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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/09/2025, n. 2626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2626 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4601 del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Malagnino;
Parte_1
- appellante – contro
; Controparte_1
- appellato contumace –
*****
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto il gravame promosso da Parte_1 avverso la sentenza n. 71/2024 pubblicata il 08.01.2024, emessa dal Giudice di
Pace di Lecce nel giudizio avente n. 8055/2023 R.G. che ha rigettato l'opposizione avverso il verbale di accertamento e contestazione n. 10636 – verbale V006824 del
10.04.2023 elevato dalla Polizia Locale di Cavallino, nel quale veniva contestata la violazione dell'art. 142 comma 9 C.d.S. rilevata con l'apparecchiatura Photored
F17Dr.
Segnatamente, l'appellante ha impugnato la decisione del giudice di prime cure proponendo tre motivi di gravame riproponendo in appello le stesse domande non accolte in primo grado, in ordine alla nullità della notifica, al difetto di omologazione e taratura periodica del dispositivo utilizzato e in ordine alla mancata contestazione immediata della sanzione e della corretta segnalazione della presenza dell'apparecchio di rilevazione
Il , non si è costituito e il giudizio è proseguito in sua Controparte_1 contumacia.
La causa è stata istruita in forma documentale e all'udienza del 23.09.2025 è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
*********
L'appello è fondato per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, va richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui
“In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta dirimente, anche se in ipotesi logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 10/05/2021, n. 12346; conf. Cass. civ. Sez. V Sent., 11/05/2018, n. 11458).
Ciò posto, ha lamentato l'erroneità della prima decisione in Parte_1 quanto il Giudice di Pace non avrebbe rilevato l'assenza di prova in merito all'avvenuta omologazione dell'apparecchiatura di rilevazione.
Il motivo è fondato.
Sul punto, giova richiamare il più recente arresto giurisprudenziale della
Suprema Corte, la quale - chiamata a decidere su una controversia in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità - ha composto la dibattuta questione circa la parificazione tra la procedura di omologazione e la preventiva approvazione dell'apparecchio.
Ed infatti, il Giudice di legittimità ha definitivamente chiarito che “In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo
l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del
1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse” (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
18/04/2024, n. 10505).
Ciò chiarito, nella specie, va evidenziato come, dall'esame della documentazione versata in atti, l'apparecchiatura utilizzata dal Comune di risulta essere stata solo approvata (cfr. decreto Prot. n. 257 del CP_1
19.01.2016, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti); viceversa, non vi è prova dell'avvenuta omologazione. Ne consegue, pertanto, l'illegittimità del verbale di contestazione opposto, il quale deve essere annullato.
Attesa la fondatezza di tale motivo di appello, sono assorbiti gli altri motivi.
Dalla riforma della sentenza gravata discende un nuovo governo delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Queste, tuttavia, attesa la novità della questione giuridica esaminata, sono interamente compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 16/07/2024, n.
19534).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
- Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 71/2024, emessa dal Giudice di pace di Lecce, annulla il verbale di contestazione n. 10636/23 – V006824 elevato dalla Polizia Municipale di;
CP_1 - Dichiara integralmente compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 23.09.2025
La giudice
Caterina Stasi
Il presente provvedimento è stato redatto dal dott. Luigi Bianco – funzionario dell'UPP
- sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
Caterina Stasi
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4601 del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Malagnino;
Parte_1
- appellante – contro
; Controparte_1
- appellato contumace –
*****
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto il gravame promosso da Parte_1 avverso la sentenza n. 71/2024 pubblicata il 08.01.2024, emessa dal Giudice di
Pace di Lecce nel giudizio avente n. 8055/2023 R.G. che ha rigettato l'opposizione avverso il verbale di accertamento e contestazione n. 10636 – verbale V006824 del
10.04.2023 elevato dalla Polizia Locale di Cavallino, nel quale veniva contestata la violazione dell'art. 142 comma 9 C.d.S. rilevata con l'apparecchiatura Photored
F17Dr.
Segnatamente, l'appellante ha impugnato la decisione del giudice di prime cure proponendo tre motivi di gravame riproponendo in appello le stesse domande non accolte in primo grado, in ordine alla nullità della notifica, al difetto di omologazione e taratura periodica del dispositivo utilizzato e in ordine alla mancata contestazione immediata della sanzione e della corretta segnalazione della presenza dell'apparecchio di rilevazione
Il , non si è costituito e il giudizio è proseguito in sua Controparte_1 contumacia.
La causa è stata istruita in forma documentale e all'udienza del 23.09.2025 è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
*********
L'appello è fondato per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, va richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui
“In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta dirimente, anche se in ipotesi logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 10/05/2021, n. 12346; conf. Cass. civ. Sez. V Sent., 11/05/2018, n. 11458).
Ciò posto, ha lamentato l'erroneità della prima decisione in Parte_1 quanto il Giudice di Pace non avrebbe rilevato l'assenza di prova in merito all'avvenuta omologazione dell'apparecchiatura di rilevazione.
Il motivo è fondato.
Sul punto, giova richiamare il più recente arresto giurisprudenziale della
Suprema Corte, la quale - chiamata a decidere su una controversia in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità - ha composto la dibattuta questione circa la parificazione tra la procedura di omologazione e la preventiva approvazione dell'apparecchio.
Ed infatti, il Giudice di legittimità ha definitivamente chiarito che “In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo
l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del
1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse” (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
18/04/2024, n. 10505).
Ciò chiarito, nella specie, va evidenziato come, dall'esame della documentazione versata in atti, l'apparecchiatura utilizzata dal Comune di risulta essere stata solo approvata (cfr. decreto Prot. n. 257 del CP_1
19.01.2016, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti); viceversa, non vi è prova dell'avvenuta omologazione. Ne consegue, pertanto, l'illegittimità del verbale di contestazione opposto, il quale deve essere annullato.
Attesa la fondatezza di tale motivo di appello, sono assorbiti gli altri motivi.
Dalla riforma della sentenza gravata discende un nuovo governo delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Queste, tuttavia, attesa la novità della questione giuridica esaminata, sono interamente compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 16/07/2024, n.
19534).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
- Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 71/2024, emessa dal Giudice di pace di Lecce, annulla il verbale di contestazione n. 10636/23 – V006824 elevato dalla Polizia Municipale di;
CP_1 - Dichiara integralmente compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 23.09.2025
La giudice
Caterina Stasi
Il presente provvedimento è stato redatto dal dott. Luigi Bianco – funzionario dell'UPP
- sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
Caterina Stasi