saggio di cui al d.lgs 231/2002, dalla maturazione al saldo, come previsti in contratto ed, in verità, correttamente richiesti dalla parte ricorrente.
Resta da analizzare il tema del governo delle spese.
6 Le stesse seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo in forza dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato, in relazione allo “scaglione di riferimento” e considerata la natura delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice dott. Francesco Cavallaro, definitivamente pronunciando:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto di affitto di azienda del 03.03.15, Repertorio n. 2095, Raccolta n. 1569, registrato il
06.03.15 a Nola (NA) - registrazione n. 618 - avente ad oggetto i beni compiutamente individuati in detto contratto;
- Condanna la resistente – compiutamente identificata in ricorso – al rilascio dei beni oggetto del citato contratto di affitto di ramo azienda – compiutamente individuati in contratto – liberi da persone e cose, in favore della ricorrente;
- Fissa il termine per l'esecuzione ex art. 56 legge 392/1978, in mancanza di adempimento spontaneo, alla data dell'11.06.2025;
- Condanna parte resistente – compiutamente identificata in atti –al pagamento della somma pari ad € 45.600,00 in favore di parte ricorrente per canoni fino alla data dell'odierna pronuncia, oltre interessi al saggio di cui al d.lgs.
231/2002, dalle singole scadenze al saldo;
- Condanna la resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 518,00 (a debito) per spese ed euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori, se dovuti, come per legge.
Il Giudice
Dott. Francesco Cavallaro
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